Causa C‑613/12

Helm Düngemittel GmbH

contro

Hauptzollamt Krefeld

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Accordo euromediterraneo con l’Egitto — Articolo 20 del protocollo n. 4 — Prova dell’origine — Certificato di circolazione delle merci EUR.1 — Certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più sotto il controllo dell’autorità doganale competente per il rilascio — Diniego di applicazione del regime preferenziale»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014

Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Egitto – Regime doganale preferenziale per i prodotti originari dell’Egitto – Prova dell’origine mediante il certificato EUR.1, emesso dalle autorità dello Stato dell’esportazione – Scissione della merce al momento dell’arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro – Certificato di circolazione sostitutivo rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di merce spedita verso il secondo Stato membro – Presupposti

(Accordo euromediterraneo di associazione CE-Egitto, protocollo n. 4, art. 20)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, approvato con la decisione 2004/635, deve essere interpretato nel senso che l’origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata scissa al momento dell’arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro e il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio di tale certificato all’articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto.

La deduzione di tale prova richiede tuttavia, da un lato, che l’origine preferenziale della merce inizialmente importata dall’Egitto sia attestata mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali egiziane conformemente a detto protocollo e, dall’altro, che l’importatore dimostri che la parte di merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponde a una parte della merce importata dall’Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.

(v. punti 40, 41 e dispositivo)


Causa C‑613/12

Helm Düngemittel GmbH

contro

Hauptzollamt Krefeld

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Accordo euromediterraneo con l’Egitto — Articolo 20 del protocollo n. 4 — Prova dell’origine — Certificato di circolazione delle merci EUR.1 — Certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più sotto il controllo dell’autorità doganale competente per il rilascio — Diniego di applicazione del regime preferenziale»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014

Accordi internazionali — Accordo euromediterraneo di associazione CE-Egitto — Regime doganale preferenziale per i prodotti originari dell’Egitto — Prova dell’origine mediante il certificato EUR.1, emesso dalle autorità dello Stato dell’esportazione — Scissione della merce al momento dell’arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro — Certificato di circolazione sostitutivo rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di merce spedita verso il secondo Stato membro — Presupposti

(Accordo euromediterraneo di associazione CE-Egitto, protocollo n. 4, art. 20)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, approvato con la decisione 2004/635, deve essere interpretato nel senso che l’origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata scissa al momento dell’arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro e il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio di tale certificato all’articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto.

La deduzione di tale prova richiede tuttavia, da un lato, che l’origine preferenziale della merce inizialmente importata dall’Egitto sia attestata mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali egiziane conformemente a detto protocollo e, dall’altro, che l’importatore dimostri che la parte di merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponde a una parte della merce importata dall’Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.

(v. punti 40, 41 e dispositivo)