SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 aprile 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Misure dirette ad impedire l’immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Articolo 13, paragrafo 1 — Competenza delle autorità doganali ai fini dell’accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale»

Nella causa C‑583/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Estonia), con decisione del 5 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2012, nel procedimento

Sintax Trading OÜ

contro

Maksu- ja Tolliamet,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo estone, da N. Grünberg e M. Linntam, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e E. Randvere, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Sintax Trading OÜ (in prosieguo: la «Sintax Trading») ed il Maksu‑ ja Tolliamet (amministrazione delle dogane e delle imposte; in prosieguo: l’«amministrazione doganale»), in merito al diniego, da parte di quest’ultima, di concessione dello svincolo di merci ritenute sospette di violare diritti di proprietà intellettuale, laddove il titolare dei diritti medesimi non aveva avviato il procedimento volto all’accertamento dell’eventuale violazione dei diritti medesimi.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3

L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio è contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo ADPIC»).

4

La parte III de l’accordo ADPIC comprende, segnatamente, l’articolo 41, paragrafi da 1 a 4, che così recita:

«1.   I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.

2.   Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.

3.   Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite.

4.   Le parti di un procedimento hanno la possibilità di promuovere un riesame da parte di un’autorità giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un membro relative all’importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia (...)».

5

Il successivo articolo 42 così dispone:

«I membri assicurano ai titolari di diritti (...) la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo. (...)».

6

Il successivo articolo 49, rubricato «Procedure amministrative», così recita:

«Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione».

7

A termini dell’articolo 51 dell’accordo medesimo, intitolato «Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali»:

«I membri adottano, conformemente alle disposizioni che seguono, procedure (...) intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l’importazione di merci contraffatte o di merci usurpative (...), di presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali dell’immissione in libera pratica delle merci interessate. (...)».

8

Il successivo articolo 54, intitolato «Avviso di sospensione», prevede quanto segue:

«L’importatore e il richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell’immissione in libera pratica delle merci conformemente all’articolo 51».

9

Ai sensi del successivo articolo 55, rubricato «Durata della sospensione»:

«Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un’azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l’autorità a ciò abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purché tutte le altre condizioni per l’importazione o l’esportazione siano soddisfatte;. ove opportuno, il suddetto termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi (...)».

Il diritto dell’Unione

10

I considerando 2, 5, 8 e 10 del regolamento n. 1383/2003 così recitano:

«(2)

La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza. Tali merci andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato e occorrerebbe adottare misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. (...)

(...)

(5)

L’intervento dell’autorità doganale dovrebbe consistere o nella sospensione dell’immissione in libera pratica, dell’esportazione e della riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative o di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, o nel blocco di tali merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo, (...) per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di merci siffatte.

(...)

(8)

Le procedure avviate per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale, si svolgono in base ai criteri utilizzati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari.

(...)

(10)

Occorre definire le misure applicabili alle merci in questione quando è accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative o, in genere, di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale. (...)».

11

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento medesimo, così dispone:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni d’intervento dell’autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:

a)

siano dichiarate per l’immissione in libera pratica (...);

b)

siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale [dell’Unione europea] (...).

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale».

12

Il successivo articolo 2 così dispone:

«1.   Ai fini del presente regolamento, per “merci che violano un diritto d’autore” si intendono:

(...)

b)

le “merci usurpative”, vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale (...);

(...)

2.   Ai fini del presente regolamento, per “titolare del diritto” si intende:

a)

il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d’autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d’origine protetta, di un’indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui al paragrafo 1; o

b)

qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata».

13

Nell’ambito del capo II del regolamento medesimo, intitolato «Domanda di intervento delle autorità doganali», l’articolo 4, paragrafo 1, collocato nella sezione 1 del capo stesso, relativo alle misure anteriori ad una domanda di intervento delle autorità doganali, così recita:

«Quando, durante un intervento effettuato in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento a norma dell’articolo 5».

14

Ai sensi del successivo articolo 5, paragrafi 1 e 2, collocato nella sezione 2 del medesimo capo II, intitolato «Presentazione ed espletamento delle domande di intervento delle autorità doganali»:

«1.   In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l’intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (domanda d’intervento).

2.   Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande d’intervento».

15

Il successivo articolo 8, paragrafo 2, primo comma, così dispone:

«La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello o degli Stati membri eventualmente interessati alle merci che nella suddetta domanda sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale».

16

Il successivo articolo 9 è collocato nel capo III del regolamento medesimo, rubricato «Modalità di intervento delle autorità doganali e dell’autorità competente a deliberare nel merito». Tale articolo così recita:

«1.   Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 8, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci.

(...)

2.   Il servizio doganale competente o l’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 informa il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci (...) del suo intervento ed è autorizzato a comunicare loro il volume reale o stimato e la natura reale o supposta delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che sono state bloccate, senza per questo dover informare, a seguito di tale comunicazione, l’autorità competente a deliberare nel merito.

3.   Per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale, (...) l’ufficio doganale o il servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché dell’origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

(...)».

17

L’articolo 10 del regolamento stesso così dispone:

«Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale.

Dette disposizioni si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l’ufficio doganale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’avvio della procedura di cui all’articolo 13, sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale».

18

A termini del successivo articolo 13, paragrafo 1:

«Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l’ufficio doganale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell’articolo 10, o, se del caso, non ha ricevuto dal titolare del diritto il consenso di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi».

19

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento medesimo prevede la possibilità di vincolare, mediante deposito di garanzia, le merci sospettate di violare i diritti relativi a disegni o modelli, a brevetti, a certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede quanto segue:

«La garanzia di cui al paragrafo 1 dev’essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto.

(...)

Quando la procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale è stata avviata in modo diverso che su iniziativa del titolare del disegno o modello, del brevetto, del certificato protettivo complementare o del diritto alla privativa per ritrovati vegetali, la garanzia è svincolata se la persona che ha avviato la procedura non esercita il diritto di adire le vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto notifica della sospensione dello svincolo o del blocco.

(...)».

20

A termini del successivo articolo 17, paragrafo 1, lettera a), collocato nel capo IV del regolamento medesimo, intitolato «Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale»:

«Fatti salvi gli altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

a)

di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale, senza alcuna spesa per l’Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi».

Il diritto estone

21

Ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 4 e 6, della legge doganale (tolliseadus):

«(4)   Il titolare del diritto trasmette, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica del blocco della merce e sulla base dei campioni prelevati, una valutazione scritta avente ad oggetto la merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale nonché le misure da adottare nei confronti di merci che violino i diritti di proprietà intellettuale, ai sensi del [regolamento n. 1383/2003]. Per la presentazione della valutazione non viene riconosciuto al titolare del diritto alcun compenso.

(...)

(6)   Le autorità doganali inviano senza indugio copia della valutazione ricevuta dal titolare del diritto alla persona interessata, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento della copia, può trasmettere alle autorità doganali le proprie contestazioni scritte in merito alla valutazione unitamente ai relativi elementi di prova».

22

L’articolo 45, paragrafo 1, della legge medesima, intitolato «Merci da sottoporre a confisca» così dispone:

Le autorità doganali sottopongono a confisca la merce menzionata agli articoli 53, 57 e 75 del [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento CE n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1)] e procedono alla sua vendita, alla sua distruzione sotto controllo doganale o alla sua cessione a titolo gratuito, secondo le modalità stabilite agli articoli 97 e 98.

23

A termine dell’articolo 6 della legge di procedura amministrativa (haldusmenetluse seadus):

«L’organo amministrativo è tenuto a chiarire le circostanze aventi un ruolo essenziale nella vicenda oggetto del procedimento e, se necessario, a raccogliere d’ufficio elementi di prova al riguardo».

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

24

La Sintax Trading importava, in Estonia, flaconi di prodotti collutori spediti da una società ucraina. Al momento dell’importazione, la Acerra OÜ (in prosieguo: la «Acerra») segnalava all’amministrazione doganale che tali flaconi costituivano violazione di un modello registrato a suo nome.

25

Conseguentemente, l’amministrazione doganale sospendeva lo svincolo della merce di cui trattasi al fine di procedere ad un esame integrativo, in esito al quale constatava una forte somiglianza tra la forma dei flaconi importati e il modello appartenente alla Acerra. Sospettando, quindi, una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, sottoponeva la merce a sequestro e chiedeva un parere da parte dell’Acerra. Quest’ultima confermava i sospetti.

26

Sulla base di tali elementi l’amministrazione doganale rilevava che la merce costituiva violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del regolamento n. 1383/2003 e, conseguentemente, respingeva, in data 11 febbraio 2011, la richiesta della Sintax Trading volta ad ottenere lo svincolo della merce medesima.

27

Avverso la decisione dell’amministrazione doganale, confermata con seconda decisione del 17 febbraio 2011, la Sintax Trading proponeva ricorso dinanzi il Tallinna Halduskohus (tribunale amministrativo di Tallinn). Rilevando irregolarità procedurali, detto giudice disponeva lo svincolo della merce. Sulla base di diversa motivazione, tale decisione veniva confermata in appello dalla Tallinna Ringkonnakohus (corte d’appello di Tallinn), il quale dichiarava che l’articolo 10 del regolamento n. 1383/2003 non consentiva alle autorità doganali stesse di statuire sull’esistenza di una violazione ad un diritto di proprietà intellettuale. A parere di detto giudice, in assenza di una procedimento volto ad accertare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Acerra, le autorità doganali non potevano trattenere le merci successivamente alla scadenza del termine previsto, a tal fine, dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003.

28

Adito con un ricorso per cassazione dall’amministrazione doganale, la Riigikohus (Corte suprema) dubita della fondatezza di tale interpretazione laddove il diritto estone consente alle autorità doganali di avviare, motu proprio e d’ufficio, un procedimento in contraddittorio al fine di potersi pronunciare, nel merito, sull’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Il giudice del rinvio si interroga, tuttavia, sulla conformità della normativa nazionale con il regolamento n. 1383/2003.

29

Ciò premesso, la Riigikohus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la “procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale” di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 possa essere attuata anche presso gli uffici doganali o se “l’autorità competente a deliberare nel merito” oggetto del capo III del regolamento debba essere distinta dalle autorità doganali.

2)

Atteso che, nel secondo considerando del regolamento n. 1383/2003, tra gli obiettivi del regolamento viene indicata la tutela dei consumatori e che, ai sensi del terzo considerando, occorre istituire una procedura adeguata che consenta l’intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto del divieto di introdurre nel territorio doganale della Comunità merci che violino un diritto di proprietà intellettuale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo cui si fa riferimento nel secondo considerando del regolamento medesimo nonché nel primo considerando del [regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004 recante le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1383/2003 (GU L 328, pag. 16).

Se il fatto che le misure previste all’articolo 17 del regolamento n. 1383/2003 possano essere applicate soltanto quando il titolare del diritto avvii la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sia compatibile con i menzionati obiettivi, ovvero se, al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi medesimi, occorra riconoscere anche alle autorità doganali la possibilità di avviare detta procedura».

Sulle questioni pregiudiziali

30

Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 debba essere interpretato nel senso che non osti a che le autorità doganali, in assenza di iniziativa del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, avviino motu proprio e diano corso alla procedura prevista da detta disposizione.

31

Il regolamento n. 1383/2003, come emerge dalle disposizioni dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, stabilisce non solo le condizioni per l’intervento delle autorità doganali a fronte del sospetto che determinate merci violino i diritti di proprietà intellettuale, bensì parimenti le misure che le autorità competenti devono adottare qualora la violazione di tali diritti da parte delle merci medesime risulti accertata.

32

Per quanto attiene alle condizioni per l’intervento delle autorità doganali qualora le merci siano sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale, il regolamento n. 1383/2003 prevede, agli articoli da 5 a 7, che tale intervento avvenga su richiesta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale interessati, ovvero d’ufficio, come emerge dall’articolo 4 del regolamento medesimo, peraltro in presenza di condizioni che consentano al titolare dei diritti stessi di presentare domanda di intervento ai sensi del successivo articolo 5.

33

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle proprie conclusioni, le misure di sospensione dello svincolo o quelle di blocco delle merci sospettate di violazione dei diritti di proprietà intellettuale che le autorità doganali possono adottare, sono di natura temporanea.

34

Da un lato, nel caso in cui vengano applicate d’ufficio, tali misure mirano unicamente a consentire al titolare dei diritti di proporre domanda di intervento delle autorità doganali nelle forme e condizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del regolamento n. 1383/2003. Dall’altro, qualora siano disposte a seguito di tale domanda, esse mirano unicamente a consentire al richiedente di motivare il fatto di aver avviato il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di violazione di un diritto di proprietà intellettuale con riguardo alla normativa nazionale.

35

A tal riguardo, si deve ricordare che, a termini dell’articolo 10 del regolamento n. 1383/2003, le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro sul territorio del quale le merci si trovino in una delle fattispecie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo sono applicabili ai fini dell’accertamento della sussistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale con riguardo alla normativa nazionale.

36

Si deve parimenti ricordare che dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento stesso emerge che, nel caso in cui, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notificazione della sospensione dello svincolo o del blocco, l’ufficio doganale non riceva notizia dell’avvenuto avvio, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento medesimo, di un procedimento volto all’accertamento della sussistenza di violazione di diritti di proprietà intellettuale con riguardo alla normativa nazionale, lo svincolo viene concesso ovvero, a seconda dei casi, la misura di blocco viene revocata, subordinatamente alla condizione che tutte le formalità doganali risultino compiute.

37

Tali disposizioni mirano a che le autorità doganali traggano le conseguenze dall’inerzia del titolare dei diritti di proprietà intellettuale interessati da merci sospettate di violare i diritti medesimi. Per contro, esse non escludono, di per sé, che il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di violazione dei diritti di proprietà intellettuale con riguardo alla normativa nazionale possa essere avviato su iniziativa delle autorità doganali, in assenza di iniziativa da parte del titolare dei diritti interessati.

38

Del resto, una serie di disposizioni del regolamento n. 1383/2003 avvalorano tale interpretazione.

39

Ciò vale per l’articolo 10, secondo comma, del regolamento stesso che, nello stabilire le condizioni della notificazione dell’avvenuto avviamento del procedimento previsto al successivo articolo 13, paragrafo 1, riguarda l’ipotesi in cui tale procedimento venga avviato dai servizi o dagli uffici doganali.

40

Parimenti, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1383/2003 riguarda espressamente l’ipotesi in cui tale procedimento venga avviato in assenza di iniziativa del titolare dei diritti interessati.

41

Inoltre, se è pur vero che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale svolge un ruolo essenziale affinché, nel suo stesso interesse, vengano adottate le misure necessarie al fine di impedire l’immissione sul mercato di merci contraffatte e di merci usurpative (v., in tal senso, sentenza Adidas, C‑223/98, EU:C:1999:500, punto 26), tale rilievo non può impedire alle autorità doganali qualsivoglia azione, ai sensi del regolamento no1383/2003, in assenza di iniziativa del titolare medesimo.

42

D’altronde, alla luce degli obiettivi di detto regolamento che, come emerge dal considerando 2 del medesimo, sono volti ad impedire l’immissione sul mercato di merci che, oltre a violare i diritti di proprietà intellettuale, ingannano il consumatore esponendolo, a volte, a rischi per la sua salute e la sua sicurezza, altri soggetti diversi dai titolari dei diritti stessi possono far valere, al fine di eliminare tali rischi, l’interesse all’accertamento della violazione di detti diritti.

43

Il regolamento n. 1383/2003 non attiene, pertanto, unicamente alla tutela di diritti e di interessi privati, bensì parimenti alla tutela di interessi pubblici.

44

Ciò premesso, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 non osta a che gli Stati membri prevedano che le autorità doganali stesse possano avviare il procedimento volto all’accertamento della sussistenza di violazione di diritti di proprietà intellettuale con riguardo alla normativa nazionale.

45

Quanto alla questione se le autorità doganali possano dar corso a tale procedimento e pronunciarsi nel merito al fine di accertare la sussistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale con riguardo alla normativa nazionale, si deve rammentare che, a termini dell’articolo 10 del regolamento n. 1383/2003, per procedere a tale accertamento occorre applicare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro sul territorio del quale le merci si trovano.

46

A tal riguardo, né dall’articolo 13, paragrafo 1, né da alcun altra disposizione del regolamento n. 1383/2003 emerge che il legislatore dell’Unione abbia inteso obbligare gli Stati a riservare a determinate autorità tale potere di pronunciarsi nel merito.

47

Limitandosi a rinviare, quindi, all’applicazione delle disposizioni di legge vigenti nello Stato membro interessato per accertare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il legislatore dell’Unione non ha pertanto escluso, in linea di principio, che un’autorità diversa da quella giurisdizionale possa essere designata quale autorità competente per pronunciarsi nel merito. D’altronde, la Corte ha già considerato che tale competenza possa essere attribuita a un’autorità diversa da quella giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza Philips, C‑446/09 e C‑495/09, EU:C:2011:796, punto 69).

48

A tal riguardo, si deve rilevare che dalle disposizioni dell’accordo ADPIC, le quali, secondo costante giurisprudenza della Corte, costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Bericap, C‑180/11, EU:C:2012:717, punto 67), e in particolare da quelle dell’articolo 49 dell’accordo medesimo, emerge che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale può essere garantito nell’ambito di procedure amministrative che conoscano del merito della questione, sempreché tali procedure siano conformi alle garanzie postulate, segnatamente, dall’articolo 41 dell’accordo medesimo.

49

Ciò premesso, il regolamento n. 1383/2003 non può essere interpretato nel senso che osti, in linea di principio, ad una disposizione nazionale che attribuisca ad un’autorità amministrativa il compito di accertare la sussistenza di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Parimenti, da alcuna disposizione del regolamento medesimo risulta l’impedimento per gli Stati membri di designare, a tal fine, le autorità doganali stesse.

50

Se spetta, pertanto, all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le regole di esercizio di tale competenza, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, ciò è tuttavia subordinato alla condizione che tali regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che regolano fattispecie analoghe disciplinate dal diritto interno e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, segnatamente dal regolamento n. 1383/2003 ai titolari di diritti di proprietà intellettuale e ai dichiaranti, detentori o proprietari delle merci interessate (v., in tal senso, sentenza Pohl, C‑429/12, EU:C:2014:12, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51

In particolare, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 4, dell’accordo ADPIC, conferire alle parti del procedimento la possibilità di chiedere la revisione giurisdizionale delle decisioni amministrative finali.

52

Se, come emerge dalla decisione di rinvio, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale attribuisce all’autorità doganale il compito di accertare la sussistenza di violazioni di diritti di proprietà intellettuale, spetta al giudice del rinvio verificare che le decisioni prese in materia dall’autorità medesima possano costituire oggetto di azioni giurisdizionali che garantiscano la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal regolamento n. 1383/2003.

53

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1383/2003 deve essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità doganali, in assenza di qualsiasi iniziativa da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, avviino esse stesse e diano corso al procedimento previsto da detta disposizione, subordinatamente alla condizione che le decisioni prese in materia da dette autorità possano costituire oggetto di azioni giurisdizionali che garantiscano la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal regolamento medesimo.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità doganali, in assenza di qualsiasi iniziativa da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, avviino esse stesse e diano corso al procedimento previsto da detta disposizione, subordinatamente alla condizione che le decisioni prese in materia da dette autorità possano costituire oggetto di azioni giurisdizionali che garantiscano la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal regolamento medesimo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’estone.