Causa C‑575/12

Air Baltic Corporation AS

contro

Valsts robežsardze

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 24, paragrafo 1, e 34 — Visto uniforme — Annullamento o revoca di un visto uniforme — Validità di un visto uniforme apposto su un documento di viaggio annullato — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Articoli 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1 — Verifiche di frontiera — Condizioni d’ingresso — Normativa nazionale che richiede un visto valido apposto su un documento di viaggio valido»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica in materia di visti – Codice comunitario dei visti – Regolamento n. 810/2009 – Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi – Visto uniforme valido apposto su un documento di viaggio annullato – Incompetenza delle autorità di un paese terzo ad annullare un simile visto

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 810/2009, artt. 24, § 1, 32, § 1, e 34, §§ 1 e 2)

  2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in questione

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi – Necessità di un visto valido apposto su un documento di viaggio valido – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, artt. 5, § 1, e 13, § 1)

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere – Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi – Normativa nazionale che subordina l’ingresso di detti cittadini alla presentazione di un visto valido apposto su un documento valido – Inammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, artt. 5, § 1, e 13, § 1)

  1.  Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l’invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento.

    Un visto uniforme resta infatti valido, quanto meno, fino allo scadere del periodo di validità stabilito dall’autorità competente dello Stato membro di rilascio all’atto del rilascio di tale visto, salvo il caso di annullamento o revoca prima della scadenza del suddetto periodo in applicazione dell’articolo 34 del codice dei visti.

    Orbene, dai paragrafi 1 e 2 di tale articolo emerge che l’annullamento o l’abrogazione di un visto uniforme richiede l’adozione di una specifica decisione a tal fine da parte delle autorità competenti dello Stato membro di rilascio o di un altro Stato membro. Un’autorità di un paese terzo non è quindi competente ad annullare un visto uniforme.

    Del resto, il solo motivo di annullamento di un visto che attiene direttamente al documento di viaggio è costituito, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), i), del codice dei visti, dall’ipotesi in cui il documento di viaggio presentato, al momento del rilascio del visto, risultava falso, contraffatto o alterato. Ne consegue che l’annullamento del documento di viaggio sul quale il visto è apposto, intervenuto dopo il rilascio di quest’ultimo, non rientra tra i motivi atti a giustificare l’annullamento del visto da parte dell’autorità competente.

    (v. punti 32, 33, 35, 36, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 43)

  3.  Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev’essere interpretato nel senso che esso non subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

    (v. punto 56, dispositivo 2)

  4.  Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

    Infatti, uno Stato membro non dispone di un margine discrezionale che gli consenta di respingere dal proprio territorio un cittadino di un paese terzo in applicazione di una condizione non prevista dal codice frontiere Schengen.

    (v. punti 69, 70, dispositivo 3)