Causa C‑561/12

Nordecon AS eRamboll Eesti AS

contro

Rahandusministeerium

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus)

«Appalti pubblici — Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara — Possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di negoziare offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche elencate nel capitolato d’oneri relativo all’appalto»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara – Possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di negoziare con gli offerenti offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche previste nel capitolato d’oneri relativo all’appalto – Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 30, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28-30)

  2.  L’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non autorizza l’amministrazione aggiudicatrice a negoziare con gli offerenti offerte non rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche tecniche dell’appalto.

    Infatti, sebbene l’amministrazione aggiudicatrice disponga di un potere di negoziazione nell’ambito di una procedura negoziata, essa è sempre tenuta a garantire che i requisiti dell’appalto ai quali ha attribuito carattere vincolante siano rispettati. Qualora ciò non avvenga, il principio secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono con trasparenza sarebbe disatteso e l’obiettivo di eliminare il rischio di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice non potrebbe essere conseguito.

    Peraltro, il fatto di ammettere la ricevibilità di un’offerta non conforme a condizioni vincolanti ai fini della negoziazione priverebbe di qualsiasi utilità la fissazione di condizioni vincolanti nel bando di gara, e non consentirebbe all’amministrazione aggiudicatrice di negoziare con gli offerenti su una base comune a questi ultimi, costituita da dette condizioni e, pertanto, di trattarli su un piano di parità.

    (v. punti 36-39 e dispositivo)


Causa C‑561/12

Nordecon AS eRamboll Eesti AS

contro

Rahandusministeerium

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus)

«Appalti pubblici — Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara — Possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di negoziare offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche elencate nel capitolato d’oneri relativo all’appalto»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara — Possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di negoziare con gli offerenti offerte non conformi ai requisiti vincolanti delle specifiche tecniche previste nel capitolato d’oneri relativo all’appalto — Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 30, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28-30)

  2.  L’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non autorizza l’amministrazione aggiudicatrice a negoziare con gli offerenti offerte non rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche tecniche dell’appalto.

    Infatti, sebbene l’amministrazione aggiudicatrice disponga di un potere di negoziazione nell’ambito di una procedura negoziata, essa è sempre tenuta a garantire che i requisiti dell’appalto ai quali ha attribuito carattere vincolante siano rispettati. Qualora ciò non avvenga, il principio secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono con trasparenza sarebbe disatteso e l’obiettivo di eliminare il rischio di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice non potrebbe essere conseguito.

    Peraltro, il fatto di ammettere la ricevibilità di un’offerta non conforme a condizioni vincolanti ai fini della negoziazione priverebbe di qualsiasi utilità la fissazione di condizioni vincolanti nel bando di gara, e non consentirebbe all’amministrazione aggiudicatrice di negoziare con gli offerenti su una base comune a questi ultimi, costituita da dette condizioni e, pertanto, di trattarli su un piano di parità.

    (v. punti 36-39 e dispositivo)