Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza – Imprese pubbliche e imprese che godono di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri – Posizione dominante – Provvedimento statale idoneo a indurre dette impese a commettere un abuso di posizione dominante – Inammissibilità a prescindere da qualsiasi abuso reale

(Artt. 82 CE e 86, § 1, CE)

2. Concorrenza – Imprese pubbliche e imprese che godono di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri – Posizione dominante – Estensione di una situazione di posizione dominante, senza giustificazione oggettiva, dovuta ad un provvedimento statale – Incompatibilità, in quanto tale, di per se con l’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE

(Artt. 82 CE e 86, § 1, CE)

Massima

1. In virtù dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato CE, specialmente a quelle contemplate dall’articolo 82 CE. Quest’ultima disposizione vieta, qualora possa essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

In tale contesto, può esservi violazione del combinato disposto degli articoli 86, paragrafo 1, CE e 82 CE a prescindere da qualsiasi abuso reale. Occorre solo che la Commissione identifichi una conseguenza anticoncorrenziale, potenziale o reale, che possa derivare dal provvedimento statale di cui trattasi. Una tale violazione può così essere constatata quando i provvedimenti statali di cui trattasi pregiudichino la struttura del mercato creando condizioni di concorrenza ineguali tra le imprese, permettendo all’impresa pubblica o all’impresa cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi di mantenere, ad esempio ostacolando l’ingresso di nuovi concorrenti su quest’ultimo, rafforzare o estendere la sua posizione dominante su un altro mercato limitando così la concorrenza, senza che sia richiesta la prova dell’esistenza di una pratica abusiva reale.

(v. punti 39, 40, 46)

2. L’estensione, da parte di imprese pubbliche o di imprese beneficianti di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri, di una situazione di posizione dominante, senza giustificazione obiettiva, è vietata «in quanto tale» dall’articolo 86, paragrafo 1, CE in combinato disposto con l’articolo 82 CE, qualora tale estensione dipenda da un provvedimento statale. Dato che la concorrenza non può essere eliminata in tal modo, essa non può nemmeno essere falsata.

(v. punto 67)


Causa C‑553/12 P

Commissione europea

contro

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

«Impugnazione — Concorrenza — Articoli 82 CE e 86, paragrafo 1, CE — Mantenimento dei diritti privilegiati accordati dalla Repubblica ellenica ad un’impresa pubblica per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di lignite — Esercizio di tali diritti — Vantaggio concorrenziale nei mercati della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso — Mantenimento, estensione o rafforzamento di una posizione dominante»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014

  1. Concorrenza – Imprese pubbliche e imprese che godono di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri – Posizione dominante – Provvedimento statale idoneo a indurre dette impese a commettere un abuso di posizione dominante – Inammissibilità a prescindere da qualsiasi abuso reale

    (Artt. 82 CE e 86, § 1, CE)

  2. Concorrenza – Imprese pubbliche e imprese che godono di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri – Posizione dominante – Estensione di una situazione di posizione dominante, senza giustificazione oggettiva, dovuta ad un provvedimento statale – Incompatibilità, in quanto tale, di per se con l’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE

    (Artt. 82 CE e 86, § 1, CE)

  1.  In virtù dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato CE, specialmente a quelle contemplate dall’articolo 82 CE. Quest’ultima disposizione vieta, qualora possa essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

    In tale contesto, può esservi violazione del combinato disposto degli articoli 86, paragrafo 1, CE e 82 CE a prescindere da qualsiasi abuso reale. Occorre solo che la Commissione identifichi una conseguenza anticoncorrenziale, potenziale o reale, che possa derivare dal provvedimento statale di cui trattasi. Una tale violazione può così essere constatata quando i provvedimenti statali di cui trattasi pregiudichino la struttura del mercato creando condizioni di concorrenza ineguali tra le imprese, permettendo all’impresa pubblica o all’impresa cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi di mantenere, ad esempio ostacolando l’ingresso di nuovi concorrenti su quest’ultimo, rafforzare o estendere la sua posizione dominante su un altro mercato limitando così la concorrenza, senza che sia richiesta la prova dell’esistenza di una pratica abusiva reale.

    (v. punti 39, 40, 46)

  2.  L’estensione, da parte di imprese pubbliche o di imprese beneficianti di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri, di una situazione di posizione dominante, senza giustificazione obiettiva, è vietata «in quanto tale» dall’articolo 86, paragrafo 1, CE in combinato disposto con l’articolo 82 CE, qualora tale estensione dipenda da un provvedimento statale. Dato che la concorrenza non può essere eliminata in tal modo, essa non può nemmeno essere falsata.

    (v. punto 67)