Causa C‑546/12 P
Ralf Schräder
contro
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
«Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articoli 20 e 76 — Regolamento (CE) n. 874/2009 — Articolo 51 — Domanda di apertura del procedimento di nullità di una privativa comunitaria — Principio dell’esame d’ufficio — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV — Elementi di prova sostanziali»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2015
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto avverso una decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e deferito alla commissione di ricorso — Esame d’ufficio dei fatti
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 54, 55, 72 e 76; regolamento della Commissione n. 874/2009, art. 51)
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa — Discrezionalità dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali — Riesame della varietà protetta — Presupposti — Dubbi seri quanto alla legittimità della concessione della privativa
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 6, 7, 10, 20, § 1, 54 e 55)
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa — Domanda di apertura del procedimento di nullità — Onere della prova incombente al richiedente
[Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 20, § 1, a), 54, 55 e 59]
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Portata dell’obbligo di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Disposizioni procedurali dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali — Applicazione dei principi generali del diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri — Domanda di provvedimenti istruttori
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 81)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Presupposti per la concessione della privativa — Varietà vegetale distinta — Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7)
La formulazione letterale dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, limita l’applicazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti a quelli che costituiscono oggetto dell’esame previsto agli articoli 54 e 55 del medesimo regolamento. In forza dell’articolo 51 del regolamento n. 874/2009, recante norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94, riguardo ai procedimenti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali sono applicabili mutatis mutandis ai procedimenti di ricorso. Il principio dell’esame d’ufficio dei fatti, quindi, si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso.
(v. punti 45, 46)
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) dichiara la privativa comunitaria nulla qualora sia accertato che le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 del regolamento in parola non sono soddisfatte alla data di concessione della privativa in parola.
In proposito, le condizioni collegate, segnatamente, alla distinzione e alla novità sono, ai sensi dell’articolo 6 del menzionato regolamento, condizioni sine qua non della concessione di una privativa comunitaria. Pertanto, in assenza di siffatte condizioni, la privativa concessa è illegittima e risulta a favore dell’interesse generale che la stessa sia dichiarata nulla.
Inoltre, nell’ambito della procedura di concessione di una privativa, la varietà vegetale candidata costituisce oggetto, ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento n. 2100/94, di un esame del merito e di un esame tecnico approfondito e complesso. L’UCVV, difatti, dispone di un’ampia discrezionalità quanto all’annullamento di una privativa vegetale, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento stesso, in considerazione della circostanza che la varietà protetta ha costituito oggetto dell’esame summenzionato.
Sono, pertanto, unicamente seri dubbi – quanto al fatto che le condizioni enunciate agli articoli 7 o 10 del regolamento n. 2100/94 fossero soddisfatte alla data dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del citato regolamento – ad essere idonei a giustificare un riesame della varietà protetta per mezzo della procedura di nullità sulla base dell’articolo 20 del regolamento di cui trattasi.
(v. punti 51, 52, 55, 56)
La dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa può, effettivamente, essere pronunciata del pari nell’interesse di un terzo, in particolare allorché questi ha depositato una domanda di privativa vegetale il cui rifiuto è stato motivato adducendo la mancanza di carattere distintivo della varietà candidata rispetto a quella indebitamente protetta. Tuttavia, ciò non può giustificare che sia consentito a un terzo di far valere, in qualsiasi circostanza e senza motivi specifici, la nullità di detta privativa dopo la procedura di concessione di una privativa e in seguito allo scadere dei termini previsti all’articolo 59 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, per la presentazione da parte dei terzi delle loro obiezioni.
Il terzo che richiede la dichiarazione di nullità di una privativa vegetale deve apportare elementi di prova e fattuali sostanziali che possono far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della concessione della privativa vegetale accordata a seguito dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento n. 2100/94. Di conseguenza, nell’ambito di un ricorso proposto avverso la decisione di rigetto di una domanda di annullamento di una privativa vegetale concessa, spetta al ricorrente dimostrare che, in considerazione dei fatti e delle prove relativi all’esame del merito e tecnico prodotti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, quest’ultimo era tenuto a procedere al controllo previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola.
(v. punti 53, 54, 57, 58)
V. il testo della decisione.
(v. punto 72)
L’articolo 81 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prescrive che i principi del diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri si applicano ai procedimenti avviati dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Conseguentemente, in applicazione dei principi elaborati nella sentenza ILFO/Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21), secondo la quale una domanda di misure d’istruzione formulata da una parte non può essere accolta se questa non offre un principio di prova sufficiente affinché siffatte misure possano essere disposte, il ricorrente deve presentare, dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, un principio di prova al fine di ottenere, da parte sua, l’adozione di una misura d’istruzione. Detta giurisprudenza, infatti, è applicabile per analogia alla commissione di ricorso poiché quest’ultima è un organo semigiurisdizionale.
(v. punti 73, 75, 76)
V. il testo della decisione.
(v. punto 81)
L’esame del carattere distintivo di una varietà vegetale presuppone necessariamente l’esistenza di varietà vegetali di riferimento. Pertanto, è in funzione dell’esistenza di siffatte varietà che il carattere «portamento del fusto» deve essere esaminato e che esso deve svolgere un ruolo più o meno determinante relativamente al carattere distintivo della varietà vegetale da proteggere.
Inoltre, l’adattamento della descrizione del carattere «portamento del fusto» non rimette in discussione la privativa concessa a una data varietà. Nella misura in cui, infatti, detto carattere viene determinato raffrontandolo con altre varietà vegetali, un perfezionamento della descrizione è inevitabile, allorché fanno la loro apparizione altre varietà vegetali.
(v. punti 128, 130)
Causa C‑546/12 P
Ralf Schräder
contro
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
«Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articoli 20 e 76 — Regolamento (CE) n. 874/2009 — Articolo 51 — Domanda di apertura del procedimento di nullità di una privativa comunitaria — Principio dell’esame d’ufficio — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV — Elementi di prova sostanziali»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2015
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto avverso una decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e deferito alla commissione di ricorso – Esame d’ufficio dei fatti
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 54, 55, 72 e 76; regolamento della Commissione n. 874/2009, art. 51)
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa – Discrezionalità dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Riesame della varietà protetta – Presupposti – Dubbi seri quanto alla legittimità della concessione della privativa
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 6, 7, 10, 20, § 1, 54 e 55)
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa – Domanda di apertura del procedimento di nullità – Onere della prova incombente al richiedente
[Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 20, § 1, a), 54, 55 e 59]
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Disposizioni procedurali dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Applicazione dei principi generali del diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri – Domanda di provvedimenti istruttori
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 81)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Presupposti per la concessione della privativa – Varietà vegetale distinta – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7)
La formulazione letterale dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, limita l’applicazione del principio dell’esame d’ufficio dei fatti a quelli che costituiscono oggetto dell’esame previsto agli articoli 54 e 55 del medesimo regolamento. In forza dell’articolo 51 del regolamento n. 874/2009, recante norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94, riguardo ai procedimenti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali sono applicabili mutatis mutandis ai procedimenti di ricorso. Il principio dell’esame d’ufficio dei fatti, quindi, si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso.
(v. punti 45, 46)
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) dichiara la privativa comunitaria nulla qualora sia accertato che le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 del regolamento in parola non sono soddisfatte alla data di concessione della privativa in parola.
In proposito, le condizioni collegate, segnatamente, alla distinzione e alla novità sono, ai sensi dell’articolo 6 del menzionato regolamento, condizioni sine qua non della concessione di una privativa comunitaria. Pertanto, in assenza di siffatte condizioni, la privativa concessa è illegittima e risulta a favore dell’interesse generale che la stessa sia dichiarata nulla.
Inoltre, nell’ambito della procedura di concessione di una privativa, la varietà vegetale candidata costituisce oggetto, ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento n. 2100/94, di un esame del merito e di un esame tecnico approfondito e complesso. L’UCVV, difatti, dispone di un’ampia discrezionalità quanto all’annullamento di una privativa vegetale, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento stesso, in considerazione della circostanza che la varietà protetta ha costituito oggetto dell’esame summenzionato.
Sono, pertanto, unicamente seri dubbi – quanto al fatto che le condizioni enunciate agli articoli 7 o 10 del regolamento n. 2100/94 fossero soddisfatte alla data dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del citato regolamento – ad essere idonei a giustificare un riesame della varietà protetta per mezzo della procedura di nullità sulla base dell’articolo 20 del regolamento di cui trattasi.
(v. punti 51, 52, 55, 56)
La dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa può, effettivamente, essere pronunciata del pari nell’interesse di un terzo, in particolare allorché questi ha depositato una domanda di privativa vegetale il cui rifiuto è stato motivato adducendo la mancanza di carattere distintivo della varietà candidata rispetto a quella indebitamente protetta. Tuttavia, ciò non può giustificare che sia consentito a un terzo di far valere, in qualsiasi circostanza e senza motivi specifici, la nullità di detta privativa dopo la procedura di concessione di una privativa e in seguito allo scadere dei termini previsti all’articolo 59 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, per la presentazione da parte dei terzi delle loro obiezioni.
Il terzo che richiede la dichiarazione di nullità di una privativa vegetale deve apportare elementi di prova e fattuali sostanziali che possono far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della concessione della privativa vegetale accordata a seguito dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento n. 2100/94. Di conseguenza, nell’ambito di un ricorso proposto avverso la decisione di rigetto di una domanda di annullamento di una privativa vegetale concessa, spetta al ricorrente dimostrare che, in considerazione dei fatti e delle prove relativi all’esame del merito e tecnico prodotti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, quest’ultimo era tenuto a procedere al controllo previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola.
(v. punti 53, 54, 57, 58)
V. il testo della decisione.
(v. punto 72)
L’articolo 81 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prescrive che i principi del diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri si applicano ai procedimenti avviati dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Conseguentemente, in applicazione dei principi elaborati nella sentenza ILFO/Alta Autorità (51/65, EU:C:1966:21), secondo la quale una domanda di misure d’istruzione formulata da una parte non può essere accolta se questa non offre un principio di prova sufficiente affinché siffatte misure possano essere disposte, il ricorrente deve presentare, dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, un principio di prova al fine di ottenere, da parte sua, l’adozione di una misura d’istruzione. Detta giurisprudenza, infatti, è applicabile per analogia alla commissione di ricorso poiché quest’ultima è un organo semigiurisdizionale.
(v. punti 73, 75, 76)
V. il testo della decisione.
(v. punto 81)
L’esame del carattere distintivo di una varietà vegetale presuppone necessariamente l’esistenza di varietà vegetali di riferimento. Pertanto, è in funzione dell’esistenza di siffatte varietà che il carattere «portamento del fusto» deve essere esaminato e che esso deve svolgere un ruolo più o meno determinante relativamente al carattere distintivo della varietà vegetale da proteggere.
Inoltre, l’adattamento della descrizione del carattere «portamento del fusto» non rimette in discussione la privativa concessa a una data varietà. Nella misura in cui, infatti, detto carattere viene determinato raffrontandolo con altre varietà vegetali, un perfezionamento della descrizione è inevitabile, allorché fanno la loro apparizione altre varietà vegetali.
(v. punti 128, 130)