Causa C‑543/12

Michal Zeman

contro

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 91/477/CEE — Rilascio della carta europea d’arma da fuoco — Normativa nazionale che riserva il rilascio di una carta siffatta ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanza – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Identità con il diritto garantito all’articolo 20, paragrafo 2, TFUE

    (Art. 20, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 45, § 1; direttiva del Consiglio 91/477)

  2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Acquisizione e detenzione di armi – Direttiva 91/477 – Normativa nazionale che riserva il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo – Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, artt. 1, § 4, 3, 12, §§ 1 e 2, e allegato II)

  1.  Il diritto di ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE, che si esercita, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, alle condizioni e nei limiti definiti nei Trattati e dalle misure adottate in applicazione di questi ultimi. La direttiva 91/477, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, che riguarda la libera circolazione dei detentori d’armi, in particolare dei cacciatori e dei tiratori sportivi, costituisce una misura del genere.

    (v. punto 39)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 58)

  3.  La direttiva 91/477, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che permette il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco ai soli detentori di un’arma per finalità della pratica della caccia o del tiro sportivo.

    A tal proposito, in primo luogo, l’articolo 3 di tale direttiva esclude espressamente che l’esercizio della facoltà degli Stati Membri di adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste da detta direttiva possa limitare i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, vale a dire quelli dei cacciatori e dei tiratori sportivi, se titolari di una carta europea d’arma da fuoco e, pertanto, autorizzati, in deroga alla procedura istaurata dall’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva e a determinate condizioni, a spostarsi con le armi menzionate in tale carta senza altre formalità amministrative.

    In secondo luogo, la circostanza che tale carta sia rilasciata ad una persona che è già regolarmente detentrice di un’arma in forza delle disposizioni nazionali lascia presupporre che essa non sostituisca l’autorizzazione nazionale in materia di acquisto e di detenzione di armi.

    In terzo luogo, l’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva rinvia all’allegato II di quest’ultima, il quale, per quanto riguarda le diciture obbligatorie di detta carta, si riferisce precisamente alle pratiche della caccia e del tiro sportivo. Ne consegue che l’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 2, della stessa, ha principalmente lo scopo di agevolare la circolazione delle armi destinate a finalità di pratica della caccia o di attività sportive.

    (v. punti 47, 48, 51, 52, 60 e dispositivo)