SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 febbraio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Direttiva 78/660/CEE — Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società — Applicazione delle norme di pubblicità di tali conti alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro e appartenenti a un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione di un altro Stato membro»

Nella causa C‑528/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Bonn (Germania), con decisione del 12 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2012, nel procedimento

Mömax Logistik GmbH

contro

Bundesamt für Justiz,

LA CORTE (Seconda Sezione)

composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Mömax Logistik GmbH, da H. Meichelbeck e W. Krauß, Rechtsanwälte;

per il Bundesamt für Justiz, da H.‑J. Friehe, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Braun e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 57 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), come modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 78/660»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Mömax Logistik GmbH (in prosieguo: la «Mömax Logistik») e il Bundesamt für Justiz (Ufficio federale tedesco per la giustizia) in merito all’obbligo di pubblicare sulla versione elettronica della Gazzetta ufficiale federale tedesca i conti annuali redatti alla data del 31 marzo 2009.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 78/660 così dispone:

«I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all’articolo 3 della [prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8)].

(...)».

4

L’articolo 50 ter della medesima direttiva così recita:

«Gli Stati membri assicurano che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo della società abbiano l’obbligo collettivo di garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario a norma dell’articolo 46 bis siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243, pag. 1)]. Tali organi operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale».

5

L’articolo 57 di detta direttiva ha il seguente tenore:

«Fatte salve [la direttiva 68/151] e [la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1)], gli Stati membri possono non applicare alle società soggette alla loro legislazione nazionale, imprese figlie ai sensi della [settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1)], le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, il controllo e la pubblicità dei conti annuali, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro;

b)

tutti gli azionisti o i soci dell’impresa figlia si sono dichiarati d’accordo sull’esenzione di cui sopra; tale dichiarazione è richiesta per ogni esercizio;

c)

l’impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall’impresa figlia;

d)

le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) sono oggetto di una pubblicità da parte dell’impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva [68/151];

e)

l’impresa figlia è inclusa nei conti consolidati redatti dall’impresa madre conformemente alla direttiva [83/349];

f)

l’esenzione di cui sopra è menzionata nell’allegato dei conti consolidati redatti dall’impresa madre;

g)

i conti consolidati di cui alla lettera e), la relazione consolidata sulla gestione e la relazione della persona incaricata del controllo dei conti sono oggetto di una pubblicità da parte dell’impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva [68/151]».

Il diritto tedesco

6

L’articolo 264, paragrafo 3, dello Handelsgesetzbuch (codice del commercio tedesco; in prosieguo: l’«HGB»), nella versione applicabile alla controversia principale, ha il seguente tenore:

«Una società di capitali controllata da una società madre che, ai sensi dell’articolo 290 [dello HGB], ha l’obbligo di redigere conti consolidati non è tenuta ad applicare la presente sottosezione nonché la terza e la quarta sottosezione della presente sezione se:

1.

tutti i soci della controllata hanno approvato l’esenzione per l’esercizio contabile interessato e la relativa delibera è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 325;

2.

la società controllante è tenuta ad accollarsi eventuali perdite, ai sensi dell’articolo 302 della legge sulle società per azioni, o ha volontariamente assunto tale obbligo e la relativa dichiarazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 325;

3.

la controllata è inclusa nei conti consolidati del gruppo in conformità delle disposizioni della presente sezione, e

4.

l’esenzione della società controllata:

a)

è riportata in allegato ai conti consolidati redatti dalla società controllante e pubblicati mediante deposito presso l’editore della Gazzetta ufficiale federale elettronica, ai sensi dell’articolo 325, e

b)

è stata altresì pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale elettronica per quanto riguarda la controllata, facendo riferimento alla presente disposizione e menzionando la società controllante».

7

L’articolo 290, paragrafo 1, dell’HGB è così formulato:

«I rappresentanti legali di una società di capitali (società controllante) con sede nel territorio nazionale devono redigere, entro i primi cinque mesi dell’esercizio contabile del gruppo, i conti consolidati e una relazione sulla gestione del gruppo per l’esercizio contabile precedente, qualora tale società possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante su un’altra società (controllata). Se la controllante è una società di capitali ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 4, prima frase, i conti consolidati e il rapporto di gestione del gruppo per l’esercizio contabile precedente devono essere redatti entro il primo quadrimestre dell’esercizio contabile del gruppo».

8

L’articolo 302, paragrafo 1, dell’Aktiengesetz (legge sulle società per azioni) del 6 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1089), come modificato dall’articolo 3 della legge del 20 dicembre 2012 (BGBl. 2012 I, pag. 29), è formulato come segue:

«Quando sussiste un accordo di controllo o di cessione degli utili, la controparte contrattuale deve compensare tutte le perdite annuali che si determinino nel periodo di durata dell’accordo, a meno che tali perdite non siano compensate dagli altri utili non distribuiti ad essa imputati durante il periodo di durata dell’accordo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

La società Lutz Service GmbH (in prosieguo: la «Lutz Service») è la società madre della Mömax Logistik, che fornisce prestazioni di servizi in materia logistica al gruppo Lutz, la cui principale attività consiste nella vendita di mobili.

10

Con lettera del 26 agosto 2010, pervenuta il 1o settembre 2010, il Bundesamt für Justiz ha ingiunto alla Mömax Logistik di presentare all’editore della versione elettronica della Gazzetta ufficiale federale e di pubblicare sulla stessa, entro il termine di sei settimane, i documenti contabili redatti alla data di chiusura del bilancio del 31 marzo 2009, richiesti ai sensi dell’articolo 325 dell’HGB. La Mömax Logistik ha presentato ricorso amministrativo contro tale decisione presso il Bundesamt für Justiz con lettera del 6 ottobre 2010. Nel ricorso, essa ha fatto valere l’esenzione di cui all’articolo 264, paragrafo 3, dell’HGB, adducendo di essere inclusa nei conti consolidati della Lutz Service, con sede a Wels (Austria).

11

La Lutz Service ha redatto i conti consolidati per l’esercizio sociale dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009, in cui sono inclusi, tra l’altro, i conti annuali della Mömax Logistik. Tali conti consolidati della Lutz Service sono stati pubblicati nella versione elettronica della Gazzetta ufficiale federale. In allegato ai conti consolidati è riportata detta esenzione della Mömax Logistik. In aggiunta, la Lutz Service si è impegnata volontariamente ad accollarsi le perdite della Mömax Logistik in conformità dell’articolo 302 della legge sulle società per azioni del 6 settembre 1965. Questa dichiarazione è stata pubblicata. Inoltre, nella Gazzetta suddetta è stata resa nota, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 3, dell’HGB, l’esenzione prevista da tale disposizione e di cui beneficia la Mömax Logistik, indicando la Lutz Service quale società controllante di essa. Tale indicazione è stata corredata dalla precisazione che i conti consolidati della Lutz Service GmbH sono stati pubblicati. Il socio della Mömax Logistik ha approvato il ricorso all’esenzione prevista dall’articolo 264, paragrafo 3, dell’HGB per l’esercizio sociale dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009. La relativa decisione è stata pubblicata.

12

Con decisione del 13 dicembre 2010, il Bundesamt für Justiz ha respinto il ricorso amministrativo proposto dalla Mömax Logistik e le ha inflitto un’ammenda di EUR 2 500, a motivo del fatto che, atteso che la sua controllante non aveva sede in Germania, la Mömax Logistik non era esonerata dall’obbligo di pubblicare i suoi conti, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 290 dell’HGB.

13

Con lettera del 27 dicembre 2010, la Mömax Logistik ha presentato un nuovo ricorso amministrativo contro detta decisione dinanzi al Bundesamt für Justiz. A sostegno di tale ricorso, essa ha affermato che l’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 78/660 sarebbe stato recepito, mediante le disposizioni combinate degli articoli 264, paragrafo 3, e 290 dell’HGB in modo contrario al diritto dell’Unione e, in particolare, alla libertà di stabilimento.

14

Il Bundesamt für Justiz non ha accolto il ricorso. Esso ha in particolare ritenuto che la disparità di trattamento tra una controllata la cui controllante risieda in Germania e una controllata la cui controllante risieda in un altro Stato membro s’imporrebbe per motivi imperativi d’interesse generale.

15

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Landgericht Bonn (Tribunale di Bonn) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con la libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) una disposizione nazionale che esoneri dall’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 57 (...) della direttiva [78/660], concernenti il contenuto, la verifica e la pubblicità dei conti annuali, le società soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro soltanto qualora la loro società madre sia regolata dalla legislazione dello stesso Stato membro e abbia redatto i conti consolidati conformemente alla normativa di quest’ultimo».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

16

Il Bundesamt für Justiz e il governo tedesco ritengono che la questione pregiudiziale rivesta un carattere ipotetico e sia, quindi, irricevibile. A questo riguardo fanno valere che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 264, paragrafo 3, dell’HGB non sono soddisfatte nel procedimento principale dal momento che la Mömax Logistik non ha presentato entro i termini di legge la dichiarazione di accollo delle perdite da parte della controllante per l’esercizio considerato, così da poter avere diritto all’esenzione contemplata dalla suddetta disposizione.

17

In proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C‑279/12, punto 29).

18

Le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza Fish Legal et Shirley, cit., punto 30).

19

Nel caso di specie, come emerge dal punto 12 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha affermato che ciò che ha portato il Bundesamt für Justiz a respingere il ricorso della Mömax Logistik, diretto ad avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di pubblicare i conti annuali prevista dal diritto nazionale, è il fatto che la società controllante della Mömax Logistik non avesse la propria sede nel territorio tedesco. Detto giudice ha altresì evidenziato che, se le disposizioni del diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale fossero contrarie al diritto dell’Unione, l’ammenda inflitta alla Mömax Logistik dovrebbe essere annullata.

20

In tali condizioni, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

21

Dall’articolo 50 ter della direttiva 78/660 risulta che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo della società devono garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla stessa direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento n. 1606/2002.

22

L’articolo 47 della summenzionata direttiva dispone che «[i] conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva [68/151]». Quest’ultima direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258, pag. 11).

23

Conformemente all’articolo 57 della direttiva 78/660, gli Stati membri possono non applicare alle società soggette alla loro legislazione nazionale, imprese figlie ai sensi della direttiva 83/349, le disposizioni della direttiva 78/660 concernenti il contenuto, il controllo e la pubblicità dei conti annuali, se sono soddisfatte le condizioni elencate in detto articolo 57, lettere da a) a g). Al citato articolo 57, lettera a), figura la condizione secondo cui l’impresa madre deve essere regolata dalla legislazione di uno Stato membro.

24

È pacifico che la Repubblica federale di Germania si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 57 di detta direttiva. Tuttavia, dal testo degli articoli 264, paragrafo 3, e 290, paragrafo 1, dell’HGB risulta che l’eccezione è riservata esclusivamente al gruppo di imprese in cui non solo un’impresa figlia, ma anche un’impresa madre abbiano sede nel territorio tedesco.

25

Orbene, impiegando i termini «legislazione di uno Stato membro», l’articolo 57, lettera a), della direttiva 78/660 indica in modo inequivocabile che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dal medesimo articolo, l’impresa madre può essere regolata dal diritto di qualunque Stato membro dell’Unione europea e non unicamente da quello dell’impresa figlia che intende avvalersi dell’esenzione di cui trattasi.

26

Tale interpretazione dei termini in esame è confermata del fatto che, a differenza di detta menzione concernente l’impresa madre, la frase introduttiva dell’articolo 57 della direttiva 78/660 indica che gli Stati membri possono esonerare le società soggette «alla loro legislazione nazionale».

27

Inoltre, laddove uno Stato membro abbia optato per siffatta esenzione, esso non può introdurre, nell’ambito delle condizioni di applicazione di detta esenzione, una disparità di trattamento tra le imprese madri stabilite in tale Stato e le imprese madri stabilite in un altro Stato membro.

28

Conseguentemente, le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, che limitano il beneficio dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione dei conti annuali alle sole controllate la cui impresa madre sia stabilita nel loro stesso Stato membro, sono contrarie al dettato dell’articolo 57, lettera a), della direttiva 78.

29

In considerazione di quanto precede, non è necessario esaminare se il combinato disposto delle disposizioni di cui al procedimento principale sia contrario alla libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2000, Centrosteel, C-456/98, Racc. pag. I-6007, punto 18).

30

In tali circostanze, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 57 della direttiva 78/660 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un’impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali soltanto nel caso in cui anche l’impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.

Sulle spese

31

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 57 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un’impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali soltanto nel caso in cui anche l’impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.