Causa C‑527/12

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Obbligo di recupero — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3 — Decisione della Commissione — Provvedimenti che gli Stati membri devono adottare»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e dispone il suo recupero – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di recupero – Portata – Ripristino della situazione anteriore

    (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione di una procedura che garantisca l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione – Valutazione in funzione delle circostanze del caso di specie.

    (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1)

  3. Ricorso per inadempimento – Mancato rispetto dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37, 42)

  2.  Il diritto dell’Unione non esige che il recupero di un aiuto illegittimo nei confronti del beneficiario da parte di un’autorità nazionale competente avvenga sulla sola base della decisione di recupero adottata dalla Commissione. Al riguardo, lo Stato membro interessato è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà l’obbligo di recuperare un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l’efficacia del diritto dell’Unione.

    In tal senso, la libertà degli Stati membri circa la scelta dei mezzi con cui recuperare un siffatto aiuto è limitata in quanto tali mezzi non possono risolversi nel rendere praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto dell’Unione. L’applicazione delle procedure nazionali è soggetta alla condizione che le stesse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, condizione che riflette le esigenze del principio di effettività. Ne consegue che la questione se, con la scelta di tali mezzi, lo Stato membro interessato abbia adempiuto agli obblighi di recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno ad esso incombenti, tenuto conto dell’esigenza di effettività, deve essere valutata caso per caso, secondo le circostanze concrete della fattispecie.

    (v. punti 39‑41, 43)

  3.  Riguardo alla giustificazione di un notevole ritardo nel recupero di un aiuto illegittimo, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre a un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è quello dell’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione in questione. Siffatta impossibilità assoluta potrebbe essere anche di carattere giuridico, qualora essa derivi dai provvedimenti adottati dai giudici nazionali, purché tali provvedimenti siano conformi al diritto dell’Unione.

    In tal senso, laddove le norme nazionali di diritto civile non consentissero di garantire l’effettivo recupero dell’aiuto controverso, potrebbe rendersi necessario, secondo le circostanze del caso in esame, disapplicare una norma nazionale e far ricorso ad altre misure, ove tali misure non possano essere escluse per ragioni attinenti all’ordinamento giuridico interno. Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE crea anche per i giudici nazionali un obbligo di leale cooperazione con la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato.

    Peraltro, il controllo, da parte del giudice nazionale, di un avviso di liquidazione emesso per il recupero di un aiuto di Stato illegittimo e l’eventuale annullamento di tale avviso devono essere considerati una semplice emanazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, un principio generale del diritto dell’Unione.

    (v. punti 45, 48, 49, 55, 56)