Causa C‑487/12

Vueling Airlines SA

contro

Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Ourense)

«Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Libertà in materia di tariffe — Registrazione dei bagagli — Supplemento di prezzo — Nozione di “tariffa aerea passeggeri” — Tutela dei consumatori — Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva — Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo — Compatibilità con il diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Competenze della Corte – Interpretazione del diritto nazionale – Esclusione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione della sistematica generale e della finalità della normativa di cui trattasi

  3. Trasporti – Trasporti aerei – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Regolamento n. 1008/2008 – Imposizione dei diritti di utilizzo – Normativa nazionale che impone ai vettori aerei l’obbligo di trasportare non solo il passeggero ma anche i suoi bagagli registrati al prezzo del biglietto aereo senza esigere alcun supplemento di prezzo – Inammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 22, § 1)

  4. Diritto dell’Unione europea – Disposizioni direttamente applicabili – Conflitto tra il diritto dell’Unione ed una norma nazionale – Obblighi e poteri del giudice nazionale adito – Disapplicazione della norma nazionale

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 31)

  3.  L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa che obbliga i vettori aerei, in tutte le circostanze, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i bagagli registrati dello stesso, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per il trasporto di detti bagagli.

    Infatti, una normativa nazionale in base alla quale il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati dev’essere, in ogni caso, incluso nel prezzo di base del biglietto aereo impedisce qualsiasi fissazione di un prezzo differente per un titolo di trasporto che preveda il diritto di registrare bagagli e per un titolo di trasporto che non offra tale possibilità. Pertanto, essa contravviene non solo al diritto dei vettori aerei di fissare liberamente i prezzi da pagare per il trasporto dei passeggeri su servizi aerei nonché le condizioni per l’applicabilità di tali prezzi, conformemente agli articoli 2, punto 18, e 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, ma è altresì atta a rimettere in discussione, in particolare, l’obiettivo perseguito dal regolamento in questione e consistente nel rendere possibile l’effettiva comparabilità di tali prezzi, in quanto i vettori aerei interessati da una simile normativa nazionale non sono autorizzati a indicare una tariffa separata per il servizio di trasporto dei bagagli registrati, mentre le compagnie aeree soggette alla normativa di un altro Stato membro lo sono.

    (v. punti 45, 49 e dispositivo)

  4.  Qualora il risultato perseguito dal diritto dell’Unione non possa essere conseguito in forza di un’interpretazione conforme del diritto interno, il giudice nazionale ha segnatamente l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale.

    (v. punto 48)