Causa C‑473/12

Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

contro

Geoffrey Englebert e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]

«Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 10 e 11 — Obbligo di informazione — Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) — Eccezioni — Portata delle eccezioni — Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 15, paragrafo 1»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Obbligo di informazione – Eccezioni – Obbligo imposto agli Stati membri di trasporre nel diritto nazionale le suddette eccezioni – Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 13, § 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Obbligo di informazione – Eccezioni – Portata – Investigatori privati che agiscono per conto di un organismo di controllo di una professione regolamentata – Inclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 13, § 1, d)]

  1.  L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.

    A tale riguardo, le disposizioni della direttiva 95/46 sono per forza di cose relativamente generiche, dal momento che la stessa deve applicarsi a un gran numero di situazioni molto diverse e contiene norme caratterizzate da una certa elasticità che lasciano in numerosi casi agli Stati membri il compito di decidere dei dettagli o di scegliere tra più opzioni.

    Gli Stati membri non sono obbligati a prevedere nel loro ordinamento nazionale deroghe ai fini elencati all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a g), bensì, al contrario, il legislatore ha voluto lasciar loro la scelta di decidere se, ed eventualmente per quali fini, intendano adottare provvedimenti legislativi che limitino in particolare la portata degli obblighi di informazione della persona interessata.

    Inoltre, gli Stati membri possono prevedere siffatte misure unicamente quando siano necessarie. La necessità delle misure condiziona quindi la facoltà accordata agli Stati membri dal citato articolo, senza però che questi ultimi debbano per forza adottare le deroghe in questione in tutti i casi in cui tale condizione sia soddisfatta.

    (v. punti 31, 32, 53 e dispositivo)

  2.  L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata rientra nell’ambito della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

    Poiché tale direttiva non precisa le modalità di ricerca e di accertamento delle violazioni alla regolamentazione, essa non impedisce a un organismo professionale, come quello che regolamenta la professione di agente immobiliare, di avvalersi di investigatori specializzati per svolgere il proprio incarico, come gli investigatori privati incaricati di tali ricerca e accertamento.

    Pertanto, se uno Stato membro ha scelto di trasporre la deroga prevista al citato articolo, l’organismo professionale interessato e gli investigatori privati che agiscono per suo conto possono avvalersene e non sono assoggettati all’obbligo di informazione della persona interessata di cui agli articoli 10 e 11 della citata direttiva.

    Viceversa, se lo Stato membro non ha previsto tale deroga, le persone interessate devono essere informate del trattamento dei loro dati personali, secondo le modalità, segnatamente in materia di termini, previste dai citati articoli 10 e 11.

    Gli Stati membri dunque possono benissimo considerare che gli organismi professionali e gli investigatori privati che agiscono per loro conto dispongano di mezzi sufficienti, nonostante l’applicazione degli articoli 10 e 11 di detta direttiva, per riuscire ad accertare le violazioni della deontologia, di modo che non è necessario trasporre la deroga per consentire a tali organismi di esercitare la loro funzione di vigilanza sul rispetto della regolamentazione.

    (v. punti 44-46, 48, 53 e dispositivo)


Causa C‑473/12

Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

contro

Geoffrey Englebert e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]

«Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 10 e 11 — Obbligo di informazione — Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) — Eccezioni — Portata delle eccezioni — Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 15, paragrafo 1»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Obbligo di informazione — Eccezioni — Obbligo imposto agli Stati membri di trasporre nel diritto nazionale le suddette eccezioni — Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 13, § 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Obbligo di informazione — Eccezioni — Portata — Investigatori privati che agiscono per conto di un organismo di controllo di una professione regolamentata — Inclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 13, § 1, d)]

  1.  L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.

    A tale riguardo, le disposizioni della direttiva 95/46 sono per forza di cose relativamente generiche, dal momento che la stessa deve applicarsi a un gran numero di situazioni molto diverse e contiene norme caratterizzate da una certa elasticità che lasciano in numerosi casi agli Stati membri il compito di decidere dei dettagli o di scegliere tra più opzioni.

    Gli Stati membri non sono obbligati a prevedere nel loro ordinamento nazionale deroghe ai fini elencati all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a g), bensì, al contrario, il legislatore ha voluto lasciar loro la scelta di decidere se, ed eventualmente per quali fini, intendano adottare provvedimenti legislativi che limitino in particolare la portata degli obblighi di informazione della persona interessata.

    Inoltre, gli Stati membri possono prevedere siffatte misure unicamente quando siano necessarie. La necessità delle misure condiziona quindi la facoltà accordata agli Stati membri dal citato articolo, senza però che questi ultimi debbano per forza adottare le deroghe in questione in tutti i casi in cui tale condizione sia soddisfatta.

    (v. punti 31, 32, 53 e dispositivo)

  2.  L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata rientra nell’ambito della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

    Poiché tale direttiva non precisa le modalità di ricerca e di accertamento delle violazioni alla regolamentazione, essa non impedisce a un organismo professionale, come quello che regolamenta la professione di agente immobiliare, di avvalersi di investigatori specializzati per svolgere il proprio incarico, come gli investigatori privati incaricati di tali ricerca e accertamento.

    Pertanto, se uno Stato membro ha scelto di trasporre la deroga prevista al citato articolo, l’organismo professionale interessato e gli investigatori privati che agiscono per suo conto possono avvalersene e non sono assoggettati all’obbligo di informazione della persona interessata di cui agli articoli 10 e 11 della citata direttiva.

    Viceversa, se lo Stato membro non ha previsto tale deroga, le persone interessate devono essere informate del trattamento dei loro dati personali, secondo le modalità, segnatamente in materia di termini, previste dai citati articoli 10 e 11.

    Gli Stati membri dunque possono benissimo considerare che gli organismi professionali e gli investigatori privati che agiscono per loro conto dispongano di mezzi sufficienti, nonostante l’applicazione degli articoli 10 e 11 di detta direttiva, per riuscire ad accertare le violazioni della deontologia, di modo che non è necessario trasporre la deroga per consentire a tali organismi di esercitare la loro funzione di vigilanza sul rispetto della regolamentazione.

    (v. punti 44-46, 48, 53 e dispositivo)