SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

12 dicembre 2013 ( *1 )

«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 7307 e 7321 — Set di tubi per stufe — Nozioni di “parti” di stufe e di “accessori per tubi”»

Nella causa C‑450/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 19 settembre 2012, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2012, nel procedimento

HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau

contro

Hauptzollamt Duisburg,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau, da H.-D. Eich, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e L. Keppenne, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 7307 e 7321 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hark GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Hark») e lo Hauptzollamt Duisburg (Ufficio doganale principale di Duisburg), avente ad oggetto la classificazione doganale di un set di tubi per stufe nonché i dazi doganali e antidumping sull’importazione di tale prodotto originario della Repubblica popolare cinese.

Contesto normativo

Il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

3

La convenzione internazionale che ha istituito il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La stessa disposizione impone altresì alle parti contraenti l’obbligo di applicare le norme generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezione, di capitolo e di sottovoce del medesimo e a non modificare la portata delle sue sezioni, capitoli, voci o sottovoci.

5

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’articolo 6 di quest’ultima. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre modifiche alla stessa e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione nonché altri pareri per l’interpretazione del SA.

6

La nota 2 della sezione XV del SA, relativa alle «parti e alle forniture d’impiego generale», prevede quanto segue:

«Nella nomenclatura, per “parti e forniture di impiego generale” si intendono:

a)

gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

(...)

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine “parti” non va riferito alle parti e alle forniture d’impiego generale, come sopra definite.

(...)».

7

La nota esplicativa del SA relativa alla sezione XV, rubricata «Parti», dispone come segue:

«(...) le parti e le forniture di impiego generale (si veda la nota 2 della sezione), presentate isolatamente, non sono considerate come parti ma seguono il loro regime proprio. Consegue che, per esempio, dei bulloni specialmente costruiti per caldaie da riscaldamento centrale o delle molle particolari per automobili sono da classificare, i primi, come bulloni della voce 7318 e non come parti di caldaie nella voce 7322, mentre i secondi rientrano nella voce 7320 riguardante le molle e non nella voce 8708 concernente le parti e gli accessori per automobili».

8

Secondo la nota esplicativa relativa alla voce 7307 del SA, quest’ultima «comprende un insieme di oggetti di ghisa, ferro o acciaio, destinati essenzialmente a raccordare o congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o un tubo ad un altro dispositivo, o ancora a otturare certi elementi di tubazione. Ne sono esclusi, però, certi oggetti che, sebbene destinati al montaggio di tubi (per esempio le fascette o staffe che si fissano nei muri per sostenere le canne, le fascette di serraggio che servono a fissare canne flessibili su elementi rigidi come tubi, rubinetti, raccordi, ecc.), non fanno parte integrante della conduttura (voci 7325 o 7326)».

9

La nota esplicativa relativa alla voce 7321 del SA prevede, riguardo alle «parti» degli oggetti in essa rientranti, quanto segue:

«Rientrano egualmente in questa voce le parti e i pezzi staccati degli apparecchi summenzionati, di ghisa, ferro o acciaio, nettamente riconoscibili come tali, per esempio le piastre per forni, piastre per cuocere, cerchi, cenerari, focolari amovibili, bruciatori semplici (cioè becchi a gas, petrolio, ecc.), porte, griglie, piedi, barre di protezione, barre portastrofinacci e dispositivi scaldapiatti».

La NC

10

La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87 e fondata sul SA, è destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero dell’Unione europea.

11

La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. Al titolo I della NC, dedicato alle regole generali, la parte A prevede regole generali per l’interpretazione della NC, in conformità delle quali si effettua la classificazione delle merci nella NC. In tal senso vi si dispone, in particolare, che la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo.

12

La classificazione dei prodotti misti o degli articoli compositi è effettuata secondo i principi enunciati, segnatamente, alla regola 3 della NC, il cui punto b) dispone come segue:

«I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».

13

La parte seconda della NC comprende una sezione XV, concernente i metalli comuni e i loro lavori. Detta sezione, costituita dai capitoli da 72 a 83, include il capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio». Fra le note introduttive della suddetta sezione, la nota 2 prevede quanto segue:

«Nella nomenclatura, per “parti e forniture di impiego generale” si intendono:

a)

gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

(...)

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine “parti” non va riferito alle parti e alle forniture d’impiego generale, come sopra definite.

(...)».

14

La voce 7307 della NC è così formulata:

«Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

(...)

altri:

7307 99 – – altri:

(...)

7307 99 90 – – – altri».

15

La voce 7321 della NC è così formulata:

«Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

(...)

7321 90 00 – Parti».

16

La voce 7326 della NC è così formulata:

«Altri lavori di ferro o acciaio:

(...)».

Il regolamento (CE) n. 964/2003

17

Con il regolamento (CE) n. 964/2003, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno (GU L 139, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato, tra l’altro, per la saldatura testa a testa, classificabile, tra l’altro, nel codice NC ex 7307 99 90, originari in particolare della Cina. Il dazio antidumping per i suddetti prodotti importati dalla Cina, vigente alla data dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, era pari al 58,6%.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

La Hark ha importato in Germania set di tubi di acciaio per stufe provenienti dalla Cina. Tali set, presentati in confezioni per la vendita al minuto, si compongono di un raccordo a gomito a 90° dotato di uno sportello di chiusura per consentire la pulizia interna, di un raccordo per la canna fumaria e di un apposito otturatore; tutti i pezzi del set sono rivestiti di uno strato di vernice resistente alle alte temperature.

19

Il 28 luglio 2009, la Hark ha presentato allo Hauptzollamt Duisburg una dichiarazione di importazione dei suddetti set di tubi per stufe classificandoli nella sottovoce 7321 90 00 della NC, in cui rientrano le parti di «stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio», per le quali il dazio doganale è del 2,7%. I set di tubi oggetto del procedimento principale sono stati immessi in libera pratica, conformemente a quanto richiesto.

20

In seguito ad un controllo effettuato in occasione di una successiva importazione di tali set da parte della Hark, e ritenendo che gli articoli importati rientrassero di fatto nella sottovoce 7307 99 90 della NC, relativa agli altri «accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio», lo Hauptzollamt Duisburg ha emesso un avviso di accertamento in data 20 maggio 2010, con cui ha richiesto il pagamento a posteriori di un dazio doganale, stabilito nella misura del 3,7%, nonché, in applicazione del regolamento n. 964/2003, di un dazio antidumping fissato nel 58,6%, con la motivazione che detti articoli provenivano dalla Cina.

21

Avverso il suddetto avviso di accertamento, la Hark ha presentato un reclamo, che è stato respinto dallo Hauptzollamt Duisburg in data 10 agosto 2011.

22

Lo Hauptzollamt Duisburg ha ritenuto che, conformemente alle note esplicative del SA e a quelle della NC, la voce 7307 includeva gli articoli destinati essenzialmente a raccordare o a congiungere due tubi o due spezzoni tra loro, oppure un tubo a un altro dispositivo o, ancora, a chiudere aperture in un tubo. Inoltre, lo Hautpzollamt Duisburg ha ritenuto che, secondo la nota 2 a) della sezione XV della NC, i prodotti rientranti nella voce 7307 costituiscono parti di impiego generale, senza necessità di indicare dettagliatamente dette parti all’interno di tale voce. Esso aggiunge che i prodotti della posizione 7307 della NC devono essere considerati come parti di impiego generale, con la conseguenza che essi devono essere classificati in base alle loro caratteristiche anche quando siano chiaramente utilizzabili per un determinato prodotto principale. Inoltre, secondo detta autorità, le note esplicative del SA non contengono alcun riferimento a una qualsivoglia disposizione secondo la quale la suddetta voce debba riguardare unicamente tubi e accessori destinati al trasporto dei fluidi.

23

La Hark ha adito il giudice del rinvio mediante un ricorso volto all’annullamento del suddetto avviso di accertamento. Dinanzi a quest’ultimo, essa ha sostenuto in particolare che i tubi per canne fumarie, specificamente concepiti per lo scarico dei gas di combustione dalle stufe, non possono essere considerati come prodotti di impiego generale. Ha aggiunto che i tubi da essa importati non sono destinati al montaggio di tubi e tubature, bensì a quello di stufe, il che non consente di ritenerli appartenenti alla voce 7307 della NC letta in combinato disposto con le note esplicative del SA. Oltre a ciò, i prodotti oggetto del procedimento principale sarebbero prodotti finiti semplici da montare, contrariamente ai tubi e alle tubature, che sarebbero destinati ad essere trasformati e dovrebbero essere montati con interventi tecnici.

24

Il giudice del rinvio rileva che, in base alla regola generale 3 b) della NC, nel caso di una merce presentata in assortimenti la cui classificazione non possa essere effettuata in applicazione della regola generale 3 a), della NC, questa è classificata secondo la materia o l’elemento che le conferisce il suo carattere essenziale. Nel procedimento dinanzi ad esso pendente, tale giudice afferma che il raccordo tubolare a gomito determina il carattere essenziale dei set di tubi per stufe di cui trattasi. Esso rileva altresì che i set in questione sono indispensabili al funzionamento delle stufe. Infatti, senza il raccordo alla canna fumaria realizzato mediante questo set di tubi per stufe, la stufa non potrebbe essere messa in funzione in un locale chiuso, dato che sprigionerebbe gas di combustione, in tal modo compromettendo principalmente la sicurezza dell’uso della stufa. Analogamente, il giudice del rinvio osserva che il set di tubi per stufe è destinato esclusivamente alle stufe. Ancora, esso rileva che, in ragione delle dimensioni del raccordo, segnatamente un diametro esterno di circa 154 mm e misure esterne di 495 x 595 mm, non si tratta di un semplice raccordo, bensì di un elemento di congiunzione indispensabile per lo scarico dei gas di combustione della stufa.

25

Tuttavia, nutrendo dubbi sulla classificazione doganale di tali prodotti come «accessori per tubi» rientranti nella posizione 7307 della NC oppure come «parti» in acciaio di «stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche» rientranti nella posizione 7321 della NC, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la voce 7321 della [NC] debba essere interpretata nel senso che i set di tubi per stufe descritti nella motivazione della presente ordinanza possono essere considerati parti di stufe, di caldaie a focolaio e di cucine economiche.

2)

Qualora si dovesse rispondere negativamente alla prima questione pregiudiziale, se sia possibile classificare i set di tubi per stufe nella voce 7307 [della NC]».

Sulle questioni pregiudiziali

26

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se la NC debba essere interpretata nel senso che un set di tubi per stufe come quello oggetto del procedimento principale – composto di un raccordo a gomito a 90° in acciaio, avente un diametro esterno di circa 154 mm e misure esterne di 495 x 595 mm, rivestito di uno strato di vernice resistente alle alte temperature e dotato di uno sportello di chiusura per consentire la pulizia interna, un raccordo per la canna fumaria e un apposito otturatore – rientri nella voce 7321 della NC, come parte in acciaio di una stufa, oppure nella voce 7307 della NC, come accessorio per tubi.

27

Riguardo ai set di tubi per stufe oggetto del procedimento principale, presentati in confezioni per la vendita al minuto, dinanzi al giudice del rinvio non è posto in discussione il fatto che, dei tre articoli che li compongono, il raccordo a gomito conferisca a tali set, ai sensi della regola generale 3 b) della NC, il loro carattere essenziale, che come tale determinerà la classificazione doganale dei tre articoli in questione.

28

La Hark ritiene che tale raccordo a gomito costituisca una parte destinata esclusivamente al raccordo della stufa alla canna fumaria e precisa che, in assenza di un siffatto raccordo, non vi sarebbe un tiraggio tale da consentire lo scarico dei gas di combustione della stufa nella canna fumaria. Ne conseguirebbe che il fuoco si spegnerebbe poco tempo dopo essersi acceso, a causa dei gas di combustione presenti nel focolare. In tali condizioni, l’apertura dello sportello della stufa rischierebbe di provocare un’accensione esplosiva dei gas non combusti presenti nella stufa. Di conseguenza, essa ritiene che il suddetto raccordo a gomito sia indispensabile per il funzionamento della stufa e, come tale, debba essere classificato nella voce 7321 della NC, come parte di una stufa.

29

Di contro, la Commissione ritiene che il medesimo raccordo a gomito, a motivo delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, debba essere classificato nella voce 7307 della NC come accessorio per tubi. Secondo tale istituzione, le circostanze per cui il raccordo a gomito sia destinato esclusivamente al funzionamento della stufa e sia indispensabile per tale funzionamento non costituiscono criteri rilevanti per la classificazione di tale pezzo nell’una o nell’altra voce. A tal riguardo, la Commissione fa valere che la destinazione di un prodotto è un criterio meramente supplementare ai fini della sua classificazione doganale e che, trattandosi di un prodotto del tipo «parti e forniture di impiego generale» ai sensi della nota 2 della sezione XV della NC, la destinazione di un siffatto prodotto non può essere presa in considerazione ai fini della classificazione tariffaria di quest’ultimo.

30

Secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., C‑336/11, punto 31).

31

Infatti, dalle regole generali per l’interpretazione della NC risulta che la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e delle sottovoci nonché dalle note delle sezioni e dei capitoli della NC, che sono giuridicamente vincolanti [sentenza del 12 luglio 2012, TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, punto 31].

32

Inoltre, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza TNT Freight Management, cit., punto 32).

33

Si deve altresì ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza TNT Freight Management, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34

I raccordi a gomito come quelli oggetto del procedimento principale non sono menzionati espressamente né dalla lettera delle voci 7321 o 7307 della NC, né da quella delle note delle sezioni o dei capitoli di quest’ultima, né dalle note esplicative della NC o del SA.

35

Riguardo alla voce 7321 della NC, dall’esame di tale voce risulta che essa comprende in particolare le «stufe» nonché le loro «parti, di ghisa, ferro o acciaio», mentre la sottovoce 7321 90 00 della NC si riferisce specificamente alle «parti».

36

La NC non definisce la nozione di «parti» ai sensi della voce 7321 della NC. Nondimeno, dalla giurisprudenza della Corte relativa al contesto dei capitoli 84 e 85 della sezione XVI e del capitolo 90 della sezione XVIII della NC risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le stesse siano indispensabili (v., in particolare, sentenze del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, Racc. pag. I-1559, punto 31; del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, Racc. pag. I-5433, punto 29, nonché Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., cit., punto 34). Da questa giurisprudenza risulta che, per poter qualificare un articolo come «parte» ai sensi dei suddetti capitoli, non basta dimostrare che senza tale articolo la macchina o l’apparecchio non sia in grado di rispondere ai bisogni cui è destinata. Ancora, è necessario accertare che il funzionamento meccanico ed elettrico della macchina o dell’apparecchio in questione dipenda dalla presenza di tale articolo (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2002, Turbon International, C-276/00, Racc. pag. I-1389, punto 30, nonché Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e a., cit., punto 35). Occorre inoltre tenere conto della nota 2 a), della sezione XV della NC, secondo cui l’uso del termine «parti», inter alia, nella voce 7321 di tale nomenclatura non va riferito alle «parti e alle forniture d’impiego generale».

37

Per garantire l’applicazione coerente ed uniforme della tariffa doganale comune, la nozione di «parti» ai sensi della voce 7321 della NC dovrebbe ricevere la stessa definizione risultante dalla giurisprudenza emessa riguardo ad altri capitoli della NC, come ricordata al punto 36 della presente sentenza.

38

Nel caso di specie, dai fatti accertati dal giudice del rinvio risulta che il raccordo a gomito oggetto del procedimento principale nonché il raccordo e l’otturatore sono destinati esclusivamente alle stufe. Inoltre, il suddetto pezzo serve a raccordare la stufa alla canna fumaria. In assenza di un siffatto raccordo, la stufa non potrebbe essere messa in funzione poiché vi sarebbe la fuga dei gas di combustione.

39

Occorre pertanto constatare che il raccordo a gomito è indispensabile al funzionamento della stufa. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, un siffatto raccordo a gomito è qualificabile come «parte» di una stufa e, quindi, classificabile nella voce 7321 della NC.

40

Si deve comunque verificare se il raccordo a gomito debba essere classificato nella voce 7307 della NC come «accessorio per tubi», il che escluderebbe, conformemente alla nota 2 della sezione XV della NC, richiamata al punto 36 della presente sentenza, la classificazione di tale pezzo come «parte» della stufa ai sensi della voce 7321 della NC.

41

La voce 7307 della NC designa gli accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) «di ghisa, ferro o acciaio». Secondo la nota esplicativa riguardante tale voce 7307 del SA, essa comprende un insieme di oggetti «di ghisa, ferro o acciaio», destinati essenzialmente a raccordare o congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o un tubo ad un altro dispositivo o, ancora, ad otturare certi elementi di tubazione.

42

Nel procedimento principale, dai fatti constatati dal giudice del rinvio risulta che un raccordo a gomito come quello in esame è destinato non già a congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o, ancora, un tubo ad un altro dispositivo, bensì a raccordare una stufa a una canna fumaria. Pertanto, tale pezzo non può essere considerato come una parte di impiego generale ai sensi della nota 2 a) della sezione XV della NC.

43

Di conseguenza, si deve concludere che un articolo come quello oggetto del procedimento principale non può essere classificato nella voce 7307 della NC e non rientra nelle «parti e forniture di impiego generale» ai sensi della nota 2 a) della sezione XV della NC. Esso deve invece essere classificato, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive e della destinazione intrinseca del medesimo articolo, nella voce 7321 della NC come «parte» in acciaio della stufa.

44

In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte che la NC deve essere interpretata nel senso che un set di tubi per stufe come quello oggetto del procedimento principale – composto di un raccordo a gomito a 90° in acciaio, avente un diametro esterno di circa 154 mm e misure esterne di 495 x 595 mm, rivestito di uno strato di vernice resistente alle alte temperature e dotato di uno sportello di chiusura per consentire la pulizia interna, un raccordo per la canna fumaria e un apposito otturatore – deve essere classificato nella voce 7321 della NC come parte in acciaio di una stufa.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che un set di tubi per stufe come quello oggetto del procedimento principale – composto di un raccordo a gomito a 90° in acciaio, avente un diametro esterno di circa 154 mm e misure esterne di 495 x 595 mm, rivestito di uno strato di vernice resistente alle alte temperature e dotato di uno sportello di chiusura per consentire la pulizia interna, un raccordo per la canna fumaria e un apposito otturatore – deve essere classificato nella voce 7321 di tale nomenclatura combinata come parte in acciaio di una stufa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.