Causa C‑427/12
Commissione europea
contro
Parlamento europeo eConsiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Scelta della base giuridica — Articoli 290 TFUE e 291 TFUE — Atto delegato e atto di esecuzione — Regolamento (UE) n 528/2012 — Articolo 80, paragrafo 1 — Biocidi — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Imposizione di tariffe da parte della Commissione»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014
Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate
(Art. 263 TFUE)
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati o atti di esecuzione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Potere di esecuzione attribuito alla Commissione relativo alle tariffe da versare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche – Ammissibilità
(Artt. 290 TFUE e 291 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 80, § 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16‑19)
L’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, attribuisce alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione, in applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, relativo alle tariffe spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche che sono legate ai diversi interventi di quest’ultima nell’ambito dell’attuazione di tale regolamento.
La nozione di atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE deve essere valutata rispetto a quella di atto delegato, come risulta dall’articolo 290 TFUE.
Quando il legislatore dell’Unione conferisce alla Commissione, in un atto legislativo, un potere delegato in virtù dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, quest’ultima è chiamata ad adottare norme che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di tale atto. Conformemente al secondo comma di tale disposizione, gli obiettivi, il contenuto, la portata nonché la durata della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che conferisce una tale delega. Detto requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato mira all’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base.
Quando invece lo stesso legislatore conferisce un potere di esecuzione alla Commissione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quest’ultima è chiamata a precisare il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri.
Il legislatore dell’Unione dispone di un potere discrezionale quando decide di conferire alla Commissione un potere delegato ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE o un potere di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale si limita agli errori manifesti di valutazione in merito alla questione se il legislatore abbia potuto ragionevolmente ritenere, da un lato, che il quadro giuridico che esso ha istituito per quanto riguarda il regime tariffario di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 richieda soltanto, ai fini della sua attuazione, di essere precisato, senza dover essere modificato o integrato in elementi non essenziali e, dall’altro, che le disposizioni del regolamento n. 528/2012 relative a tale regime richiedano condizioni uniformi di esecuzione.
Tanto il principio guida del regime tariffario quanto le condizioni e i criteri che disciplinano l’esercizio da parte della Commissione del potere attribuitole dall’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 sono stati fissati dal legislatore dell’Unione in detto atto legislativo. L’esercizio di detto potere si inserisce pertanto in un contesto normativo stabilito dall’atto legislativo stesso che l’atto di esecuzione non può né modificare né integrare in elementi non essenziali.
Ne deriva che il legislatore dell’Unione ha potuto ragionevolmente ritenere che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 conferisca alla Commissione il potere di precisare il contenuto normativo di detto regolamento, conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.
Inoltre, poiché il regime tariffario di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 si riferisce a tariffe spettanti ad un’agenzia dell’Unione, l’attribuzione di un potere di esecuzione alla Commissione a titolo dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE può essere considerata ragionevole al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale regime nell’Unione.
(v. punti 32, 35, 38‑40, 43, 46, 49, 52, 53)
Causa C‑427/12
Commissione europea
contro
Parlamento europeo eConsiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Scelta della base giuridica — Articoli 290 TFUE e 291 TFUE — Atto delegato e atto di esecuzione — Regolamento (UE) n 528/2012 — Articolo 80, paragrafo 1 — Biocidi — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Imposizione di tariffe da parte della Commissione»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014
Ricorso di annullamento — Oggetto — Annullamento parziale — Presupposto — Separabilità delle disposizioni contestate
(Art. 263 TFUE)
Istituzioni dell’Unione europea — Esercizio delle competenze — Potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati o atti di esecuzione — Potere discrezionale del legislatore dell’Unione — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Potere di esecuzione attribuito alla Commissione relativo alle tariffe da versare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche — Ammissibilità
(Artt. 290 TFUE e 291 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 80, § 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16‑19)
L’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, attribuisce alla Commissione il potere di adottare un regolamento di esecuzione, in applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, relativo alle tariffe spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche che sono legate ai diversi interventi di quest’ultima nell’ambito dell’attuazione di tale regolamento.
La nozione di atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE deve essere valutata rispetto a quella di atto delegato, come risulta dall’articolo 290 TFUE.
Quando il legislatore dell’Unione conferisce alla Commissione, in un atto legislativo, un potere delegato in virtù dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, quest’ultima è chiamata ad adottare norme che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di tale atto. Conformemente al secondo comma di tale disposizione, gli obiettivi, il contenuto, la portata nonché la durata della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che conferisce una tale delega. Detto requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato mira all’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base.
Quando invece lo stesso legislatore conferisce un potere di esecuzione alla Commissione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quest’ultima è chiamata a precisare il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri.
Il legislatore dell’Unione dispone di un potere discrezionale quando decide di conferire alla Commissione un potere delegato ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE o un potere di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale si limita agli errori manifesti di valutazione in merito alla questione se il legislatore abbia potuto ragionevolmente ritenere, da un lato, che il quadro giuridico che esso ha istituito per quanto riguarda il regime tariffario di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 richieda soltanto, ai fini della sua attuazione, di essere precisato, senza dover essere modificato o integrato in elementi non essenziali e, dall’altro, che le disposizioni del regolamento n. 528/2012 relative a tale regime richiedano condizioni uniformi di esecuzione.
Tanto il principio guida del regime tariffario quanto le condizioni e i criteri che disciplinano l’esercizio da parte della Commissione del potere attribuitole dall’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 sono stati fissati dal legislatore dell’Unione in detto atto legislativo. L’esercizio di detto potere si inserisce pertanto in un contesto normativo stabilito dall’atto legislativo stesso che l’atto di esecuzione non può né modificare né integrare in elementi non essenziali.
Ne deriva che il legislatore dell’Unione ha potuto ragionevolmente ritenere che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 conferisca alla Commissione il potere di precisare il contenuto normativo di detto regolamento, conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.
Inoltre, poiché il regime tariffario di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 si riferisce a tariffe spettanti ad un’agenzia dell’Unione, l’attribuzione di un potere di esecuzione alla Commissione a titolo dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE può essere considerata ragionevole al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale regime nell’Unione.
(v. punti 32, 35, 38‑40, 43, 46, 49, 52, 53)