Causa C‑423/12
Flora May Reyes
contro
Migrationsverket
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno in uno Stato membro del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di un diritto di soggiorno in tale Stato membro — Nozione di persona “a carico”»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiare a carico – Nozione – Modalità di prova
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, c)]
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiare a carico – Nozione – Circostanze personali legate all’età, alle qualifiche professionali e allo stato di salute che offrono ragionevoli possibilità di ottenere un lavoro nello Stato membro ospitante – Irrilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, c)]
L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che, in circostanze in cui un cittadino dell’Unione effettua regolarmente, per un periodo considerevole, il versamento di una somma di denaro ad un discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni, necessario a quest’ultimo per provvedere ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine, tale discendente dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.
Infatti, il requisito di tale dimostrazione che non può, in pratica, essere facilmente raggiunta, è idoneo a rendere eccessivamente difficile la possibilità per lo stesso discendente di beneficiare del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Pertanto, tale requisito rischia di privare gli articoli 2, punto 2, lettera c), e 7 della direttiva 2004/38 del loro effetto utile.
(v. punti 22, 24, 26, 28, dispositivo 1)
L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l’età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell’interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione.
La soluzione contraria vieterebbe, in pratica, a tale discendente di cercare un lavoro nello Stato membro ospitante e violerebbe, per questo motivo, l’articolo 23 di tale direttiva, che autorizza espressamente il discendente, qualora benefici del diritto di soggiorno, ad intraprendere un’attività economica a titolo di lavoratore subordinato o autonomo.
(v. punti 32, 33, dispositivo 2)
Causa C‑423/12
Flora May Reyes
contro
Migrationsverket
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno in uno Stato membro del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di un diritto di soggiorno in tale Stato membro — Nozione di persona “a carico”»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014
Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Familiare a carico — Nozione — Modalità di prova
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, c)]
Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Familiare a carico — Nozione — Circostanze personali legate all’età, alle qualifiche professionali e allo stato di salute che offrono ragionevoli possibilità di ottenere un lavoro nello Stato membro ospitante — Irrilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2, c)]
L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che, in circostanze in cui un cittadino dell’Unione effettua regolarmente, per un periodo considerevole, il versamento di una somma di denaro ad un discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni, necessario a quest’ultimo per provvedere ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine, tale discendente dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.
Infatti, il requisito di tale dimostrazione che non può, in pratica, essere facilmente raggiunta, è idoneo a rendere eccessivamente difficile la possibilità per lo stesso discendente di beneficiare del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Pertanto, tale requisito rischia di privare gli articoli 2, punto 2, lettera c), e 7 della direttiva 2004/38 del loro effetto utile.
(v. punti 22, 24, 26, 28, dispositivo 1)
L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l’età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell’interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione.
La soluzione contraria vieterebbe, in pratica, a tale discendente di cercare un lavoro nello Stato membro ospitante e violerebbe, per questo motivo, l’articolo 23 di tale direttiva, che autorizza espressamente il discendente, qualora benefici del diritto di soggiorno, ad intraprendere un’attività economica a titolo di lavoratore subordinato o autonomo.
(v. punti 32, 33, dispositivo 2)