Causa C‑408/12 P

YKK Corporation e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell’ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di “impresa” — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Impatto concreto sul mercato – Criterio non decisivo

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  2. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione

    (Artt. 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 1, e 31)

  3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione – Esclusione di una duplice ricompensa per le medesime informazioni

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04, titoli C e D, e 2002/C 45/03, punti 21 e 23)

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  5. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Impresa acquisita da un’altra impresa che costituiva un’entità economica distinta al momento dell’infrazione – Presa in considerazione del fatturato proprio di ciascuna di queste entità economiche

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa sanzionata

    (Art. 81 CE; regolamento n. 1/2003, art. 23, § 2)

  7. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Distinzione tra massimale e carattere dissuasivo dell’ammenda

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  8. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 29)

  3.  Tanto la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese del 1996, titoli C e D, quanto la comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese del 2002 (punti 21 e 23) richiedono, come condizione per beneficiare di una riduzione dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta, che le imprese interessate forniscano alla Commissione elementi di prova che contribuiscano alla determinazione dell’infrazione commessa. In proposito, informazioni che non soddisfano la condizione secondo cui tali imprese devono contribuire a confermare l’esistenza dell’infrazione commessa, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996, non possono costituire prove che presentano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione a norma del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

    Peraltro, le imprese interessate non hanno il diritto ad una duplice ricompensa per le medesime informazioni, vale a dire quelle che hanno consentito loro di beneficiare di un’immunità parziale per il periodo cui esse fanno riferimento, se tali informazioni non hanno fornito, per il periodo successivo a quest’ultimo, alcun valore aggiunto all’indagine della Commissione.

    (v. punti 42, 43, 47)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 44)

  5.  Qualora un’impresa considerata dalla Commissione responsabile di una violazione dell’articolo 81 CE sia acquisita da un’altra impresa in seno alla quale conserva, come controllata, la qualità di entità economicamente distinta, la Commissione deve tener conto dello specifico fatturato di ciascuna di tali entità economiche al fine di applicare loro, se del caso, il massimale del 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio precedente, fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

    Pertanto, qualora due società costituissero due entità distinte prima che una divenisse la controllata dell’altra, non si può considerare che, nel periodo dell’infrazione, esista un’unica e medesima impresa, la cui struttura e capacità finanziaria hanno subito un’evoluzione nel tempo.

    Al riguardo, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, di un massimale del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale massimale ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla Commissione. Questa constatazione è suffragata dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il quale richiede, per quanto riguarda il massimale del 10%, che questo sia calcolato fondandosi sull’esercizio sociale dell’anno precedente alla decisione della Commissione che sanziona l’infrazione. Orbene, tale esigenza è totalmente soddisfatta quando detto massimale è determinato sulla base del solo fatturato della controllata, per quanto concerne l’ammenda inflittale a titolo esclusivo, relativamente al periodo anteriore alla sua acquisizione da parte della società controllante.

    Parimenti, una società non può essere ritenuta responsabile delle infrazioni commesse autonomamente dalle sue controllate prima della data della loro acquisizione, in quanto queste ultime devono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore a tale acquisizione senza che la società che le ha acquisite possa essere considerata responsabile.

    (v. punti 60‑65)

  6.  La nozione di «dissuasione» costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere per violazione delle regole di concorrenza. In proposito, il nesso tra, da un lato, le dimensioni e le risorse globali delle imprese e, dall’altro, la necessità di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo è incontestabile. Infatti, anzitutto, l’impatto perseguito sull’impresa interessata giustifica la considerazione delle dimensioni e delle risorse globali di tale impresa per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria di detta impresa. Ne consegue che, per infliggere un’ammenda di un importo che possa dissuadere le imprese interessate dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione, occorre prendere in considerazione le dimensioni e le risorse globali di queste ultime al momento dell’adozione della decisione controversa.

    (v. punti 84‑86)

  7.  Il massimale di un’ammenda inflitta ad un’impresa per infrazione delle regole di concorrenza stabilito al 10% del fatturato, previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, è diretto ad adattare l’importo dell’ammenda inflitta per l’infrazione commessa alla capacità economica dell’impresa ritenuta responsabile, anche se il periodo di riferimento per il calcolo del fatturato da prendere in considerazione è l’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione della Commissione che infligge una sanzione a detta impresa.

    Per contro, la ricerca di un effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria mira essenzialmente a disciplinare, per il futuro, il comportamento dell’entità economica destinataria della decisione della Commissione. Tale effetto deve prodursi necessariamente in relazione all’impresa interessata nello stato in cui essa si trova al momento dell’adozione di detta decisione.

    (v. punti 90, 91)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 95)