SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 settembre 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell’ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di “impresa” — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione»

Nella causa C‑408/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 settembre 2012,

YKK Corporation, con sede in Tokyo (Giappone),

YKK Holding Europe BV, con sede in Sneek (Paesi Bassi),

YKK Stocko Fasteners GmbH, con sede in Wuppertal (Germania),

rappresentate da D. Arts, W. Devroe, E. Winter e F. Miotto, avocats,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça (relatore), G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la YKK Corporation (in prosieguo: la «YKK Corp.»), la YKK Holding Europe BV (in prosieguo: la «YKK Holding») e la YKK Stocko Fasteners GmbH (in prosieguo: la «YKK Stocko») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea YKK e a./Commissione (T‑448/07, EU:T:2012:322; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione C(2007) 4257 definitivo della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (caso COMP/39.168 – PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con detta decisione, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2009 (GU C 47, pag. 8).

Contesto normativo

2

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81 CE] o [82 CE], o

(…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)».

3

La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), alla sezione D, prevedeva quanto segue:

«1.

Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

2.

Ciò può verificarsi in particolare:

se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda gli addebiti mossi».

4

La comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), alla sezione B, enuncia quanto segue:

«20.

Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21.

Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

(…)

23.

In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

a)

se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

b)

il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:

Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%,

Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%,

Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%.

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti.

(…)

28.

Dal 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione. La Commissione esaminerà l’opportunità di modificare la presente comunicazione sulla base dell’esperienza acquisita nella sua applicazione».

Fatti

5

I fatti all’origine della lite e la decisione controversa sono esposti ai punti da 1 a 6, 8, 10, 12, 14, da 16 a 18 e 20 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1

La prima ricorrente, la YKK Corp., è un’impresa giapponese. Essa è uno dei leader mondiali del mercato delle cerniere lampo, ma opera anche nel settore degli “altri sistemi di chiusura”.

2

La seconda ricorrente, [la YKK Holding], è un’impresa con sede nei Paesi Bassi. Essa ha 24 controllate [compresa] [la YKK Stocko] ed è controllata al 100% dalla YKK Corp. Le sue controllate fabbricano bottoni e chiusure. Essa non produce, non vende e non distribuisce alcuno di tali prodotti. Si tratta di una holding a carattere meramente finanziario.

3

La terza ricorrente, [la YKK Stocko], già Stocko Fasteners GmbH e Stocko Verschlußtechnik GmbH & Co. KG, è una società tedesca con sede in Wuppertal. Essa è stata costituita nel 1901 e registrata con denominazione YKK Stocko Fasteners, nel settembre 1995, quando la YKK Holding ha acquisito il 76% delle sue quote prima di acquisirne la totalità nel marzo 1997.

4

Il settore della produzione di articoli per chiusura può essere suddiviso in due grandi categorie, ossia le cerniere lampo e gli “altri sistemi di chiusura”, comprendenti diversi tipi di bottoni a pressione, cerniere e chiusure a pressione, ma anche chiusure a lampo pinza, ganci, occhielli, bottoni per jeans, rivetti e accessori in metallo e in plastica destinati ai settori del cuoio e dell’abbigliamento.

5

Il 7 e l’8 novembre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha effettuato verifiche (…) nei locali di vari produttori di articoli di merceria in metallo e plastica, di altri articoli di merceria e di fili (tra cui l’Entaco Ltd, la Coats plc e la William Prym GmbH & Co. KG), nonché presso il Fachverband Verbindungs-und Befestigungstechnik [associazione delle imprese tedesche del settore dei prodotti metallici] (in prosieguo: il “VBT”).

6

Il 26 novembre 2001 i gruppi Prym e Coats, facendo valere la [comunicazione sulla cooperazione del 1996], hanno presentato domande volte a che quest’ultima trovi applicazione nel settore delle cerniere lampo.

(…)

8

L’8 agosto 2003 la [YKK Stocko] (divenuta la YKK Stocko Fasteners), richiamando la [comunicazione sulla cooperazione del 2002], ha presentato una domanda riguardante gli “altri sistemi di chiusura”.

(…)

10

Il 16 settembre 2004 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti”), concernente gli “altri sistemi di chiusura”, le macchine da posa e le cerniere lampo, alle società Prym Fashion, William Prym, Éclair Prym, Fiocchi Prym, Fiocchi Snaps France, YKK Stocko Fasteners, YKK Holding, YKK Corp., Coats, A. Raymond, Berning & Söhne, Berning France, Scovill Fasteners Europe (già Unifast), Scovill Fasteners nonché al VBT.

(…)

12

Il 12 novembre 2004 il gruppo Prym, invocando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha presentato, a nome di tutte le sue controllate, una domanda di immunità o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende, riguardante gli “altri sistemi di chiusura”.

(…)

14

Il 18 febbraio 2005 il gruppo YKK, invocando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha presentato una domanda di riduzione dell’importo delle ammende riguardante gli “altri sistemi di chiusura”.

(…)

16

Gli elementi probatori, forniti a sostegno delle domande intese ad ottenere il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dei gruppi Prym e YKK, hanno consentito alla Commissione di inviare alle società interessate, in data 7 marzo 2006, una comunicazione degli addebiti complementare (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti complementare”).

17

La suddetta comunicazione degli addebiti complementare, riguardante gli “altri sistemi di chiusura”, le macchine da posa e le cerniere lampo, è stata inviata alle società A. Raymond, Berning & Söhne e Berning France, Coats e Coats Deutschland e Éclair Prym, Prym Fashion, Fiocchi Prym, Scovill Fasteners Europe, Scovill Fasteners, William Prym, YKK Corp., YKK Holding e [YKK Stocko], nonché al VBT. (…)

18

La comunicazione degli addebiti complementare riguardava gli stessi prodotti cui si riferiva la comunicazione degli addebiti e, ove necessario, correggeva, precisava, sintetizzava ed estendeva gli addebiti ivi formulati. (…)

(…)

20

Dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, e alla luce della relazione definitiva del consigliere auditore, il 19 settembre 2007, la Commissione ha adottato la [decisione controversa]».

6

Con la decisione controversa, la Commissione ha constatato, da un lato, l’esistenza di quattro infrazioni distinte alle norme in materia di concorrenza del diritto dell’Unione commesse nel settore degli articoli di merceria in metallo e plastica nonché dei sistemi di chiusura e che, dall’altro, le ricorrenti avevano partecipato a tre di esse, ossia:

una cooperazione, tra il maggio 1991 e il marzo 2001, nel mercato delle chiusure in metallo e plastica («altri sistemi di chiusura») e delle macchine da posa all’interno dei circoli di Basilea‑Wuppertal e di Amsterdam, nell’ambito della quale i partecipanti si sono accordati, nel corso di riunioni, su aumenti coordinati dei prezzi e hanno scambiato informazioni riservate sui prezzi e sull’applicazione degli aumenti di prezzo, a livello tedesco ed europeo (in prosieguo: la «cooperazione BWA»);

una cooperazione bilaterale, tra il 1999 e il 2003, nel mercato degli altri sistemi di chiusura, tra i gruppi Prym e YKK. Tale infrazione è consistita in accordi e pratiche concertate riguardanti, a livello europeo e mondiale, la fissazione dei prezzi, in particolare di prezzi minimi, medi e indicativi, il controllo degli aumenti dei prezzi attraverso scambi periodici di listini e contatti bilaterali frequenti e la ripartizione della clientela, e

una cooperazione tripartita, tra l’aprile 1998 e il novembre 1999, nel mercato delle cerniere lampo, tra i gruppi YKK, Coats e Prym, durante la quale i partecipanti hanno scambiato informazioni sui prezzi, hanno discusso sui prezzi e sugli aumenti di prezzo e concordato un metodo di fissazione dei prezzi minimi per i prodotti standard nel mercato europeo (in prosieguo: la «cooperazione tripartita»).

7

Di conseguenza, la Commissione ha inflitto sanzioni alle imprese interessate per infrazione all’articolo 81 CE il cui importo è stato calcolato in base alla metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo [65, paragrafo 5, CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), nonché nelle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002.

8

Per quanto riguarda la cooperazione BWA, la decisione controversa ha inflitto ammende alle seguenti imprese:

A. Raymond Sarl: EUR 8 325 000;

Berning & Söhne GmbH & Co. KG: EUR 1 123 000;

Scovill Fasteners Europe SA e Scovill Fasteners Inc., responsabili congiuntamente e in solido: EUR 6 002 000;

William Prym GmbH & Co. KG e Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili congiuntamente e in solido: EUR 24 913 000;

YKK Stocko: EUR 68 250 000, del cui pagamento, per la somma di EUR 49 000 000, sono ritenute responsabili congiuntamente e in solido la YKK Corp. e la YKK Holding;

Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik: EUR 1 000.

9

Al riguardo, occorre osservare che, secondo la decisione controversa, la YKK Stocko ha partecipato all’infrazione per tutta la sua durata di nove anni e nove mesi, mentre la YKK Corp. e la YKK Holding hanno iniziato a prendervi parte (direttamente o indirettamente) solo in seguito all’acquisizione, nel 1997, della società tedesca Stocko (divenuta YKK Stocko) e vi hanno partecipato per quattro anni (punti da 466 a 468 e articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa).

10

Pertanto, da un lato, la YKK Corp. e la YKK Holding non sono ritenute responsabili del pagamento della totalità dell’ammenda inflitta alla YKK Stocko, bensì, unicamente della somma di EUR 49 000 000 e, dall’altro, quest’ultima impresa è stata ritenuta l’unica responsabile del pagamento del resto dell’ammenda inflittale, ovvero di EUR 19 250 000 (articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa).

11

Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale tra i gruppi Prym e YKK nel mercato degli altri tipi di sistemi di chiusura, un’ammenda di EUR 19 500 000 è stata inflitta alla YKK Corp., alla YKK Holding e alla YKK Stocko, a titolo di responsabilità congiunta e in solido. Per contro, in base alla decisione controversa, il gruppo Prym soddisfaceva le condizioni per poter beneficiare di un’immunità totale dall’ammenda che, altrimenti, gli sarebbe stata inflitta per detta infrazione.

12

Infine, per quanto concerne le infrazioni commesse nell’ambito della cooperazione tripartita, sono state inflitte le seguenti ammende:

la YKK Corp. e la YKK Holding, responsabili congiuntamente e in solido: EUR 62 500 000;

la Coats Holdings Ltd. e la Coats Deutschland GmbH, responsabili congiuntamente e in solido: EUR 12 155 000;

la William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Inovan GmbH & Co. KG, responsabili congiuntamente e in solido: EUR 6 727 500, di cui l’Éclair Prym Group SA è ritenuta responsabile congiuntamente e in solido per un importo pari a EUR 5 850 000.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13

A sostegno del loro ricorso, ai fini dell’annullamento della decisione controversa, le ricorrenti hanno dedotto otto motivi, il cui ordine di esame è stato modificato dal Tribunale, che ha provveduto a ripartirli in tre categorie.

14

In primo luogo, le ricorrenti hanno dedotto cinque motivi, relativi alla cooperazione tripartita, riguardanti sostanzialmente:

la mancanza di prove circa l’esistenza dell’infrazione (primo motivo);

l’errata valutazione della natura e dell’attuazione dell’infrazione, da un lato, e dell’impatto concreto di tale infrazione, dall’altro (secondo, terzo e quarto motivo), e

l’errata applicazione delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002 (quinto motivo).

15

In secondo luogo, senza contestare l’esistenza dell’infrazione, esse hanno dedotto due motivi relativi alla cooperazione BWA, concernenti:

l’errata applicazione della limitazione dell’ammenda in quanto la Commissione non avrebbe applicato il massimale del 10% alla YKK Stocko, in quanto controllata, per il periodo precedente al 1997, data dell’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding (sesto motivo);

l’errata applicazione del moltiplicatore di dissuasione nel calcolo dell’ammenda inflitta alla YKK Stocko per il periodo precedente a detta acquisizione (settimo motivo).

16

In terzo luogo, le ricorrenti hanno dedotto un ottavo motivo comune alle infrazioni connesse alla cooperazione tripartita e alla cooperazione BWA e vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità per quanto riguarda l’applicazione del moltiplicatore di dissuasione dell’1,25 in fase di calcolo dell’ammenda.

17

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti, respingendo, pertanto, i loro ricorsi e condannandole alle spese.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

18

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata e l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della decisione controversa, nella parte ad esse relativa e/o ridurre le ammende loro inflitte;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese.

19

La Commissione chiede che la Corte voglia:

in via principale, respingere l’impugnazione,

in subordine, respingere il ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa, e

condannare le ricorrenti alla totalità delle spese relative sia al procedimento d’impugnazione sia a quello di primo grado.

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne la cooperazione tripartita

Argomenti delle parti

20

Con il primo motivo le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver debitamente motivato il rigetto del loro motivo relativo al carattere sproporzionato dell’importo iniziale dell’ammenda, fissato in EUR 50 milioni, considerata la mancanza d’impatto sul mercato pertinente dell’infrazione di cui trattasi. Tale difetto di motivazione impedirebbe alle ricorrenti di determinare se il Tribunale abbia respinto detto motivo perché ha considerato che la Commissione aveva sufficientemente preso in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato o se, al contrario, essa non abbia tenuto conto di tale impatto perché non aveva l’obbligo di farlo.

21

Se dalla sentenza impugnata dovesse risultare che la Commissione ha sufficientemente preso in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, deliberando in tal modo, ha interpretato erroneamente la decisione controversa e ha violato il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale avrebbe altresì disatteso la giurisprudenza della Corte che impone alla Commissione – qualora ritenga appropriato tener conto dell’impatto dell’infrazione sul mercato per aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di 20 milioni di euro previsto dagli orientamenti del 1998 – di fornire prove concrete, credibili e sufficienti che consentano di valutare l’effettiva influenza che l’infrazione possa aver avuto sulla concorrenza in detto mercato.

22

Per contro, se dalla sentenza impugnata dovesse risultare che la Commissione non ha preso in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato perché non era tenuta a farlo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, statuendo in tal modo, ha erroneamente applicato il diritto dell’Unione in forza del quale le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal diritto dell’Unione non devono essere solamente effettive e deterrenti, ma anche proporzionate all’infrazione. Al riguardo, le ricorrenti sostengono che è sproporzionato aumentare l’importo minimo applicabile da 20 a 50 milioni di euro (ovvero un aumento del 250%) senza tener conto della mancanza d’impatto della cooperazione tripartita sul mercato. Se così non fosse, la sentenza impugnata darebbe troppa importanza alle dimensioni dell’impresa quale elemento di determinazione dell’importo dell’ammenda e contrasterebbe con gli orientamenti del 1998 nonché con la giurisprudenza della Corte.

23

La Commissione ritiene che gli argomenti delle ricorrenti debbano essere respinti in quanto infondati o irricevibili.

Giudizio della Corte

24

Si deve anzitutto constatare che il Tribunale, in particolare nei punti da 140 a 143 della sentenza impugnata, ha esposto chiaramente i motivi per cui, a suo parere, la Commissione aveva potuto qualificare l’infrazione di cui trattasi come «particolarmente grave» e fissare, di conseguenza, l’importo di partenza dell’ammenda in 50 milioni di euro, senza prendere in considerazione l’impatto concreto di tale infrazione sul mercato rilevante, dato che essa non era tenuta a farlo.

25

Come rilevato dal Tribunale in detti punti 140 e 143 della sentenza impugnata, facendo riferimento al punto 1, A, degli orientamenti del 1998, detto impatto va preso in considerazione solo «quando sia misurabile». Secondo il Tribunale, trattandosi di un accordo globale volto a sopprimere la concorrenza potenziale, i cui effetti concreti sono difficilmente misurabili per ipotesi, la Commissione non era tenuta a dimostrare in particolare l’impatto concreto dell’intesa sul mercato e a quantificarlo, ma poteva limitarsi a valutazioni di probabilità di detto effetto.

26

Tale analisi è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato non è un criterio decisivo per la determinazione dell’importo delle ammende. In particolare, elementi attinenti all’intenzionalità dell’infrazione possono essere più rilevanti di quelli relativi agli effetti di quest’ultima, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati (v. sentenze Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 118; Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 96, nonché Carbone‑Lorraine/Commissione, C‑554/08 P, EU:C:2009:702, punto 44).

27

Inoltre, il Tribunale, nei punti 141 e 142 della sentenza impugnata, ha chiarito che non c’è contraddizione nel fatto che nella decisione controversa si sia potuto constatare, da un lato, che la cooperazione tripartita era stata pienamente attuata ed aveva verosimilmente inciso sul mercato e, dall’altro, che tale impatto non era tuttavia misurabile perché era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali (prezzo, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) che sarebbero stati applicabili in assenza di infrazioni.

28

Alla luce di quanto precede, non occorre esaminare gli altri argomenti formulati dalle ricorrenti nel caso in cui dalla sentenza impugnata risultasse che la Commissione aveva preso in considerazione nella decisione controversa l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato.

29

Nella misura in cui le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha censurato il carattere asseritamente sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda a causa del mancato impatto sul mercato della cooperazione tripartita, è sufficiente ricordare che da una giurisprudenza consolidata risulta che spetta al Tribunale esaminare il carattere adeguato dell’importo di un’ammenda e che, in linea di principio, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione da parte loro del diritto dell’Unione (v. sentenze SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punto 98, nonché Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, EU:C:2013:351, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

30

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno dell’impugnazione deve essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo all’insufficiente motivazione della sentenza impugnata e al rifiuto di applicare il principio della legge più favorevole in relazione alla cooperazione tripartita

Argomenti delle parti

31

Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in via preliminare, che il Tribunale non ha debitamente esposto le ragioni per le quali ha rigettato il motivo relativo alla mancata applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

32

Quanto al merito, esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto consistente nell’applicare la comunicazione sulla cooperazione del 1996 e non quella del 2002, in violazione del principio dell’applicazione della legge più favorevole, sancito all’articolo 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché all’articolo 49, paragrafo 1, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in forza del quale la legge più favorevole deve essere applicata con effetto retroattivo.

33

Al riguardo, le ricorrenti sostengono che, sebbene la comunicazione sulla cooperazione del 1996, contrariamente a quella del 2002, facesse dipendere il beneficio di una riduzione dell’ammenda dalla mancata contestazione dei fatti, tale beneficio è stato loro negato sulla base di una condizione che non era più applicabile alla data della decisione controversa.

34

Pertanto, le ricorrenti ritengono che esse avrebbero dovuto beneficiare, in forza del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, oltre che dell’immunità parziale loro concessa per aver consentito di determinare la durata prolungata dell’infrazione, di una riduzione dell’ammenda a titolo degli elementi di prova forniti, che rappresentano un valore aggiunto significativo in relazione agli elementi già in possesso della Commissione.

35

Le ricorrenti affermano di aver fornito la prova dello svolgimento di determinate riunioni che avrebbero permesso alla Commissione di prolungare la durata dell’infrazione constatata, fissando la data d’inizio di quest’ultima al 28 aprile 1998 anziché al 2 giugno 1999. Tuttavia, sebbene la Commissione, nei punti 588 e 589 della decisione controversa, abbia concesso, de facto, un beneficio equivalente a quello previsto al punto 23, lettera b), terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa, per contro, non ha accordato la riduzione dell’ammenda in forza del punto 23, lettera a), della medesima comunicazione, per il solo motivo, a parere delle ricorrenti, che, in base alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, le ricorrenti hanno contestato l’obiettivo anticoncorrenziale e il contenuto delle riunioni.

36

La Commissione contesta detto argomento, sostenendo che esso è infondato.

Giudizio della Corte

37

Nelle circostanze di specie, si deve verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel non censurare la decisione controversa poiché, in quest’ultima, la Commissione ha esaminato il comportamento delle ricorrenti alla luce della comunicazione sulla cooperazione del 1996, rifiutando loro, di conseguenza, il beneficio di un trattamento più favorevole che sarebbe potuto risultare dall’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

38

In proposito, occorre ricordare che, sebbene la comunicazione sulla cooperazione del 1996, applicabile alla presente controversia ratione temporis, non contenga alcun punto che preveda che la Commissione non terrà conto dei fatti rivelati dalle imprese che incidono sulla gravità o la durata dell’intesa, tale istituzione ha tuttavia considerato, come risulta dai punti 185 e 186 della sentenza impugnata, che rinviano ai punti 584, 585, 588 e 589 della decisione controversa, che le ricorrenti, rendendo noti alla Commissione fatti che essa precedentemente ignorava, avevano consentito di accertare una durata maggiore dell’infrazione, includendo in tale durata il periodo compreso tra il 28 aprile 1998 e il 2 giugno 1999. La Commissione ha quindi considerato tale cooperazione come una circostanza attenuante che consentiva di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’importo di base dell’ammenda di EUR 9,375 milioni, al fine di non penalizzare queste ultime per la loro cooperazione condannandole ad un’ammenda superiore a quella che esse avrebbero dovuto pagare in mancanza di tale cooperazione. Come rilevato dal Tribunale al punto 187 di detta sentenza, l’importo di base, così ridotto, dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti era pertanto identico alla somma ipotetica che esse avrebbero dovuto pagare per un’infrazione di una durata inferiore a un anno.

39

Il Tribunale ha altresì dichiarato, nei punti 177 e 180 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 2 giugno e il 12 novembre 1999, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova rispetto agli elementi già in possesso della Commissione, limitandosi a confermare lo svolgimento di determinate riunioni, pur contestando, peraltro, l’esistenza di un oggetto anticoncorrenziale di tali riunioni.

40

Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la cooperazione fornita da un’impresa alla Commissione può giustificare una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996 soltanto nel caso in cui essa consenta effettivamente alla Commissione di adempiere la propria missione consistente nel constatare l’esistenza di un’infrazione e nel mettervi fine (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, EU:C:2007:277, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). Occorre inoltre ricordare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa (sentenza SGL Carbon/Commissione, EU:C:2007:277, punto 88).

41

Come constatato dal Tribunale al punto 185 della sentenza impugnata, la Commissione, conformemente al punto 28 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha valutato la cooperazione tripartita tra le ricorrenti e i gruppi Prym e Coats alla luce della comunicazione sulla cooperazione del 1996 poiché detti gruppi hanno presentato le loro domande dirette ad ottenere il beneficio della comunicazione sulla cooperazione per quanto concerne le infrazioni relative al mercato delle cerniere lampo prima del 14 febbraio 2002, data a decorrere dalla quale la comunicazione sulla cooperazione del 1996 è stata sostituita dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

42

Si deve tuttavia rilevare che sia la comunicazione sulla cooperazione del 1996 (sezioni C e D) sia quella del 2002 (punti 21 e 23) richiedono, come condizione per beneficiare di una riduzione dell’ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta, che le imprese interessate forniscano alla Commissione elementi di prova che contribuiscano alla determinazione dell’infrazione commessa.

43

In proposito, non si può ragionevolmente sostenere che le informazioni che non soddisfano la condizione secondo cui esse devono «contribui[re] a confermare l’esistenza dell’infrazione commessa», ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996, possano costituire prove che presentano «un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione» a norma del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

44

In tale contesto, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue affermazioni risulti dagli atti di causa sottopostigli, e, dall’altro, a valutare questi fatti. In compenso, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto, salvo il caso dello snaturamento di tali elementi. In ogni caso, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

45

Orbene, dinanzi alla Corte, le ricorrenti non hanno assolutamente dimostrato, e neppure affermato, che il Tribunale aveva commesso uno snaturamento manifesto dei fatti nel considerare che esse non soddisfacevano il requisito della comunicazione sulla cooperazione del 1996 menzionato nel punto 42 della presente sentenza e, di conseguenza, il requisito simile enunciato nella comunicazione sulla cooperazione del 2002.

46

Inoltre, per quanto concerne il periodo precedente al 2 giugno 1999, occorre ricordare che, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, la cooperazione delle ricorrenti è stata ricompensata dalla riduzione dell’importo di base dell’ammenda da infliggere, concessa a queste ultime come circostanza attenuante al di fuori delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

47

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 69 a 71 delle sue conclusioni, le imprese interessate non hanno il diritto ad una duplice ricompensa per le medesime informazioni, vale a dire quelle che hanno consentito loro di beneficiare di un’immunità parziale per il periodo cui esse fanno riferimento, se tali informazioni non hanno fornito, per il periodo successivo a quest’ultimo, alcun valore aggiunto all’indagine della Commissione.

48

Ne consegue che il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione deve essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sull’asserita applicabilità del principio della legge più favorevole al settore delle infrazioni alle regole della concorrenza del diritto dell’Unione coperto dalle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002.

Sul terzo motivo, diretto contro il rifiuto di applicare il massimale del 10% del fatturato della YKK Stocko alla parte dell’ammenda per la quale tale società è stata ritenuta l’unica responsabile per quanto concerne la cooperazione BWA

Argomenti delle parti

49

Con il terzo motivo della loro impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, rigettando il motivo relativo all’errata applicazione del massimale del 10% in relazione alla cooperazione BWA, nel periodo precedente all’acquisizione da parte della YKK Holding della YKK Stocko, periodo durante il quale quest’ultima è stata considerata esclusivamente responsabile dell’infrazione, ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, compresi i principi di proporzionalità, della parità di trattamento e della personalità delle pene, in base al quale un’impresa può essere assoggettata a sanzione solo per fatti ad essa personalmente imputabili.

50

Infatti, la parte dell’ammenda relativa al periodo iniziale dell’infrazione era di EUR 19,25 milioni, il che rappresenta il 55% del fatturato totale della YKK Stocko nel 2006, che ammontava a EUR 34,91 milioni, ovvero un importo considerevolmente superiore al massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

51

La Commissione replica che tale argomento si basa su un’interpretazione giuridicamente erronea della finalità del massimale del 10% previsto in detta disposizione del regolamento n. 1/2003.

52

Infatti, a parere della Commissione, doveva essere inflitta un’ammenda unica. Secondo tale istituzione, il limite di cui all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 non è un elemento dell’ammenda legato al comportamento collusivo durante il periodo dell’infrazione, ma si tratta di un massimo di legge che fa riferimento alla capacità finanziaria di pagare l’ammenda, il quale è diretto principalmente a tutelare l’impresa contro l’imposizione di un’ammenda eccessiva, tenendo conto delle sue dimensioni, al momento dell’adozione della decisione che applica l’ammenda. Di conseguenza, ciò che rileva è la potenza economica dell’impresa, e il fatturato globale fornisce un’indicazione di quale sia il livello di tale potenza al momento dell’adozione della decisione che infligge l’ammenda. Tali considerazioni solo le uniche che possono spiegare la ragione per la quale detta disposizione fa espressamente riferimento all’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione della Commissione per il calcolo del massimale del 10%. Pertanto, è irrilevante per la determinazione dell’importo dell’ammenda il fatto che l’impresa abbia avuto una minore capacità finanziaria in un determinato momento nel passato, prima dell’acquisizione della società interessata da parte di un gruppo economico, come nel caso di specie.

53

La Commissione aggiunge che, anche qualora la società controllante decida di non fornire alcun sostegno finanziario alla propria controllata relativamente alla parte dell’ammenda per la quale quest’ultima è ritenuta unica responsabile, il che potrebbe minacciare l’efficienza economico‑finanziaria di detta controllata, si tratta di un rischio inerente all’investimento realizzato dalla società controllante, connesso a una persona giuridica, vale a dire la controllata, che, precedentemente, ma anche successivamente all’acquisizione di quest’ultima, ha adottato un comportamento anticoncorrenziale passibile di ammenda. Acquisendo il controllo della società controllata, la società controllante assume tale rischio, che può tuttavia limitare prevedendo un risarcimento nel contratto di vendita concluso con il proprietario iniziale di tale società.

54

La Commissione aggiunge che solo l’impresa responsabile durante le ultime fasi dell’infrazione e al momento dell’adozione della decisione definitiva costituisce l’entità di riferimento adeguata per valutare le questioni di responsabilità e di deterrenza, nella misura in cui la Commissione dimostri che tale impresa, vale a dire l’entità che comprende la nuova società controllante, ha partecipato all’infrazione. Per le stesse ragioni, la Commissione sostiene che le ricorrenti non possono validamente far valere che l’ammenda è stata inflitta in violazione del principio di proporzionalità o della parità di trattamento.

Giudizio della Corte

55

Il terzo motivo dell’impugnazione solleva la questione della determinazione del massimale legale dell’ammenda, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in un caso di responsabilità successive nell’ambito della medesima intesa e, in particolare, quando un’entità che ha partecipato a tale intesa passi, per la durata di quest’ultima, sotto il controllo di un’altra impresa, in seno ad un gruppo economico che ha partecipato anch’esso all’infrazione.

56

In proposito, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, nei punti da 192 a 195 e 204 di quest’ultima, il Tribunale ha accolto il punto di vista della Commissione nella decisione controversa, consistente nel fissare un unico massimale legale, calcolato solamente sulla base del fatturato consolidato del gruppo YKK per tutto il periodo dell’infrazione compreso tra il 24 maggio 1991 e il 15 marzo 2001, ovvero una durata di nove anni e nove mesi, che include il primo periodo dell’infrazione, dal 24 maggio 1991 al 1o marzo 1997, vale a dire una durata di cinque anni e nove mesi, con riferimento al quale la YKK Holding e la YKK Corp. non sono tuttavia ritenute responsabili, per il motivo che la controllata YKK Stocko non apparteneva loro in quest’ultimo periodo.

57

Occorre sottolineare che il terzo motivo dell’impugnazione può incidere unicamente sulla parte dell’ammenda, pari alla somma di EUR 19 250 000, che è inflitta esclusivamente alla YKK Stocko e che riguarda i fatti commessi solo da essa stessa, prima della sua acquisizione da parte della YKK Holding, e che l’importo rimanente di tale ammenda, pari a EUR 49 000 000, non è stato comunque contestato nell’ambito della presente impugnazione.

58

Al riguardo, va constatato, in primo luogo, che il testo dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 è chiaro nella parte in cui richiede che, «[p]er ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente».

59

Orbene, la nozione di «impresa partecipante all’infrazione» ai sensi di detta disposizione deve necessariamente essere la stessa per l’applicazione dell’articolo 81 CE, dato che una siffatta nozione non può essere interpretata in modo diverso ai fini dell’imputazione dell’infrazione e dell’applicazione del massimale del 10%.

60

Di conseguenza, qualora, come nel caso di specie, un’impresa considerata dalla Commissione responsabile di una violazione dell’articolo 81 CE sia acquisita da un’altra impresa in seno alla quale conserva, come controllata, la qualità di entità economicamente distinta, la Commissione deve tener conto dello specifico fatturato di ciascuna di tali entità economiche al fine di applicare loro, se del caso, il massimale del 10%.

61

Nella fattispecie, la Commissione ha correttamente ripartito le responsabilità di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione, poiché, prima del mese di marzo del 1997, data in cui la YKK Holding ha acquisito la YKK Stocko, quest’ultima e il gruppo YKK costituivano due «entità economiche» o imprese distinte a norma degli articoli 81 CE e 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Essa, tuttavia, non ha dedotto da tale constatazione la conclusione necessaria ai fini dell’applicazione del massimale del 10%.

62

Di conseguenza, non si può accettare l’argomento formulato dalla Commissione secondo cui, durante il periodo dell’infrazione, esiste un’unica e medesima impresa, la cui struttura e capacità finanziaria hanno subito un’evoluzione nel tempo. Inoltre, nel caso di specie, una siffatta evoluzione non è il risultato di una crescita strutturale dell’impresa YKK Stocko, di un aumento del suo fatturato o dell’acquisizione da parte di quest’ultima di imprese indipendenti durante l’intesa, ma costituisce, al contrario, il risultato dell’acquisizione di tale impresa da parte di un’altra impresa.

63

Va rilevato, al riguardo, che l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, di un massimale del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale massimale ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla Commissione.

64

La constatazione effettuata nel punto precedente è suffragata dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il quale richiede, per quanto riguarda il massimale del 10%, che questo sia calcolato fondandosi sull’esercizio sociale dell’anno precedente alla decisione della Commissione che sanziona l’infrazione. Orbene, tale esigenza è totalmente soddisfatta quando, come nel caso concreto, detto massimale è determinato sulla base del solo fatturato della controllata, per quanto concerne l’ammenda inflittale a titolo esclusivo, relativamente al periodo anteriore alla sua acquisizione da parte della società controllante, il che non è contestato dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione. Ne consegue che, in tali circostanze, l’evoluzione strutturale dell’impresa responsabile come entità economica è effettivamente presa in considerazione nel calcolo dell’ammenda.

65

Del pari, non può essere accolto l’argomento della Commissione relativo al fatto che per il periodo dell’infrazione avrebbe dovuto essere inflitta un’ammenda unica. Come riconosciuto dalla Commissione in udienza, per quanto riguarda la parte dell’ammenda per la quale la YKK Stocko è stata considerata esclusivamente responsabile, non sarebbe possibile procedere alla riscossione di tale parte dell’ammenda nei confronti della società controllante in caso di mancato pagamento da parte della YKK Stocko. Infatti, una società non può essere ritenuta responsabile delle infrazioni commesse autonomamente dalle sue controllate prima della data della loro acquisizione, in quanto queste ultime devono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore a tale acquisizione senza che la società che le ha acquisite possa essere considerata responsabile (v. sentenza Cascades/Commissione, C‑279/98 P, EU:C:2000:626, punti da 77 a 79).

66

Va inoltre rilevato che le constatazioni effettuate ai punti da 60 a 65 della presente sentenza sono conformi, da un lato, al principio di proporzionalità e, dall’altro, al principio di responsabilità personale e di personalità delle pene, come risultano dalla giurisprudenza della Corte (sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, EU:C:2007:326, punto 24, per quanto concerne il principio di proporzionalità; sentenze General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punti da 34 a 36, nonché ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 143 per quanto riguarda il principio di responsabilità personale e di personalità delle pene).

67

Da quanto precede, e senza che sia necessario esaminare l’argomento relativo alla violazione del principio di parità di trattamento, emerge che il terzo motivo dell’impugnazione deve essere dichiarato fondato, poiché il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

68

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata per quanto concerne, nell’ambito della cooperazione BWA, l’applicazione, ai fini della determinazione dell’importo massimo dell’ammenda, di un massimale del 10% calcolato sulla base del fatturato del gruppo YKK nell’anno precedente all’adozione della decisione controversa, relativamente al periodo dell’infrazione per il quale la YKK Stocko è stata ritenuta l’unica responsabile.

Sul quarto motivo, relativo all’applicazione di un moltiplicatore di dissuasione per quanto concerne la cooperazione BWA per il periodo precedente all’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding

Argomenti delle parti

69

Il quarto motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione contiene due parti.

70

Riguardo alla prima parte di tale motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

71

Esse fanno valere, al riguardo, che il Tribunale non si è pronunciato sul loro argomento secondo cui, mentre la Commissione aveva giustificato l’applicazione del moltiplicatore di dissuasione con le maggiori risorse finanziarie di cui disponevano le ricorrenti rispetto ai loro concorrenti, una siffatta considerazione non poteva applicarsi alla YKK Stocko, a causa delle sue dimensioni e delle sue risorse limitate, anche se quest’ultima è l’unica responsabile dell’infrazione nel periodo precedente al mese di marzo del 1997.

72

Secondo le ricorrenti, il Tribunale si è limitato a ribadire che il fatturato è un criterio appropriato per valutare la potenza economica di un’impresa e a ricordare la giurisprudenza della Corte concernente le finalità che devono essere perseguite con l’adozione di un moltiplicatore di dissuasione. Di conseguenza, esse non sono in grado di comprendere le ragioni per cui il loro motivo riguardante l’applicazione del coefficiente di dissuasione sia stato respinto.

73

Per quanto concerne la seconda parte di tale motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, i principi di proporzionalità, di personalità delle pene e delle sanzioni nonché quello della parità di trattamento nel considerare che l’applicazione di un moltiplicatore di dissuasione era giustificata non soltanto per il periodo dell’infrazione successivo al mese di marzo del 1997, ma anche per il periodo precedente a tale data, che è quella dell’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding.

74

Quanto alla violazione del principio di personalità delle pene, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha trascurato il nesso che deve esistere tra responsabilità e sanzione, approvando il punto di vista della Commissione secondo cui il moltiplicatore di dissuasione poteva essere applicato, a causa delle dimensioni e delle risorse del gruppo YKK, anche alla parte dell’ammenda relativa al periodo dell’infrazione precedente all’acquisizione della YKK Stocko da parte della YKK Holding.

75

A parere delle ricorrenti, la giurisprudenza offre due ragioni principali che possono giustificare l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di dissuasione, vale a dire la necessità di garantire un effetto dissuasivo significativo all’ammenda e il fatto che le grandi imprese abbiano potuto disporre, durante il periodo dell’infrazione, di risorse maggiori a quelle dei loro concorrenti e si siano trovate in una situazione migliore di quella di questi ultimi per conoscere il diritto e agire entro i suoi limiti. In particolare, per quanto riguarda il secondo motivo dell’aumento dell’ammenda, il Tribunale ha riconosciuto che le dimensioni delle imprese interessate devono riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione (sentenza Hoechst/Commissione, T‑410/03, EU:T:2008:211, punti 379 e 382). Ne discende che, ai fini dell’applicazione del moltiplicatore di dissuasione, solo le risorse e i mezzi dell’impresa responsabile dell’infrazione possono essere presi in considerazione.

76

Ora, sebbene la Commissione avesse correttamente ritenuto che la YKK Stocko, nel periodo dell’infrazione precedente alla sua acquisizione da parte della YKK Holding, ovvero durante il periodo compreso tra il mese di maggio del 1991 e il mese di marzo del 1997, fosse l’unica impresa responsabile dell’infrazione, essa, tuttavia, ai fini dell’applicazione del moltiplicatore di dissuasione, avrebbe tenuto conto delle dimensioni e delle risorse globali della YKK Holding e della YKK Corp., senza considerare il fatto che la YKK Stocko era una piccola società che disponeva di mezzi limitati e non aveva alcun servizio giuridico.

77

Per quanto concerne la seconda finalità del moltiplicatore di dissuasione, vale a dire l’effetto dissuasivo di quest’ultimo, le ricorrenti sostengono che il pagamento dell’ammenda incombe unicamente all’impresa responsabile della violazione dell’articolo 81 CE, e non alle sue società controllanti. Di conseguenza, a causa delle risorse limitate della YKK Stocko, non sarebbe stato possibile aumentare l’importo dell’ammenda a fini dissuasivi senza violare il principio di proporzionalità.

78

Quanto alla violazione del principio della parità di trattamento, le ricorrenti ritengono che il Tribunale, applicando un moltiplicatore di dissuasione alla parte dell’ammenda inflitta per il periodo precedente al mese di marzo del 1997, abbia trattato sostanzialmente allo stesso modo due situazioni che non erano paragonabili, vale a dire quella della YKK Stocko e quella del gruppo YKK.

79

La Commissione contesta tutti gli argomenti delle ricorrenti e li considera infondati.

Giudizio della Corte

80

Per quanto concerne gli argomenti relativi ad un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata, si deve anzitutto rilevare che il Tribunale, nei punti 203 e 204 di quest’ultima, ha precisato le ragioni che, a suo parere, possono giustificare la presa in considerazione del fatturato dell’entità economica costituita dall’insieme delle ricorrenti al momento dell’adozione della decisione controversa, ai fini dell’applicazione di un moltiplicatore di dissuasione.

81

Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione, dal punto 114 dell’impugnazione risulta evidente che le ricorrenti hanno potuto comprendere il ragionamento del Tribunale, che figura, segnatamente, nei punti 203 e 204 della sentenza impugnata, secondo cui l’elemento determinante che occorre prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda e dell’effetto dissuasivo di quest’ultima è la capacità economica dell’impresa interessata esistente al momento dell’adozione di una decisione che infligge un’ammenda.

82

Ciò considerato, l’argomento delle ricorrenti riguardante un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata deve essere respinto.

83

Nell’ambito della seconda parte del loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 204 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva giustamente tenuto conto, ai fini della fissazione del moltiplicatore di dissuasione, delle dimensioni e del fatturato delle ricorrenti considerate come un’unica entità economica nell’anno precedente a quello dell’adozione della decisione controversa.

84

In tale contesto, va ricordato che la nozione di «dissuasione» costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Infatti risulta da giurisprudenza costante che le ammende inflitte per violazione dell’articolo 81 CE, come previste dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione. In proposito, il nesso tra, da un lato, le dimensioni e le risorse globali delle imprese e, dall’altro, la necessità di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo è incontestabile (sentenze Showa Denko/Commissione, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, punto 16, e Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 102).

85

Infatti, anzitutto, l’impatto perseguito sull’impresa interessata giustifica la considerazione delle dimensioni e delle risorse globali di tale impresa per assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria di detta impresa (sentenza Lafarge/Commissione, EU:C:2010:346, punto 104).

86

Ne consegue che, per infliggere un’ammenda di un importo che possa dissuadere le imprese interessate dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione, occorre prendere in considerazione le dimensioni e le risorse globali di queste ultime al momento dell’adozione della decisione controversa. Di conseguenza, le dimensioni e le risorse globali eventualmente ridotte di dette imprese in una fase precedente dell’infrazione sono irrilevanti ai fini della fissazione di un moltiplicatore di dissuasione (sentenza Alliance One International/Commissione, C‑668/11 P, EU:C:2013:614, punto 64).

87

Pertanto, il fatto che la YKK Holding e la YKK Corp. non siano ritenute responsabili in solido dell’infrazione commessa dalla YKK Stocko per il periodo anteriore al mese di marzo del 1997 è irrilevante ai fini della fissazione di un moltiplicatore di dissuasione.

88

Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti delle ricorrenti, sintetizzati nei punti da 73 a 78 della presente sentenza.

89

Quanto all’asserita rottura del nesso tra responsabilità e sanzione, occorre constatare che le ricorrenti confondono la logica sottesa al massimale dell’ammenda fissato al 10% del fatturato, previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, punto, questo, che è già stato esaminato nell’ambito del terzo motivo dell’impugnazione, con la logica che è alla base dell’applicazione di un moltiplicatore di dissuasione.

90

Infatti, il massimale è diretto ad adattare l’importo dell’ammenda inflitta per l’infrazione commessa alla capacità economica dell’impresa ritenuta responsabile, anche se il periodo di riferimento per il calcolo del fatturato da prendere in considerazione è l’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione della Commissione che infligge una sanzione a detta impresa.

91

Per contro, la ricerca di un effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria mira essenzialmente a disciplinare, per il futuro, il comportamento dell’entità economica destinataria della decisione della Commissione. Tale effetto deve prodursi necessariamente in relazione all’impresa interessata nello stato in cui essa si trova al momento dell’adozione di detta decisione.

92

Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione, la YKK Stocko non esisteva più come entità economica indipendente alla data dell’adozione della decisione controversa. Di conseguenza, la ricerca dell’effetto dissuasivo dell’ammenda doveva necessariamente fare riferimento al gruppo YKK, di cui la YKK Stocko faceva ormai parte, e ciò indipendentemente dal fatto che la YKK Corp. e la YKK Holding non avessero partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il mese di maggio del 1991 e quello di marzo del 1997.

93

Inoltre, va rilevato che la ricerca dell’effetto dissuasivo non riguarda solo le imprese specificamente indicate nella decisione che infligge le ammende, dal momento che occorre indurre anche le imprese di dimensioni simili e che dispongano di risorse analoghe ad astenersi dal partecipare a simili infrazioni delle norme in materia di concorrenza dell’Unione (sentenza Caffaro/Commissione, C‑447/11 P, EU:C:2013:797, punto 37).

94

Risulta dalle suesposte considerazioni che il quarto motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione deve essere respinto.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

95

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della sentenza impugnata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Tale situazione sussiste nella presente causa per quanto concerne la parte della controversia relativa, nell’ambito della cooperazione BWA, alla fissazione del massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

96

A tal fine, tenuto conto delle considerazioni esposte nei punti da 55 a 68 della presente sentenza, si deve annullare la decisione controversa nella parte in cui ha preso in considerazione, ai fini dell’applicazione del massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il fatturato consolidato del gruppo YKK, nell’ultimo esercizio sociale precedente all’adozione di detta decisione, per quanto concerne il periodo dell’infrazione nel corso del quale la YKK Stocko è stata ritenuta l’unica responsabile di tale infrazione.

97

Inoltre, va ricordato che le ricorrenti non hanno contestato la determinazione da parte della Commissione dell’importo di partenza dell’ammenda. Pertanto, la Corte, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, fissa l’ammenda inflitta esclusivamente alla YKK Stocko per i fatti illeciti da questa commessi in modo autonomo e sotto la propria responsabilità, nell’ambito della cooperazione BWA, in EUR 3 491 000, importo che rappresenta il 10% del fatturato che essa ha realizzato durante l’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione controversa.

98

Infine, va rilevato che le ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di beneficiare, sull’importo dell’ammenda limitato al 10% del loro fatturato rilevante, della riduzione del 20% in forza dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Al riguardo, tenuto conto del fatto che la Commissione, riguardo all’ammenda inflitta per l’infrazione relativa alla cooperazione BWA, ha concesso una siffatta riduzione e che quest’ultima è stata applicata a tutte le società del gruppo YKK, compresa la YKK Stocko, si deve utilizzare lo stesso metodo di calcolo dell’importo finale dell’ammenda attuato dalla Commissione nella decisione controversa, conformemente a quanto previsto negli orientamenti del 1998 e, pertanto, occorre applicare la riduzione sulla base della cooperazione dopo l’applicazione del massimale del 10% del fatturato.

99

Pertanto, detta riduzione del 20%, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, va applicata all’importo dell’ammenda riveduto, come determinato al punto 97 della presente sentenza. Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta esclusivamente alla YKK Stocko, per quanto concerne la cooperazione BWA, deve essere fissato nella somma di EUR 2 792 800.

Sulle spese

100

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. A norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

101

Nel caso concreto, si deve rilevare che solo uno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto dalla Corte nell’ambito dell’impugnazione.

102

Ciò considerato, occorre stabilire che le ricorrenti sopporteranno, per quanto concerne l’intero procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte, le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione, la quale sopporta un quarto delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea YKK e a./Commissione (EU:T:2012:322) è annullata per quanto concerne l’applicazione, ai fini della determinazione dell’importo massimo dell’ammenda, nell’ambito della cooperazione all’interno dei circoli di Basilea‑Wuppertal e di Amsterdam nel mercato delle chiusure in metallo e plastica e delle macchine da posa, di un massimale del 10% calcolato sulla base del fatturato del gruppo YKK nell’anno precedente all’adozione della decisione C(2007) 4257 definitivo della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (caso COMP/39.168 – PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura), per quanto riguarda il periodo dell’infrazione per la quale la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l’unica responsabile.

 

2)

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

 

3)

L’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione C(2007) 4257 definitivo è annullato per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda di cui la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l’unica responsabile nell’ambito della cooperazione all’interno dei circoli di Basilea‑Wuppertal e di Amsterdam.

 

4)

L’ammenda inflitta alla YKK Stocko Fasteners GmbH per l’infrazione di cui essa è esclusivamente responsabile, nell’ambito della cooperazione all’interno dei circoli di Basilea‑Wuppertal e di Amsterdam, è fissata in EUR 2 792 800.

 

5)

La YKK Corporation, la YKK Holding Europe BV e la YKK Stocko Fasteners GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione europea attinenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

 

6)

La Commissione europea è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.