SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

23 gennaio 2014 ( *1 )

«Voci doganali — Terra decolorante — Capitolo 25 della nomenclatura combinata — Voce doganale 2508 — Nozione di “prodotti lavati” — Eliminazione delle impurezze senza modificare la struttura del prodotto — Capitolo 38 della nomenclatura combinata — Voce doganale 3802»

Nella causa C‑380/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 13 luglio 2012, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2012, nel procedimento

X BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Rosas, facente funzione di presidente della Decima Sezione, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la X BV, da G. van Slooten, belastingadviseur;

per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da W. Roels e L. Keppenne, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposta la X BV (in prosieguo: la «X») allo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) in merito alla classificazione doganale nell’ambito della NC di partite di terra decolorante, un tipo di argilla usata per la purificazione e la decolorazione di oli alimentari.

Contesto normativo

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. La NC è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente s’impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente s’impegna altresì ad applicare le norme generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del medesimo, e a non modificarne la portata.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

Alla data di deposito delle dichiarazioni d’importazione controverse nel procedimento principale, le note esplicative del SA relative alla voce 2508 erano formulate come segue:

«Questa voce comprende tutte le materie argillose naturali, diverse dal caolino e dalle altre argille caoliniche della voce 2507, costituite da rocce o terre sedimentarie complesse a base silico-alluminosa, le cui caratteristiche generali essenziali sono la plasticità, la facoltà di indurire per cottura e la resistenza al calore. Queste proprietà ne fanno delle materie prime di base per l’industria ceramica (mattoni, tegole, porcellane, maioliche, prodotti refrattari, ecc.); le argille comuni sono anche utilizzate come correttori del suolo.

(...)

Sono escluse da questa voce:

(...)

b)

Le argille attivate (n. 3802).

(...)».

7

Alla lettera A, intitolata «Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate», le note esplicative del SA relative alla voce 3802 indicavano quanto segue:

«Un carbone o una sostanza minerale sono considerati attivati quando la loro struttura superficiale è stata modificata mediante un trattamento appropriato (termico, chimico, ecc.) per renderli atti a certi impieghi, ad esempio la decolorazione, l’assorbimento di gas o di umidità, la catalisi, lo scambio ionico, la filtrazione.

(...)

Fra i prodotti che sono classificati in questa voce si possono citare:

(...)

b)

Le sostanze minerali naturali attivate, quali:

(...)

3)

Le argille e le terre attivate consistono in argille colloidali o in terre argillose selezionate, attivate, secondo la loro destinazione, a mezzo di un agente alcalino o acido, essiccate e macinate. Attivate da un agente alcalino, sono degli emulsionanti, degli agenti di sospensione e degli agglomerati usati, in particolare, per la fabbricazione di prodotti per pulire e lucidare e, per il loro elevato potere gonfiante, per il miglioramento delle sabbie da fonderia e per i banchi di perforazione. Attivate con un acido, servono soprattutto per la decolorazione degli oli, grassi e cere di origine minerale, vegetale o animale.

(...)

Sono esclus[e] da questa voce:

a)

Le sostanze minerali naturali, attive per la loro natura (ad esempio, terre da follone), purché non abbiano subito alcun trattamento, che modifichi la loro struttura superficiale (capitolo 25).

(...)».

La NC

8

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, la cui versione applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento n. 1549/2006.

9

L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, recita quanto segue:

«1.   Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10:

a)

applicazione della [NC] e della [tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC)], con particolare riguardo:

alla classificazione delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8,

alle note esplicative,

(...)

b)

modifiche della [NC] per tener conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;

c)

modifiche dell’allegato II;

d)

modifiche della [NC] e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

e)

modifiche della [NC] intese ad adeguarla all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;

f)

modifiche della [NC] risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del [SA];

(...)

2.   Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare:

le aliquote dei dazi doganali;

(...)».

10

La seconda parte della NC, che comprende la tabella dei dazi doganali, contiene una sezione V, rubricata «Prodotti minerali». Il capitolo 25 di tale sezione è intitolato «Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi». All’interno del capitolo 25 la voce 2508 della NC è stata modificata dal regolamento n. 1549/2006, entrato in vigore il 1o gennaio 2007 e pertanto applicabile ai fatti del procedimento principale.

11

Prima di tale modifica, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 286, pag. 1), la voce 2508 della NC comprendeva una sottovoce 2508 20 00 per le terre decoloranti e le terre da follone. Il regolamento n. 1549/2006 ha soppresso tale sottovoce, con la conseguenza che la voce 2508 della NC, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, era formulata come segue:

«2508 Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:

2508 10 00 – Bentonite

2508 30 00 – Argille refrattarie

2508 40 00 – altre argille

2508 50 00 – Andalusite, cianite e sillimanite

2508 60 00 – Mullite

2508 70 00 ‐ Terre di chamotte o di dinas».

12

La sezione VI della NC, rubricata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», contiene un capitolo 38, intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche». Sia nella versione risultante dal regolamento n. 1719/2005 sia in quella risultante dal regolamento n. 1549/2006, la voce 3802 della NC è formulata come segue:

«3802 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:

3802 10 00 – Carboni attivati

3802 90 00 – altri».

13

Il capitolo 25 della NC contiene una nota 1, redatta come segue:

«Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale».

14

La nota 4 del capitolo 25 della NC, alla quale si riferisce detta nota 1, ha il seguente tenore:

«La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l’ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l’ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l’ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

I fatti rilevanti del procedimento principale, quali emergono dalla decisione di rinvio, possono essere descritti come segue.

16

Il 2 e il 12 febbraio 2007 la X, con sede a Z, nei Paesi Bassi, presentava una dichiarazione ai fini dell’immissione in libera pratica di partite di terra decolorante, indicate con le denominazioni commerciali A e B. Tali prodotti sono usati, in particolare, per la purificazione e la decolorazione di oli alimentari.

17

Secondo il giudice del rinvio, la terra decolorante è un tipo di argilla dotata naturalmente di una capacità di assorbimento che la rende idonea, tra l’altro, alla purificazione e alla decolorazione di oli alimentari. Questo tipo di argilla si compone di cristalli costituiti da lamelle con una struttura a tre strati. Uno strato di alluminio ottaedrico con atomi di ossigeno è compreso tra due strati tetraedrici di silicio con atomi di ossigeno. Tra queste lamelle si trovano ioni scambiabili. Siffatta struttura è caricata negativamente e attira cationi per diventare neutra. Nell’argilla allo stato naturale siffatti cationi sono composti di ioni d’idrogeno. In tale forma l’argilla è idonea a purificare e a decolorare.

18

In natura avvengono disgregazioni a causa della pioggia acida. Dalla massa rocciosa si libera indi argilla che si raccoglie in bacini dove gli ioni d’idrogeno che essa contiene sono sostituiti da ioni di calcio. In tale ipotesi si verifica l’estrazione di un prodotto naturale, ovvero argilla caricata di ioni di calcio. Dopo l’estrazione tale argilla è trattata con acido solforico e poi sciacquata. Questo trattamento elimina dai cristalli gli ioni di calcio. Al loro posto, ioni d’idrogeno sono integrati nella struttura dell’argilla. A seguito dello scambio di ioni la struttura superficiale delle lamelle risulta modificata, nel senso che lo spazio tra le lamelle s’ingrandisce. Tale ampliamento accresce la capacità di assorbimento dell’argilla.

19

Dalla decisione di rinvio emerge altresì che esiste una terra decolorante naturale la quale, senza trattamento con l’acido, ha una capacità di assorbimento superiore a quella dei prodotti di cui al procedimento principale.

20

Durante un controllo, le autorità doganali hanno prelevato campioni dei prodotti A e B e li hanno trasmessi al loro laboratorio per un esame approfondito. In base ai risultati di tal esame, le autorità doganali hanno dichiarato che i prodotti A e B rientravano non nella sottovoce doganale 2508 40 00 della NC, «altre argille», indicata nelle dichiarazioni, bensì nella voce 3802 90 00 della NC, «altri», alla quale corrisponde un dazio doganale superiore del 5,7%. Le autorità doganali hanno pertanto richiesto il pagamento di dazi doganali più elevati con due avvisi di accertamento datati, rispettivamente, 10 aprile e 15 giugno 2007.

21

La X ha successivamente impugnato tali avvisi di accertamento dinanzi alle autorità doganali, al Rechtbank te Haarlem e al Gerechtshof te Amsterdam.

22

Con una sentenza pronunciata il 23 dicembre 2010, il Gerechtshof te Amsterdam ha giudicato che i prodotti in questione dovevano essere classificati come «sostanze minerali attivate» rientranti nella sottovoce 3802 90 00 della NC, in applicazione della norma generale d’interpretazione n. 1 della NC.

23

Il Gerechtshof te Amsterdam ha ritenuto che la classificazione di tali prodotti nella sottovoce 2508 40 00 della NC come «altre argille» non fosse possibile, in quanto il loro trattamento con l’acido non poteva costituire un «lavaggio», ai sensi della nota 1 della NC, poiché non si limitava ad eliminare elementi dall’argilla, ma ne aggiungeva di nuovi.

24

Peraltro, il Gerechtshof te Amsterdam ha stabilito che i prodotti in questione potevano essere considerati come «attivati», ai sensi della voce 3802 della NC. Tale giudice ha rilevato che le note esplicative del SA relative alla voce 3802 escludono da tale voce le sostanze minerali naturali attive per loro natura, quali le terre da follone, purché non siano state sottoposte ad un trattamento che modifica la loro struttura superficiale. A suo avviso, da tale inciso discende che le sostanze minerali naturali per se stesse e già attive possono essere «attivate», ai sensi della voce 3802 della NC. Di conseguenza, il Gerechtshof te Amsterdam ha statuito che le sostanze in questione sono state «attivate», nonostante l’argilla sia già attiva per natura, in quanto la struttura superficiale delle lamelle è stata modificata per effetto del lavaggio con acido solforico e acqua della struttura cristallina dell’argilla.

25

La X ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la citata sentenza del Gerechtshof te Amsterdam e lo Staatssecretaris van Financiën ha proposto impugnazione incidentale.

26

Il giudice del rinvio indica che, mediante il motivo dedotto in cassazione, la X sostiene che il Gerechtshof te Amsterdam ha commesso un errore di diritto nel giudicare che le sostanze in questione rientravano nella voce 3802 della NC, mentre il processo di acidificazione non aveva modificato le caratteristiche e le proprietà oggettive di tali prodotti in quanto sostanze minerali attive che rientravano, pertanto, nella voce 2508 della NC.

27

Il giudice del rinvio considera che, conformemente alla nota 1 del capitolo 25 della NC, il lavaggio dei prodotti non osta alla loro classificazione nella voce 2508 della NC neppure se è effettuato «mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto». Il giudice del rinvio si domanda, tuttavia, se l’espressione «elimina le impurezze» si applichi alla rimozione, al fine di rafforzare alcune caratteristiche naturali di detto prodotto, di particelle chimiche presenti in un prodotto allo stato greggio per cause naturali. Il giudice del rinvio osserva che la nota 1 del capitolo 25 della NC non stabilisce chiaramente se essa si riferisca altresì al lavaggio di un prodotto minerale allo stato greggio al fine di liberarlo da un siffatto «inquinamento naturale», intrinseco al prodotto minerale medesimo.

28

Il giudice del rinvio aggiunge che, se gli ioni di calcio presenti nei prodotti minerali al momento della loro estrazione dovessero essere considerati come «impurezze», ai sensi della nota 1 del capitolo 25 della NC, occorrerebbe determinare se l’espressione «senza modificare la struttura del prodotto» possa applicarsi ad un lavaggio con acido solforico e acqua. A suo avviso, due interpretazioni sono possibili al riguardo.

29

Secondo una prima interpretazione della nota 1 del capitolo 25 della NC, per essere classificati nella voce 2508 della stessa, i prodotti in questione dovrebbero aver mantenuto, in seguito al lavaggio, le caratteristiche e le proprietà oggettive rilevanti del prodotto «altre argille», ai sensi di detta voce. Secondo tale interpretazione, né dal testo della voce 2508 della NC né dalle note esplicative del SA o della NC emergerebbe che l’intensità della capacità di assorbimento dell’argilla, la quantità di ioni di calcio o di ioni d’idrogeno presenti nella struttura del cristallo oppure lo spazio preciso tra le lamelle abbiano qualche rilevanza ai fini della classificazione della terra decolorante nella voce 2508 della NC.

30

Orbene, il giudice del rinvio osserva che è pacifico che, al momento dell’estrazione, i prodotti in esame possiedono già le caratteristiche e le proprietà richieste per essere considerati «altre argille», ai sensi della voce 2508 della NC, e che, pur dopo il trattamento con acido solforico e acqua, presentano ancora le caratteristiche e le proprietà che gli consentono di essere classificati in tale voce doganale. Esso precisa che è altresì pacifico che il trattamento con l’acido non ha conferito ai prodotti in questione caratteristiche e proprietà oggettive che li rendano idonei a un uso diverso da quelli per cui la terra decolorante viene normalmente utilizzata. Secondo il giudice del rinvio, la mera circostanza che la capacità di assorbimento, caratteristica richiesta per la classificazione come «altre argille», ai sensi della voce 2508 della NC, sia aumentata non osta a che detti prodotti rimangano classificati in tale voce, poiché il livello di detta capacità non supera la capacità di assorbimento naturale della terra decolorante in generale.

31

In forza di una seconda interpretazione della nota 1 del capitolo 25 della NC, non sarebbe sufficiente che i prodotti in questione continuino ad avere le caratteristiche e le proprietà oggettive richieste ai fini della classificazione come «altre argille» nella voce 2508 della NC. Infatti, dovrebbero essere esclusi da detta voce i prodotti minerali che, in seguito all’estrazione, abbiano subìto trattamenti chimici che ne hanno modificato struttura e composizione. Secondo tale interpretazione, sebbene gli ioni d’idrogeno non siano estranei per natura a prodotti quali la terra decolorante, la loro presenza in seguito al trattamento comporta che tali prodotti debbano già essere considerati come «altri prodotti dell’industria chimica», ai sensi del capitolo 38 della NC.

32

Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che la classificazione doganale dei prodotti in esame dipenda dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, segnatamente della voce doganale 2508 della NC e della nota 1 del capitolo 25 della NC. Lo Hoge Raad der Nederlanden ha, di conseguenza, deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, al capitolo 25, nota 1, delle note esplicative del SA, la nozione di “eliminare le impurezze” comprenda la rimozione da un prodotto minerale allo stato greggio di determinate particelle chimiche assorbite per cause naturali, rimozione finalizzata a rafforzare (specifiche) proprietà naturali del prodotto minerale affievolite proprio da tali cause naturali.

2)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, in base a quali criteri occorra stabilire se, conformemente al suddetto capitolo 25, nota 1, un prodotto minerale come la terra decolorante, dopo un risciacquo con acido solforico e con acqua, possa ancora essere classificato nella [sotto]voce 2508 40 00 della NC e non debba invece essere considerato come un prodotto dell’industria chimica, ai sensi del capitolo 38 del SA».

Sulle questioni pregiudiziali

33

In limine, si deve rilevare che le questioni proposte, sebbene si riferiscano formalmente alla nota 1 del capitolo 25 delle note esplicative del SA, sono intese a determinare la portata della nozione di «lavaggio» di cui alla nota 1 del capitolo 25 della NC, secondo la quale rientrano, segnatamente, nelle voci di detto capitolo 25 i prodotti «lavati», «anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto».

34

Peraltro, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C-260/00 a C-263/00, Racc. pag. I-10045, punto 26; del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C-12/10, Racc. pag. I-14173, punto 15, nonché del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, punto 61).

35

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti in esame nel procedimento principale alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle due questioni che esso le ha sottoposto.

Sulla prima questione

36

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «eliminazione delle impurezze» di cui alla nota 1 del capitolo 25 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende la rimozione da un prodotto minerale allo stato greggio di particelle chimiche assorbite per cause naturali, al fine di rafforzare alcune caratteristiche naturali di detto prodotto.

37

In limine, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nel procedimento principale, il fatto che un processo possa avvenire in circostanze naturali non osta a che il medesimo possa costituire un trattamento di cui alla nota 1 del capitolo 25 della NC e non implica che i prodotti che subiscono un tale processo, come quelli in esame nel procedimento principale, debbano essere considerati come prodotti minerali allo stato greggio, ai sensi di detta nota.

38

Al fine di determinare la portata della nozione di «eliminazione delle impurezze», ai sensi della nota 1 del capitolo 25 della NC, oggetto della prima questione, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, Racc. pag. I-1559, punto 27; del 27 settembre 2007, Medion e Canon Germania, C-208/06 e C-209/06, Racc. pag. I-7963, punto 34, nonché del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, punto 27).

39

Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenze RUMA, cit., punto 36; del 29 aprile 2010, Roeckl Sporthandschuhe, C-123/09, Racc. pag. I-4065, punto 28, e Agroferm, cit., punto 41).

40

A tale riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che il trattamento applicato ai prodotti in esame nel procedimento principale, partite di terra decolorante, consiste nel sostituire nella loro struttura ioni di calcio con ioni di idrogeno al fine di aumentare la loro capacità di assorbimento, processo che li rende idonei alla purificazione e alla decolorazione di oli commestibili. Inoltre, emerge dalle osservazioni presentate durante l’udienza dalla Commissione, e non smentite dalle altre parti, che tale trattamento esclude l’uso della terra decolorante per scopi diversi dalla depurazione e dalla decolorazione di oli commestibili.

41

In tali circostanze, e come sottolinea la Commissione, la nozione di «eliminazione delle impurezze» di cui alla nota 1 del capitolo 25 della NC deve essere interpretata in funzione della destinazione intrinseca dei prodotti in oggetto. La rimozione di ioni di calcio può quindi essere considerata come una eliminazione delle impurezze, ai sensi di detta nota 1, qualora essa migliori la capacità dei prodotti di cui trattasi di assolvere la loro funzione intrinseca, ovvero la decolorazione e la purificazione degli oli commestibili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

42

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione che la nozione di «eliminazione delle impurezze» prevista alla nota 1 del capitolo 25 della NC deve essere interpretata nel senso che essa comprende la rimozione da un prodotto minerale allo stato greggio di particelle chimiche assorbite per cause naturali qualora tale rimozione migliori la capacità dei prodotti di cui trattasi di assolvere la loro funzione intrinseca, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sulla seconda questione

43

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nota 1 del capitolo 25 della NC debba essere interpretata nel senso che una sostanza minerale quale la terra decolorante può, dopo un lavaggio con acido solforico e acqua, restare classificata nella sottovoce doganale 2508 40 00 della NC e non essere considerata un prodotto dell’industria chimica, ai sensi del capitolo 38 della NC.

44

In limine, si deve constatare, alla luce della decisione di rinvio e delle osservazioni delle parti nel procedimento principale, che la portata della seconda questione è limitata alla nozione di «lavaggio», ai sensi della nota 1 del capitolo 25 della NC, senza riguardo agli altri trattamenti ivi menzionati.

45

Dalla formulazione stessa della nota 1 del capitolo 25 della NC emerge che la nozione di «lavaggio» comprende l’eliminazione delle impurezze mediante sostanze chimiche senza modificare la struttura del prodotto.

46

Orbene, secondo la decisione di rinvio e le osservazioni delle parti, il trattamento in questione nel procedimento principale implica l’uso di sostanze chimiche, e più in particolare di acido solforico, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare. Pertanto, ammesso che detto trattamento comporti l’eliminazione delle impurezze, circostanza che spetta ugualmente al giudice nazionale verificare alla luce della risposta fornita alla prima questione, il criterio che consente di determinare se, in applicazione della nota 1 del capitolo 25 della NC, i prodotti in esame debbano restare classificati nella voce doganale 2508 della NC verte su un’eventuale modifica della loro struttura.

47

A tale riguardo si deve constatare che il testo della nota 1 del capitolo 25 della NC non fornisce alcuna indicazione sulla nozione di «struttura» dei prodotti in esame.

48

Tuttavia, le note esplicative del SA, nonostante non abbiano efficacia vincolante, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (sentenze del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, Racc. pag. I-5347, punto 25, e Agroferm, cit., punto 28).

49

Ebbene, le note esplicative del SA relative alla voce 3802 precisano che «un carbone o una sostanza minerale sono considerati attivati quando la loro struttura superficiale è stata modificata mediante un trattamento appropriato (termico, chimico, etc.) per renderli atti a certi impieghi, ad esempio la decolorazione, l’assorbimento di gas o di umidità, la catalisi, lo scambio ionico, la filtrazione». Tali medesime note aggiungono che sono escluse dalla voce 3802 «le sostanze minerali naturali, attive per la loro natura (ad esempio, terre da follone), purché non abbiano subito alcun trattamento, che modifichi la loro struttura superficiale (capitolo 25)».

50

Di conseguenza, e come rileva a giusto titolo la Commissione, la nota 1 del capitolo 25 della NC, interpretata alla luce delle note esplicative del SA relative alla voce 3802, osta a che prodotti i quali abbiano subìto un trattamento che modifica la loro struttura superficiale siano classificati nella voce doganale 2508 della NC, con la conseguenza che gli stessi devono essere classificati nella voce doganale 3802 della NC.

51

Spetta al giudice nazionale verificare se i prodotti in esame nel procedimento principale abbiano subìto un trattamento che ha comportato una siffatta modifica della loro struttura superficiale.

52

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione che la nota 1 del capitolo 25 della NC deve essere interpretata nel senso che prodotti i quali abbiano subìto un trattamento che prevede l’uso di sostanze chimiche e comporta l’eliminazione delle impurezze possono essere classificati nella voce doganale 2508 della NC solo qualora detto trattamento non abbia modificato la loro struttura superficiale, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di «eliminazione delle impurezze» prevista alla nota 1 del capitolo 25 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che essa comprende la rimozione da un prodotto minerale allo stato greggio di particelle chimiche assorbite per cause naturali qualora tale rimozione migliori la capacità dei prodotti di cui trattasi di assolvere la loro funzione intrinseca, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 

2)

La nota 1 del capitolo 25 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2568/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che prodotti che abbiano subìto un trattamento che prevede l’uso di sostanze chimiche e comporta l’eliminazione delle impurezze possono essere classificati nella voce doganale 2508 di tale nomenclatura combinata solo qualora detto trattamento non abbia modificato la loro struttura superficiale, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.