Parole chiave
Massima

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Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto – Potere discrezionale degli Stati membri – Inadempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali – Ammissibilità – Presupposti

(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 45, § 2)

Massima

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento n. 1177/2009, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.

Difatti, sebbene una siffatta normativa nazionale, tale da ostacolare la partecipazione degli offerenti a un appalto pubblico che presenti un interesse transfrontaliero certo, costituisca una restrizione ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, essa può essere giustificata qualora persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico e purché rispetti il principio di proporzionalità. Contribuisce al conseguimento di un tale obiettivo legittimo l’indicazione di assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di un operatore economico quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali. Inoltre, una simile indicazione rispetta il principio di proporzionalità giacché la definizione di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, come quella definita dalla normativa nazionale in questione, si fonda su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo. Difatti, tali criteri garantiscono non solo la parità di trattamento degli offerenti ma anche la certezza del diritto, principio il cui rispetto costituisce una condizione della proporzionalità di una misura restrittiva.

Infine, per quanto riguarda il livello di tale soglia di esclusione, l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede una uniformità di applicazione delle cause di esclusione e concede agli Stati membri il potere di attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione. Orbene, l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/18 consente agli Stati membri di escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza che sia previsto un qualsivoglia importo minimo di contributi arretrati.

(v. punti 30‑37, 39, 41 e dispositivo)


Causa C‑358/12

Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

contro

Comune di Milano

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Appalti che non raggiungono la soglia prevista dalla direttiva 2004/18/CE — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Principio di proporzionalità — Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione — Criteri di selezione qualitativa relativi alla situazione personale dell’offerente — Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali — Nozione di “infrazione grave” — Scostamento tra le somme dovute e quelle versate superiore a EUR 100 e al 5% degli importi dovuti»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2014

Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto – Potere discrezionale degli Stati membri – Inadempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali – Ammissibilità – Presupposti

(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 45, § 2)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento n. 1177/2009, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.

Difatti, sebbene una siffatta normativa nazionale, tale da ostacolare la partecipazione degli offerenti a un appalto pubblico che presenti un interesse transfrontaliero certo, costituisca una restrizione ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, essa può essere giustificata qualora persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico e purché rispetti il principio di proporzionalità. Contribuisce al conseguimento di un tale obiettivo legittimo l’indicazione di assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di un operatore economico quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali. Inoltre, una simile indicazione rispetta il principio di proporzionalità giacché la definizione di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, come quella definita dalla normativa nazionale in questione, si fonda su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo. Difatti, tali criteri garantiscono non solo la parità di trattamento degli offerenti ma anche la certezza del diritto, principio il cui rispetto costituisce una condizione della proporzionalità di una misura restrittiva.

Infine, per quanto riguarda il livello di tale soglia di esclusione, l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede una uniformità di applicazione delle cause di esclusione e concede agli Stati membri il potere di attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione. Orbene, l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/18 consente agli Stati membri di escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza che sia previsto un qualsivoglia importo minimo di contributi arretrati.

(v. punti 30‑37, 39, 41 e dispositivo)