SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

10 ottobre 2013 (*)

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della Ixfin SpA — Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Recupero — Mancata esecuzione»

Nella causa C‑353/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 25 luglio 2012,

Commissione europea, rappresentata da D. Grespan, B. Stromsky e S. Thomas, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De Giovanni, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, G. Arestis e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno dalla decisione 2010/359/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’aiuto di Stato C 59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA (GU 2010, L 167, pag. 39), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE e degli articoli 2 e 4 della predetta decisione.

 Contesto normativo

2        Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), è così redatto:

«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato [interno] occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

3        L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così recita:

«1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...) La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.      Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte (…) emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

4        Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte (...) ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]».

 Fatti all’origine della controversia

5        La Ixfin SpA (in prosieguo: la «Ixfin») è una società di diritto italiano con sede a Marcianise (Italia). Essa opera nel settore della produzione e dell’assemblaggio di schede e di altri prodotti elettronici, nonché nel settore dei call center e della logistica. In seguito alla crisi generalizzata del mercato dell’elettronica negli anni ’90, la Ixfin, in situazione di grave perdita, ha cessato la sua attività nel dicembre 2004, dopo essere stata rilevata quello stesso mese dal gruppo Pufin per un prezzo simbolico.

6        Il 18 novembre 2005 il Ministero dello Sviluppo Economico (in prosieguo: il «Ministero») ha adottato un decreto per la concessione di aiuti per il salvataggio a favore della Ixfin. Quest’ultima ha così ottenuto una garanzia dalla Repubblica italiana su un prestito di EUR 15 milioni, concesso il 30 dicembre 2005 dalla BancApulia SpA.

7        Il 23 febbraio 2006 tale aiuto è stato notificato alla Commissione, la quale lo ha inizialmente registrato con il numero N 127/06. Una volta accertato che l’aiuto era stato già concesso nel dicembre 2005, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale aiuto è stato registrato come aiuto non notificato con il numero NN 13/06.

8        Con lettera registrata il 9 agosto 2006, la Repubblica italiana ha informato la Commissione che la Ixfin era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli (Italia) il 5 luglio 2006.

9        La Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana, con lettera in data 22 dicembre 2006, se la procedura fallimentare avrebbe portato prevedibilmente alla liquidazione della Ixfin, compresa la cessazione di tutte le attività commerciali, o se vi fosse la possibilità che queste ultime proseguissero in altra forma.

10      La Repubblica italiana ha confermato, con lettera del 14 marzo 2007, la cessazione di tutte le attività di tale impresa, aggiungendo tuttavia che, in quel momento, non era in grado di precisare se le attività dell’impresa potessero riprendere, a causa delle difficoltà incontrate a raccogliere informazioni in merito.

11      L’11 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione di avviare un procedimento di indagine formale, nella quale manifestava dubbi quanto alla compatibilità dell’aiuto per il salvataggio della Ixfin con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2).

12      In seguito ad uno scambio di lettere, il 28 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2010/359, il cui articolo 1 dichiarava che l’aiuto accordato alla Ixfin costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

13      Gli articoli da 2 a 4 della decisione 2010/359 sono così formulati:

«Articolo 2

1.      L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.      Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3.      Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione[, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1)].

(…)

Articolo 3

1.      Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

2.      L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)      l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)      una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione;

c)      i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.

2.      L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario».

14      La decisione 2010/359 è stata notificata alla Repubblica italiana il 29 ottobre 2009.

15      In seguito ad un richiamo della Commissione del 13 gennaio 2010, la Repubblica italiana, con lettera in data 9 febbraio 2010, ha comunicato a detta istituzione, da un lato, che l’importo dell’aiuto da recuperare era di EUR 15 000 000 per il prestito bancario e di EUR 154 457,72 per gli interessi, per un totale di EUR 15 154 457,72, e, dall’altro lato, che il 30 novembre 2006 il Ministero aveva chiesto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli di procedere all’iscrizione di tale credito nella massa fallimentare della Ixfin.

16      Con una serie di ulteriori lettere, la Commissione ha nuovamente ricordato alla Repubblica italiana gli obblighi derivanti dalla decisione 2010/359, chiedendole contemporaneamente informazioni dettagliate riguardanti, in particolare, l’iscrizione di detto credito al passivo del fallimento di tale impresa per recuperare l’aiuto in esame, la procedura avviata dal Ministero ai fini della conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché le modalità di calcolo degli interessi da recuperare.

17      Rispondendo a tali lettere, la Repubblica italiana ha informato la Commissione del fatto che il 7 giugno 2010 era stata presentata presso il Tribunale di Napoli una domanda di ammissione al passivo del fallimento della Ixfin. Quanto all’importo degli interessi da recuperare, la Repubblica italiana ha indicato che doveva essere pari agli interessi dovuti alla banca a partire dalla data di scadenza del prestito fino al pagamento effettivo della garanzia.

18      Con lettera del 22 ottobre 2010, la Commissione ha in particolare fornito alla Repubblica italiana una simulazione del calcolo degli interessi secondo cui essi, nel caso di specie, ammontavano a EUR 310 487,46. In seguito ad una domanda di chiarimenti da parte di detto Stato membro, la Commissione ha presentato, con lettera del 12 gennaio 2011, la propria interpretazione della nozione di interessi da recuperare, ricordando che tali interessi dovevano essere calcolati dal momento della concessione dell’aiuto di cui trattasi fino alla data della dichiarazione di fallimento della Ixfin.

19      Con lettera in data 24 febbraio 2011, la Repubblica italiana ha risposto di aver chiesto l’iscrizione al passivo della Ixfin dell’importo degli interessi da recuperare, calcolati secondo le indicazioni della Commissione.

20      Il 30 marzo 2011 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sullo stato di avanzamento della registrazione dell’importo della quota capitale e degli interessi dell’aiuto da recuperare e ha invitato la Repubblica italiana a desistere dal suo ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva respinto la sua domanda di conversione della procedura fallimentare della Ixfin in amministrazione straordinaria, poiché l’accoglimento di tale ricorso avrebbe reso possibile a quest’ultima la continuazione dell’attività di impresa in assenza di un recupero integrale dell’aiuto.

21      Con lettere del 6 e 11 maggio 2011, la Repubblica italiana ha precisato, in particolare, da un lato, che la conversione menzionata al punto precedente della presente sentenza non avrebbe comportato ritardi nel recupero dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro lato, che il credito riguardante la quota capitale dell’aiuto da recuperare era stato iscritto nel passivo del fallimento della Ixfin il 24 aprile 2012, ma che la decisione sull’iscrizione del credito corrispondente agli interessi relativi a tale aiuto era stata rinviata all’udienza del 20 novembre 2012.

22      Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse ancora dato esecuzione alla decisione 2010/359, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

23      La Commissione afferma, in primo luogo, che, al 1° marzo 2010, data di scadenza del termine di esecuzione della decisione 2010/359, la Repubblica italiana non aveva recuperato l’aiuto di cui trattasi e neppure ottenuto l’iscrizione al passivo del fallimento della Ixfin dei crediti relativi a tale aiuto riguardanti, rispettivamente, la quota capitale del medesimo e i relativi interessi. Inoltre, la domanda di iscrizione al passivo del fallimento della Ixfin del credito riguardante gli interessi da recuperare sarebbe stata presentata solo nel mese di febbraio 2011. Per di più, alla data di deposito del ricorso nella presente causa, ossia oltre due anni dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione della decisione 2010/359, non sarebbe stato recuperato alcun importo relativo all’aiuto di cui trattasi. Di conseguenza, la Repubblica italiana non avrebbe adottato, entro tale termine, tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto in questione.

24      Secondo la Commissione, la semplice domanda di iscrizione del credito nel passivo di una società fallita è insufficiente a considerare recuperato un aiuto. Infatti, sarebbe altresì necessario che il giudice competente accolga tale domanda di iscrizione al passivo e, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare l’integralità dell’importo di tale aiuto, che la procedura di fallimento porti alla liquidazione di tale società, vale a dire alla cessazione definitiva dell’attività di quest’ultima. Orbene, nel caso di specie, il Ministero avrebbe chiesto la conversione della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria, la quale consentirebbe la ripresa e la continuazione delle attività della società di cui trattasi.

25      Inoltre, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana non ha fatto valere un’impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione 2010/359, limitandosi a tale proposito ad addurre difficoltà pratiche che le avrebbero impedito di recuperare l’aiuto.

26      In secondo luogo, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di essere venuta meno all’obbligo di informazione che le incombe ai sensi dell’articolo 4 di tale decisione, in quanto non le ha comunicato, nel termine assegnato, le misure adottate per completare la procedura di recupero.

27      La Repubblica italiana ammette che l’iscrizione del credito relativo all’aiuto di cui trattasi al passivo del fallimento della Ixfin è stata effettuata dopo la scadenza del termine fissato dalla decisione 2010/359, ma sostiene, in sostanza, da un lato, che tale termine è irragionevole in considerazione delle difficoltà di procedere al recupero degli aiuti nelle procedure fallimentari italiane caratterizzate da un’estrema complessità e, dall’altro lato, che, quando il beneficiario di un aiuto è stato dichiarato fallito, la domanda di iscrizione del credito al passivo del fallimento della società interessata è sufficiente a far considerare recuperato tale aiuto. Orbene, nel caso di specie tale domanda di iscrizione risalirebbe al mese di novembre 2006, cioè a prima della stessa adozione della decisione 2010/359.

28      Inoltre, la Repubblica italiana contesta l’obbligo di procedere al recupero degli interessi relativi all’aiuto di cui trattasi, in particolare a causa del fatto che la Ixfin non ha potuto ottenere alcun vantaggio concorrenziale durante il periodo di maturazione di tali interessi, avendo cessato le sue attività fin dal 2005. In ogni modo, il periodo a cui tali interessi si riferiscono dovrebbe cominciare a decorrere dal giorno seguente alla scadenza dei sei mesi di prestito garantito dallo Stato.

29      Per quanto riguarda il ricorso per cassazione proposto dal Ministero, la Repubblica italiana afferma che l’obiettivo di tale ricorso era di interpretare correttamente la normativa nazionale applicabile. In ogni caso, l’eventuale ripresa delle attività della Ixfin in seguito alla conversione della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria sarebbe esclusivamente diretta a vendere in modo più proficuo i beni di tale società.

30      Infine, la Repubblica italiana ritiene di aver costantemente tenuto informata la Commissione di tutte le misure dirette all’esecuzione della decisione 2010/359.

 Giudizio della Corte

31      Secondo costante giurisprudenza, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante il recupero è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità. Di conseguenza, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v., segnatamente, sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Italia, C‑613/11, punto 32). Tale Stato deve attuare un recupero effettivo delle somme dovute (sentenza del 1° marzo 2012, Commissione/Grecia, C‑354/10, punto 57).

32      Il recupero deve effettuarsi senza indugi e, più precisamente, entro il termine previsto nella decisione, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che ingiunge il recupero di un aiuto di Stato o, eventualmente, entro quello successivamente fissato dalla Commissione. Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può ritenersi conforme alle prescrizioni del Trattato (sentenza del 13 ottobre 2011, Commissione/Italia, C‑454/09, punto 37).

33      Dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno e che sono in stato di fallimento o soggette a procedura fallimentare diretta alla realizzazione dell’attivo e all’accertamento del passivo risulta che il fatto che tali imprese siano in difficoltà o in stato di fallimento non ha alcuna incidenza sull’obbligo di recupero (v., segnatamente, sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

34      In siffatta ipotesi, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere attuati mediante l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 72).

35      Nella fattispecie, la Repubblica italiana era tenuta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/359, a procedere al recupero dell’aiuto concesso alla Ixfin entro quattro mesi dalla notifica di tale decisione. Poiché quest’ultima è stata notificata a detto Stato membro il 29 ottobre 2009 e non è stata concessa né richiesta alcuna proroga del termine fissato nella disposizione sopra citata, tale termine è scaduto il 1° marzo 2010.

36      Orbene, è pacifico che, a quest’ultima data, le somme corrispondenti all’aiuto in esame non sono state recuperate.

37      Infatti, come ammette la Repubblica italiana, l’iscrizione al passivo del credito relativo alla restituzione dell’importo della quota capitale dell’aiuto di cui trattasi è intervenuta solo il 24 aprile 2012, cioè oltre due anni dopo la scadenza del termine fissato nella decisione 2010/359.

38      Inoltre, il credito relativo agli interessi riguardanti tale aiuto che devono essere recuperati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2010/359 non è ancora stato iscritto al passivo del fallimento nell’ambito della procedura fallimentare dell’impresa beneficiaria dell’aiuto di cui trattasi.

39      La Repubblica italiana afferma tuttavia che, per poter considerare recuperato l’aiuto di cui trattasi, è sufficiente aver chiesto l’iscrizione del credito relativo a tale aiuto al passivo del fallimento della società interessata. Cionondimeno, tale argomento deve essere comunque respinto in quanto il Ministero ha presentato dinanzi al Tribunale di Napoli una domanda di ammissione al passivo del fallimento della Ixfin solo il 7 giugno 2010, cioè dopo la scadenza del termine fissato nella decisione 2010/359.

40      A tale riguardo non è rilevante il fatto che il Ministero avesse chiesto già nel 2006 all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli di provvedere all’iscrizione di tale credito nella massa fallimentare della Ixfin, in quanto una domanda di iscrizione è stata formalmente presentata dinanzi al giudice nazionale competente solo il 7 giugno 2010, come rilevato al punto precedente della presente sentenza.

41      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana relativo al carattere complesso delle procedure nazionali di fallimento, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre contro un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è quello relativo all’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, C‑304/09, Racc. pag. I‑13903, punto 35, e del 21 marzo 2013, Commissione/Italia, cit., punto 36). Orbene, nel caso di specie, la Repubblica italiana non ha invocato, né nei contatti intercorsi con la Commissione né nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, un’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2010/359.

42      Invero, detto Stato membro si è limitato a comunicare le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che l’attuazione di tale decisione presentava. Orbene, la Corte ha già statuito a tale proposito che la condizione relativa alla sussistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta qualora lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare difficoltà siffatte, senza assumere alcuna vera iniziativa nei confronti delle imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di esecuzione della decisione in questione che avrebbero consentito di superare tali difficoltà (v., in particolare, le citate sentenze del 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, punto 36, e del 21 marzo 2013, Commissione/Italia, punto 37).

43      Inoltre, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica italiana relativi al carattere complesso delle procedure nazionali di fallimento sono intesi a dimostrare che il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/359 è irragionevole, è sufficiente rammentare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può invocare l’illegittimità di una decisione come argomento difensivo avverso un ricorso per inadempimento basato sull’omessa esecuzione di tale decisione, eccezion fatta per l’ipotesi in cui quest’ultima debba essere considerata inesistente (sentenza del 13 ottobre 2011, Commissione/Italia, cit., punto 41).

44      Del pari, la Repubblica italiana non può rimettere in questione, nell’ambito del presente ricorso, il suo obbligo di procedere, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2010/359, al recupero degli interessi riguardanti l’aiuto di cui trattasi per il periodo determinato da tale disposizione.

45      Da quanto precede risulta che il presente ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione contesta alla Repubblica italiana di non aver preso, entro i termini imposti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la Ixfin l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dalla decisione 2010/359.

46      Per quanto riguarda l’obbligo della Repubblica italiana di comunicare alla Commissione entro i due mesi successivi alla notifica della decisione 2010/359 le informazioni elencate all’articolo 4 di tale decisione, occorre rilevare che nessuna di tali informazioni è stata comunicata a detta istituzione entro il termine summenzionato.

47      Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo preso, entro i termini imposti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la Ixfin l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione 2010/359, e non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine assegnato, le informazioni elencate all’articolo 4 di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE nonché degli articoli da 2 a 4 della predetta decisione.

 Sulle spese

48      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la Repubblica italiana è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, non avendo preso, entro i termini imposti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la Ixfin SpA l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione 2010/359/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’aiuto di Stato C 59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA, e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine assegnato, le informazioni elencate all’articolo 4 di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE nonché degli articoli da 2 a 4 della predetta decisione.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.