Causa C‑322/12

État belge

contro

GIMLE SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]

«Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 78/660 – Conti annuali di taluni tipi di società – Direttiva avente unicamente finalità di tipo contabile e non quelle di stabilire le condizioni di determinazione dell’imponibile fiscale

    (Direttiva del Consiglio 78/660)

  2. Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 78/660 – Conti annuali di taluni tipi di società – Valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione – Deroghe – Casi eccezionali – Nozione – Acquisto di taluni elementi dell’attivo a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo che fornisce un quadro falsato della situazione patrimoniale della società – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 78/660, artt. 2, §§ da 3 a 5, 31, § 1, c), e 32]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  2.  Qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

    Ai sensi dell’articolo 32 della suddetta direttiva, il quadro fedele che deve risultare dai conti annuali di una società si fonda non già su una valutazione degli attivi basata sul loro valore effettivo, bensì sul loro costo storico.

    Se è vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della suddetta direttiva, è possibile che, in casi eccezionali, si debba derogare a tale articolo 32 qualora l’applicazione di tale metodo conducesse all’esito di fornire un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società, tuttavia la sottostima di elementi dell’attivo nei conti delle società non può, di per sé, costituire un siffatto caso eccezionale. Infatti, la possibilità che taluni elementi dell’attivo siano sottostimati nei conti delle società, nell’ipotesi in cui il loro valore di acquisto sia inferiore al loro valore effettivo, costituisce il mero corollario necessario della scelta operata dal legislatore dell’Unione, all’articolo 32 della quarta direttiva, in favore di un metodo di valutazione basato non già sul valore effettivo degli elementi dell’attivo, bensì sul loro costo storico.

    Inoltre, una tale sottostima, nei conti di una società, di taluni elementi dell’attivo, è conforme al principio della prudenza sancito all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. In particolare, la valutazione dei predetti elementi dell’attivo al loro valore effettivo farebbe apparire nei conti della società una plusvalenza, in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto aa), della citata direttiva, ai sensi del quale possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio.

    (v. punti 35, 37-40, 42 e dispositivo)


Causa C‑322/12

État belge

contro

GIMLE SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]

«Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Direttiva avente unicamente finalità di tipo contabile e non quelle di stabilire le condizioni di determinazione dell’imponibile fiscale

    (Direttiva del Consiglio 78/660)

  2. Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione — Deroghe — Casi eccezionali — Nozione — Acquisto di taluni elementi dell’attivo a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo che fornisce un quadro falsato della situazione patrimoniale della società — Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 78/660, artt. 2, §§ da 3 a 5, 31, § 1, c), e 32]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  2.  Qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

    Ai sensi dell’articolo 32 della suddetta direttiva, il quadro fedele che deve risultare dai conti annuali di una società si fonda non già su una valutazione degli attivi basata sul loro valore effettivo, bensì sul loro costo storico.

    Se è vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della suddetta direttiva, è possibile che, in casi eccezionali, si debba derogare a tale articolo 32 qualora l’applicazione di tale metodo conducesse all’esito di fornire un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società, tuttavia la sottostima di elementi dell’attivo nei conti delle società non può, di per sé, costituire un siffatto caso eccezionale. Infatti, la possibilità che taluni elementi dell’attivo siano sottostimati nei conti delle società, nell’ipotesi in cui il loro valore di acquisto sia inferiore al loro valore effettivo, costituisce il mero corollario necessario della scelta operata dal legislatore dell’Unione, all’articolo 32 della quarta direttiva, in favore di un metodo di valutazione basato non già sul valore effettivo degli elementi dell’attivo, bensì sul loro costo storico.

    Inoltre, una tale sottostima, nei conti di una società, di taluni elementi dell’attivo, è conforme al principio della prudenza sancito all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva. In particolare, la valutazione dei predetti elementi dell’attivo al loro valore effettivo farebbe apparire nei conti della società una plusvalenza, in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto aa), della citata direttiva, ai sensi del quale possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio.

    (v. punti 35, 37-40, 42 e dispositivo)