Parole chiave
Massima

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1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Disposizione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri — Interpretazione autonoma e uniforme

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Diniego di registrazione o nullità — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Nozione di «malafede» — Interpretazione autonoma e uniforme

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 4, § 4, g)]

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Diniego di registrazione o nullità — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Criteri di valutazione — Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione — Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile — Circostanza insufficiente per provare la malafede

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 4, § 4, g)]

4. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Diniego di registrazione o nullità — Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità facoltativi — Introduzione, da parte degli Stati membri, di un regime di tutela particolare dei marchi stranieri — Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 4, § 4, g)]

Massima

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

2. È pacifico che il testo dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 in materia di marchi non contiene alcuna definizione della nozione di «malafede», la quale non è neanche definita negli altri articoli di tale direttiva. Inoltre, questa disposizione non effettua alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri per quanto concerne tale nozione. Pertanto, il senso e la portata di detta nozione devono essere determinati riguardo al contesto in cui rientra la disposizione considerata della direttiva 2008/95 e all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

Per quanto concerne l’oggetto e lo scopo della direttiva 2008/95, anche se, a tenore del considerando 4 di tale direttiva, non appare necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi, è pur vero che tale direttiva contiene un’armonizzazione relativa a norme sostanziali che rivestono un’importanza fondamentale in materia, vale a dire, secondo lo stesso considerando, norme relative alle disposizioni nazionali che hanno l’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno, e che detto considerando non esclude che l’armonizzazione relativa a dette norme sia completa.

Inoltre, il carattere facoltativo di una disposizione della direttiva 2008/95 non incide sulla questione se si debba effettuare un’interpretazione uniforme dei termini di tale disposizione.

Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede», ai sensi di tale disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente nell’Unione europea.

(v. punti 26-29, dispositivo 1)

3. L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 in materia di marchi deve essere interpretato nel senso che, per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda.

(v. punto 37, dispositivo 2)

4. Anche se gli impedimenti o motivi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/95 in materia di marchi sono elencati dal legislatore dell’Unione a titolo facoltativo, è pur vero che la discrezionalità conferita allo Stato membro è limitata a stabilire o meno tale impedimento o motivo, quale specificatamente delimitato dal legislatore, nel proprio diritto nazionale.

Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che il richiedente la registrazione di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.

(v. punti 41, 43, dispositivo 3)


Causa C-320/12

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

contro

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret)

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) — Marchi — Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio — Diniego di registrazione o nullità — Nozione di “malafede” del richiedente — Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013

  1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Diniego di registrazione o nullità – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di «malafede» – Interpretazione autonoma e uniforme

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 4, § 4, g)]

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Diniego di registrazione o nullità – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Circostanza insufficiente per provare la malafede

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 4, § 4, g)]

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Diniego di registrazione o nullità – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità facoltativi – Introduzione, da parte degli Stati membri, di un regime di tutela particolare dei marchi stranieri – Inammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 4, § 4, g)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  2.  È pacifico che il testo dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 in materia di marchi non contiene alcuna definizione della nozione di «malafede», la quale non è neanche definita negli altri articoli di tale direttiva. Inoltre, questa disposizione non effettua alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri per quanto concerne tale nozione. Pertanto, il senso e la portata di detta nozione devono essere determinati riguardo al contesto in cui rientra la disposizione considerata della direttiva 2008/95 e all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

    Per quanto concerne l’oggetto e lo scopo della direttiva 2008/95, anche se, a tenore del considerando 4 di tale direttiva, non appare necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi, è pur vero che tale direttiva contiene un’armonizzazione relativa a norme sostanziali che rivestono un’importanza fondamentale in materia, vale a dire, secondo lo stesso considerando, norme relative alle disposizioni nazionali che hanno l’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno, e che detto considerando non esclude che l’armonizzazione relativa a dette norme sia completa.

    Inoltre, il carattere facoltativo di una disposizione della direttiva 2008/95 non incide sulla questione se si debba effettuare un’interpretazione uniforme dei termini di tale disposizione.

    Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede», ai sensi di tale disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente nell’Unione europea.

    (v. punti 26-29, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 in materia di marchi deve essere interpretato nel senso che, per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda.

    (v. punto 37, dispositivo 2)

  4.  Anche se gli impedimenti o motivi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/95 in materia di marchi sono elencati dal legislatore dell’Unione a titolo facoltativo, è pur vero che la discrezionalità conferita allo Stato membro è limitata a stabilire o meno tale impedimento o motivo, quale specificatamente delimitato dal legislatore, nel proprio diritto nazionale.

    Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che il richiedente la registrazione di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.

    (v. punti 41, 43, dispositivo 3)