Causa C‑296/12

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi — Contributi versati nell’ambito del risparmio-pensione — Riduzione d’imposta applicabile ai soli versamenti ad istituti o fondi stabiliti nello stesso Stato membro — Coerenza del sistema fiscale — Efficacia dei controlli fiscali»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2014

Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposte sul reddito – Normativa nazionale che riserva una riduzione d’imposta per i contributi versati nell’ambito del risparmio-pensione ai soli versamenti effettuati ad istituti o fondi stabiliti nello stesso Stato membro – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Art. 56 TFUE)

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE lo Stato membro che adotta e mantiene in vigore una riduzione d’imposta per i versamenti effettuati nell’ambito di un regime di risparmio-pensione laddove tale riduzione si applichi unicamente ai versamenti ad istituti ed a fondi stabiliti in tale Stato membro.

Infatti, una normativa nazionale del genere è tale da dissuadere tanto i contribuenti di detto Stato membro dall’avvio di un conto di risparmio individuale o collettivo o di un’assicurazione di risparmio con istituti finanziari stabiliti in uno Stato membro diverso, quanto questi ultimi dall’offrire i loro servizi sul mercato del primo Stato membro. Pertanto, essa costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, una normativa siffatta, in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi, può nondimeno essere giustificata qualora persegua un obiettivo di interesse generale, sia adeguata a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo.

Orbene, l’ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi determinato da detta normativa non può essere giustificato dall’obiettivo di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Inoltre, il fatto di costituire un risparmio-pensione presso un istituto finanziario stabilito in un altro Stato membro non è, di per sé, idoneo a pregiudicare la coerenza del regime controverso. È evidente che nulla impedisce a quest’ultimo Stato membro di esercitare il proprio potere impositivo sui redditi, generati dal risparmio-pensione, versati da un istituto finanziario stabilito in un altro Stato membro ad un contribuente sempre residente in uno Stato membro al momento dell’erogazione dei redditi stessi, in contropartita dei contributi per i quali sia stata concessa la riduzione d’imposta.

(v. punti 30-32, 39, 50, 52 e dispositivo)


Causa C‑296/12

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Imposta sui redditi — Contributi versati nell’ambito del risparmio-pensione — Riduzione d’imposta applicabile ai soli versamenti ad istituti o fondi stabiliti nello stesso Stato membro — Coerenza del sistema fiscale — Efficacia dei controlli fiscali»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2014

Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposte sul reddito — Normativa nazionale che riserva una riduzione d’imposta per i contributi versati nell’ambito del risparmio-pensione ai soli versamenti effettuati ad istituti o fondi stabiliti nello stesso Stato membro — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

(Art. 56 TFUE)

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE lo Stato membro che adotta e mantiene in vigore una riduzione d’imposta per i versamenti effettuati nell’ambito di un regime di risparmio-pensione laddove tale riduzione si applichi unicamente ai versamenti ad istituti ed a fondi stabiliti in tale Stato membro.

Infatti, una normativa nazionale del genere è tale da dissuadere tanto i contribuenti di detto Stato membro dall’avvio di un conto di risparmio individuale o collettivo o di un’assicurazione di risparmio con istituti finanziari stabiliti in uno Stato membro diverso, quanto questi ultimi dall’offrire i loro servizi sul mercato del primo Stato membro. Pertanto, essa costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, una normativa siffatta, in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi, può nondimeno essere giustificata qualora persegua un obiettivo di interesse generale, sia adeguata a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo.

Orbene, l’ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi determinato da detta normativa non può essere giustificato dall’obiettivo di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Inoltre, il fatto di costituire un risparmio-pensione presso un istituto finanziario stabilito in un altro Stato membro non è, di per sé, idoneo a pregiudicare la coerenza del regime controverso. È evidente che nulla impedisce a quest’ultimo Stato membro di esercitare il proprio potere impositivo sui redditi, generati dal risparmio-pensione, versati da un istituto finanziario stabilito in un altro Stato membro ad un contribuente sempre residente in uno Stato membro al momento dell’erogazione dei redditi stessi, in contropartita dei contributi per i quali sia stata concessa la riduzione d’imposta.

(v. punti 30-32, 39, 50, 52 e dispositivo)