Parole chiave
Massima

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1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Sindacato di legittimità e di merito, tanto in diritto quanto in fatto – Violazione – Insussistenza

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 17, artt. 15, § 2, e 17, e n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)

3. Diritti fondamentali – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Strumento non formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione

(Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 3)

4. Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze

(Artt. 263 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

7. Posizione dominante – Abuso – Nozione – Comportamenti aventi effetto restrittivo sulla concorrenza – Effetto potenziale

(Art. 102 TFUE)

8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Decisione della Commissione che constata una pratica anticoncorrenziale – Inclusione – Applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che stabilisce un’infrazione – Prevedibilità della nuova interpretazione – Principi di legalità della pena e di certezza del diritto – Insussistenza della violazione

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

9. Posizione dominante – Mercato geografico interessato – Delimitazione – Criteri – Limitazione ad un solo territorio nazionale – Irrilevanza ai fini della gravità dell’infrazione

(Art. 102 TFUE)

10. Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente – Obbligo della Commissione di indicare gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende – Insussistenza

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza – Inasprimento generale delle ammende – Ammissibilità

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

12. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione – Rimessa in discussione di tale valutazione per motivi attinenti alla violazione del principio di proporzionalità – Ammissibilità

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

Massima

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30, 72, 78, 79, 82, 105, 122, 129, 131, 135, 138, 142, 174, 187, 232)

2. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e corrispondente, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale sistema di controllo giurisdizionale consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, che può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE, da una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti.

La portata del controllo di legittimità si estende all’insieme delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE, mentre la portata della competenza estesa al merito di cui all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 è limitata agli elementi di siffatte decisioni che stabiliscono un’ammenda o una penalità di mora.

Tale controllo di legittimità implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nei confronti della decisione controversa e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende. Esso deve, in particolare, non solo verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Non è indispensabile al rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva che il Tribunale sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo.

Per soddisfare i requisiti del controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione.

(v. punti 39, 40, 42, 45, 53‑55, 200)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

4. In mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione di una controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento di una sentenza. Infatti, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento di una sentenza non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale.

Una violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.

(v. punti 64, 66)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 84, 89, 93, 107, 114, 153, 159, 163, 165, 176, 219, 225, 227)

6. V. il testo della decisione.

(v. punti 99, 121, 144)

7. V. il testo della decisione.

(v. punto 124)

8. V. il testo della decisione.

(v. punti 147‑149)

9. Nell’ambito della valutazione di un abuso di posizione dominante lesivo del diritto della concorrenza dell’Unione, la circostanza che il mercato geografico in esame sia limitato a un solo territorio nazionale non esclude la qualificazione come infrazione molto grave. Il solo fatto che la Commissione, in altre decisioni, abbia qualificato le infrazioni in oggetto come gravi, sebbene i mercati geografici interessati fossero più estesi rispetto a quello di cui alla presente causa, è irrilevante ai fini di tale valutazione, poiché la qualificazione di un’infrazione come grave o molto grave non dipende solo dall’estensione del mercato geografico in questione, ma anche da altri criteri che caratterizzano l’infrazione.

(v. punto 178)

10. Nel determinare l’importo di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza, la Commissione adempie il suo obbligo di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa, senza essere tenuta a farvi figurare i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda. Inoltre, tale obbligo non è violato qualora la Commissione non prenda in considerazione la variabilità della gravità dell’infrazione e non distingua due diversi periodi di infrazione.

(v. punti 181‑183, 195)

11. V. il testo della decisione.

(v. punti 189, 190)

12. V. il testo della decisione.

(v. punto 205)


Causa C‑295/12 P

Telefónica SA

e

Telefónica de España SAU

contro

Commissione europea

«Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga — Compressione dei margini — Articolo 263 TFUE — Controllo di legittimità — Articolo 261 TFUE — Competenza estesa al merito — Articolo 47 della Carta — Principio di tutela giurisdizionale effettiva — Controllo esteso al merito — Importo dell’ammenda — Principio di proporzionalità — Principio di non discriminazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità

    [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Sindacato di legittimità e di merito, tanto in diritto quanto in fatto – Violazione – Insussistenza

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 17, artt. 15, § 2, e 17, e n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)

  3. Diritti fondamentali – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Strumento non formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione

    (Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 3)

  4. Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze

    (Artt. 263 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

  5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  7. Posizione dominante – Abuso – Nozione – Comportamenti aventi effetto restrittivo sulla concorrenza – Effetto potenziale

    (Art. 102 TFUE)

  8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Decisione della Commissione che constata una pratica anticoncorrenziale – Inclusione – Applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che stabilisce un’infrazione – Prevedibilità della nuova interpretazione – Principi di legalità della pena e di certezza del diritto – Insussistenza della violazione

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

  9. Posizione dominante – Mercato geografico interessato – Delimitazione – Criteri – Limitazione ad un solo territorio nazionale – Irrilevanza ai fini della gravità dell’infrazione

    (Art. 102 TFUE)

  10. Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente – Obbligo della Commissione di indicare gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende – Insussistenza

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza – Inasprimento generale delle ammende – Ammissibilità

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  12. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione – Rimessa in discussione di tale valutazione per motivi attinenti alla violazione del principio di proporzionalità – Ammissibilità

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29, 30, 72, 78, 79, 82, 105, 122, 129, 131, 135, 138, 142, 174, 187, 232)

  2.  Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e corrispondente, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale sistema di controllo giurisdizionale consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, che può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE, da una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti.

    La portata del controllo di legittimità si estende all’insieme delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE, mentre la portata della competenza estesa al merito di cui all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 è limitata agli elementi di siffatte decisioni che stabiliscono un’ammenda o una penalità di mora.

    Tale controllo di legittimità implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nei confronti della decisione controversa e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende. Esso deve, in particolare, non solo verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Non è indispensabile al rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva che il Tribunale sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo.

    Per soddisfare i requisiti del controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione.

    (v. punti 39, 40, 42, 45, 53‑55, 200)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 41)

  4.  In mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione di una controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento di una sentenza. Infatti, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento di una sentenza non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale.

    Una violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.

    (v. punti 64, 66)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 84, 89, 93, 107, 114, 153, 159, 163, 165, 176, 219, 225, 227)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 99, 121, 144)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 124)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 147‑149)

  9.  Nell’ambito della valutazione di un abuso di posizione dominante lesivo del diritto della concorrenza dell’Unione, la circostanza che il mercato geografico in esame sia limitato a un solo territorio nazionale non esclude la qualificazione come infrazione molto grave. Il solo fatto che la Commissione, in altre decisioni, abbia qualificato le infrazioni in oggetto come gravi, sebbene i mercati geografici interessati fossero più estesi rispetto a quello di cui alla presente causa, è irrilevante ai fini di tale valutazione, poiché la qualificazione di un’infrazione come grave o molto grave non dipende solo dall’estensione del mercato geografico in questione, ma anche da altri criteri che caratterizzano l’infrazione.

    (v. punto 178)

  10.  Nel determinare l’importo di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza, la Commissione adempie il suo obbligo di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa, senza essere tenuta a farvi figurare i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda. Inoltre, tale obbligo non è violato qualora la Commissione non prenda in considerazione la variabilità della gravità dell’infrazione e non distingua due diversi periodi di infrazione.

    (v. punti 181‑183, 195)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 189, 190)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 205)