SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 luglio 2014 ( *1 )

«Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga — Compressione dei margini — Articolo 263 TFUE — Controllo di legittimità — Articolo 261 TFUE — Competenza estesa al merito — Articolo 47 della Carta — Principio di tutela giurisdizionale effettiva — Controllo esteso al merito — Importo dell’ammenda — Principio di proporzionalità — Principio di non discriminazione»

Nella causa C‑295/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 giugno 2012,

Telefónica SA, con sede in Madrid (Spagna),

Telefónica de España SAU, con sede in Madrid,

rappresentate da F. González Díaz e B. Holles, abogados,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

France Telecom España SA, con sede in Pozuelo de Alarcón (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e M. Ganino, abogados,

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), con sede in Madrid, rappresentata da L. Pineda Salido e I. Cámara Rubio, abogados,

European Competitive Telecommunications Association, con sede in Wokingham (Regno Unito), rappresentata da A. Salerno e B. Cortese, avvocati,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 maggio 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il loro ricorso, la Telefónica SA e la Telefónica de España SAU (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Telefónica e Telefónica de España/Commissione (T‑336/07, EU:T:2012:172; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), recante rigetto del loro ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2007) 3196 definitivo della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 82 [CE] (caso COMP/38.784 – Wanadoo España contro Telefónica) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché della loro domanda in subordine di annullamento o riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta loro da tale decisione.

Contesto normativo

Il regolamento n. 17

2

Il periodo di durata dell’infrazione è compreso tra i mesi di settembre 2001 e dicembre 2006. Orbene, il 1o maggio 2004 il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

3

Di conseguenza, il regolamento n. 17 era applicabile alla fattispecie fino al 1o maggio 2004, data in cui il regolamento n. 1/2003 è divenuto applicabile. Si deve tuttavia rilevare che le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2003 sono sostanzialmente identiche a quelle del regolamento n. 17.

4

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 disponeva quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, [CE] o dell’articolo [82 CE],

(...)

Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

5

L’articolo 17 del regolamento n. 17 così disponeva:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo [229 CE] del Trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta».

Il regolamento n. 1/2003

6

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che ha sostituito l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, prevede quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o dell’articolo [102 TFUE],

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)».

7

L’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, che ha sostituito l’articolo 17 del regolamento n. 17, così dispone:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

Gli orientamenti del 1998

8

Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CECA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), al loro punto 1, A, riguardante la valutazione della gravità dell’infrazione, dispongono quanto segue:

«A. Gravità

Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi.

infrazioni poco gravi:

(...)

Ammenda applicabile: da [EUR 1 000] a [EUR 1 milione].

infrazioni gravi:

(...)

Ammenda applicabile: da [EUR 1 milione] a [EUR 20 milioni].

infrazioni molto gravi:

trattasi essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi-monopolio (…)

Ammenda applicabile: oltre [EUR 20 milioni]».

Fatti e decisione controversa

9

Il Tribunale ha riassunto i fatti di causa nei seguenti termini ai punti da 3 a 29 della sentenza impugnata:

«3

L’11 luglio 2003, la Wanadoo España SL (divenuta la France Telecom España SA) (in prosieguo: la “France Telecom”) presentava alla Commissione delle Comunità europee una denuncia, sostenendo che il margine tra i prezzi all’ingrosso che le controllate della Telefónica applicavano ai loro concorrenti per la fornitura all’ingrosso di servizi di accesso a banda larga in Spagna e i prezzi al dettaglio che esse applicavano agli utenti finali non era sufficiente affinché i concorrenti della Telefónica potessero farle concorrenza (punto 26 della decisione [controversa]).

(...)

6

Il 4 luglio 2007 la Commissione adottava la decisione [controversa], che costituisce l’oggetto del presente ricorso.

7

In primo luogo, nella decisione [controversa], la Commissione ha individuato tre mercati di prodotti rilevanti, vale a dire, il mercato al dettaglio della banda larga e due mercati all’ingrosso della banda larga (punti 145‑208 della decisione [controversa]).

8

Il mercato al dettaglio di cui trattasi comprende, secondo la decisione [controversa], tutti i prodotti della banda larga non differenziati, siano essi forniti per ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) o mediante qualsiasi altra tecnologia, commercializzati sul “mercato di massa” per gli utenti residenziali e non residenziali. Per contro, non comprende i servizi di accesso alla banda larga su misura previsti essenzialmente per i “grandi clienti” (punto 153 della decisione [controversa]).

9

Per quanto riguarda i mercati all’ingrosso, la Commissione ha fatto presente che erano disponibili tre principali offerte all’ingrosso, vale a dire un’offerta di riferimento per la disaggregazione della rete locale, commercializzata unicamente dalla Telefónica, un’offerta all’ingrosso regionale (GigADSL, in prosieguo: il “prodotto all’ingrosso regionale”), parimenti commercializzato unicamente dalla Telefónica, e più offerte all’ingrosso nazionali commercializzate tanto dalla Telefónica (ADSL‑IP e ADSL‑IP Total, in prosieguo: il “prodotto all’ingrosso nazionale”), quanto dagli altri operatori sulla base della disaggregazione della rete locale e/o del prodotto all’ingrosso regionale (punto 75 della decisione [controversa]).

(...)

14

La Commissione ha concluso che i mercati all’ingrosso di cui trattasi ai fini della decisione [controversa] comprendevano il prodotto all’ingrosso regionale e il prodotto all’ingrosso a livello nazionale con esclusione dei servizi all’ingrosso via cavo e delle tecnologie diverse dall’ADSL (punti 6 e 208 della decisione [controversa]).

15

I mercati geografici pertinenti all’ingrosso e al dettaglio sono, secondo la decisione [controversa], di dimensione nazionale (territorio spagnolo) (punto 209 della decisione [controversa]).

16

Secondo, la Commissione ha constatato che la Telefónica occupava una posizione dominante sui due mercati all’ingrosso di cui trattasi (punti 223‑242 della decisione [controversa]). Così, durante il periodo considerato, la Telefónica avrebbe detenuto il monopolio della fornitura del prodotto all’ingrosso regionale e oltre l’84% del mercato del prodotto all’ingrosso nazionale (punti 223 e 235 della decisione [controversa]). Ai termini della decisione [controversa] (punti 243‑277), la Telefónica sarebbe altresì in posizione dominante sul mercato al dettaglio.

17

Terzo, la Commissione ha esaminato se la Telefónica avesse abusato della sua posizione dominante sui mercati di cui trattasi (punti 278‑694 della decisione [controversa]). A tal proposito, la Commissione ha ritenuto che la Telefónica avesse violato l’articolo 82 CE per aver imposto prezzi iniqui ai propri concorrenti sotto forma di compressione dei margini tra i prezzi dell’accesso alla banda larga al dettaglio sul “mercato di massa” spagnolo e i prezzi dell’accesso alla banda larga all’ingrosso a livello regionale e nazionale durante il periodo compreso tra settembre 2001 e dicembre 2006 (punto 694 della decisione [controversa]).

(...)

24

Quarto, la Commissione ha rilevato che, nella specie, gli scambi tra gli Stati membri ne risentivano, poiché la politica tariffaria della Telefónica riguardava i servizi di accesso di un operatore in posizione dominante che si estendeva su tutto il territorio spagnolo, il quale costituisce una parte sostanziale del mercato interno (punti 695‑697 della decisione [controversa]).

25

Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, nella decisione [controversa], la Commissione ha applicato il metodo esposto negli [orientamenti del 1998].

26

In primo luogo, la Commissione ha valutato la gravità e l’impatto dell’infrazione nonché le dimensioni del mercato geografico interessato. Anzitutto, per quanto attiene alla gravità dell’infrazione, essa ha rilevato che si trattava di un abuso [qualificato] da parte di un’impresa detentrice di una posizione virtualmente monopolistica, da qualificarsi come “molto grave” con riguardo agli orientamenti del 1998 (punti 739‑743 della decisione [controversa]). Ai considerando 744‑750 della decisione [controversa], la Commissione ha distinto, segnatamente, la controversia in esame dalla decisione 2003/707/CE della Commissione, [del] 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [102 TFUE] (Casi COMP/C 1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9; in prosieguo: la “decisione Deutsche Telekom”), in cui l’abuso compiuto dalla Deutsche Telekom, consistente parimenti in una compressione dei margini, non era stato qualificato come “molto grave” ai sensi degli orientamenti del 1998. Inoltre, per quanto attiene all’impatto dell’infrazione rilevata, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i mercati interessati erano di valore economico considerevole, che svolgevano un ruolo cruciale nella realizzazione della società dell’informazione e che l’impatto dell’abuso da parte della Telefónica sul mercato al dettaglio era stato significativo (punti 751 e 753 della decisione [controversa]). Infine, quanto alle dimensioni del mercato geografico interessato, la Commissione ha rilevato, in particolare, che il mercato spagnolo a banda larga costituiva il quinto maggiore mercato nazionale della banda larga nell’Unione europea e che, se i casi di compressione dei margini erano necessariamente circoscritti ad un solo Stato membro, risultava impossibile agli operatori di altri Stati membri entrare su un mercato in forte crescita (punti 754 e 755 della decisione [controversa]).

27

Secondo la decisione [controversa], l’importo di partenza dell’ammenda, pari a EUR 90 milioni, tiene conto del fatto che la gravità della pratica abusiva si è delineata nel corso del periodo considerato e, più in particolare, successivamente all’adozione della decisione Deutsche Telekom (punti 756 e 757 della decisione [controversa]). A tale importo è stato applicato un fattore moltiplicatore pari a 1,25 al fine di tener conto della significativa capacità economica della Telefónica e per assicurare all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo, di modo che l’importo di partenza dell’ammenda è stato portato a EUR 112 500 000 (punto 758 della decisione [controversa]).

28

In secondo luogo, poiché l’infrazione è durata dal settembre 2001 al dicembre 2006, vale a dire cinque anni e quattro mesi, la Commissione ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda in misura del 50%. L’importo di base è stato così elevato a EUR 168 750 000 (punti 759‑761 della decisione [controversa]).

29

In terzo luogo, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha ritenuto che, nella specie, potesse essere presa in considerazione l’esistenza di talune circostanze attenuanti, atteso che l’infrazione era stata quantomeno commessa per negligenza. Alla Telefónica è stata quindi concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda del 10%, il che ne ha ridotto l’importo a EUR 151 875 000 (punti 765 e 766 della decisione [controversa])».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2007, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione.

11

A sostegno della domanda principale, le ricorrenti hanno dedotto sei motivi, vertenti rispettivamente su una violazione dei diritti della difesa, su errori di fatto e di diritto nella definizione dei mercati all’ingrosso interessati, su errori di fatto e di diritto nell’accertamento della loro posizione dominante sui mercati interessati, su errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE con riguardo alla loro condotta abusiva, su errori di fatto e/o su errori di valutazione dei fatti e su errori di diritto per quanto riguarda la loro condotta abusiva nonché il suo impatto anticoncorrenziale e, infine, su un’applicazione ultra vires dell’articolo 102 TFUE e su una violazione dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di certezza del diritto, di leale cooperazione e di corretta amministrazione.

12

In subordine, le ricorrenti hanno dedotto due motivi. Il primo motivo atteneva ad errori di fatto e di diritto e alla violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, e dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Il secondo motivo, dedotto in ulteriore subordine, atteneva ad errori di fatto e di diritto nonché alla violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento, di individualità delle pene e di obbligo di motivazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda.

13

Con ordinanze, rispettivamente, del 31 luglio 2008 e del 28 febbraio 2011, è stato ammesso l’intervento, a sostegno della Commissione, dell’Asociación de usuarios de servicios bancarios (Ausbanc Consumo) (in prosieguo: l’«Ausbanc Consumo») e della France Telecom, da un lato, nonché dell’European Competitive Telecommunications Association (in prosieguo: l’«ECTA»), dall’altro.

14

Il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e il ricorso nel suo complesso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

15

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

In via principale:

annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;

in base agli elementi di cui dispone, annullare, in tutto o in parte, la decisione controversa;

annullare o ridurre l’ammenda ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

annullare o ridurre l’ammenda a titolo della durata ingiustificata del procedimento dinanzi al Tribunale, e

condannare alle spese la Commissione nonché le parti intervenienti sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

In subordine, qualora lo stato degli atti non lo consenta:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte;

annullare o ridurre l’ammenda ai sensi dell’articolo 261 TFUE, e

condannare alle spese la Commissione nonché le parti intervenienti sia nel presente procedimento sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, autorizzare, ai sensi dell’articolo 15 TFUE, l’accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza tenutasi il 23 maggio 2011 dinanzi al Tribunale, nonché lo svolgimento di un’udienza.

16

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile in tutto o in parte o respingerlo in quanto infondato;

in subordine, qualora il ricorso dovesse essere accolto, respingere in ogni caso il ricorso di annullamento contro la decisione controversa, e

condannare le ricorrenti alle spese.

17

L’Ausbanc Consumo chiede che la Corte voglia:

respingere il ricorso e confermare in toto la sentenza impugnata;

condannare le ricorrenti alle spese, e

accordare in ogni caso, ai sensi dell’articolo 15 TFUE, l’accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza tenutasi il 23 maggio 2011 dinanzi al Tribunale.

18

La France Télécom chiede che la Corte voglia:

respingere in toto il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese sia del presente grado sia di quello dinanzi al Tribunale, e

svolgere un’udienza.

19

L’ECTA chiede che la Corte voglia:

respingere il ricorso;

respingere altresì le domande presentate dalle ricorrenti in subordine e dirette ad ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo della stessa, e

condannare le ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione

20

A sostengo della loro impugnazione, le ricorrenti deducono dieci motivi di annullamento contro la sentenza impugnata.

21

In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del ricorso nel suo insieme, nonché le domande di accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza del Tribunale presentate dalle ricorrenti e dall’Ausbanc Consumo.

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del ricorso nel suo insieme

22

La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso, deducendo i seguenti argomenti.

23

In primo luogo, la Commissione sottolinea che il ricorso è estremamente lungo e ripetitivo e spesso deduce in ogni pagina diversi motivi, di modo che esso sembra contenere diverse centinaia di motivi, circostanza che costituirebbe un «record» nella storia del contenzioso dell’Unione.

24

In secondo luogo, il ricorso sarebbe pressoché sistematicamente diretto ad ottenere un riesame dei fatti, affermando pretestuosamente che il Tribunale ha applicato un «criterio giuridico erroneo».

25

In terzo luogo, i motivi sarebbero troppo spesso presentati come semplici affermazioni prive di qualsiasi motivazione.

26

In quarto luogo, la Commissione ritiene che le ricorrenti, da un lato, censurino spesso la decisione controversa e non la sentenza impugnata e, dall’altro, ove tali censure riguardino la sentenza impugnata, esse non individuino praticamente mai i passaggi o i punti precisi della medesima che asseritamente contengono errori di diritto.

27

In quinto luogo, la Commissione fa valere che le è stato estremamente difficile, per non dire impossibile, esercitare i propri diritti della difesa nell’ambito di un ricorso formulato in modo tanto confuso ed inintelligibile, e invita pertanto la Corte a dichiarare irricevibile il ricorso nel suo insieme.

28

In subordine, la Commissione ritiene che, anche nelle rare occasioni in cui le ricorrenti, con il loro ricorso, sollevano una questione di diritto, i loro argomenti sono manifestamente contrari alla giurisprudenza della Corte. Essa invita pertanto la Corte a constatare, con ordinanza motivata, il carattere manifestamente infondato del ricorso.

29

Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura in vigore alla data di proposizione della presente impugnazione, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 426, nonché Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 24).

30

In tal senso, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare dato che gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (v., in tal senso, sentenze Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punti 105 e 106, nonché Arkema/Commissione, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha altresì deciso che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limita ad affermazioni generiche e non contiene indicazioni precise relative ai punti dell’ordinanza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (v. ordinanza Weber/Commissione, C‑107/07 P, EU:C:2007:741, punti da 26 a 28).

31

Quanto all’impugnazione proposta dalle ricorrenti, occorre constatare, come sottolineato dalla Commissione, che essa contiene un gran numero di motivi e di argomenti che devono essere ritenuti irricevibili. Non si può tuttavia ritenere che la presente impugnazione sia irricevibile nel suo insieme. Un certo numero di motivi sollevati nell’impugnazione individua infatti con la necessaria precisione gli elementi censurati della sentenza impugnata ed espone con sufficiente chiarezza gli argomenti giuridici invocati. Di conseguenza, nonostante le carenze constatate in prosieguo, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti dell’impugnazione nel suo insieme.

Sulle domande di accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza del Tribunale

32

Le ricorrenti e l’Ausbanc Consumo hanno chiesto l’accesso, in forza dell’articolo 15 TFUE, alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale il 23 maggio 2011.

33

A tale riguardo, l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte dispone che le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa.

34

Orbene, le domande di accesso delle ricorrenti e dell’Ausbanc Consumo non sono dirette all’annullamento, totale o parziale, della sentenza impugnata. Inoltre, tali parti non spiegano a quali fini esse desiderano avere accesso alla trascrizione letterale o alla registrazione dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale il 23 maggio 2011, né in quale misura un eventuale accesso a tali documenti potrebbe essere loro utile ai fini delle loro conclusioni dirette rispettivamente all’annullamento della sentenza impugnata e al rigetto dell’ impugnazione.

35

Occorre pertanto respingere in quanto irricevibili le domande di accesso formulate dalle ricorrenti e dall’Ausbanc Consumo.

Sull’argomento vertente sulla violazione da parte del Tribunale del suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito

36

Con la quinta parte del loro quinto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), per quanto riguarda la valutazione dell’abuso di posizione dominante e dei suoi effetti sulla concorrenza.

37

Inoltre, le ricorrenti ribadiscono più volte l’argomento secondo cui il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio obbligo di esercitare un controllo esteso al merito per quanto riguarda l’accertamento dell’infrazione, in particolare nell’ambito dei loro motivi secondo e terzo.

38

Dal momento che tali argomenti sono identici o coincidono in larga parte, occorre esaminarli congiuntamente e con priorità rispetto agli altri motivi.

39

In via preliminare, si devono ricordare le caratteristiche essenziali dei mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva alle imprese oggetto di una decisione della Commissione che infligge loro un’ammenda a causa di un’infrazione alle norme sulla concorrenza.

40

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e corrispondente, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v. sentenze Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 51; Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 47, nonché Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 36).

41

Occorre ricordare che, anche se, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. sentenza Schindler Holding e a./Commissione, EU:C:2013:522, punto 32).

42

Secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE che offre tutte le garanzie richieste dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 67, nonché Otis e a., EU:C:2012:684, punti 56 e 63). Tale sistema di controllo giurisdizionale consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, che può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE, da una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti.

43

Per quanto concerne il controllo di legittimità delle decisioni della Commissione in materia di diritto della concorrenza, l’articolo 263 TFUE, nei suoi paragrafi 1 e 2, dispone che la Corte esercita un controllo di legittimità sugli atti della Commissione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi ed è, a tal fine, competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere. Ai sensi dell’articolo 256 TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado della legittimità delle decisioni della Commissione in materia di diritto della concorrenza, come previsto all’articolo 263 TFUE.

44

Tale controllo di legittimità è integrato da una competenza estesa al merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora inflitte dalla Commissione per infrazioni alle norme sulla concorrenza, conformemente all’articolo 261 TFUE. L’articolo 17 del regolamento n. 17, sostituito dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, dispone che la Corte ha competenza estesa al merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione infligge un’ammenda o una penalità di mora, il che comporta che essa può annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

45

Da quanto precede risulta che la portata del controllo di legittimità si estende all’insieme delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE, mentre la portata della competenza estesa al merito di cui all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 è limitata agli elementi di siffatte decisioni che stabiliscono un’ammenda o una penalità di mora.

46

Dal momento che la quinta parte del quinto motivo riguarda elementi della decisione controversa vertenti sull’accertamento dell’infrazione, si deve intendere l’argomento delle ricorrenti, vertente su una violazione dell’obbligo di esercitare un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta, nel senso che esso riguarda l’esercizio da parte del Tribunale, nella fattispecie, del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE.

47

Sostanzialmente le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta nell’ambito della valutazione dell’abuso e dei suoi effetti sulla concorrenza. In particolare, le ricorrenti censurano al Tribunale di avere respinto i loro argomenti dopo aver constatato la mancanza di errori manifesti da parte della Commissione, ai punti 211, 220, 223, 244, 251 e 263 della sentenza impugnata. Le ricorrenti formulano tre censure a tale riguardo.

48

Con una prima censura, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha esercitato un controllo limitato all’errore manifesto di valutazione relativamente ad elementi che non davano luogo a valutazioni economiche complesse.

49

Con una seconda censura, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha avuto torto nel limitarsi al controllo dell’errore manifesto di valutazione per evitare di esaminare se le prove fornite dalla Commissione confermassero le conclusioni che essa ha tratto dalla sua valutazione della situazione economica complessa conformemente alla sentenza Commissione/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39).

50

Con una terza censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, anche in presenza di questioni economiche complesse, è tenuto ad operare un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 6 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia (n. 43509/08, 27 settembre 2011), in cui il criterio dell’errore manifesto di valutazione non trova spazio.

51

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la conformità con l’articolo 6 della CEDU non esclude che in un procedimento di natura amministrativa una «pena» sia anzitutto inflitta da un’autorità amministrativa. Essa presuppone tuttavia che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debba subire il controllo a posteriori di un organo giudiziario avente giurisdizione estesa al merito (sentenze della Corte EDU, Segame SA c. Francia, n. 4837/06, § 55, CEDU 2012, e A. Menarini Diagnostics c. Italia, cit., § 59).

52

Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta parimenti che, tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente giurisdizione estesa al merito, vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione impugnata. Un organo siffatto deve in particolare essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito (v., in particolare, sentenza della Corte EDU, A. Menarini Diagnostics c. Italia, cit., § 59, nonché sentenza Schindler Holding e a./Commissione, EU:C:2013:522, punto 35).

53

Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE implica che il giudice dell’Unione esercita un controllo tanto in diritto quanto in fatto degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nei confronti della decisione controversa e che dispone del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza Schindler Holding e a./Commissione, EU:C:2013:522, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

54

In tal senso, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione disponga di potere discrezionale in materia economica, il giudice dell’Unione non deve per ciò stesso astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, dei dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenze Commissione/Tetra Laval, EU:C:2005:87, punto 39; Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 54, nonché Otis e a., EU:C:2012:684, punto 59).

55

Peraltro, la mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 66, nonché Kone e a./Commissione, EU:C:2013:696, punto 32).

56

In tal senso, il giudice dell’Unione deve effettuare il controllo di legittimità sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti, e non può far leva sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione per quanto riguarda la valutazione di tali elementi al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (v., in tal senso, sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 62, nonché Schindler Holding e a./Commissione, EU:C:2013:522, punto 37).

57

Con riguardo a tali caratteristiche, il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE soddisfa i requisiti del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che, nel diritto dell’Unione, corrisponde all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 67; Otis e a., EU:C:2012:684, punto 56, nonché Schindler Holding e a./Commissione, EU:C:2013:522, punto 38).

58

Nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a sostenere, con un’affermazione generica, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel suo esame delle prove fornite dalla Commissione, senza precisare la natura di detto eventuale errore, in particolare rispetto alle condizioni poste al punto 54 della presente sentenza. In tal senso, esse non fanno valere che il Tribunale avrebbe omesso di verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità o la loro coerenza, né che gli elementi verificati dal Tribunale non costituiscono l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione economica complessa. Inoltre esse non spiegano in che modo il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nelle conclusioni tratte ai punti 211, 220, 223, 244, 251 e 263 della sentenza impugnata e nel relativo ragionamento.

59

In ogni caso, occorre rilevare che, nell’esercitare il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, il Tribunale non si è limitato a verificare la sussistenza di errori manifesti di valutazione, bensì ha effettivamente proceduto ad un controllo approfondito, di fatto e di diritto, della decisione controversa alla luce dei motivi dedotti dalle ricorrenti, soddisfacendo così i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 82, nonché KME e a./Commissione, C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punto 109).

60

Occorre pertanto respingere in quanto infondati l’argomento in base al quale il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio obbligo di esercitare un controllo esteso al merito per quanto riguarda l’accertamento dell’infrazione, nonché la quinta parte del quinto motivo.

Sul primo e sul nono motivo, vertenti sulla violazione dei diritti della difesa

61

Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato i diritti della difesa. Tale motivo è articolato in quattro parti.

62

Il nono motivo dedotto dalle ricorrenti verte sulla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale. Tenuto conto del fatto che esso riproduce in modo quasi identico una parte del ragionamento esposto nella prima parte del primo motivo, occorre esaminarli congiuntamente.

Sulla prima parte del primo motivo e sul nono motivo, vertenti sulla durata sproporzionata del procedimento

63

Con la prima parte del loro primo motivo e con il loro nono motivo, le ricorrenti affermano che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è sproporzionata, circostanza che violerebbe il loro diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva entro un termine ragionevole, diritto garantito dagli articoli 47 della Carta e 6 della CEDU.

64

Se è vero che le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, l’annullamento di tale sentenza nella parte in cui essa ha confermato l’ammenda che è stata loro inflitta o una riduzione del suo importo, occorre rilevare che, in mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale (sentenze Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti 81 e 82; Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punti 82 e 83, nonché Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 81 e 82).

65

Nella specie, le ricorrenti non hanno fornito alla Corte alcun indizio in base al quale il mancato rispetto da parte del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento avrebbe potuto avere un’incidenza sulla soluzione della controversia che quest’ultimo era chiamato a decidere. In particolare, il loro argomento secondo cui la durata del procedimento ha loro impedito di proporre un ricorso prima della pronuncia della sentenza TeliaSonera Sverige (C‑52/09, EU:C:2011:83) non consente di concludere che la soluzione della controversia di cui il Tribunale era adito nella presente causa avrebbe potuto essere diversa.

66

Dal momento che le ricorrenti chiedono, in subordine, alla Corte di ridurre l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta, si deve ricordare che una violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (sentenze Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punti da 86 a 90; Kendrion/Commissione, EU:C:2013:771, punti da 91 a 95, nonché Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punti da 80 a 84).

67

Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punto 90).

68

Nel caso di specie, il ricorso non contiene le informazioni sullo svolgimento del procedimento di primo grado necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi sul carattere irragionevole della durata di tale procedimento.

69

Dalle suesposte considerazioni risulta che la prima parte del primo motivo e il nono motivo devono essere respinti.

Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su errori di diritto nella constatazione dell’irricevibilità di alcuni argomenti contenuti in taluni allegati

70

Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto avendo, da un lato, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, statuito che gli allegati del ricorso e della replica sono presi in considerazione unicamente nella misura in cui suffraghino o completino motivi o argomenti espressamente invocati dalle ricorrenti nel testo dei loro atti e, dall’altro, ai punti 231, 250 e 262 di tale sentenza, dichiarato irricevibili, in applicazione del principio enunciato supra, taluni argomenti contenuti in detti allegati e relativi al calcolo del valore finale, alla longevità media della clientela ed alla doppia contabilizzazione di talune voci di costo.

71

Occorre rilevare che, in tali punti, il Tribunale ha applicato la norma procedurale, richiamata al punto 58 della sentenza impugnata e sancita all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia e all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, in base a cui gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso è fondato devono emergere, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni.

72

Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale non poteva richiedere loro di includere nel loro ricorso tutti i calcoli economici alla base dei loro argomenti, si deve necessariamente constatare che esse non individuano con la necessaria precisione quale errore di diritto il Tribunale avrebbe commesso. Tale argomento dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

73

Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del primo motivo in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

Sulla terza parte del primo motivo, vertente su errori di diritto nella constatazione dell’irricevibilità degli argomenti relativi al carattere non indispensabile delle infrastrutture di accesso nazionale e regionale

74

Con la terza parte del loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, al punto 182 della sentenza impugnata, ha snaturato i fatti e ha violato i diritti della difesa dichiarando che esse non avevano invocato il carattere non indispensabile dei prodotti all’ingrosso nell’ambito della valutazione degli effetti della loro condotta.

75

Occorre constatare che tale argomento è inconferente, come sottolineato anche dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle conclusioni, dal momento che invocare il carattere non indispensabile dei prodotti all’ingrosso da parte delle ricorrenti faceva parte di un argomento più ampio, che invitava il Tribunale ad applicare i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), nell’ambito di un rifiuto abusivo di fornitura. Orbene, come risulta dai punti 180 e 181 della sentenza impugnata, la condotta abusiva censurata alle ricorrenti, che consiste in una compressione dei margini, costituisce una forma autonoma di abuso distinta dal rifiuto di fornitura, di modo che i criteri stabiliti nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569) non erano applicabili al caso di specie (sentenza TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, punti da 55 a 58).

76

Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del primo motivo in quanto inconferente.

Sulla quarta parte del primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza

77

Con la quarta parte del loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato i diritti della difesa e la presunzione di innocenza avendo statuito, per quanto concerne taluni argomenti di cui alla decisione controversa e che non erano stati invocati dalla Commissione nella comunicazione delle censure, che spettava alle ricorrenti dimostrare che il risultato cui è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso qualora tali argomenti fossero stati disattesi.

78

Si deve necessariamente constatare che gli argomenti delle ricorrenti a tale riguardo non contengono indicazioni precise relative ai punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto.

79

Di conseguenza, e alla luce della giurisprudenza costante richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, occorre respingere la quarta parte del primo motivo in quanto irricevibile.

80

Alla luce dei suesposti rilievi, si deve respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondato, nonché il nono motivo in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto nella definizione dei mercati all’ingrosso interessati

81

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nella definizione dei mercati all’ingrosso interessati. La Commissione, l’ECTA, la France Telecom e l’Ausbanc Consumo eccepiscono l’irricevibilità di tale motivo.

82

In primo luogo, si deve necessariamente constatare che gli argomenti introduttivi di detto motivo non individuano con la necessaria precisione un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, ma consistono in affermazioni generiche e non confermate, vertenti essenzialmente sulla violazione della presunzione di innocenza e delle norme che disciplinano l’onere della prova, di modo che essi devono essere respinti in quanto irricevibili alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

83

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, al punto 117 della sentenza impugnata, ha commesso un errore vertente su una serie di valutazioni fattuali in merito ai considerevoli investimenti che l’utilizzo della disaggregazione della rete locale implica.

84

Orbene, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione contro le decisioni del Tribunale è limitata ai motivi di diritto. Secondo una giurisprudenza costante, solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di massima, ad esaminare le prove sulle quali ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Tale valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte (sentenze Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 64).

85

Alla luce di tale giurisprudenza, si deve respingere in quanto irricevibile l’argomento delle ricorrenti vertente sugli investimenti necessari all’utilizzo della disaggregazione della rete locale.

86

In terzo luogo, le ricorrenti contestano talune valutazioni fattuali effettuate ai punti 115 e seguenti della sentenza impugnata, in base alle quali il Tribunale ha concluso, al punto 134 di tale sentenza, che correttamente la Commissione ha affermato che la disaggregazione della rete locale non faceva parte del mercato rilevante nella specie. In particolare, le ricorrenti ritengono erronea la valutazione in base alla quale un operatore deve disporre di una massa critica al fine di realizzare gli ingenti investimenti necessari all’utilizzo della disaggregazione della rete locale.

87

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione nell’approvare, al punto 123 della sentenza impugnata, il ragionamento della Commissione in base al quale la necessaria sostituibilità ai fini della definizione del mercato rilevante deve concretizzarsi a breve termine. Secondo le ricorrenti, il Tribunale non ha riconosciuto il fatto che il test SSNIP («small but significant and non transitory increase in price», test relativo all’aumento lieve ma significativo e non transitorio dei prezzi) dev’essere applicato in un concreto ambito temporale.

88

In quinto luogo, le ricorrenti criticano la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza di una sostituibilità asimmetrica tra i prodotti all’ingrosso.

89

Dal momento che tali argomenti mirano a contestare valutazioni fattuali realizzate dal Tribunale, occorre, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza, respingerli in quanto irricevibili.

90

Alla luce dei suesposti rilievi, e come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 12 delle conclusioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, dall’ECTA, dalla France Telecom e dall’Ausbanc Consumo dev’essere accolta, e il secondo motivo nel suo complesso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto nella valutazione della posizione dominante

91

Con il loro terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nello stabilire, ai punti 146 e seguenti della sentenza impugnata, l’asserita posizione dominante della Telefónica e delle sue controllate nel mercato di cui trattasi. In particolare, le ricorrenti censurano al Tribunale di avere basato sulle grosse quote di mercato da esse detenute nei mercati interessati, vale a dire il 100% nel mercato all’ingrosso regionale e l’84% nel mercato all’ingrosso nazionale, l’esistenza di una posizione dominante, senza tener conto delle effettive pressioni concorrenziali cui esse sarebbero state soggette.

92

A tale riguardo, è sufficiente constatare che il Tribunale ha esaminato, ai punti 156, 157 e da 160 a 167 della sentenza impugnata, le affermazioni delle ricorrenti dirette a dimostrare l’esistenza di pressioni concorrenziali nei mercati interessati e ha constatato che nessuna di esse era idonea a rimettere in discussione l’esistenza della posizione dominante delle ricorrenti in tali mercati.

93

Dal momento che, con i loro argomenti, le ricorrenti tentano di rimettere in discussione valutazioni fattuali del Tribunale, occorre, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza, respingerli in quanto irricevibili.

94

Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di legalità, nonché sull’inosservanza della giurisprudenza Bronner (EU:C:1998:569)

95

Con il loro quarto motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha erroneamente constatato che esse avevano violato l’articolo 102 TFUE, mentre non sussistevano gli elementi costitutivi di un rifiuto abusivo di fornitura definiti dalla Corte nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569) e, in particolare, l’indispensabilità delle risorse. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato il diritto di proprietà delle ricorrenti nonché i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di legalità.

96

Come risulta dal punto 75 della presente sentenza, il Tribunale ha rilevato, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata, che i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569) riguardavano un rifiuto abusivo di fornitura. Orbene, la condotta abusiva censurata alle ricorrenti, che consiste in una compressione dei margini, costituisce una forma autonoma di abuso distinta dal rifiuto di fornitura (sentenza TeliaSonera Sverige, EU:C:2011:83, punto 56), cui non sono applicabili i criteri stabiliti nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569) e, in particolare, l’indispensabilità delle risorse.

97

Le ricorrenti fanno altresì valere che la decisione del Tribunale di non applicare i criteri stabiliti nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569) costituirebbe una violazione del loro diritto di proprietà nonché dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di legalità.

98

Indipendentemente dalla fondatezza di siffatte affermazioni, si deve necessariamente constatare, come sottolineato dalla Commissione, che esse non sono state presentate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale.

99

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, un motivo sollevato per la prima volta nella fase del procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte dev’essere respinto in quanto irricevibile. Nell’ambito di un’impugnazione la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi discussi dinanzi ad esso. Orbene, consentire ad una parte di sollevare in tale ambito un motivo da essa non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui aveva dovuto pronunciarsi il Tribunale (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, EU:C:2005:408, punto 165 e giurisprudenza ivi citata).

100

Di conseguenza, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle conclusioni, occorre respingere tali affermazioni in quanto irricevibili.

101

Alla luce dei suesposti rilievi, il quarto motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quinto motivo, vertente su errori di diritto nella valutazione dell’abuso e dei suoi effetti sulla concorrenza

102

Con il loro quinto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nella valutazione dell’abuso e dei suoi effetti sulla concorrenza. Tale motivo è articolato in sei parti.

103

La quinta parte del quinto motivo è già stata esaminata e respinta in quanto infondata al punto 60 della presente sentenza.

Sulla prima parte del quinto motivo, vertente su errori di diritto nell’applicazione della verifica della compressione dei margini

104

A sostegno della prima parte del loro quinto motivo, vertente su errori di diritto nell’applicazione della verifica della compressione dei margini, le ricorrenti si imitano a riassumere le due verifiche della compressione dei margini effettuate dalla Commissione, le censure avanzate a tale riguardo nel loro atto introduttivo, nonché le risposte fornite dal Tribunale.

105

Dato che le ricorrenti non individuano a tale riguardo alcun errore di diritto commesso dal Tribunale né i punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un siffatto errore di diritto, occorre, alla luce della costante giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, respingere la prima parte del quinto motivo in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte del quinto motivo, vertente su errori nella scelta delle risorse all’ingrosso

106

Con la seconda parte del loro quinto motivo, vertente su errori nella scelta delle risorse all’ingrosso, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 200 a 211 della sentenza impugnata, ha erroneamente verificato l’esistenza di una compressione dei margini per ciascun prodotto all’ingrosso considerato separatamente, senza tener conto del fatto che gli operatori alternativi utilizzavano una combinazione ottimale di prodotti all’ingrosso, che includeva la disaggregazione della rete locale, circostanza che avrebbe consentito loro di ridurre le loro spese.

107

Come sottolineato dalla Commissione, con i loro argomenti le ricorrenti tentano di rimettere in discussione valutazioni fattuali svolte dal Tribunale per quanto concerne la definizione dei mercati interessati ed il mancato utilizzo di una siffatta ottimale combinazione da parte degli operatori alternativi, in particolare ai punti 202 e 210 della sentenza impugnata. Le ricorrenti adducono anche uno snaturamento dei fatti, senza tuttavia individuare gli elementi del fascicolo che sarebbero stati snaturati da parte del Tribunale. Di conseguenza, occorre, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza e come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, respingere tale argomento in quanto irricevibile.

108

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale, al punto 210 della sentenza impugnata, non ha erroneamente invertito l’onere della prova, bensì si è limitato a rilevare che gli elementi sui quali la Commissione ha basato la propria decisione, e che non sono stati contestati dalle ricorrenti, mirano a dimostrare che gli operatori alternativi non utilizzavano una siffatta combinazione ottimale durante il periodo di infrazione.

109

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve respingere la seconda parte del quinto motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla terza e sulla quarta parte del quinto motivo, vertenti su errori di diritto nell’esame del metodo degli FTA e del metodo «periodo per periodo » utilizzati dalla Commissione

110

Con la terza parte del loro quinto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nell’esame, ai punti da 212 a 232 della sentenza impugnata, del metodo degli FTA applicato dalla Commissione nella decisione controversa.

111

Con la quarta parte del loro quinto motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nell’esame, operato ai punti da 233 a 264 della sentenza impugnata, del metodo «periodo per periodo» applicato dalla Commissione in tale decisione.

112

A tale riguardo, dal punto 213 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito del calcolo della compressione dei margini, la Commissione ha calcolato la redditività delle ricorrenti avvalendosi di due metodi, vale a dire il metodo «periodo per periodo», nonché il metodo degli FTA, proposto dalle ricorrenti, al fine, in particolare, «di garantirsi che il metodo proposto [dalle ricorrenti] non rimettesse in discussione la conclusione relativa alla sussistenza di una compressione dei margini risultante dall’analisi “periodo per periodo”».

113

Si deve constatare che, con il pretesto di affermazioni generiche e non confermate di violazione della presunzione di innocenza e dell’obbligo di tutela giurisdizionale effettiva, le ricorrenti tentano in realtà di ottenere un riesame dei due metodi applicati dalla Commissione per calcolare la loro redditività.

114

Orbene, dalla giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza risulta che solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di massima, ad esaminare le prove sulle quali ha basato il proprio accertamento di tali fatti.

115

Di conseguenza, e come proposto dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle conclusioni, le parti terza e quarta del quinto motivo devono essere respinte in quanto irricevibili.

Sulla sesta parte del quinto motivo, vertente su errori di diritto nell’esame degli effetti della condotta delle ricorrenti nel mercato al dettaglio

116

Con la sesta parte del loro quinto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nell’ambito dell’esame degli effetti della loro condotta nel mercato al dettaglio.

117

Le ricorrenti asseriscono, nell’ambito di una prima censura, che il Tribunale ha erroneamente omesso di prendere in considerazione il carattere non indispensabile delle risorse nel suo esame degli effetti della condotta nel mercato al dettaglio, violando in tal modo i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza TeliaSonera Sverige (EU:C:2011:83).

118

Tale censura dev’essere respinta in quanto infondata, dal momento che deriva da una lettura erronea del punto 69 della sentenza TeliaSonera Sverige (EU:C:2011:83), in cui la Corte si è limitata ad indicare che l’indispensabilità del prodotto all’ingrosso può avere rilievo nel contesto della valutazione degli effetti della compressione dei margini, di modo che il Tribunale non era obbligato a tenerne conto.

119

In tal senso, il Tribunale ha fatto uso del suo potere discrezionale nel decidere in merito ai fatti, ai punti 275 e 276 della sentenza impugnata, constatando che la Commissione aveva stabilito, nella decisione controversa, l’esistenza di probabili effetti della condotta delle ricorrenti nei mercati interessati, indipendentemente dall’indispensabilità o meno delle risorse.

120

Con la loro seconda censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il margine tra il prezzo all’ingrosso delle risorse e il prezzo al dettaglio fosse positivo o negativo.

121

Come sostenuto dalla Commissione, tale seconda censura dev’essere respinta in quanto irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 99 della presente sentenza, in quanto le ricorrenti non l’hanno sollevata dinanzi al Tribunale.

122

Peraltro, tale censura non individua i punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto, di modo che anch’essa dev’essere respinta in quanto irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

123

Con la loro terza censura, le ricorrenti fanno valere che, al punto 283 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto, in quanto inoperanti, le loro affermazioni relative alla mancanza di prova dei concreti effetti sul mercato provocati dalla compressione dei margini.

124

Occorre respingere tale terza censura in quanto infondata, dal momento che, da un lato, per accertare l’abusività di una pratica come quella della compressione dei margini, il suo effetto anticoncorrenziale sul mercato deve sussistere, ma non deve essere necessariamente concreto, in quanto è sufficiente la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale potenziale idoneo a precludere l’accesso al mercato a concorrenti di efficienza quantomeno pari all’impresa in posizione dominante (v. sentenza TeliaSonera Sverige, EU:C:2011:83, punto 64) e, dall’altro, il Tribunale ha constatato al punto 282 della sentenza impugnata, nell’ambito della sua valutazione dei fatti, che la Commissione ha dimostrato l’esistenza di siffatti effetti potenziali.

125

Alla luce dei suesposti rilievi, la sesta parte del quinto motivo dev’essere respinta e, pertanto, anche tale motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del divieto di agire ultra vires, nonché dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di certezza del diritto, di leale cooperazione e di corretta amministrazione

126

Con il loro sesto motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale non ha osservato il divieto per la Commissione di agire ultra vires, nonché i principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di certezza del diritto, di leale cooperazione e di corretta amministrazione.

127

La prima parte di tale motivo verte sugli errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, ai punti da 289 a 294 della sentenza impugnata, nell’esame della violazione da parte della Commissione del divieto di agire ultra vires.

128

In primo luogo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha convalidato un’interpretazione erronea della giurisprudenza Bronner (EU:C:1998:569) considerando che la Commissione era competente a disciplinare ex post le condizioni di prezzo alle quali è soggetto l’utilizzo di infrastrutture non indispensabili. Orbene, tale argomento è infondato, dal momento che equivale a sostenere che l’articolo 102 TFUE sarebbe applicabile nel presente contesto solo qualora sussistessero le condizioni stabilite nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569). A tale riguardo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE ha portata generale e non può essere limitato, in particolare e come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 293 della sentenza impugnata, dall’esistenza di un contesto normativo adottato dal legislatore dell’Unione ai fini della regolamentazione ex ante dei mercati delle telecomunicazioni.

129

In secondo luogo, le ricorrenti adducono diverse affermazioni non confermate vertenti su uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, sull’utilizzo di concetti «di tipo regolatorio» da parte della Commissione o, ancora, sull’incompetenza della Commissione a disciplinare ex post il prezzo dell’utilizzo di infrastrutture non indispensabili. Dato che tali affermazioni non individuano con la necessaria precisione un errore di diritto eventualmente commesso dal Tribunale, esse devono essere respinte in quanto irricevibili alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

130

Con la seconda parte del loro sesto motivo, le ricorrenti adducono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nell’esame, ai punti da 296 a 308 della sentenza impugnata, della violazione dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di certezza del diritto da parte della Commissione.

131

Si deve necessariamente constatare che la prima censura delle ricorrenti, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, dev’essere respinta in quanto irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, dal momento che le ricorrenti non individuano i punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto.

132

La seconda censura riguarda il fatto che il Tribunale, al punto 306 della sentenza impugnata, avrebbe violato il principio della certezza del diritto, accettando che una condotta conforme ad un quadro normativo possa costituire un’infrazione all’articolo 102 TFUE.

133

Occorre respingere tale censura come infondata, dal momento che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, dall’ECTA e dalla France Telecom, il fatto che la condotta di un’impresa sia conforme ad un quadro normativo non implica che tale condotta sia conforme all’articolo 102 TFUE.

134

Con la loro terza censura, vertente su una violazione del principio di sussidiarietà, le ricorrenti ritengono che il Tribunale, ai punti da 299 a 304 della sentenza impugnata, abbia manifestamente snaturato le loro affermazioni ed abbia ignorato il fatto che gli obiettivi perseguiti dal diritto della concorrenza e dal quadro normativo sono identici. Tenuto conto di tale identità di obiettivi, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la compatibilità dell’intervento della Commissione a titolo del diritto della concorrenza con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione del mercato delle telecomunicazioni spagnola (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; in prosieguo: la «CMT») a titolo del suddetto quadro normativo.

135

Occorre respingere tale terza censura in quanto in parte irricevibile, nella parte in cui riguarda uno snaturamento degli argomenti delle ricorrenti, dal momento che le ricorrenti non individuano gli argomenti che il Tribunale avrebbe snaturato, e in parte infondata, nella parte in cui riguarda una violazione del principio di sussidiarietà, dal momento che l’attuazione dell’articolo 102 TFUE da parte della Commissione non è soggetta ad un preventivo esame degli atti adottati dalle autorità nazionali.

136

Con la terza parte del loro sesto motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nello statuire, ai punti da 309 a 315 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato i principi di leale cooperazione e di buona amministrazione.

137

Le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale, ai punti 313 e 314 della sentenza impugnata, ha snaturato le loro affermazioni, nella parte in cui esse avevano censurato alla Commissione non di non avere consultato la CMT relativamente alla comunicazione delle censure, bensì di non avere agito per quanto riguarda l’insieme degli elementi di fatto necessari ed in cooperazione con la CMT.

138

Occorre respingere tale terza parte in quanto irricevibile, dal momento che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, le ricorrenti non individuano gli elementi che sarebbero stati snaturati, né gli errori di analisi che sarebbero stati commessi dal Tribunale.

139

Sulla scorta dell’insieme delle considerazioni che precedono, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul settimo motivo, vertente su errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003

140

Con il loro settimo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Tale motivo è articolato in due parti.

Sulla prima parte del settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della legalità delle pene

141

Con la prima parte del loro settimo motivo, le ricorrenti asseriscono, sostanzialmente, che il Tribunale ha violato i principi della certezza del diritto e della legalità delle pene sanciti all’articolo 7 della CEDU e all’articolo 49 della Carta statuendo che la Commissione aveva loro giustamente inflitto un’ammenda a motivo della controversa prassi della compressione dei margini. Le ricorrenti deducono quattro censure a tale riguardo.

142

Nell’ambito della prima censura, intitolata «sussistenza di precedenti chiari e prevedibili», le ricorrenti si limitano a riassumere il contenuto dei punti da 357 a 368 della sentenza impugnata, senza individuare un eventuale errore di diritto commesso dal Tribunale. Di conseguenza, alla luce della costante giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, si deve respingere tale prima censura in quanto irricevibile.

143

Con la seconda censura, le ricorrenti si limitano ad affermare che il Tribunale ha violato i principi della legalità delle pene e della certezza del diritto statuendo, al punto 357 della sentenza impugnata, che la Commissione decide, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, in merito all’opportunità di infliggere o meno un’ammenda nello specifico ambito di ogni controversia.

144

Per quanto concerne l’inosservanza degli articoli 6 e 7 della CEDU, tale seconda censura dev’essere respinta in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 99 della presente sentenza, dal momento che le ricorrenti non hanno invocato tale argomento dinanzi al Tribunale.

145

Nella parte in cui le ricorrenti si avvalgono dei principi della legalità delle pene e della certezza del diritto, anche tale censura dev’essere respinta in quanto irricevibile, dato che le ricorrenti non avvalorano il loro argomento spiegando in che modo tali principi priverebbero la Commissione di un potere discrezionale qualora essa decida di infliggere un’ammenda per infrazione alle norme sulla concorrenza.

146

Con la terza censura, le ricorrenti ritengono che il Tribunale, ai punti 360 e 361 della sentenza impugnata, abbia commesso un errore di diritto constatando che le decisioni 88/518/CEE della Commissione, del 18 luglio 1988, relativa ad una procedura a norma dell’articolo [102 TFUE] (IV/30.178 – Napier Brown – British Sugar) (GU L 284, pag. 41), e Deutsche Telekom costituiscono precedenti che chiariscono le condizioni di applicazione dell’articolo 102 TFUE alle prassi di compressione dei margini. Le ricorrenti fanno sostanzialmente valere che dette decisioni non costituiscono precedenti chiari e prevedibili, di modo che esse non potevano ragionevolmente prevedere l’interpretazione dell’articolo 102 TFUE per cui Commissione ha optato nella decisione controversa.

147

Occorre ricordare che i principi della legalità delle pene e della certezza del diritto non possono essere intesi come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, ma possono opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che stabilisce un’infrazione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, EU:C:2005:408, punto 217).

148

Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, EU:C:2005:408, punto 218 e giurisprudenza ivi citata).

149

Nel caso di specie, si deve constatare che l’interpretazione adottata dalla Commissione nella decisione controversa, secondo cui una prassi di compressione dei margini è contraria all’articolo 102 TFUE, era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa. Tale prevedibilità risultava dalle decisioni 88/518 (Napier Brown) e Deutsche Telekom nonché dai prevedibili effetti negativi sulla concorrenza di una prassi di compressione dei margini, come giustamente sottolineato dal Tribunale ai punti da 358 a 362 della sentenza impugnata.

150

Peraltro, nella parte in cui tale terza censura si basa sulla sentenza Bronner (EU:C:1998:569), occorre ricordare che la condotta abusiva censurata alle ricorrenti, che consiste in una compressione dei margini, costituisce una forma autonoma di abuso distinta dal rifiuto di fornitura, cui non sono applicabili i criteri stabiliti nella sentenza Bronner (EU:C:1998:569), come già precisato al punto 75 della presente sentenza.

151

Occorre pertanto respingere tale terza censura in quanto infondata.

152

Con la loro quarta censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente concluso che la metodologia utilizzata dalla Commissione per determinare l’esistenza di una compressione dei margini era ragionevolmente fondata su precedenti chiari e prevedibili. In particolare, le ricorrenti criticano il ragionamento sviluppato ai punti da 363 a 369 della sentenza impugnata, ai sensi del quale il Tribunale conclude nel senso che la metodologia utilizzata dalla Commissione per determinare l’esistenza di una compressione dei margini era prevedibile.

153

Si deve constatare che le ricorrenti tentano, sostanzialmente, di rimettere in discussione la valutazione dei fatti relativa alla prevedibilità della metodologia utilizzata dalla Commissione per determinare l’esistenza di una compressione dei margini, di modo che tale quarta censura dev’essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza.

154

Alla luce di quanto precede, la prima parte del settimo motivo dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla seconda parte del settimo motivo, vertente su errori di diritto nel qualificare la loro condotta quale infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza grave

155

Con la seconda parte del loro settimo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nel qualificare la loro condotta quale infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

156

Per quanto attiene alla questione se un’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza e sia, conseguentemente, sanzionabile con ammenda ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 17 o dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale requisito è soddisfatto quando l’impresa di cui trattasi non può ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta, a prescindere dalla consapevolezza o meno di violare le norme del Trattato in materia di concorrenza (v. sentenza Deutsche Telekom/Commissione, EU:C:2010:603, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

157

Le ricorrenti deducono due censure a sostegno della seconda parte del loro settimo motivo.

158

Con una prima censura, le ricorrenti ritengono di non essere state in grado di prevedere il carattere anticoncorrenziale della loro condotta a causa della mancanza di prevedibilità, da un lato, della definizione del mercato in esame adottata dalla Commissione nonché, dall’altro, della natura anticoncorrenziale della loro politica di prezzi.

159

A tale riguardo, occorre constatare che le ricorrenti tentano, sostanzialmente, di rimettere in discussione la valutazione dei fatti relativa alla prevedibilità della definizione del mercato in esame, di modo che tale prima censura dev’essere respinta in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza.

160

Per quanto concerne la natura anticoncorrenziale della loro politica di prezzi, le ricorrenti sostengono di non aver potuto prevedere l’azione della Commissione sulla base dell’articolo 102 TFUE rispetto al controllo e all’intervento sulle loro attività effettuati dall’autorità nazionale di regolamentazione.

161

Si deve constatare che l’azione della Commissione sulla base dell’articolo 102 TFUE non è soggetta, come constatato al punto 135 della presente sentenza, ad un esame degli interventi effettuati dalle autorità nazionali di regolamentazione ed è pertanto, in linea di principio, indipendente da tali interventi. Le ricorrenti non possono pertanto validamente avvalersi di una mancanza di prevedibilità dell’azione della Commissione a causa degli interventi effettuati dalle autorità nazionali di regolamentazione, di modo che tale argomento della prima censura dev’essere respinto in quanto infondato.

162

Le ricorrenti criticano altresì il punto 341 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale constata che il controllo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione era basato su stime ex ante e non sui costi storici reali delle ricorrenti, di modo che tale controllo non poteva impedire alle ricorrenti di prevedere che la loro politica di prezzi era di natura anticoncorrenziale.

163

Dato che le ricorrenti non provano in che modo tale constatazione di natura fattuale realizzata dal Tribunale abbia snaturato i fatti, i loro argomenti a tale riguardo devono essere respinti in quanto irricevibili in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza.

164

Con una seconda censura, le ricorrenti criticano il rigetto da parte del Tribunale del loro argomento in base al quale le azioni della CMT hanno potuto fondare il legittimo affidamento quanto al fatto che le loro pratiche tariffarie fossero conformi all’articolo 102 TFUE.

165

Come sottolineato dalla France Telecom, dal momento che le affermazioni delle ricorrenti nell’ambito della seconda censura mirano a contestare valutazioni fattuali realizzate dal Tribunale ai punti da 349 a 351 della sentenza impugnata, occorre respingerle in quanto irricevibili alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza.

166

Di conseguenza, la seconda parte del settimo motivo dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

167

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il settimo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sull’ottavo motivo, vertente su errori di diritto nel calcolare l’importo dell’ammenda

168

Con il loro ottavo motivo, che consta di tre parti, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel calcolare l’importo dell’ammenda.

Sulla prima parte dell’ottavo motivo, vertente su errori di diritto nel qualificare la condotta delle ricorrenti

169

Con la prima parte del loro ottavo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel qualificare la loro condotta come «infrazione molto grave» e deducono quattro censure a tale riguardo.

170

Con la loro prima censura, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel qualificare la natura dell’infrazione rispetto agli orientamenti del 1998.

171

Nell’ambito di tale prima censura, le ricorrenti individuano specificamente solo il punto 386 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto l’argomento in base al quale la qualifica di infrazione «grave», adottata dalla Commissione nella decisione Deutsche Telekom, avrebbe dovuto essere applicata alla condotta delle ricorrenti, quanto meno fino alla pubblicazione, il 14 ottobre 2003, di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ricordando che la prassi decisionale della Commissione non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza.

172

A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, al suddetto punto 386, ha commesso un errore di diritto, dal momento che un abuso può essere definito «qualificato» e ritenuto, di conseguenza, un’«infrazione molto grave» solo in riferimento a decisioni anteriori, come risulterebbe sia dagli orientamenti del 1998 sia dalla decisione controversa.

173

Occorre respingere tale argomento in quanto infondato, dal momento che il punto 386 della sentenza impugnata, come giustamente sottolineato dalla Commissione, dev’essere letto unitamente al punto 383 di detta sentenza, il quale rinvia ai punti da 353 a 368 della stessa sentenza, nei quali il Tribunale constata che esistevano precedenti che giustificavano la definizione di abuso qualificato.

174

Di conseguenza, si deve respingere tale prima censura in quanto infondata, nella parte riguardante il punto 386 della sentenza impugnata, e in quanto irricevibile quanto al resto, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, dal momento che le ricorrenti non individuano i punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto.

175

Con la seconda censura, le ricorrenti criticano valutazioni fattuali realizzate dal Tribunale con riguardo ai concreti effetti preclusivi sul mercato al dettaglio e al danno subìto dai consumatori.

176

Come sostenuto dalla France Telecom e dalla Commissione, dato che tale seconda censura mira a contestare valutazioni fattuali realizzate dal Tribunale, occorre, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza, respingerla in quanto irricevibile.

177

Con la loro terza censura, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 413 della sentenza impugnata, statuendo che la loro condotta poteva essere qualificata come «molto grave», sebbene il mercato geografico in questione fosse limitato al territorio spagnolo. Le ricorrenti deducono, a tale riguardo, una violazione del principio di non discriminazione, dal momento che la qualifica adottata dalla Commissione nelle sue decisioni del 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] (caso COMP/38.233 – Wanadoo Interactive; in prosieguo: la «decisione Wanadoo»), nonché Deutsche Telekom, era di infrazione «grave» per mercati geografici di maggiore estensione rispetto a quello di cui trattasi, vale a dire, rispettivamente, quelli del territorio tedesco e francese.

178

Come giustamente sottolineato dalla Commissione, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nello statuire, al punto 413 della sentenza impugnata, che la circostanza che il mercato geografico in esame sia limitato al territorio spagnolo non esclude la qualifica come infrazione «molto grave». Il solo fatto che la Commissione, nelle decisioni Deutsche Telekom e Wanadoo, abbia qualificato le infrazioni in oggetto come «gravi», sebbene i mercati geografici interessati fossero più estesi rispetto a quello di cui alla presente causa, è irrilevante ai fini di tale valutazione, poiché la qualifica di un’infrazione come «grave» o «molto grave» non dipende solo dall’estensione del mercato geografico in questione, ma anche, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 413 della sentenza impugnata, da altri criteri che qualificano l’infrazione.

179

Di conseguenza, occorre respingere la terza censura in quanto infondata.

180

Con la loro quarta censura, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione non era tenuta ad adattare la qualifica dell’infrazione prima e dopo la pubblicazione della decisione Deutsche Telekom o, quanto meno, a spiegare in che modo avesse tenuto conto della gravità variabile dell’infrazione durante il periodo considerato per determinare l’importo di partenza dell’ammenda.

181

Il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ricordare, al punto 416 della sentenza impugnata, che, nella determinazione dell’ammenda in caso di infrazione alle regole di concorrenza, l’obbligo di motivazione risulta osservato qualora la Commissione indichi, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione, senza essere tenuta ad indicare i dati in forma numerica relativi al metodo di calcolo dell’ammenda (v. sentenze Weig/Commissione, C‑280/98 P, EU:C:2000:627, punti da 43 a 46; Sarrió/Commissione, C‑291/98 P, EU:C:2000:631, punti da 73 a 76, nonché Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punti da 463 a 464).

182

Il Tribunale non ha inoltre commesso errori di diritto nel respingere, al punto 420 della sentenza impugnata, la censura delle ricorrenti vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione per non aver preso in considerazione la variabilità della gravità dell’infrazione e non aver distinto due diversi periodi di infrazione. La Commissione ha infatti adempiuto il proprio obbligo di motivazione avendo precisato, ai punti da 739 a 750 della decisione controversa, le ragioni per cui essa ha qualificato l’infrazione commessa dalle ricorrenti come «molto grave» durante tutto il periodo di infrazione, sebbene la loro condotta non presentasse lo stesso grado di gravità durante tutto questo periodo, ed esplicitando le differenze tra la causa Deutsche Telekom, in cui l’infrazione era stata qualificata come grave, e la presente causa.

183

Vero è che sarebbe stato auspicabile che la Commissione corredasse la decisione controversa con una motivazione che andasse oltre tali requisiti, in particolare indicando i dati in forma numerica che hanno orientato la considerazione della gravità variabile dell’infrazione nella determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda. Tuttavia, detta facoltà non è tale da modificare l’ampiezza dei requisiti che discendono dall’obbligo di motivazione per quanto concerne la decisione controversa (v., in tal senso, sentenze Weig/Commissione, EU:C:2000:627, punto 47; Sarrió/Commissione, EU:C:2000:631, punto 77, nonché Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 149).

184

Alla luce dei suesposti rilievi, occorre respingere la prima parte dell’ottavo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla seconda parte dell’ottavo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento, di personalità delle pene, nonché sull’obbligo di controllare la motivazione della decisione controversa

185

La seconda parte dell’ottavo motivo, che contiene quattro censure, verte sulla violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento, di personalità delle pene, nonché sull’obbligo di controllare la motivazione della decisione controversa.

186

Con la loro terza censura, che occorre esaminare per prima, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha violato il principio di personalità delle pene, poiché non ha verificato se l’ammenda fosse stata calcolata tenendo conto della specifica situazione delle ricorrenti.

187

Si deve constatare che tale terza censura non individua con la necessaria precisione un eventuale errore di diritto commesso dal Tribunale, né i punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un siffatto errore di diritto, di modo che dev’essere respinta in quanto irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

188

Con la loro prima censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione non avendo riconosciuto che le circostanze delle decisioni Deutsche Telekom e Wanadoo erano analoghe a quelle che hanno dato origine alla decisione controversa e hanno dato luogo ad ammende di un importo dieci volte inferiore.

189

Orbene, come ricordato dal Tribunale al punto 425 della sentenza impugnata, in più occasioni la Corte ha statuito che la prassi decisionale anteriore della Commissione non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza di discriminazione (sentenza Tomra Systems e a./Commissione, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, punto 104 nonché giurisprudenza ivi citata).

190

Così, il fatto che la Commissione in passato abbia inflitto ammende di una certa entità per determinate categorie di infrazioni non può impedirle di fissarne di nuove ad un importo maggiore, qualora ritenga necessario un inasprimento delle sanzioni per assicurare l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione, quale è definita unicamente dal regolamento n. 1/2003 (sentenza Tomra Systems e a./Commissione, EU:C:2012:221, punto 105 nonché giurisprudenza ivi citata).

191

Il Tribunale ha quindi giustamente respinto, al punto 427 della sentenza impugnata, l’argomento vertente sul confronto tra l’ammenda inflitta alle ricorrenti e le ammende imposte dalla Commissione in altre decisioni in materia di concorrenza, e ha concluso che nella fattispecie non può essere ravvisata alcuna violazione del principio di parità di trattamento.

192

Con la loro seconda censura, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità non avendo constatato che l’importo di partenza dell’ammenda, fissato a EUR 90 milioni, era sproporzionato. A tale riguardo, le ricorrenti sottolineano, da un lato, che tale importo di partenza è il secondo in ordine di grandezza fissato in materia di abuso di posizione dominante e, dall’altro, che l’importo finale dell’ammenda era rispettivamente 12,5 volte e 11,25 volte superiore a quello inflitto alla Deutsche Telekom e alla Wanadoo per condotte abusive simili.

193

Inoltre, con la loro quarta censura, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha violato il suo obbligo di controllare la motivazione della decisione controversa statuendo che la Commissione non era tenuta a motivare con particolare attenzione la propria decisione di infliggere, nella presente causa, un’ammenda di importo notevolmente più elevato rispetto a quelli inflitti nelle decisioni Wanadoo e Deutsche Telekom, data la somiglianza tra queste tre cause.

194

Per quanto riguarda il controllo dell’obbligo di motivazione, occorre constatare che, sebbene la Commissione abbia sì esplicitato, ai punti da 739 a 750 della decisione controversa, le differenze tra la causa Deutsche Telekom e la presente causa, essa ha fornito solo poche precisazioni quanto ai motivi che giustificavano la decisione di infliggere, nel caso di specie, un’ammenda di importo notevolmente più elevato rispetto a quelli fissati nelle decisioni Wanadoo e Deutsche Telekom. La Commissione avrebbe potuto, in particolare, precisare la metodologia utilizzata per determinare l’importo di partenza, analogamente a quanto prevedono gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2), che non erano applicabili all’epoca dei fatti rilevanti.

195

Il Tribunale non ha commesso tuttavia errori di diritto ricordando, al punto 434 della sentenza impugnata, che la Commissione ha adempiuto il proprio obbligo di motivazione avendo indicato nella decisione controversa gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. In tali circostanze, il Tribunale ha anche giustamente considerato che essa non fosse tenuta ad indicare i dati quantificati relativi alle modalità di calcolo dell’ammenda, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai punti 181 e 183 della presente sentenza.

196

Per quanto concerne la proporzionalità dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 429 della sentenza impugnata, che «il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione».

197

Nell’ambito di tale quarta censura, le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha violato l’articolo 6 della CEDU non esercitando il controllo esteso al merito cui è tenuto per quanto riguarda la proporzionalità dell’importo di partenza dell’ammenda.

198

Come precisato al punto 44 della presente sentenza, il controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE è integrato da una competenza estesa al merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora inflitte dalla Commissione per infrazioni alle norme sulla concorrenza, conformemente all’articolo 261 TFUE. L’articolo 17 del regolamento n. 17, sostituito dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, dispone che la Corte ha competenza estesa al merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione infligge un’ammenda o una penalità di mora, circostanza che implica che essa possa annullare, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

199

L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che ha sostituito l’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 17, dispone che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

200

Dalle suesposte considerazioni risulta che, per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione.

201

A tale riguardo, occorre rilevare che, al punto 431 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che la metodologia di cui al punto 1, A, degli orientamenti del 1998 risponde ad una logica forfettaria secondo cui l’importo di partenza dell’ammenda, determinato secondo la gravità dell’infrazione, è calcolato in funzione della natura dell’infrazione stessa, del suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e dell’estensione del mercato geografico rilevante.

202

Applicando tali criteri e rinviando ai punti da 371 a 421 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, al punto 432 della medesima sentenza, che l’importo di partenza dell’ammenda di EUR 90 milioni non era sproporzionato, tenuto conto del fatto, da un lato, che la condotta delle ricorrenti costituisce un abuso qualificato per il quale sussistono precedenti e che pregiudica l’obiettivo della realizzazione di un mercato interno per le reti e i servizi di telecomunicazione e, dall’altro, che detto abuso ha avuto un impatto significativo sul mercato al dettaglio spagnolo.

203

Anche se il Tribunale ha certamente omesso di constatare che la Commissione non ha esposto, nella decisione controversa, la metodologia utilizzata per determinare l’importo di partenza dell’ammenda, analogamente a quanto prevedono gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, che non erano applicabili all’epoca dei fatti rilevanti, una siffatta omissione non è tuttavia sufficiente per ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore nel controllo di proporzionalità di tale importo, che esso ha effettuato in base ai criteri elencati al punto 432 della sentenza impugnata.

204

Da quanto precede risulta che, nell’esame degli argomenti delle ricorrenti diretti a dimostrare che l’importo di partenza dell’ammenda era sproporzionato, il Tribunale ha effettivamente esercitato le competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE in modo conforme ai requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta, esaminando tutte le censure, di fatto o di diritto, invocate dalle ricorrenti e dirette a dimostrare che l’importo dell’ammenda non era adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione. Nel corso della disamina di tali censure, il Tribunale ha tuttavia statuito che nessuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti giustificava una riduzione di tale importo di partenza.

205

Nella misura in cui, con questa quarta censura, le ricorrenti criticano la valutazione del carattere proporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda relativamente alle circostanze di fatto rilevanti, effettuata dal Tribunale al punto 432 della sentenza impugnata, occorre ricordare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano violato il diritto dell’Unione. Pertanto, solo nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo di un’ammenda (v., in tal senso, sentenze E.ON Energie/Commissione, EU:C:2012:738, punti 125 e 126; Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, EU:C:2013:351, punto 57, e Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, C‑586/12 P, EU:C:2013:863, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

206

Nel caso di specie, si deve constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato in che modo l’importo di partenza di EUR 90 milioni, su cui la Commissione si è basata nella decisione controversa, sia eccessivo al punto da essere sproporzionato ai sensi della giurisprudenza di cui al punto precedente della presente sentenza.

207

Dalle precedenti considerazioni risulta che la seconda parte dell’ottavo motivo dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla terza parte dell’ottavo motivo, vertente su errori di diritto nell’esame della maggiorazione dell’importo di partenza a fini dissuasivi, sulla qualifica della condotta delle ricorrenti come «infrazione di lunga durata» nonché sulla riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti

208

Con la terza parte del loro ottavo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’esame della maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a fini dissuasivi, della qualifica della loro condotta come «infrazione di lunga durata» nonché della riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti.

209

Per quanto concerne la prima censura, vertente su errori di diritto nell’esame della maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a fini dissuasivi, le ricorrenti deducono i seguenti argomenti.

210

Da un lato, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha violato i principi di non discriminazione e di proporzionalità convalidando la maggiorazione dell’importo di partenza a fini dissuasivi, sebbene la loro forza economica fosse comparabile a quella delle imprese interessate dalle decisioni Wanadoo e Deutsche Telekom, in cui la Commissione non aveva imposto una siffatta maggiorazione.

211

Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 188 e 189 della presente sentenza, il Tribunale ha giustamente respinto, al punto 441 della sentenza impugnata, tale argomento basato sulla prassi decisionale della Commissione, dato che quest’ultima non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza.

212

D’altro lato, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, nonostante sia obbligato ad esercitare un controllo esteso al merito, ha convalidato il ragionamento della Commissione con semplici rinvii generici a punti della decisione controversa, senza esaminare il carattere appropriato del fattore moltiplicatore del 25%.

213

A tale riguardo, occorre ricordare che l’esercizio della competenza estesa al merito prevista agli articoli 261 TFUE e 31 del regolamento n. 1/2003 non equivale a un controllo d’ufficio e sottolineare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio, quali la mancanza di motivazione della decisione controversa, spetta al ricorrente sollevare i motivi diretti avverso quest’ultima e produrre elementi di prova a sostegno di detti motivi (sentenze Chalkor/Commissione, EU:C:2011:815, punto 64, nonché KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 131).

214

Orbene, si deve constatare che il Tribunale, ai punti da 438 a 441 della sentenza impugnata, ha esaminato il modo in cui la Commissione ha motivato la maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda e ha constatato che essa si basava sufficientemente sui dati contenuti nella decisione controversa in merito alla forza economica delle ricorrenti. In tal modo, il Tribunale ha esercitato le competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE in modo conforme ai requisiti di un controllo esteso al merito, esaminando tutte le censure, di fatto o di diritto, invocate dalle ricorrenti in tale contesto.

215

Da quanto precede risulta che la prima censura dev’essere respinta in quanto infondata.

216

La seconda censura delle ricorrenti verte su errori di diritto nell’esame della qualifica della condotta delle ricorrenti come «infrazione di lunga durata».

217

Per quanto riguarda la data di inizio dell’infrazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha avuto torto nell’omettere di distinguere il periodo precedente la decisione Deutsche Telekom da quello successivo alla medesima e nel valutare la gravità dell’infrazione rispetto a ciascun periodo, violando in tal modo il principio di non discriminazione ed il suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito.

218

Si deve constatare che tale argomento dev’essere respinto in quanto inconferente, dal momento che le ricorrenti si limitano a sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto distinguere due periodi di infrazione in funzione dell’asserita intensità variabile dell’infrazione, senza spiegare in che modo la durata dell’infrazione ne verrebbe ridotta.

219

Le ricorrenti fanno altresì valere che il Tribunale ha snaturato le loro affermazioni, senza tuttavia individuare con la necessaria precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati o gli errori di analisi che sarebbero stati commessi dal Tribunale. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza, occorre respingere tale argomento in quanto irricevibile.

220

Per quanto concerne la data finale dell’infrazione, il Tribunale ha constatato, secondo le ricorrenti, che la Commissione aveva provato l’esistenza dell’infrazione solo fino al termine del primo semestre del 2006. Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha invertito l’onere della prova statuendo che esse non avevano fornito la prova che non vi era stata una compressione dei margini nel corso del secondo trimestre 2006, mentre spettava alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’infrazione.

221

Dal punto 451 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha constatato, sulla base di elementi del fascicolo non contestati dalle ricorrenti, che sia i prezzi all’ingrosso sia i prezzi al dettaglio della Telefónica de España SAU sono rimasti invariati tra il mese di settembre 2001 ed il 21 dicembre 2006, data finale dell’infrazione, e ciò senza che le ricorrenti abbiano fatto valere una qualsivoglia modifica dei costi considerati dalla Commissione. In tal modo, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova, bensì ha correttamente proceduto alla valutazione degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 171 delle sue conclusioni.

222

Di conseguenza, la seconda censura dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondata.

223

La terza censura verte su errori di diritto nell’esame della riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti.

224

In primo luogo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha applicato un «criterio giuridico erroneo» ritenendo che la loro negligenza fosse estremamente grave, ai fini di valutare il carattere appropriato della riduzione del 10% loro accordata dalla Commissione a titolo del legittimo affidamento.

225

Si deve constatare che il Tribunale, al punto 459 della sentenza impugnata, ha proceduto a valutazioni fattuali vertenti sul grado di negligenza delle ricorrenti. Tale argomento dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza.

226

In secondo luogo, le ricorrenti criticano il punto 461 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale, nell’esaminare l’asserito carattere di novità della causa, si è riferito al suo ragionamento relativo all’esistenza di precedenti chiari e prevedibili. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe applicato un criterio manifestamente erroneo, vale a dire quello della certezza del diritto, e avrebbe ignorato che una delle circostanze attenuanti definite dagli orientamenti del 1998 è l’esistenza di un ragionevole dubbio dell’impresa sull’illiceità della sua condotta. Orbene, secondo le ricorrenti, un siffatto ragionevole dubbio è esistito almeno sino al mese di ottobre 2003, data di pubblicazione della decisione Deutsche Telekom, ed è persistito fino alla pronuncia della sentenza TeliaSonera Sverige (EU:C:2011:83).

227

A tale riguardo, occorre constatare che l’esistenza di un ragionevole dubbio in capo alle ricorrenti costituisce una questione di fatto che rientra unicamente nel potere discrezionale del Tribunale, di modo che tale quarta censura dev’essere respinta in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 84 della presente sentenza.

228

Ne risulta che la terza parte dell’ottavo motivo dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondata.

229

Alla luce dei suesposti rilievi, occorre respingere l’ottavo motivo in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondato.

Sul decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di esercitare un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 6 della CEDU per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda

230

Con il loro decimo motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha violato il suo obbligo di operare un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 6 della CEDU per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda, poiché avrebbe omesso di esercitare la competenza estesa al merito prevista agli articoli 261 TFUE e 31 del regolamento n. 1/2003.

231

Si deve constatare che, nell’ambito del decimo motivo, le ricorrenti non individuano con la necessaria precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata, ma si limitano ad affermare in modo generico e non circostanziato che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un esame di tutti gli elementi di prova e di tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini di valutare il carattere adeguato dell’ammenda. Si deve tuttavia sottolineare che l’argomento sviluppato a sostegno di tale motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di operare un controllo esteso al merito, è già stato esaminato nell’ambito degli altri motivi, ove le ricorrenti hanno individuato con la necessaria precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata.

232

Di conseguenza, il decimo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile, in applicazione della giurisprudenza richiamata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

233

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese

234

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

235

In forza dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese.

236

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

237

La France Telecom, l’Ausbanc Consumo e l’ECTA, parti intervenienti, si fanno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Telefónica SA e la Telefónica de España SAU sono condannate alle spese.

 

3)

La France Telecom España SA, l’Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) e l’European Competitive Telecommunications Association si fanno carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: lo spagnolo.