Causa C‑267/12

Frédéric Hay

contro

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio — Esclusione dei contraenti un patto civile di solidarietà — Discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Normativa nazionale che riserva la conclusione del matrimonio alle persone di sesso diverso – Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio, escludendo i lavoratori uniti in un patto civile di solidarietà con persona del medesimo sesso – Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 2, a)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  2.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

    Una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori, e non esplicitamente sul loro orientamento sessuale, è una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omossessuali sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati. Peraltro, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giustificata non tanto da una finalità legittima ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, disposizione che concerne unicamente le discriminazioni indirette, quanto, ed esclusivamente, da uno dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della stessa, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui. Tale ultima disposizione, poiché istituisce una deroga al divieto di discriminazione, deve essere interpretata in senso stretto.

    (v. punti 44-47 e dispositivo)


Causa C‑267/12

Frédéric Hay

contro

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio — Esclusione dei contraenti un patto civile di solidarietà — Discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale — Normativa nazionale che riserva la conclusione del matrimonio alle persone di sesso diverso — Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio, escludendo i lavoratori uniti in un patto civile di solidarietà con persona del medesimo sesso — Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 2, a)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  2.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

    Una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori, e non esplicitamente sul loro orientamento sessuale, è una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omossessuali sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati. Peraltro, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giustificata non tanto da una finalità legittima ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, disposizione che concerne unicamente le discriminazioni indirette, quanto, ed esclusivamente, da uno dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della stessa, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui. Tale ultima disposizione, poiché istituisce una deroga al divieto di discriminazione, deve essere interpretata in senso stretto.

    (v. punti 44-47 e dispositivo)