Causa C‑237/12

Commissione europea

contro

Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafo 4 — Allegato II parte A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2 — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Periodi di applicazione al terreno — Capacità dei depositi per gli effluenti da allevamento — Restrizioni all’applicazione al terreno — Divieto di applicazione sui terreni in forte pendenza o sui terreni gelati o innevati — Non conformità della normativa nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Ambiente – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Direttiva 91/676 – Obblighi imposti agli Stati membri

    [Art. 191, §§ 1 e 2 TFUE; direttiva del Consiglio 91/676, considerando 11, art. 5, §§ 1, 3, a) e b), e 4, a) e b), e allegato II, parte A, punto 1]

  2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Oggetto della lite – Definizione – Modifica in corso di causa – Divieto – Nuova normativa nazionale che riprende le disposizioni oggetto delle censure – Censure limitate, nel ricorso, alla normativa anteriore e dirette, nella replica, contro le disposizioni della nuova normativa – Ammissibilità

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Normativa nazionale di trasposizione adottata prima della scadenza di tale termine – Disposizioni di tale normativa entrate in vigore dopo tale data – Incidenza sulla determinazione dell’esistenza di un inadempimento

    (Art. 258 TFUE)

  4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  5. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Successivo ampliamento – Inammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  6. Ambiente – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Direttiva 91/676 – Norme relative ai periodi di divieto di applicazione relativi a determinati tipi di fertilizzanti e di colture – Regole di calcolo delle capacità di stoccaggio degli effluenti da allevamento – Norme che autorizzano il deposito sul terreno di letame di paglia compatto – Regole di calcolo della quantità di azoto che può essere applicata – Norme che stabiliscono i valori di rilascio di azoto – Norme relative alle condizioni di applicazione ai terreni in forte pendenza – Mancanza di un divieto di applicazione di determinati tipi di fertilizzanti sui terreni gelati o innevati – Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 91/676, art. 5, § 4, e allegati II, parte A, punti da 1 a 3 e 5, e III, §§ 1, punti da 1 a 3, e 2)

  1.  La direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, mira a creare gli strumenti necessari affinché sia garantita, nell’Unione europea, la protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

    Per conseguire tali obiettivi, gli Stati membri sono tenuti, come risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, ad elaborare e a mettere in atto programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

    Dall’undicesimo considerando della direttiva 91/676 risulta che tali programmi d’azione devono comportare misure intese a limitare l’applicazione sui terreni di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e, in particolare, a stabilire restrizioni specifiche all’applicazione di effluenti da allevamento.

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/676, i suddetti programmi d’azione, la cui attuazione spetta agli Stati membri, devono, più precisamente, contenere talune misure vincolanti di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell’allegato II parte A, punto 1, della direttiva 91/676, tali programmi d’azione tengono conto delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, nonché delle condizioni fisiche, geologiche e climatiche di ciascuna regione.

    Inoltre, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine discrezionale nella scelta delle modalità precise di attuazione delle prescrizioni della direttiva 91/676, essi sono comunque tenuti a fare in modo che gli obiettivi di tale direttiva, e pertanto gli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’ambiente, siano realizzati, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.

    Peraltro, nell’ambito di una direttiva come la 91/676, che contiene norme tecniche nel settore dell’ambiente, gli Stati membri sono particolarmente tenuti, per soddisfare pienamente il requisito della certezza del diritto, a fare in modo che la loro normativa destinata a garantire la trasposizione di tale direttiva sia chiara e precisa.

    (v. punti 25‑31)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46‑51)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52‑55)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 56, 57)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 73‑75, 102, 103, 125‑127)

  6.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, uno Stato membro che non adotti le misure necessarie al fine di garantire l’attuazione completa e corretta di tutti i requisiti posti a suo carico dall’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva, in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punti da 1 a 3 e 5, nonché III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2, di tale direttiva, in quanto la normativa nazionale adottata al fine di assicurare l’attuazione della medesima:

    prescrive periodi di divieto di applicazione relativi a diversi tipi di fertilizzanti e di colture non conformi ai requisiti di tale direttiva;

    stabilisce norme di calcolo delle capacità di stoccaggio degli effluenti da allevamento in base a un calendario non conforme ai requisiti di tale direttiva;

    autorizza il deposito sul terreno di letame di paglia compatto per un periodo eccessivamente lungo;

    non stabilisce norme che consentano agli agricoltori e alle autorità di controllo di calcolare in modo esatto la quantità di azoto che può essere applicata al fine di garantire una fertilizzazione equilibrata;

    stabilisce valori di rilascio dell’azoto che non consentono di garantire il rispetto del limite di applicazione degli effluenti da allevamento, fissato dalla direttiva in 170 chilogrammi di azoto per ettaro per anno;

    non stabilisce norme soddisfacenti, contenenti criteri chiari, precisi e oggettivi, attinenti alle condizioni di applicazione di fertilizzanti sui terreni in forte pendenza;

    non stabilisce norme che vietano l’applicazione di taluni tipi di fertilizzanti sui terreni gelati o innevati.

    (v. punto 161 e dispositivo)