Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12

Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12) e Sky Italia srl (C-257/12)

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

«Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013

  1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su un fatto nuovo – Insussistenza – Giustificazione – Sussistenza di informazioni sufficienti ai fini della pronuncia

    (Regolamento di procedura della Corte, artt. 76, § 2, e 83)

  2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

    (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20 – Diritti e tributi applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica – Diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato – Calcolo in funzione dei ricavi realizzati dalle imprese – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, art. 12)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25-28)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30-32)

  3.  L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    (v. punto 43 e dispositivo)


Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12

Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12) e Sky Italia srl (C-257/12)

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

«Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013

  1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale del procedimento — Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su un fatto nuovo — Insussistenza — Giustificazione — Sussistenza di informazioni sufficienti ai fini della pronuncia

    (Regolamento di procedura della Corte, artt. 76, § 2, e 83)

  2. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

    (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20 — Diritti e tributi applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica — Diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato — Calcolo in funzione dei ricavi realizzati dalle imprese — Ammissibilità — Presupposti — Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, art. 12)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25-28)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30-32)

  3.  L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    (v. punto 43 e dispositivo)