Cause riunite C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P

Land Burgenland (C‑214/12 P), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (C‑215/12 P) e Repubblica d’Austria (C‑223/12 P)

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune — Aiuto concesso al gruppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) in occasione della privatizzazione della Bank Burgenland AG — Determinazione del prezzo di mercato — Gara d’appalto — Condizioni illecite prive di incidenza sull’offerta più elevata — Criterio denominato del “venditore privato” — Distinzione tra gli obblighi che incombono allo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico e quelli che incombono allo Stato agente in qualità di azionista — Snaturamento degli elementi di prova — Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Presa in considerazione del rischio per la fissazione del prezzo di cessione di un’impresa rappresentato dalla sussistenza di un regime di garanzia legale in favore dell’impresa oggetto di cessione – Esclusione

    (Art. 87, § 1, CE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Stato azionista di un’impresa – Stato agente in quanto pubblico potere – Distinzione in base all’applicazione del criterio dell’investitore privato

    (Art. 87, § 1, CE)

  3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Criterio del creditore privato – Valutazione economica complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Art. 87, § 1, CE)

  5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

    (Artt. 87, § 1, CE e 253 CE)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Cessione di un’impresa – Determinazione del prezzo – Preferenza da accordare agli esiti di una gara di appalto aperta, trasparente e non condizionata rispetto ad una perizia – Condizioni illecite prive di incidenza sull’importo dell’offerta più elevata

    (Art. 87, § 1, CE)

  1.  Un regime di garanzia legale, che comporta l’obbligo per le autorità statali, in particolare regionali, di intervenire in caso d’insolvenza o di liquidazione dell’istituto di credito di cui trattasi e secondo il quale i creditori degli istituti di credito possono esercitare direttamente un diritto nei confronti dell’autorità pubblica garante nell’ipotesi in cui l’istituto di credito dovesse trovarsi in una situazione di liquidazione o d’insolvenza e gli attivi del detto istituto non fossero sufficienti a soddisfarli, non è stato sottoscritto, tenuto conto delle sue caratteristiche, alle condizioni normali del mercato e non può pertanto essere preso in considerazione nella valutazione del comportamento delle autorità nazionali alla luce del criterio del venditore privato in economia di mercato.

    Infatti, ciò che è determinante nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’operatore privato è sapere se le misure di cui trattasi rientrino tra quelle che un operatore privato in economia di mercato, che conta di realizzare utili a termine più o meno lungo, avrebbe potuto concedere.

    (v. punti 48-50)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52, 53, 56-60)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 73, 76)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 77-80)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 81, 120)

  6.  Il prezzo di mercato è il prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza è disposto a pagare per una società nella situazione in cui essa si trova. Ai fini della verifica dello stesso, le autorità nazionali possono prendere in considerazione, segnatamente, la forma utilizzata per la cessione di una società, per esempio quella dell’asta pubblica, che si presume garantisca una vendita alle condizioni di mercato, ovvero una perizia eventualmente predisposta in occasione della cessione. In tal modo, quando una pubblica autorità procede alla vendita di un’impresa che le appartiene tramite una gara di appalto aperta, trasparente e non condizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all’offerta più elevata, fermo restando che deve dimostrarsi, in primo luogo, che tale offerta ha valore di impegno e che essa è credibile e, in secondo luogo, che non è giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo. Infatti, in simili condizioni, la Commissione non può essere tenuta a ricorrere, ai fini della verifica del prezzo di mercato, ad altri strumenti, come perizie indipendenti. Inoltre, l’offerta più elevata presentata nell’ambito di una gara d’appalto irregolare a causa di condizioni illecite può nondimeno corrispondere al prezzo di mercato, allorché le carenze che inficiano le condizioni della gara di appalto non hanno influito sull’importo di tale offerta, provocandone una diminuzione.

    Peraltro, il venditore privato in economia di mercato opterà in linea di principio per l’offerta di acquisto più elevata quando questa ha valore di impegno ed è credibile, indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto l’acquirente potenziale a proporre detta offerta. Infatti, dal punto di vista di un simile venditore privato, le ragioni che conducono un dato offerente a presentare un’offerta di un certo importo non sono determinanti. Quando un’impresa viene acquistata al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, essa è stata valutata al prezzo di mercato e non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato.

    (v. punti 92-96, 99, 114, 117)


Cause riunite C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P

Land Burgenland (C‑214/12 P), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (C‑215/12 P) e Repubblica d’Austria (C‑223/12 P)

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune — Aiuto concesso al gruppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) in occasione della privatizzazione della Bank Burgenland AG — Determinazione del prezzo di mercato — Gara d’appalto — Condizioni illecite prive di incidenza sull’offerta più elevata — Criterio denominato del “venditore privato” — Distinzione tra gli obblighi che incombono allo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico e quelli che incombono allo Stato agente in qualità di azionista — Snaturamento degli elementi di prova — Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013

  1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Presa in considerazione del rischio per la fissazione del prezzo di cessione di un’impresa rappresentato dalla sussistenza di un regime di garanzia legale in favore dell’impresa oggetto di cessione — Esclusione

    (Art. 87, § 1, CE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Stato azionista di un’impresa — Stato agente in quanto pubblico potere — Distinzione in base all’applicazione del criterio dell’investitore privato

    (Art. 87, § 1, CE)

  3. Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  4. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Criterio del creditore privato — Valutazione economica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Art. 87, § 1, CE)

  5. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

    (Artt. 87, § 1, CE e 253 CE)

  6. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Cessione di un’impresa — Determinazione del prezzo — Preferenza da accordare agli esiti di una gara di appalto aperta, trasparente e non condizionata rispetto ad una perizia — Condizioni illecite prive di incidenza sull’importo dell’offerta più elevata

    (Art. 87, § 1, CE)

  1.  Un regime di garanzia legale, che comporta l’obbligo per le autorità statali, in particolare regionali, di intervenire in caso d’insolvenza o di liquidazione dell’istituto di credito di cui trattasi e secondo il quale i creditori degli istituti di credito possono esercitare direttamente un diritto nei confronti dell’autorità pubblica garante nell’ipotesi in cui l’istituto di credito dovesse trovarsi in una situazione di liquidazione o d’insolvenza e gli attivi del detto istituto non fossero sufficienti a soddisfarli, non è stato sottoscritto, tenuto conto delle sue caratteristiche, alle condizioni normali del mercato e non può pertanto essere preso in considerazione nella valutazione del comportamento delle autorità nazionali alla luce del criterio del venditore privato in economia di mercato.

    Infatti, ciò che è determinante nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’operatore privato è sapere se le misure di cui trattasi rientrino tra quelle che un operatore privato in economia di mercato, che conta di realizzare utili a termine più o meno lungo, avrebbe potuto concedere.

    (v. punti 48-50)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52, 53, 56-60)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 73, 76)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 77-80)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 81, 120)

  6.  Il prezzo di mercato è il prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza è disposto a pagare per una società nella situazione in cui essa si trova. Ai fini della verifica dello stesso, le autorità nazionali possono prendere in considerazione, segnatamente, la forma utilizzata per la cessione di una società, per esempio quella dell’asta pubblica, che si presume garantisca una vendita alle condizioni di mercato, ovvero una perizia eventualmente predisposta in occasione della cessione. In tal modo, quando una pubblica autorità procede alla vendita di un’impresa che le appartiene tramite una gara di appalto aperta, trasparente e non condizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all’offerta più elevata, fermo restando che deve dimostrarsi, in primo luogo, che tale offerta ha valore di impegno e che essa è credibile e, in secondo luogo, che non è giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo. Infatti, in simili condizioni, la Commissione non può essere tenuta a ricorrere, ai fini della verifica del prezzo di mercato, ad altri strumenti, come perizie indipendenti. Inoltre, l’offerta più elevata presentata nell’ambito di una gara d’appalto irregolare a causa di condizioni illecite può nondimeno corrispondere al prezzo di mercato, allorché le carenze che inficiano le condizioni della gara di appalto non hanno influito sull’importo di tale offerta, provocandone una diminuzione.

    Peraltro, il venditore privato in economia di mercato opterà in linea di principio per l’offerta di acquisto più elevata quando questa ha valore di impegno ed è credibile, indipendentemente dalle ragioni che hanno indotto l’acquirente potenziale a proporre detta offerta. Infatti, dal punto di vista di un simile venditore privato, le ragioni che conducono un dato offerente a presentare un’offerta di un certo importo non sono determinanti. Quando un’impresa viene acquistata al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, essa è stata valutata al prezzo di mercato e non si può ritenere che il compratore abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato.

    (v. punti 92-96, 99, 114, 117)