Causa C‑196/12
Commissione europea
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso per carenza — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — Statuto dei funzionari — Adeguamento dei coefficienti correttori — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione — Inerzia — Irricevibilità»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013
Ricorso per carenza – Carenza – Nozione – Inerzia – Atto non satisfattorio – Decisione del Consiglio recante rigetto di una proposta di regolamento – Esclusione
(Articolo 265 TFUE)
Il ricorso per carenza è basato sul principio che l’illegittima inerzia di un’istituzione consente, segnatamente alle altre istituzioni, di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto con il Trattato FUE. L’articolo 265 TFUE riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non l’adozione di un atto diverso da quello che la ricorrente avrebbe auspicato o ritenuto necessario.
Al riguardo, una decisione formalmente adottata da parte del Consiglio e recante rigetto di una proposta di regolamento della Commissione, che costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, che contiene la normativa dell’Unione, costituisce una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
(v. punti da 22 a 26)
Causa C‑196/12
Commissione europea
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso per carenza — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — Statuto dei funzionari — Adeguamento dei coefficienti correttori — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione — Inerzia — Irricevibilità»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013
Ricorso per carenza — Carenza — Nozione — Inerzia — Atto non satisfattorio — Decisione del Consiglio recante rigetto di una proposta di regolamento — Esclusione
(Articolo 265 TFUE)
Il ricorso per carenza è basato sul principio che l’illegittima inerzia di un’istituzione consente, segnatamente alle altre istituzioni, di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto con il Trattato FUE. L’articolo 265 TFUE riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non l’adozione di un atto diverso da quello che la ricorrente avrebbe auspicato o ritenuto necessario.
Al riguardo, una decisione formalmente adottata da parte del Consiglio e recante rigetto di una proposta di regolamento della Commissione, che costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, che contiene la normativa dell’Unione, costituisce una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
(v. punti da 22 a 26)