SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 giugno 2012 ( *1 )

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà — Articolo 28 — Consegna successiva — “Catena” di mandati d’arresto europei — Esecuzione di un terzo mandato d’arresto europeo contro la medesima persona — Nozione di “Stato membro di esecuzione” — Assenso alla consegna — Procedimento pregiudiziale d’urgenza»

Nella causa C-192/12 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Finlandia), con decisione del 24 aprile 2012, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo contro

Melvin West,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Arabadjiev (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio del 24 aprile 2012, pervenuta alla Corte lo stesso giorno, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 3 maggio 2012 della Seconda Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. West, da R. Sorsa, asianajaja;

per il Virallinen syyttäjä, da M. Mäkelä, kihlakunnansyyttäjä;

per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

per il governo francese, da G. de Bergues, J.-S. Pilczer, N. Rouam e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da J. Beeko, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da W. Bogensberger e I. Koskinen, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione in Finlandia di un mandato d’arresto europeo emesso il 31 agosto 2007 dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) contro il sig. West, cittadino e residente del Regno Unito, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di tre anni alla quale è stato condannato per furto di carte geografiche antiche e rare.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Risulta dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1o maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), che la Repubblica di Finlandia ha fatto una dichiarazione a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, UE, con cui essa ha accettato la competenza della Corte a statuire secondo le modalità di cui all’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), UE.

4

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi del titolo VI del Trattato UE, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona, restano invariate in ordine agli atti dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell’articolo 35, paragrafo 2, UE.

5

I considerando primo, quinto-settimo e decimo della decisione quadro recitano come segue:

«(1)

In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(...)

(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)

Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del Trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(...)

(10)

Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. (...)».

6

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro definisce il mandato d’arresto europeo e l’obbligo di darne esecuzione nei termini seguenti:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

7

L’articolo 3 della decisione quadro elenca i «[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo».

8

L’articolo 4 della decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», enuncia tali motivi e dispone al riguardo:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(...)

6)

se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».

9

L’articolo 5 della decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», prevede quanto segue:

«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(...)

3)

Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

10

L’articolo 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17».

11

Sotto la rubrica «Eventuali azioni penali per altri reati», l’articolo 27 della decisione quadro recita come segue:

«1.   Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stat[a] consegnat[a] nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c)

il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell’articolo 13;

f)

qualora, dopo essere stat[a] consegnat[a], la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

g)

qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.   La richiesta di assenso è presentata [all’]autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

12

Ai sensi dell’articolo 28 della decisione quadro, intitolato «Consegna o estradizione successiva»:

«1.   Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l’interessato l’ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

c)

allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).

3.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

a)

la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2;

b)

l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

c)

la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d)

l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

4.   In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L’assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo».

13

L’articolo 32 della decisione quadro, intitolato «Disposizione transitoria», afferma quanto segue:

«Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell’esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento».

Il diritto finlandese

14

A norma dell’articolo 61 della legge 1286/2003, relativa alla consegna tra la Repubblica di Finlandia e gli altri Stati membri dell’Unione europea [rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki (1286/2003)], del 30 dicembre 2003, una persona consegnata da uno Stato membro alla Repubblica di Finlandia non può essere di nuovo consegnata ad un altro Stato membro, salvo, in particolare, quando lo Stato membro che l’ha consegnata dà il suo assenso a derogare al divieto in parola.

15

Risulta dall’articolo 62 della suddetta legge, letto in combinato disposto con l’articolo 61 di quest’ultima, che, se uno Stato membro chiede la consegna di una persona già consegnata alla Repubblica di Finlandia da un altro Stato membro e tale persona si oppone alla nuova consegna, spetterà al pubblico ministero competente presentare la domanda di assenso alla consegna stessa allo Stato membro a partire dal quale la suddetta persona è stata consegnata alla Repubblica di Finlandia.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

Fatti

16

Il sig. West è stato oggetto di tre successivi mandati d’arresto europei.

17

Il primo mandato d’arresto europeo è stato emesso dalle autorità giudiziarie francesi il 14 marzo 2005 onde perseguire il sig. West per reati consistenti in furti di carte geografiche antiche e rare commessi il 26 ottobre 1999 ed il 5 settembre 2000 alla Bibliothèque nationale de France. Tale mandato d’arresto, dopo essere stato inizialmente diffuso tramite il sistema di informazione Schengen (SIS) e l’Interpol, è stato trasmesso alle competenti autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, poiché il sig. West era detenuto all’epoca in questo Stato membro. Il 15 febbraio 2007 il Tribunal de grande instance de Paris, non avendo potuto ottenere la consegna del sig. West in esecuzione del suddetto mandato d’arresto europeo, l’ha condannato in contumacia ad una pena detentiva di tre anni. Di conseguenza, il 31 agosto 2007, le autorità giudiziarie francesi hanno emesso un nuovo mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di siffatta pena privativa della libertà, il quale è stato diffuso attraverso il SIS e l’Interpol.

18

Il secondo mandato d’arresto europeo è stato emesso dalle autorità giudiziarie finlandesi il 9 dicembre 2009 ai fini dell’esecuzione, da parte del sig. West, di una pena privativa della libertà, confermata in appello con una sentenza del 31 maggio 2002 dello Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), in ragione di furti commessi da quest’ultimo alla biblioteca dell’Università di Helsinki (Finlandia) nel corso del periodo dal 22 al 26 febbraio 2001.

19

Il terzo mandato d’arresto europeo è stato emesso dalle autorità giudiziarie ungheresi il 1o aprile 2010 ai fini di un procedimento penale promosso a carico del sig. West, perseguito per aver danneggiato, nel corso del periodo dal 16 al 18 agosto 2000, alla biblioteca nazionale Széchenyi (Ungheria), numerosi atlanti del XVII secolo di grande valore, in quanto aveva sottratto otto tavole di questi ultimi per appropriarsene.

Le procedure di consegna riguardanti il sig. West

20

A una data non risultante dal fascicolo di cui dispone la Corte, le autorità giudiziarie del Regno Unito, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie ungheresi, hanno consegnato il sig. West all’Ungheria. Tale consegna non è stata subordinata ad alcuna condizione. Il Budai Központi kerületi bíróság [Tribunale distrettuale del centro di Buda (Ungheria)] ha condannato il sig. West, per aver commesso i furti che gli erano stati imputati, ad una pena detentiva di sedici mesi. Con decisione del 27 gennaio 2011, la Fővárosi Bíróság (Corte di Budapest), dopo aver constatato che i presupposti della consegna del sig. West erano soddisfatti sia in base al mandato d’arresto presentato dalle autorità giudiziarie finlandesi sia rispetto a quello presentato dalle autorità giudiziarie francesi, ha adottato una decisione che ordina la consegna del sig. West alla Repubblica di Finlandia. Risulta dal suddetto fascicolo che l’autorità giudiziaria del Regno Unito ha dato il suo assenso alla consegna in parola senza subordinarla ad alcuna condizione.

21

Il 15 settembre 2011 l’Ungheria ha consegnato il sig. West alla Repubblica di Finlandia in base al mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie di quest’ultimo Stato membro ai fini dell’esecuzione della pena detentiva alla quale era stato condannato dallo Helsingin hovioikeus. Rimanevano da scontare 17 mesi di detenzione. La data della liberazione del sig. West era fissata al 29 aprile 2012. Il 25 gennaio 2012 il Ministero ungherese per la Pubblica amministrazione e la Giustizia ha indirizzato al Virallinen syyttäjä (pubblico ministero finlandese) una lettera che informava quest’ultimo circa la decisione della Fővárosi Bíróság del 27 gennaio 2011. Tale lettera precisava che il suddetto giudice aveva deciso che, «una volta che il procedimento finlandese si [fosse] concluso, l’interessato [avrebbe dovuto] essere consegnato alle autorità francesi».

22

Il 9 febbraio 2012 il Virallinen syyttäjä ha depositato presso lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di prima istanza di Helsinki) una domanda diretta a che il sig. West, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi il 31 agosto 2007, fosse consegnato alla Repubblica francese, precisando che l’Ungheria aveva dato il suo assenso a tale consegna. Dalle osservazioni presentate all’udienza dinanzi alla Corte emerge che il Virallinen syyttäjä ha anche fatto dei passi, attraverso la polizia giudiziaria centrale, al fine di accertare se il Regno Unito avesse dato il suo assenso alla suddetta consegna. Le competenti autorità di quest’ultimo Stato membro avrebbero risposto che la decisione sulla consegna del sig. West alla Repubblica francese avrebbe dovuto essere presa dalle autorità finlandesi. Dal canto suo, il Regno Unito, nelle risposte ai quesiti scritti della Corte, ha precisato al riguardo che la Repubblica di Finlandia gli aveva chiesto l’assenso alla consegna del sig. West alla Repubblica francese, ma che esso non aveva dato l’assenso in questione.

23

Con decisione del 17 febbraio 2012 lo Helsingin käräjäoikeus ha autorizzato la consegna del sig. West alla Repubblica francese. Quest’ultimo ha presentato dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema) un ricorso per cassazione avverso tale decisione. Il sig. West si oppone alla consegna stessa per il motivo che il Regno Unito non ha dato il suo assenso alla terza consegna. Il Virallinen syyttäjä considera viceversa che, per la suddetta consegna, occorra unicamente l’assenso dell’Ungheria, poiché tale Stato membro è quello a partire dal quale il sig. West è stato effettivamente consegnato alla Repubblica di Finlandia.

La decisione di rinvio

24

Nella sua decisione di rinvio, il Korkein oikeus sostiene di dover pronunciarsi sul punto se, in applicazione della decisione quadro, la consegna richiesta dalle autorità giudiziarie francesi necessiti l’assenso di uno Stato membro diverso dall’Ungheria. Nel caso di specie non sarebbe accertato e neppure sostenuto che il Regno Unito abbia dato il suo assenso alla consegna del sig. West alla Repubblica francese. L’Ungheria avrebbe invece dato il suo assenso a tale effetto.

25

A parere del Korkein oikeus, il requisito dell’assenso dello Stato membro di esecuzione a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro non è una questione di diritto nazionale. Il buon funzionamento del sistema istituito dalla decisione quadro necessiterebbe al riguardo un’interpretazione uniforme.

26

Il Korkein oikeus sostiene che i presupposti sanciti dall’articolo 28, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione quadro non sono riuniti nel caso di specie. Potrebbe invece essere pertinente il paragrafo 2, lettera c). Ai sensi di tale disposizione, che rinvia all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro, l’assenso speciale dello Stato membro di esecuzione ad una consegna successiva non è necessario qualora «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona» dia il suo assenso a nuove azioni penali o condanne. Sussisterebbe però un dubbio sul punto se, per «autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona», si debba intendere un’autorità di uno Stato membro rigorosamente identico a quello designato all’inizio dell’articolo 28, paragrafo 2, come lo Stato membro di esecuzione.

27

Il giudice del rinvio ritiene che il tenore letterale dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro sembri costituire un indizio nel senso che lo Stato membro di esecuzione di cui è necessario l’assenso è unicamente lo Stato membro che ha consegnato in ultimo luogo la persona allo Stato membro al quale è stato presentato l’attuale mandato d’arresto. Un’interpretazione siffatta sarebbe corroborata dall’obiettivo generale della decisione quadro secondo cui il procedimento di consegna dovrebbe esigere il meno possibile di controlli. Se è vero che un’interpretazione del genere è applicabile senza difficoltà quando si tratta di consegna fra tre Stati membri, ciò non accadrebbe quando quattro Stati membri sono interessati dalla consegna. Pertanto, nel caso di specie, si porrebbe la questione se il Regno Unito abbia mantenuto il suo potere di assenso anche dopo che il sig. West è stato consegnato dall’Ungheria alla Repubblica di Finlandia.

28

Il Korkein oikeus considera che è necessario porre la questione relativa all’obiettivo perseguito da un siffatto assenso. I motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo enunciati all’articolo 4 della decisione quadro potrebbero essere pertinenti in proposito. Peraltro, a tenore dell’articolo 5 di quest’ultima, la legge nazionale potrebbe prevedere talune condizioni per la consegna delle persone che sono cittadini e residenti dello Stato membro di esecuzione.

29

A parere del suddetto giudice, le considerazioni sottese alle disposizioni in parola depongono a favore di un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro nel senso che la posizione dello Stato membro inizialmente responsabile dell’esecuzione non potrebbe essere indebolita per il motivo che, in seguito ad un determinato reato, tale Stato membro ha dato il suo assenso ad una consegna successiva della persona interessata. La consegna successiva non implicherebbe quindi il trasferimento della competenza e del potere discrezionale allo Stato membro che si trovasse ad essere l’ultimo nella catena delle consegne concernenti una stessa persona. Infatti, il nesso tra lo Stato membro che ha proceduto ad una consegna successiva e la persona ricercata si limiterebbe al procedimento penale il cui esame e la cui esecuzione si sono già conclusi prima che quest’ultima sia stata consegnata ad un altro Stato membro.

30

Ciò considerato, il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro (...), per Stato membro di esecuzione debba intendersi lo Stato a partire dal quale l’interessato è stato inizialmente consegnato in forza di un mandato d’arresto europeo ad un altro Stato membro oppure questo secondo Stato membro, da dove l’interessato è consegnato ad un terzo [Stato membro e] al quale si richiede ora di consegnare la persona ad un quarto [Stato membro]. Oppure se sia eventualmente necessario l’assenso dei due Stati membri».

31

Con decisione separata resa anch’essa il 24 aprile 2012, il Korkein oikeus ha ordinato di mantenere in detenzione il sig. West.

Sul procedimento d’urgenza

32

Con domanda separata del 24 aprile 2012, depositata nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, il Korkein oikeus ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto agli articoli 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 ter del regolamento di procedura di quest’ultima.

33

Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda sostenendo che, in seguito al mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi, la detenzione del sig. West in Finlandia, che scadeva in linea di principio il 29 aprile 2012, è stata prolungata. Dato che il sig. West è privo della sua libertà, il procedimento d’urgenza si imporrebbe in maniera assolutamente imperativa secondo la certezza del diritto che quest’ultimo ha facoltà di rivendicare.

34

Accettando tale motivazione, il 3 maggio 2012 la Seconda Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale

35

Occorre preliminarmente ricordare che, come risulta dai punti 3 e 4 della presente sentenza, la Corte è nella fattispecie competente a statuire sull’interpretazione della decisione quadro a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie. Peraltro occorre precisare che, ai sensi dall’articolo 32 della stessa decisione quadro, quest’ultima si applica alle richieste relative a fatti che, come quelli di cui al procedimento principale, sono stati commessi prima del 1o gennaio 2004, a condizione che lo Stato membro di esecuzione non abbia fatto una dichiarazione secondo cui continuerà a trattare queste richieste conformemente al sistema di estradizione applicabile prima di tale data. È pacifico che una dichiarazione del genere non è stata effettuata né dal Regno Unito né dall’Ungheria, che hanno già proceduto entrambi all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo concernente il sig. West, e neppure dalla Repubblica di Finlandia alla quale si richiede, nel procedimento principale, di eseguire un altro mandato d’arresto europeo contro il sig. West.

36

Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda in sostanza se l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri in base a successivi mandati d’arresto europei, la consegna successiva di tale persona ad uno Stato membro diverso da quello che l’ha consegnata da ultimo è subordinata all’assenso dello Stato membro che ha proceduto alla sua consegna iniziale, a quello dello Stato membro che ha effettuato l’ultima consegna o a quello di ciascuno degli Stati membri che hanno proceduto alla sua consegna.

37

La questione di cui trattasi concerne il sig. West, cittadino e residente del Regno Unito, il quale è stato consegnato dalle autorità giudiziarie di questo Stato membro (in prosieguo: il «primo Stato membro di esecuzione») all’Ungheria in base ad un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie ungheresi ai fini dell’esercizio di azioni penali, prima di essere consegnato successivamente dall’Ungheria (in prosieguo: il «secondo Stato membro di esecuzione») alla Repubblica di Finlandia a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie finlandesi ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, ed il quale è ormai oggetto di un procedimento in vista della sua consegna da parte di quest’ultimo Stato membro (in prosieguo: il «terzo Stato membro di esecuzione») alla Repubblica francese a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi per l’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata in contumacia per reati commessi prima della prima consegna.

38

Il secondo Stato membro di esecuzione ha dato il suo assenso alla consegna del sig. West alla Repubblica francese da parte del terzo Stato membro di esecuzione. Invece il fascicolo non permette di accertare, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, se il primo Stato membro di esecuzione abbia dato esso stesso il suo assenso.

39

Data tale situazione, il giudice del rinvio domanda se la consegna del sig. West da parte del terzo Stato membro di esecuzione alla Repubblica francese esiga di raccogliere, oltre all’assenso già dato dal secondo Stato membro di esecuzione, l’assenso del primo Stato membro di esecuzione, oppure se sia sufficiente ottenere l’assenso di uno dei due Stati membri di esecuzione in parola.

40

Risulta dal tenore letterale dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro che, in linea di principio, una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può essere consegnata ad uno Stato membro diverso dallo «Stato membro di esecuzione», a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna a tale Stato membro di emissione, solo con «l’assenso dello Stato membro di esecuzione».

41

Sulla falsariga della regola di specialità enunciata all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro, a norma della quale la persona consegnata non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata consegnata (v. sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08 PPU, Racc. pag. I-8983, punto 43), la regola sancita all’articolo 28, paragrafo 2, della stessa decisione quadro conferisce alla persona ricercata il diritto di non essere consegnata ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione ai fini dell’esercizio di azioni penali o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà per un reato commesso prima della sua consegna allo Stato membro emittente.

42

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro, ogni Stato membro può rinunciare all’applicazione della regola enunciata al punto precedente effettuando la notifica prevista in tale disposizione. È pacifico tuttavia, nel caso di specie, che nessuno degli Stati membri coinvolti nell’esecuzione dei successivi mandati d’arresto europei emessi contro il sig. West ha proceduto ad una notifica siffatta.

43

La regola sancita all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro comporta peraltro tre eccezioni enunciate nel medesimo paragrafo, lettere a)-c), che tuttavia non sono applicabili nel procedimento principale. In particolare, nell’ambito di quest’ultimo, è accertato che il primo Stato membro di esecuzione, in occasione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie ungheresi contro il sig. West ai fini della sua consegna all’Ungheria, non ha rinunciato alla regola della specialità di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro e, conseguentemente, non ha rinunciato a dare l’assenso richiesto dal suddetto articolo 28, paragrafo 2, nel caso di una consegna successiva ad un altro Stato membro per reati commessi prima della consegna del sig. West all’Ungheria.

44

È inoltre pacifico che l’Ungheria, in quanto secondo Stato membro di esecuzione, in occasione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie finlandesi ai fini della consegna del sig. West alla Finlandia, ha chiesto al primo Stato membro di esecuzione il suo assenso a tale consegna e che quest’ultimo Stato membro lo ha dato.

45

Ne risulta che la consegna di una persona come il sig. West nel procedimento principale richiede l’assenso previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro.

46

Quanto alla questione se l’assenso richiesto per la consegna della persona interessata debba essere dato da uno soltanto o da entrambi gli Stati membri che hanno eseguito un mandato d’arresto europeo emesso contro quest’ultima, l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, come la Commissione europea ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, può essere oggetto di tre diverse interpretazioni in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Secondo la prima interpretazione, la disposizione in parola esigerebbe l’assenso sia del primo che del secondo Stato membro di esecuzione. Seguendo la seconda interpretazione, sarebbe richiesto solo l’assenso del primo Stato membro di esecuzione. Infine, secondo la terza interpretazione, la suddetta disposizione esigerebbe unicamente l’ottenimento dell’assenso del secondo Stato membro di esecuzione.

47

Il sig. West nonché il governo finlandese e francese propongono in sostanza di accogliere la prima interpretazione. In proposito, mentre il sig. West e il governo finlandese considerano che spetta al terzo Stato membro di esecuzione chiedere simultaneamente l’assenso del primo e del secondo degli Stati membri di esecuzione, il governo francese fa valere che ogni Stato membro di esecuzione è tenuto ad applicare esso stesso l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro talché, nel procedimento principale, il terzo Stato membro di esecuzione deve chiedere soltanto l’assenso del secondo Stato membro di esecuzione, mentre quest’ultimo è tenuto a sua volta a chiedere l’assenso del primo Stato membro di esecuzione.

48

Il Virallinen syyttäjä privilegia, dal canto suo, la terza interpretazione al fine di garantire la fluidità delle consegne, pur non escludendo in subordine la seconda interpretazione. La Commissione ritiene parimenti che convenga dare la preferenza alla terza interpretazione, dato che quest’ultima è fondata sul tenore letterale dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro e che la stessa è quella più conforme al principio del reciproco riconoscimento. La Commissione rileva tuttavia che la seconda interpretazione è corroborata dall’obiettivo diretto a mantenere un certo controllo a distanza delle persone che siano state oggetto di consegna nonché dall’intento di garantire una maggiore chiarezza del sistema di consegna rendendo necessario l’assenso del medesimo Stato membro di esecuzione qualunque sia il numero di consegne. Sia il Virallinen syyttäjä che la Commissione respingono la prima interpretazione.

49

Per valutare la portata dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro e, più in particolare, dell’espressione «Stato membro di esecuzione», in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è importante tener conto della lettera di tale disposizione nonché dell’obiettivo perseguito dalla decisione quadro (v., in tal senso, sentenza Leymann e Pustovarov, cit., punto 46).

50

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, si deve ricordare che, ai sensi della stessa disposizione, come già constatato al punto 40 della presente sentenza, quando nessuna delle eccezioni previste nel medesimo articolo è applicabile, una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può essere consegnata da tale Stato ad uno Stato membro diverso dallo «Stato membro di esecuzione» a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, solo con l’assenso del suddetto «Stato membro di esecuzione».

51

Risulta da tale formulazione che, anche se l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro non contempla in maniera esplicita una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la persona ricercata è oggetto di tre domande di consegna successive, nel sistema istituito dalla disposizione in parola, concernente la consegna successiva da parte dello Stato membro emittente di una persona che gli è stata già consegnata, la nozione di «Stato membro di esecuzione» rinvia, come sostenuto dal giudice a quo, dal governo francese e dalla Commissione, allo Stato membro che ha proceduto all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in base al quale la persona interessata è stata consegnata al suddetto Stato membro emittente, mandato che conferisce a quest’ultimo il potere di consegnare tale persona, in quanto Stato membro di esecuzione, ad un altro Stato membro.

52

Ne deriva che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, la nozione di «Stato membro di esecuzione» figurante all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro si riferisce all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie finlandesi ai fini della consegna del sig. West da parte dell’Ungheria alla Repubblica di Finlandia e, pertanto, la nozione in parola designa il secondo Stato membro di esecuzione, cioè quello che ha proceduto all’ultima consegna del sig. West allo Stato membro al quale, in quanto terzo Stato membro di esecuzione, è richiesta nella presente controversia la consegna della persona stessa alla Repubblica francese in forza del mandato d’arresto emesso dalle autorità giudiziarie di quest’ultima.

53

Per quanto concerne, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro, occorre ricordare che quest’ultima mira in particolare a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria (v. sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Racc. pag. I-3633, punto 31; del 12 agosto 2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU, Racc. pag. I-6307, punti 51, 55 e 76, nonché Leymann e Pustovarov, cit., punto 42). Tale decisione quadro mira quindi a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato su un elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Leymann e Pustovarov, cit., punti 48 e 50).

54

Peraltro, come risulta dai considerando quinto e settimo della decisione quadro, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenze Advocaten voor de Wereld, cit., punto 28; del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, Racc. pag. I-6041, punti 31 e 43; del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, Racc. pag. I-9621, punto 56, e del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, Racc. pag. I-11477, punto 35).

55

Il suddetto principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. Infatti questi ultimi debbono eseguire un mandato siffatto ovvero possono rifiutarne l’esecuzione e subordinarla a condizioni soltanto nei casi elencati agli articoli 3-5 della stessa decisione quadro. Parimenti, a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima, l’assenso ad una consegna successiva può essere negato solo negli stessi casi (v., in tal senso, citate sentenze Leymann e Pustovarov, punti 49 e 51; Wolzenburg, punto 57, nonché Mantello, punti 36 e 37).

56

In una controversia come quella di cui al procedimento principale, esigere, come propongono il sig. West nonché i governi finlandese e francese, l’assenso al contempo del primo e del secondo Stato membro di esecuzione potrebbe ledere l’obiettivo, perseguito dalla decisione quadro, consistente nell’accelerare e semplificare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

57

È vero che, come il governo finlandese ed il Virallinen syyttäjä hanno sottolineato all’udienza, una domanda di assenso può essere inviata simultaneamente a tutti gli Stati membri di esecuzione coinvolti in una catena di mandati d’arresto europei e l’identificazione di ciascuno di codesti Stati membri non sembra costituire un compito particolarmente complesso, tenuto conto, segnatamente, dell’esistenza del SIS. Non appare quindi che l’esigenza dell’assenso di più Stati membri possa, in quanto tale, dar luogo a difficoltà insormontabili.

58

Ciò non toglie tuttavia che un’esigenza siffatta può complicare e rallentare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dato che l’obbligo di ottenere l’assenso di più Stati membri onde procedere ad una consegna successiva della persona condannata o sospettata può suscitare da parte di questi ultimi molteplici richieste di informazioni complementari in base all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro e, comunque, accrescere la possibilità di decisioni divergenti tanto tra gli Stati membri il cui assenso sia richiesto a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, che tra questi ultimi e lo Stato membro incaricato dell’esecuzione in questione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima. Ciò si produrrebbe ancora di più se dovesse ammettersi, conformemente alla logica sottesa ad un’interpretazione siffatta, che qualsiasi Stato membro, il quale abbia eseguito un mandato d’arresto europeo contro una persona determinata, dovrebbe dare il suo assenso nel caso di una consegna successiva della stessa.

59

Non si può in particolare escludere che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il secondo Stato membro di esecuzione, il quale deve dare il suo assenso alla consegna successiva a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, ed il terzo Stato membro di esecuzione, il quale è incaricato di effettuare la consegna ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima, adottino decisioni divergenti riguardo a tale consegna, con la conseguenza che quest’ultima non possa essere effettuata. Tuttavia una siffatta possibilità è inerente al sistema istituito dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro in parola, dal momento che tale disposizione necessita, in linea di principio, la decisione concordante di due Stati membri nel caso di una consegna successiva per un reato commesso anteriormente all’ultima consegna.

60

È vero che esigere solo l’assenso del primo Stato membro di esecuzione sarebbe del pari idoneo a conseguire l’obiettivo di semplicità e di rapidità perseguito dalla decisione quadro, e ciò tanto più che si tratterebbe del medesimo Stato membro il quale dovrebbe dare il suo assenso nel caso di una consegna successiva della stessa persona, qualunque sia il numero di consegne successive.

61

Tuttavia, come ha rilevato la Commissione, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, il carattere diretto ed immediato di un rapporto tra il secondo ed il terzo Stato membro di esecuzione è tale da facilitare la cooperazione giudiziaria tra i due Stati membri in questione.

62

Ne risulta che l’interpretazione secondo cui la nozione di «Stato membro di esecuzione» rinvia unicamente allo Stato membro il quale ha proceduto all’ultima consegna della persona interessata rafforza il sistema di consegna istituito dalla decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, conformemente alla fiducia reciproca che deve esistere tra gli Stati membri. Limitando le situazioni nelle quali le autorità giudiziarie di esecuzione degli Stati membri coinvolti nelle consegne successive di una stessa persona possono negare il loro assenso all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, un’interpretazione siffatta non fa che agevolare la consegna delle persone ricercate, in base al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, il quale costituisce la regola essenziale istituita da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Wolzenburg, cit., punti 58 e 59).

63

Il governo finlandese fa valere che la suddetta interpretazione è tale da destinare all’insuccesso la realizzazione dell’obiettivo perseguito dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, diretto a proteggere la sovranità dello Stato membro che ha consegnato la persona nonché a garantire che, dopo la sua consegna, tale persona non sarà né perseguita, né condannata, né consegnata successivamente ad un altro Stato membro per reati anteriori alla consegna iniziale e non costituenti il fondamento di quest’ultima.

64

Si deve ricordare in proposito che il principio del riconoscimento reciproco non implica un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Come emerge dal punto 55 della presente sentenza, il sistema della decisione quadro, quale risulta segnatamente dagli articoli 3-5 di quest’ultima, lascia agli Stati membri la possibilità di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di rifiutare l’esecuzione di una consegna (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, B., C-306/09, Racc. pag. I-10341, punti 50 e 51).

65

L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro deve essere inteso in tale medesimo contesto. Infatti, se è vero che, come emerge dal paragrafo 3 dello stesso articolo, le autorità giudiziarie di esecuzione devono in linea di principio dare il loro assenso ad una consegna successiva, esse hanno il diritto, a norma del primo comma, lettera d), dello stesso paragrafo 3, di rifiutare di dare il loro assenso ad una consegna successiva per i motivi enunciati agli articoli 3 e 4 della stessa decisione quadro. Peraltro il secondo comma del medesimo paragrafo 3 prevede che lo Stato membro emittente debba fornire all’autorità giudiziaria di esecuzione le garanzie previste all’articolo 5 della suddetta decisione quadro.

66

Tuttavia l’interpretazione della nozione di «Stato membro di esecuzione» risultante dalla presente sentenza non lede le competenze detenute dal primo Stato membro di esecuzione in base all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro. Infatti, in occasione sia dell’esecuzione del primo mandato d’arresto europeo che della domanda di assenso all’esecuzione del secondo mandato d’arresto europeo, il primo Stato membro di esecuzione avrebbe potuto, a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, invocare le disposizioni previste agli articoli 3-5 di quest’ultima. Orbene, nella controversia principale, in occasione sia della prima che della seconda consegna della persona interessata, il primo Stato membro di esecuzione ha dato il suo assenso all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione senza avvalersi dell’una o dell’altra delle disposizioni medesime.

67

Non è da escludere che, a causa delle circostanze di fatto o di diritto che accompagnano l’emissione del mandato d’arresto europeo in forza del quale si deve effettuare la terza consegna, sia possibile invocare per la prima volta una o più delle disposizioni enunciate agli articoli 3-5 della decisione quadro soltanto all’atto della suddetta terza consegna.

68

In una situazione del genere, tenuto conto dell’elevato grado di fiducia tra gli Stati membri su cui poggia la decisione quadro, spetta in linea di principio sia al secondo che al terzo Stato membro di esecuzione invocare, all’occorrenza, l’una o l’altra delle disposizioni sancite ai suddetti articoli 3-5, qualora siano soddisfatti i presupposti di applicazione enunciati da questi ultimi nei confronti della persona oggetto di una consegna successiva.

69

I governi finlandese e francese ritengono però che un’interpretazione del genere ponga in non cale il fatto che taluni motivi di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo non possono essere invocati da qualsiasi Stato membro di esecuzione. In una controversia come quella di cui al procedimento principale, se non si richiedesse l’assenso del primo Stato membro di esecuzione, quest’ultimo sarebbe privato della possibilità di avvalersi, a vantaggio di una persona cittadina o residente del medesimo Stato, degli articoli 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro. Orbene, le suddette disposizioni non potrebbero essere invocate a vantaggio della persona stessa, né dal primo né dal secondo Stato membro di esecuzione.

70

Occorre ricordare che gli articoli 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro permettono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, da una parte, quando la persona interessata sia oggetto di un mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà e «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda», di rifiutare di eseguire un siffatto mandato mediante l’impegno di tale Stato di far eseguire tale pena conformemente al suo diritto interno e, dall’altra, se la persona è oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale ed è «cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione», di subordinare la consegna alla condizione che la suddetta persona sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente. Tali disposizioni mirano segnatamente a permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata (v. citate sentenze Kozłowski, punto 45; Wolzenburg, punti 62 e 67, nonché B., punto 52).

71

Secondo l’interpretazione risultante dalla presente sentenza, il secondo Stato membro di esecuzione, non potrebbe, come peraltro neppure il terzo Stato membro di esecuzione, invocare, nella controversia di cui al procedimento principale, le suddette disposizioni al fine di opporsi, a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della decisione quadro, ad una consegna successiva della persona ricercata, dato che quest’ultima non è né cittadina né residente di tali Stati membri e nemmeno dimora nel territorio degli stessi, mentre invece è cittadino e residente del primo Stato membro di esecuzione.

72

Tuttavia una circostanza del genere non può influire sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, dato che la disposizione in parola, richiedendo l’assenso preliminare dello Strato membro di esecuzione nel caso di una consegna successiva, istituisce una regola generale destinata ad essere applicata qualunque siano le particolarità del caso di specie.

73

Infatti, in un’Unione fondata sul principio della libera circolazione delle persone che riconosce, all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, il diritto di ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino o residente, non si può presumere che, necessariamente e comunque, esista un legame particolare tra il primo Stato membro di esecuzione e la persona ricercata, poiché quest’ultima può anche essere cittadina e/o residente del secondo o del terzo Stato membro di esecuzione, addirittura di un altro Stato membro che non sia stato coinvolto nella catena di mandati d’arresto europei emessi nei confronti della suddetta persona. La persona ricercata potrebbe quindi trovarsi temporaneamente nel territorio del primo Stato membro di esecuzione, senza che esistano con quest’ultimo legami significativi tali da dimostrare un qualsiasi grado di integrazione nella società di tale Stato (v. sentenza Kozłowski, cit., punti 36, 37, 48 e 53).

74

Orbene, in ognuno di tali casi, esigere l’assenso del primo Stato membro di esecuzione non permetterebbe neppure a tale Stato membro di invocare gli articoli 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro. Ne risulta quindi che l’impossibilità, in cui può versare la persona ricercata, di scontare eventualmente la sua pena nello Stato membro di cui è cittadina o residente, addirittura in quello in cui dimora, è insita nella stessa formulazione letterale delle disposizioni in parola.

75

Si deve peraltro ricordare che, quando, come nella controversia di cui al procedimento principale, la persona ricercata è cittadina o residente del primo Stato di esecuzione, quest’ultimo potrebbe sempre invocare gli articoli 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro prendendo posizione sia sulla prima che sulla seconda domanda di consegna della suddetta persona. In una fattispecie siffatta, la persona interessata dovrebbe, a seconda del caso, sia restare nel primo Stato membro di esecuzione, sia essere rinviata, conformemente al presupposto di cui al suddetto articolo 5, punto 3, in codesto Stato, sia ancora restare nel secondo Stato membro di esecuzione.

76

Infine, in merito all’asserzione dei governi finlandese e francese in udienza secondo cui le regole istituite agli articoli 27 e 28 della decisione quadro presenterebbero un’importanza fondamentale che sarebbe dimostrata sia dal fatto che le disposizioni stesse non figuravano nella proposta iniziale della Commissione (proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [COM (2001) 522 def.]) sia dal contenuto del paragrafo 1 dei medesimi articoli, a norma del quale, quando gli Stati membri hanno rinunciato preliminarmente a tali regole, le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono disporre altrimenti nelle loro decisioni sulle consegne, neppure un’asserzione siffatta potrebbe rimettere in questione la precedente analisi.

77

Infatti sebbene, come già rilevato ai punti 64 e 65 della presente sentenza, i suddetti articoli 27 e 28 conferiscano agli Stati membri talune precise competenze in occasione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le stesse disposizioni, in quanto sanciscono regole derogative rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, non potrebbero essere interpretate in una maniera che induca a neutralizzare l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro, consistente nel facilitare ed accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra questi ultimi. Si deve ricordare in proposito che, come risulta dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro, le autorità giudiziarie dell’esecuzione devono in linea di principio dare il loro assenso ad una consegna successiva. Solo qualora i presupposti di cui agli articoli 3-5 della stessa decisione quadro siano soddisfatti, tali autorità possono o debbono, a seconda del caso, negare un assenso siffatto.

78

Peraltro, all’assenso dello Stato membro di esecuzione richiesto dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro non può essere attribuita l’importanza che i governi finlandese e francese intendono conferirgli, dato che, a norma del medesimo paragrafo 2, lettera a), il mero assenso implicito della persona interessata alla sua consegna successiva è sufficiente a disattendere l’obbligo di ottenere l’assenso dello Stato membro di esecuzione.

79

Ne risulta che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, l’assenso alla consegna di una persona che versi nella situazione del sig. West, richiesto dall’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro, deve essere dato unicamente dal secondo Stato membro di esecuzione, cioè l’Ungheria. Poiché tale assenso è stato chiesto ed ottenuto, nel caso di specie, dal terzo Stato membro di esecuzione, spetta alle autorità giudiziarie di quest’ultimo Stato procedere alla consegna della persona interessata, a meno che le suddette autorità ritengano di dover invocare una delle disposizioni enunciate agli articoli 3-5 della decisione quadro, il che spetta alle stesse valutare in rapporto alle circostanze oggetto del procedimento principale.

80

Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d’arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l’ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all’assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

Sulle spese

81

Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d’arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l’ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all’assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.