Causa C‑177/12

Caisse nationale des prestations familiales

contro

Salim Lachheb e Nadia Lachheb

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo)]

«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione familiare — Bonus per figlio a carico — Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico — Divieto di cumulo delle prestazioni familiari»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013

Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Nozione – Bonus per figlio a carico attribuito automaticamente per compensare gli oneri connessi al mantenimento del medesimo, corrispondente ad un importo forfettario senza nesso con i redditi o le imposte dovute dal richiedente – Inclusione – Prestazione in denaro corrisposta in base al diritto tributario nazionale, avente origine in una detrazione d’imposta per figlio a carico – Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, u), i), e 4, § 1, h)]

Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge di uno Stato membro a titolo di attribuzione d’ufficio della detrazione d’imposta costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

Invero, in primo luogo, una siffatta prestazione costituisce una prestazione previdenziale in quanto, da un lato, è concessa automaticamente quando un figlio è a carico e per compensare gli oneri connessi al mantenimento del medesimo e, dall’altro, essa corrisponde ad un importo forfettario, attribuito automaticamente, senza alcun nesso con i redditi o le imposte dovute dal richiedente.

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, i termini «prestazioni familiari» designano tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari. A tal riguardo, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi. Ciò vale per il suddetto bonus per figlio a carico, corrisposto per ogni figlio a carico e che rappresenta un contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli. A tal riguardo, la circostanza che il contributo assuma la forma di una prestazione in denaro corrisposta in base al diritto tributario nazionale e che il bonus per figlio a carico abbia origine in una detrazione d’imposta per figlio a carico, non rimette in discussione la qualificazione come prestazione familiare di una siffatta prestazione.

(v. punti 31, 34-37, 39 e dispositivo)


Causa C‑177/12

Caisse nationale des prestations familiales

contro

Salim Lachheb e Nadia Lachheb

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo)]

«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione familiare — Bonus per figlio a carico — Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico — Divieto di cumulo delle prestazioni familiari»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013

Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Nozione — Bonus per figlio a carico attribuito automaticamente per compensare gli oneri connessi al mantenimento del medesimo, corrispondente ad un importo forfettario senza nesso con i redditi o le imposte dovute dal richiedente — Inclusione — Prestazione in denaro corrisposta in base al diritto tributario nazionale, avente origine in una detrazione d’imposta per figlio a carico — Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, u), i), e 4, § 1, h)]

Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge di uno Stato membro a titolo di attribuzione d’ufficio della detrazione d’imposta costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

Invero, in primo luogo, una siffatta prestazione costituisce una prestazione previdenziale in quanto, da un lato, è concessa automaticamente quando un figlio è a carico e per compensare gli oneri connessi al mantenimento del medesimo e, dall’altro, essa corrisponde ad un importo forfettario, attribuito automaticamente, senza alcun nesso con i redditi o le imposte dovute dal richiedente.

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, i termini «prestazioni familiari» designano tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari. A tal riguardo, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi. Ciò vale per il suddetto bonus per figlio a carico, corrisposto per ogni figlio a carico e che rappresenta un contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli. A tal riguardo, la circostanza che il contributo assuma la forma di una prestazione in denaro corrisposta in base al diritto tributario nazionale e che il bonus per figlio a carico abbia origine in una detrazione d’imposta per figlio a carico, non rimette in discussione la qualificazione come prestazione familiare di una siffatta prestazione.

(v. punti 31, 34-37, 39 e dispositivo)