Causa C‑170/12

Peter Pinckney

contro

KDG Mediatech AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti patrimoniali di un autore — Supporto materiale che riproduce un’opera protetta — Messa in rete — Determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia

    (Art. 267 TFUE)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Nozioni cui fa ricorso il suddetto regolamento – Interpretazione autonoma

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Interpretazione restrittiva

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso e luogo dell’evento generatore – Violazioni commesse per mezzo di Internet che possono concretizzarsi in numerosi luoghi

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso – Violazione di un diritto patrimoniale d’autore mediante la riproduzione di un’opera su un supporto materiale seguita da una vendita attraverso un sito Internet – Competenza dei giudici dello Stato membro in cui è accessibile il sito di vendite – Limiti – Danno cagionato nel territorio dello Stato membro del giudice adito

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19, 20)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26, 31, 32)

  5.  L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere di un’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

    I diritti patrimoniali di un autore, soggetti al principio di territorialità, devono tuttavia essere protetti in forza in particolare della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, automaticamente in tutti gli Stati membri, sicché essi, in funzione del diritto sostanziale applicabile, possono essere violati in ciascuno di essi.

    Orbene, per quanto riguarda la dedotta violazione di un diritto patrimoniale d’autore, la competenza a conoscere di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è già stabilita a favore del giudice adito, allorché lo Stato membro nel cui territorio si trova tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito. L’eventualità che tale danno si concretizzi deriva in particolare dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell’opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente.

    (v. punti 39, 43, 44, 47 e dispositivo)


Causa C‑170/12

Peter Pinckney

contro

KDG Mediatech AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti patrimoniali di un autore — Supporto materiale che riproduce un’opera protetta — Messa in rete — Determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Presupposti — Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia

    (Art. 267 TFUE)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Nozioni cui fa ricorso il suddetto regolamento — Interpretazione autonoma

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Interpretazione restrittiva

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso e luogo dell’evento generatore — Violazioni commesse per mezzo di Internet che possono concretizzarsi in numerosi luoghi

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso — Violazione di un diritto patrimoniale d’autore mediante la riproduzione di un’opera su un supporto materiale seguita da una vendita attraverso un sito Internet — Competenza dei giudici dello Stato membro in cui è accessibile il sito di vendite — Limiti — Danno cagionato nel territorio dello Stato membro del giudice adito

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19, 20)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26, 31, 32)

  5.  L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente a conoscere di un’azione per responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

    I diritti patrimoniali di un autore, soggetti al principio di territorialità, devono tuttavia essere protetti in forza in particolare della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, automaticamente in tutti gli Stati membri, sicché essi, in funzione del diritto sostanziale applicabile, possono essere violati in ciascuno di essi.

    Orbene, per quanto riguarda la dedotta violazione di un diritto patrimoniale d’autore, la competenza a conoscere di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è già stabilita a favore del giudice adito, allorché lo Stato membro nel cui territorio si trova tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito. L’eventualità che tale danno si concretizzi deriva in particolare dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell’opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente.

    (v. punti 39, 43, 44, 47 e dispositivo)