Cause riunite da C‑159/12 a C‑161/12

Alessandra Venturini

contro

ASL Varese e altri

Maria Rosa Gramegna

contro

ASL Lodi e altri

e

Anna Muzzio

contro

ASL Pavia e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Sanità pubblica — Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Inclusione alla luce dell’eventuale applicazione del diritto dell’Unione a detta controversia dato un divieto di discriminazione imposto dal diritto nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica pagati interamente dall’acquirente – Inammissibilità – Giustificazione – Tutela della sanità pubblica – Presupposti

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Anche in una situazione puramente interna nella quale tutti gli elementi siano circoscritti all’interno di un solo Stato membro, una risposta a una questione pregiudiziale può essere utile al giudice del rinvio, in particolare nell’ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponga di far beneficiare un cittadino nazionale degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione.

    (v. punto 28)

  2.  L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente.

    In effetti, una normativa nazionale che riservi la distribuzione di detti farmaci alle sole farmacie, la cui apertura è subordinata a un regime di pianificazione, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo di assicurare un rifornimento di medicinali, alla popolazione, sicuro e di qualità nonché la tutela della salute. Una tale normativa, riducendo sostanzialmente il rischio di un’eventuale situazione di penuria di farmacie, non risulta andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità.

    (v. punti 55, 63, 66 e dispositivo)


Cause riunite da C‑159/12 a C‑161/12

Alessandra Venturini

contro

ASL Varese e altri

Maria Rosa Gramegna

contro

ASL Lodi e altri

e

Anna Muzzio

contro

ASL Pavia e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Sanità pubblica — Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro — Inclusione alla luce dell’eventuale applicazione del diritto dell’Unione a detta controversia dato un divieto di discriminazione imposto dal diritto nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica pagati interamente dall’acquirente — Inammissibilità — Giustificazione — Tutela della sanità pubblica — Presupposti

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Anche in una situazione puramente interna nella quale tutti gli elementi siano circoscritti all’interno di un solo Stato membro, una risposta a una questione pregiudiziale può essere utile al giudice del rinvio, in particolare nell’ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponga di far beneficiare un cittadino nazionale degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione.

    (v. punto 28)

  2.  L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente.

    In effetti, una normativa nazionale che riservi la distribuzione di detti farmaci alle sole farmacie, la cui apertura è subordinata a un regime di pianificazione, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo di assicurare un rifornimento di medicinali, alla popolazione, sicuro e di qualità nonché la tutela della salute. Una tale normativa, riducendo sostanzialmente il rischio di un’eventuale situazione di penuria di farmacie, non risulta andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità.

    (v. punti 55, 63, 66 e dispositivo)