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Massima

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1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Regolamento n. 1896/2006 — Procedimento a carattere contraddittorio — Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, artt. 1, § 1, a), e 12, § 3]

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Regolamento n. 1896/2006 — Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contiene un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine — Effetti — Comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 — Insussistenza — Opposizione che contiene i motivi relativi al merito — Irrilevanza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, artt. 6 e 17; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 24)

Massima

1. Il regolamento n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, ha in particolare lo scopo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Il procedimento semplificato ed uniforme instaurato da tale regolamento non è contraddittorio. Il convenuto viene infatti a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea solo nel momento in cui questa gli viene comunicata o notificata. In tale momento egli ha la possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione stessa o di opporsi presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine.

(v. punti 28, 29)

2. L’articolo 6 del regolamento n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.

Da un lato infatti, qualora il convenuto, nella sua opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, non eccepisca l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine, tale opposizione non può produrre, nei confronti di tale convenuto, effetti diversi da quelli risultanti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006. Tali effetti consistono nel porre fine al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e nel dar luogo, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento, alla rimessione automatica della controversia ad un procedimento civile ordinario.

Dall’altro laro, un’opposizione siffatta accompagnata da tali motivi non può essere ritenuta, ai fini della determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, la prima difesa presentata nell’ambito del procedimento civile ordinario conseguente al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Il fatto di ritenere che una siffatta opposizione corrisponda alla prima difesa equivarrebbe infatti a riconoscere che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il conseguente procedimento civile ordinario costituiscono, in linea di principio, un solo procedimento. Orbene, un’interpretazione siffatta mal si concilierebbe con il fatto che il primo di tali procedimenti segue le norme previste dal regolamento n. 1896/2006, mentre il secondo, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, è disciplinato conformemente alle norme di procedura civile ordinaria. Detta interpretazione contrasterebbe anche con il fatto che tale procedimento civile non necessariamente si svolge dinanzi allo stesso giudice dinanzi al quale ha luogo il procedimento relativo all’ingiunzione di pagamento europea. Infine un’interpretazione siffatta sarebbe contraria allo scopo perseguito dall’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. A tale riguardo, nessuna disposizione del regolamento n. 1896/2006, e in particolare non il suo articolo 16, paragrafo 3, esige che il convenuto precisi i motivi della propria opposizione, di modo che quest’ultima è destinata non a fungere da contesto ai fini di una difesa nel merito, bensì a consentire al convenuto di contestare il credito.

(v. punti 31, 38-40, 43 e dispositivo)


Causa C-144/12

Goldbet Sportwetten GmbH

contro

Massimo Sperindeo

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Articoli 6 e 17 — Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea presentata senza eccepire l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articolo 24 — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Applicabilità nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento»

Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2013

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento n. 1896/2006 – Procedimento a carattere contraddittorio – Insussistenza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, artt. 1, § 1, a), e 12, § 3]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento n. 1896/2006 – Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contiene un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine – Effetti – Comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 – Insussistenza – Opposizione che contiene i motivi relativi al merito – Irrilevanza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, artt. 6 e 17; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 24)

  1.  Il regolamento n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, ha in particolare lo scopo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Il procedimento semplificato ed uniforme instaurato da tale regolamento non è contraddittorio. Il convenuto viene infatti a conoscenza dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea solo nel momento in cui questa gli viene comunicata o notificata. In tale momento egli ha la possibilità di pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione stessa o di opporsi presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine.

    (v. punti 28, 29)

  2.  L’articolo 6 del regolamento n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.

    Da un lato infatti, qualora il convenuto, nella sua opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, non eccepisca l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine, tale opposizione non può produrre, nei confronti di tale convenuto, effetti diversi da quelli risultanti dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006. Tali effetti consistono nel porre fine al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e nel dar luogo, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento, alla rimessione automatica della controversia ad un procedimento civile ordinario.

    Dall’altro laro, un’opposizione siffatta accompagnata da tali motivi non può essere ritenuta, ai fini della determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, la prima difesa presentata nell’ambito del procedimento civile ordinario conseguente al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Il fatto di ritenere che una siffatta opposizione corrisponda alla prima difesa equivarrebbe infatti a riconoscere che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il conseguente procedimento civile ordinario costituiscono, in linea di principio, un solo procedimento. Orbene, un’interpretazione siffatta mal si concilierebbe con il fatto che il primo di tali procedimenti segue le norme previste dal regolamento n. 1896/2006, mentre il secondo, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, è disciplinato conformemente alle norme di procedura civile ordinaria. Detta interpretazione contrasterebbe anche con il fatto che tale procedimento civile non necessariamente si svolge dinanzi allo stesso giudice dinanzi al quale ha luogo il procedimento relativo all’ingiunzione di pagamento europea. Infine un’interpretazione siffatta sarebbe contraria allo scopo perseguito dall’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea. A tale riguardo, nessuna disposizione del regolamento n. 1896/2006, e in particolare non il suo articolo 16, paragrafo 3, esige che il convenuto precisi i motivi della propria opposizione, di modo che quest’ultima è destinata non a fungere da contesto ai fini di una difesa nel merito, bensì a consentire al convenuto di contestare il credito.

    (v. punti 31, 38-40, 43 e dispositivo)