Causa C-136/12
Consiglio nazionale dei geologi
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato
e
Autorità garante della concorrenza e del mercato
contro
Consiglio nazionale dei geologi
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
«Articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE — Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Limiti – Pertinenza delle questioni – Nozione – Valutazione da parte del giudice nazionale di ultimo grado
(Art. 267, comma 3, TFUE)
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Competenza dei giudici nazionali – Determinazione e formulazione delle questioni pregiudiziali
(Art. 267, comma 3, TFUE)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale – Incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Chiarimenti circa i motivi che rendono necessaria la soluzione delle questioni pregiudiziali – Insussistenza – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Regole previste da un codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo – Natura cogente – Possibilità di infliggere sanzioni in caso di inosservanza – Inclusione
(Art. 101, § 1, TFUE)
Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Regole dettate da un codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione – Inclusione
(Art. 101, § 1, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25-27)
L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza devono essere disapplicate.
(v. punti 31, 36, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
V. il testo della decisione.
(v. punti 39, 40)
In materia di concorrenza, per quanto concerne la nozione di decisione di un’associazione di imprese, rilevante ai fini dell’articolo 101 TFUE, può essere considerata tale persino una raccomandazione di prezzo, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica. Nel caso di specie, il carattere vincolante del codice deontologico di un ordine professionale, quale l’ordine professionale dei geologi, nonché la possibilità di infliggere a questi ultimi sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, devono condurre a considerare le disposizioni che vi sono sancite come costitutive di una decisione ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
(v. punti 46, 47)
Regole come quelle dettate da un codice deontologico che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del contesto globale in cui un codice deontologico siffatto dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi, tenuto conto in particolare del fatto che detto criterio si aggiunge ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità del lavoro di detti geologi, quali l’importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti.
(v. punti 55, 57, dispositivo 2)
Causa C-136/12
Consiglio nazionale dei geologi
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato
e
Autorità garante della concorrenza e del mercato
contro
Consiglio nazionale dei geologi
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
«Articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE — Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni di interpretazione — Obbligo di rinvio — Limiti — Pertinenza delle questioni — Nozione — Valutazione da parte del giudice nazionale di ultimo grado
(Art. 267, comma 3, TFUE)
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Competenza dei giudici nazionali — Determinazione e formulazione delle questioni pregiudiziali
(Art. 267, comma 3, TFUE)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale — Incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Chiarimenti circa i motivi che rendono necessaria la soluzione delle questioni pregiudiziali — Insussistenza — Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Intese — Decisioni di associazioni di imprese — Nozione — Regole previste da un codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo — Natura cogente — Possibilità di infliggere sanzioni in caso di inosservanza — Inclusione
(Art. 101, § 1, TFUE)
Intese — Decisioni di associazioni di imprese — Nozione — Regole dettate da un codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione — Inclusione
(Art. 101, § 1, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25-27)
L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza devono essere disapplicate.
(v. punti 31, 36, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
V. il testo della decisione.
(v. punti 39, 40)
In materia di concorrenza, per quanto concerne la nozione di decisione di un’associazione di imprese, rilevante ai fini dell’articolo 101 TFUE, può essere considerata tale persino una raccomandazione di prezzo, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica. Nel caso di specie, il carattere vincolante del codice deontologico di un ordine professionale, quale l’ordine professionale dei geologi, nonché la possibilità di infliggere a questi ultimi sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, devono condurre a considerare le disposizioni che vi sono sancite come costitutive di una decisione ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
(v. punti 46, 47)
Regole come quelle dettate da un codice deontologico che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del contesto globale in cui un codice deontologico siffatto dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi, tenuto conto in particolare del fatto che detto criterio si aggiunge ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità del lavoro di detti geologi, quali l’importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti.
(v. punti 55, 57, dispositivo 2)