Causa C-99/12
Eurofit SA
contro
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all’esportazione — Dirottamento della merce destinata all’esportazione — Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore — Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode — Forza maggiore — Insussistenza»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013
Diritto dell’Unione – Principi – Forza maggiore – Nozione – Circostanze indipendenti dalla persona che le invoca, anormali e imprevedibili, con conseguenze inevitabili nonostante l’uso della massima diligenza – Valutazione alla luce del contesto regolamentare – Settore delle restituzioni all’esportazione
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, artt. 5 e 11)
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Presupposti per la concessione – Importazione del prodotto nel paese di destinazione – Articolo 5 del regolamento n. 3665/87 – Presupposti d’applicazione – Eccezioni – Forza maggiore – Interpretazione restrittiva
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, art. 5, §§ 1, primo comma, e 3)
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Dichiarazione inesatta – Sanzione di natura pecuniaria imposta all’esportatore – Responsabilità oggettiva indipendentemente da una colpa dell’esportatore – Maggiorazione in caso di atto doloso dell’esportatore
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, art. 11, § 1, primo comma)
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Dichiarazione inesatta conseguente al comportamento fraudolento della controparte contrattuale – Sanzione – Inapplicabilità in casi eccezionali – Portata – Mancata comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale – Ininfluenza sull’obbligo di rimborso, da parte dell’esportatore, delle restituzioni all’esportazione indebitamente percepite
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, art. 11, § 1, terzo comma)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31-34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35-37)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38-40)
La circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/94 e, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall’obbligo di rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, mentre quest’ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.
Al riguardo, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di detto regolamento dispensano gli esportatori solo dal pagamento delle penalità, ma non dal rimborso delle restituzioni anticipatamente percepite. Infatti, all’elenco tassativo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di cui trattasi non può aggiungersi un nuovo caso di esonero, relativo segnatamente all’assenza di comportamento colposo dell’esportatore. Anche se la colpa o l’errore commessi da una controparte contrattuale dell’esportatore sono idonei a configurare eventi non imputabili all’esportatore, ciò nondimeno essi fanno parte dei rischi commerciali usuali, anche in caso di condanna penale di tale controparte contrattuale per falsificazione di documenti nell’ambito delle restituzioni all’esportazione, e non possono essere considerati imprevedibili nel contesto di transazioni commerciali. L’esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei contratti da esso conclusi con queste ultime clausole a tal fine o stipulando una polizza assicurativa ad hoc.
(v. punti 42, 43, 49 e dispositivo)
Causa C-99/12
Eurofit SA
contro
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all’esportazione — Dirottamento della merce destinata all’esportazione — Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore — Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode — Forza maggiore — Insussistenza»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013
Diritto dell’Unione — Principi — Forza maggiore — Nozione — Circostanze indipendenti dalla persona che le invoca, anormali e imprevedibili, con conseguenze inevitabili nonostante l’uso della massima diligenza — Valutazione alla luce del contesto regolamentare — Settore delle restituzioni all’esportazione
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, artt. 5 e 11)
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione — Importazione del prodotto nel paese di destinazione — Articolo 5 del regolamento n. 3665/87 — Presupposti d’applicazione — Eccezioni — Forza maggiore — Interpretazione restrittiva
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, art. 5, §§ 1, primo comma, e 3)
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Dichiarazione inesatta — Sanzione di natura pecuniaria imposta all’esportatore — Responsabilità oggettiva indipendentemente da una colpa dell’esportatore — Maggiorazione in caso di atto doloso dell’esportatore
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, art. 11, § 1, primo comma)
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Dichiarazione inesatta conseguente al comportamento fraudolento della controparte contrattuale — Sanzione — Inapplicabilità in casi eccezionali — Portata — Mancata comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale — Ininfluenza sull’obbligo di rimborso, da parte dell’esportatore, delle restituzioni all’esportazione indebitamente percepite
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, art. 11, § 1, terzo comma)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31-34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35-37)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38-40)
La circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/94 e, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall’obbligo di rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, mentre quest’ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.
Al riguardo, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di detto regolamento dispensano gli esportatori solo dal pagamento delle penalità, ma non dal rimborso delle restituzioni anticipatamente percepite. Infatti, all’elenco tassativo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di cui trattasi non può aggiungersi un nuovo caso di esonero, relativo segnatamente all’assenza di comportamento colposo dell’esportatore. Anche se la colpa o l’errore commessi da una controparte contrattuale dell’esportatore sono idonei a configurare eventi non imputabili all’esportatore, ciò nondimeno essi fanno parte dei rischi commerciali usuali, anche in caso di condanna penale di tale controparte contrattuale per falsificazione di documenti nell’ambito delle restituzioni all’esportazione, e non possono essere considerati imprevedibili nel contesto di transazioni commerciali. L’esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei contratti da esso conclusi con queste ultime clausole a tal fine o stipulando una polizza assicurativa ad hoc.
(v. punti 42, 43, 49 e dispositivo)