1. Diritto dell’Unione — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Ricorso giurisdizionale — Principio dell’autonomia procedurale — Determinazione sia degli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto comunitario sia delle modalità procedurali che reggono il ricorso — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Verifica da parte del giudice nazionale
2. Diritto dell’Unione — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Ricorso giurisdizionale — Principio dell’autonomia procedurale — Determinazione sia degli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto comunitario sia delle modalità procedurali che reggono il ricorso — Regola di competenza giurisdizionale nazionale che riserva a un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea — Ammissibilità — Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 35-39, 42, 43, 48)
2. Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una regola di competenza giurisdizionale nazionale, che riserva ad un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea, sempreché i ricorsi per la tutela dei diritti che i singoli traggono dall’ordinamento dell’Unione non vengano esercitati in condizioni meno favorevoli di quelle stabilite per i ricorsi a tutela dei diritti derivati da eventuali regimi di sostegno all’agricoltura previsti dall’ordinamento interno e che una tale regola di competenza non causi ai soggetti interessati inconvenienti procedurali, in termini segnatamente di durata del procedimento, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 61 e dispositivo)
Causa C-93/12
ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov
contro
Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad)
«Agricoltura — Autonomia procedurale degli Stati membri — Politica agricola comune — Aiuti — Esame dei contenziosi amministrativi — Determinazione della giurisdizione competente — Criterio nazionale — Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato l’atto impugnato — Principio di equivalenza — Principio di effettività — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013
Diritto dell’Unione – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Principio dell’autonomia procedurale – Determinazione sia degli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto comunitario sia delle modalità procedurali che reggono il ricorso – Limiti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Verifica da parte del giudice nazionale
Diritto dell’Unione – Effetto diretto – Diritti soggettivi – Tutela da parte dei giudici nazionali – Ricorso giurisdizionale – Principio dell’autonomia procedurale – Determinazione sia degli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto comunitario sia delle modalità procedurali che reggono il ricorso – Regola di competenza giurisdizionale nazionale che riserva a un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35-39, 42, 43, 48)
Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una regola di competenza giurisdizionale nazionale, che riserva ad un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea, sempreché i ricorsi per la tutela dei diritti che i singoli traggono dall’ordinamento dell’Unione non vengano esercitati in condizioni meno favorevoli di quelle stabilite per i ricorsi a tutela dei diritti derivati da eventuali regimi di sostegno all’agricoltura previsti dall’ordinamento interno e che una tale regola di competenza non causi ai soggetti interessati inconvenienti procedurali, in termini segnatamente di durata del procedimento, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 61 e dispositivo)