Causa C‑67/12
Commissione europea
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell’edilizia — Articoli 3, 7 e 8 — Trasposizione incompleta»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2014
Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Oggetto – Eccezione riferita a una parte del ricorso – Convenuto che non ha depositato un controricorso complementare nel termine previsto – Decadenza del convenuto per quanto riguarda la parte del ricorso su cui non verte l’eccezione di irricevibilità – Limitazione della discussione nel merito alla parte di ricorso cui si riferisce l’eccezione di irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 40 e 91)
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Riconoscimento dell’inadempimento da parte dello Stato membro interessato – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE)
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE)
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Diversa formulazione degli addebiti senza modifica né ampliamento dell’oggetto della controversia – Ammissibilità
(Art. 258 TFUE)
Energia – Rendimento energetico nell’edilizia – Direttiva 2002/91 – Obblighi alternativi di effettuare ispezioni periodiche delle caldaie o di fornire agli utilizzatori consulenze relative al sistema di riscaldamento – Obblighi riguardanti gli edifici nuovi e gli edifici esistenti – Stato membro che non ha adottato o, in ogni caso, non ha notificato, le misure necessarie per quanto riguarda gli edifici esistenti – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/91, art. 8)
Se un ricorso viene dichiarato ricevibile nell’ambito del rigetto dell’eccezione d’irricevibilità, o qualora tale eccezione sia riunita al merito, in una seconda fase deve intervenire un dibattito sul merito del ricorso. Dalla lettura congiunta degli articoli 40 e 91 del regolamento di procedura della Corte deriva che la prosecuzione della discussione nel merito può riguardare unicamente la parte del ricorso cui si riferisce l’eccezione di irricevibilità, qualora il convenuto non abbia depositato un controricorso complementare nel termine di un mese stabilito da detto articolo 40.
Infatti, quand’anche un’eccezione d’irricevibilità riferita a una sola parte del ricorso si riveli fondata, essa non può comportare il rigetto del ricorso nel suo complesso, e nulla può, dunque, giustificare che il convenuto non presenti i suoi argomenti difensivi relativi alla parte del ricorso su cui non verte detta eccezione, nel termine previsto dall’articolo 40 di detto regolamento di procedura.
Pertanto, se il convenuto ritiene che solo una parte del ricorso sia irricevibile, deve contestare la ricevibilità della stessa nell’ambito del controricorso o proporre, nel termine concesso per rispondere al ricorso, un’eccezione d’irricevibilità parziale nonché una memoria sul merito relativa alla parte di ricorso a cui non si riferisce l’eccezione d’irricevibilità, a pena di decadenza su tale aspetto.
(v. punti 25-28)
V. il testo della decisione.
(v. punto 30)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
V. il testo della decisione.
(v. punti 41, 42)
V. il testo della decisione.
(v. punti 52, 53)
V. il testo della decisione.
(v. punti 65, 66, 70-72, 76 e dispositivo)
Causa C‑67/12
Commissione europea
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell’edilizia — Articoli 3, 7 e 8 — Trasposizione incompleta»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2014
Procedimento giurisdizionale — Eccezione di irricevibilità — Oggetto — Eccezione riferita a una parte del ricorso — Convenuto che non ha depositato un controricorso complementare nel termine previsto — Decadenza del convenuto per quanto riguarda la parte del ricorso su cui non verte l’eccezione di irricevibilità — Limitazione della discussione nel merito alla parte di ricorso cui si riferisce l’eccezione di irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 40 e 91)
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Riconoscimento dell’inadempimento da parte dello Stato membro interessato — Irrilevanza
(Art. 258 TFUE)
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE)
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]
Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Diversa formulazione degli addebiti senza modifica né ampliamento dell’oggetto della controversia — Ammissibilità
(Art. 258 TFUE)
Energia — Rendimento energetico nell’edilizia — Direttiva 2002/91 — Obblighi alternativi di effettuare ispezioni periodiche delle caldaie o di fornire agli utilizzatori consulenze relative al sistema di riscaldamento — Obblighi riguardanti gli edifici nuovi e gli edifici esistenti — Stato membro che non ha adottato o, in ogni caso, non ha notificato, le misure necessarie per quanto riguarda gli edifici esistenti — Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/91, art. 8)
Se un ricorso viene dichiarato ricevibile nell’ambito del rigetto dell’eccezione d’irricevibilità, o qualora tale eccezione sia riunita al merito, in una seconda fase deve intervenire un dibattito sul merito del ricorso. Dalla lettura congiunta degli articoli 40 e 91 del regolamento di procedura della Corte deriva che la prosecuzione della discussione nel merito può riguardare unicamente la parte del ricorso cui si riferisce l’eccezione di irricevibilità, qualora il convenuto non abbia depositato un controricorso complementare nel termine di un mese stabilito da detto articolo 40.
Infatti, quand’anche un’eccezione d’irricevibilità riferita a una sola parte del ricorso si riveli fondata, essa non può comportare il rigetto del ricorso nel suo complesso, e nulla può, dunque, giustificare che il convenuto non presenti i suoi argomenti difensivi relativi alla parte del ricorso su cui non verte detta eccezione, nel termine previsto dall’articolo 40 di detto regolamento di procedura.
Pertanto, se il convenuto ritiene che solo una parte del ricorso sia irricevibile, deve contestare la ricevibilità della stessa nell’ambito del controricorso o proporre, nel termine concesso per rispondere al ricorso, un’eccezione d’irricevibilità parziale nonché una memoria sul merito relativa alla parte di ricorso a cui non si riferisce l’eccezione d’irricevibilità, a pena di decadenza su tale aspetto.
(v. punti 25-28)
V. il testo della decisione.
(v. punto 30)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
V. il testo della decisione.
(v. punti 41, 42)
V. il testo della decisione.
(v. punti 52, 53)
V. il testo della decisione.
(v. punti 65, 66, 70-72, 76 e dispositivo)