Causa C‑47/12

Kronos International Inc.

contro

Finanzamt Leverkusen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione dei dividendi distribuiti — Regime di imputazione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società beneficiaria — Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in uno Stato terzo — Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria dei dividendi»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 settembre 2014

  1. Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa nazionale in materia di imposizione dei dividendi distribuiti da una società non residente a una società residente, creata ai sensi del diritto di uno Stato terzo e che detiene una determinata partecipazione nel capitale della società distributrice – Inclusione – Inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la libertà di stabilimento

    (Artt. 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE)

  2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Società costituita ai sensi della normativa di uno Stato terzo e stabilita in uno Stato membro – Esclusione – Invocazione dell’impossibilità per la società di uno Stato terzo di avvalersi delle disposizioni sulla libertà di stabilimento in caso di discriminazione dal punto di vista fiscale nello Stato membro di residenza – Irrilevanza

    (Art. 49 TFUE)

  3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti in altri Stati membri e in Stati terzi – Regime di imputazione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società beneficiaria – Rimborso totale o parziale nel caso di una registrazione di perdite – Ammissibilità

    (Art. 63 TFUE)

  1.  La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale ai sensi della quale una società con sede in uno Stato membro non può imputare le imposte sulle società assolte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo da società di capitali distributrici di dividendi, per effetto dell’esenzione dall’imposta dei dividendi medesimi nel primo Stato membro qualora siano il risultato di partecipazioni pari ad almeno il 10 % del capitale della società distributrice e la partecipazione effettiva della società di capitali beneficiaria dei dividendi sia superiore al 90 % e la società beneficiaria sia stata creata ai sensi della legislazione di uno Stato terzo, deve essere valutata alla luce degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.

    Infatti, quando la normativa nazionale relativa al trattamento dei dividendi non sia applicabile esclusivamente alle situazioni nelle quali la società madre eserciti un’influenza determinante sulla società distributrice dei dividendi, si deve tener conto dell’entità della partecipazione della società beneficiaria nella società distributrice, purché l’articolo tanto 49 TFUE quanto l’articolo 63 TFUE possano essere invocati e l’entità di tale partecipazione consenta di stabilire se la situazione esaminata rientri nell’una o nell’altra libertà rispettivamente sancita da tali due disposizioni del diritto dell’Unione.

    Tale ragionamento si applica altresì, per analogia, allorché possa essere invocata esclusivamente la libera circolazione dei capitali, tenuto conto dei limiti dell’ambito di applicazione ratione personae della libertà di stabilimento. Ciò è quanto si verifica in una fattispecie in cui la società beneficiaria dei dividendi è una società costituita ai sensi della normativa di uno Stato terzo.

    Al riguardo, in una fattispecie in cui la libertà di stabilimento non può essere invocata a causa del collegamento della società beneficiaria dei dividendi all’ordinamento giuridico di uno Stato terzo, una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale dei dividendi provenienti da un altro Stato membro o da uno Stato terzo, che non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre eserciti un’influenza determinante sulla società che distribuisce i dividendi, deve essere valutata alla luce dell’articolo 63 TFUE.

    Di conseguenza, una società costituita ai sensi della normativa di uno Stato terzo, con sede in uno Stato membro, può avvalersi di tale disposizione al fine di contestare la legittimità di detta normativa, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta nella società distributrice dei dividendi residente in un altro Stato membro o in un paese terzo. Poiché il Trattato non estende la libertà di stabilimento ai paesi terzi, occorre evitare che l’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, consenta agli operatori economici che non ricadono all’interno della sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento di giovarsi di quest’ultima.

    (v. punti 40, 42, 43, 51‑53, 55 e dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    v. punti 44‑48)

  3.  L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società residenti in altri Stati membri e in Stati terzi, laddove il regime di imputazione sia applicato ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della società beneficiaria e, nell’ipotesi in cui la società beneficiaria medesima registri perdite, il regime di imputazione faccia sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga in tutto o in parte rimborsata.

    Infatti, in primo luogo, la libera circolazione dei capitali, sancita dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, non può avere l’effetto di obbligare gli Stati membri ad andare al di là di un annullamento dell’imposta nazionale sul reddito dovuta dall’azionista sui dividendi di origine estera percepiti e a rimborsare un importo che trovi la sua origine nel sistema tributario di un altro Stato membro, poiché altrimenti il primo Stato membro subirebbe una compressione della propria autonomia tributaria a causa dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’altro Stato membro.

    In secondo luogo, il rimborso richiesto da una società soggetta costituisce, nel contesto del regime di imputazione, il complemento logico della presa in considerazione dei dividendi e della riduzione delle perdite riportabili operata in precedenza. Infatti, in difetto di rimborso, la presa in considerazione dei dividendi e la riduzione delle perdite della società beneficiaria può determinare una doppia imposizione economica su tali dividendi negli esercizi fiscali successivi, qualora la società beneficiaria realizzi utili. Per contro, nell’ambito del regime di esenzione, poiché le perdite non sono ridotte, non vi è alcun rischio di doppia imposizione economica che gravi sui dividendi percepiti. All’assenza di rimborso corrisponde la mancata presa in considerazione dei dividendi ai fini della determinazione della base imponibile.

    (v. punti 83, 87‑89, dispositivo 2)