Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Disciplina nazionale che subordina il sussidio economico per studi superiori al requisito di residenza nel territorio nazionale — Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell’Unione, non residenti nello Stato membro interessato, un genitore dei quali sia un lavoratore frontaliero — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Aumento della percentuale delle persone residenti titolari di un diploma di insegnamento superiore — Carattere sproporzionato di detta normativa
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, come modificato dalla direttiva 2004/38, art. 7, § 2)
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dalla direttiva 2004/38, dev’essere interpretato nel senso che osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un’attività nello Stato membro stesso.
Se è pur vero che l’obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza, quale quello previsto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo.
(v. punto 83 e dispositivo)
Causa C-20/12
Elodie Giersch e altri
contro
État du Grand-Duché de Luxembourg
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg)]
«Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Sussidio economico per studi superiori — Requisito della residenza nello Stato membro di concessione del sussidio — Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell’Unione non residenti nello Stato membro interessato, di cui uno dei genitori, lavoratore frontaliero, svolga attività lavorativa nello Stato membro medesimo — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore — Congruità — Proporzionalità»
Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2013
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Disciplina nazionale che subordina il sussidio economico per studi superiori al requisito di residenza nel territorio nazionale – Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell’Unione, non residenti nello Stato membro interessato, un genitore dei quali sia un lavoratore frontaliero – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Aumento della percentuale delle persone residenti titolari di un diploma di insegnamento superiore – Carattere sproporzionato di detta normativa
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, come modificato dalla direttiva 2004/38, art. 7, § 2)
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dalla direttiva 2004/38, dev’essere interpretato nel senso che osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un’attività nello Stato membro stesso.
Se è pur vero che l’obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza, quale quello previsto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo.
(v. punto 83 e dispositivo)