DECISIONE DELLA CORTE (Sezione speciale prevista dall’articolo 123 ter del regolamento di procedura)

12 luglio 2012

«Riesame»

Nel procedimento C‑334/12 RX,

avente ad oggetto una proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 6 luglio 2012,

LA CORTE (Sezione speciale prevista dall’articolo 123 ter del regolamento di procedura),

Composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore) e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione,

ha adottato la presente

Decisione

1        La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P, non ancora pubblicata nella RaccFP), mediante la quale quest’ultimo ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. Arango Jaramillo e da 34 altri dipendenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) (in prosieguo: insieme, i «ricorrenti») avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F‑34/10, non ancora pubblica nella RaccFP), che respinge, perché tardivo, il loro ricorso riguardante, da un lato, l’annullamento dei loro fogli paga del mese di febbraio 2010, in quanto rispecchiano le decisioni della BEI di aumentare i loro contributi al regime pensionistico, nonché, dall’altro, la condanna della BEI a risarcire loro i danni.

 Fatti

2        Si evince dalla citata sentenza Arango Jaramillo e a./BEI, che, a partire dal 1o gennaio 2007, i fogli paga dei dipendenti della BEI non sono più emessi su carta come prima, ma in formato elettronico. Adesso sono inseriti ogni mese nel sistema informatico «Peoplesoft» della BEI e possono quindi essere consultati da ciascun dipendente dal proprio computer di lavoro.

3        Sabato13 febbraio 2010 i fogli paga del mese di febbraio 2010 venivano inseriti nel sistema informatico «Peoplesoft». Detti fogli paga mettevano in evidenza, rispetto a quelli del mese di gennaio 2010, un aumento della percentuale contributiva per il regime pensionistico, aumento risultante da decisioni prese dalla BEI nell’ambito della riforma del regime pensionistico dei propri dipendenti.

4        Il 26 maggio 2010 i ricorrenti proponevano dinanzi al Tribunale della funzione pubblica un ricorso finalizzato, da un lato, all’annullamento dei loro fogli paga del mese di febbraio 2010 e, dall’altro, alla condanna della BEI al pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del loro danno morale.

5        Con atto separato inviato alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, la BEI chiedeva a quest’ultimo di statuire sull’irricevibilità del ricorso, senza avviare la discussione nel merito.

6        Con la citata ordinanza Arango Jaramillo e a./BEI, il Tribunale della funzione pubblica respingeva il ricorso come irricevibile. In sostanza, esso dichiarava che il termine per presentare tale ricorso, avendo cominciato a decorrere da lunedì 15 febbraio 2010, scadeva, tenuto conto del termine forfetario di dieci giorni in ragione della distanza, il lunedì 25 maggio 2010, sicché il ricorso proposto dai ricorrenti, essendo pervenuto per via elettronica alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica soltanto il 26 maggio 2010 alle ore 00.00, doveva essere considerato tardivo e, pertanto, irricevibile.

7        I ricorrenti impugnavano tale ordinanza dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, il quale lo respingeva mediante la citata sentenza Arango Jaramillo e a./BEI.

8        Ai punti 22‑25 di detta sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ricordava, in sostanza, la giurisprudenza secondo la quale, in mancanza di disposizioni che stabiliscono i termini per presentare ricorso applicabili alle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti, la proposizione di un simile ricorso doveva avvenire entro un termine ragionevole. Ritenendo che il termine di tre mesi previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea per le controversie tra le istituzioni dell’Unione europea e i suoi funzionari o agenti offrisse «un pertinente punto di paragone», in quanto tali controversie sono assimilabili per natura a quelle interne tra la BEI e i suoi dipendenti per gli atti di quest’ultima che li danneggiano e di cui essi chiedono l’annullamento, al punto 27 di detta sentenza esso dichiarava, fondandosi su alcune delle sue precedenti sentenze, che il rispetto di un termine del genere, in linea di principio, doveva essere considerato ragionevole.

9        Al suddetto punto 27, il Tribunale dell’Unione europea ne deduceva «a contrario (…) che qualsiasi ricorso proposto da un dipendente della BEI dopo la scadenza del termine di tre mesi, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, in linea di principio doveva essere considerato proposto entro un termine non ragionevole». Esso aggiungeva che una simile interpretazione era ammissibile «dal momento che soltanto un’applicazione rigorosa delle norme procedurali che stabiliscono un termine di preclusione consente di rispondere al requisito della certezza del diritto e di evitare discriminazioni o trattamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia».

10      Al punto 30 della citata sentenza Arango Jaramillo e a./BEI, il Tribunale dell’Unione europea respingeva la critica dei ricorrenti secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe sostituito all’applicazione del principio del rispetto del termine ragionevole, per sua natura stessa flessibile e aperto alla concreta ponderazione degli interessi in gioco, la rigidità e la genericità del rispetto di un termine fisso di tre mesi. Esso, in particolare, considerava che il Tribunale della funzione pubblica si era limitato ad applicare una norma giuridica che «riposa sulla presunzione generale che il termine di tre mesi è, in linea di principio, sufficiente a consentire ai dipendenti della BEI di valutare la legittimità degli atti di quest’ultima che li danneggiano e a prepararne, eventualmente, l’impugnazione», senza «imporre (…) al giudice dell’Unione incaricato di applicarla di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie e, in particolare, di procedere ad una ponderazione concreta degli interessi in gioco».

11      Al punto 39 di detta sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ricordava inoltre che «un’applicazione rigorosa delle norme procedurali che stabiliscono un termine di preclusione» rispondeva, in particolare, al requisito di certezza del diritto.

 Valutazione

12      In via preliminare, occorre ricordare che, nonostante sia stato dichiarato che, in mancanza di indicazioni nel regolamento del personale della BEI, era necessario riferirsi alla nozione di «termine ragionevole» per il termine di ricorso applicabile alle controversie tra la BEI e i suoi dipendenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99, Racc. pag. II‑813, punti 51‑58), fino ad oggi la BEI non ha adottato disposizioni a questo proposito.

13      Fatta tale precisazione preliminare, occorre constatare che sussiste un serio rischio di pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione, nei limiti in cui risulta dalla citata sentenza Arango Jaramillo e a./BEI che il termine di tre mesi e 10 giorni, poiché in linea di principio deve essere considerato ragionevole per la proposizione da parte di un dipendente della BEI di un ricorso di annullamento di un atto di quest’ultima che lo danneggia, è un termine il cui superamento comporta la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione sia obbligato a tener conto delle circostanze particolari del caso di specie.

14      Tale serio rischio deriva da due motivi, che giustificano un riesame della citata sentenza Arango Jaramillo e a./BEI.

15      In primo luogo, occorre determinare se, considerando che il Tribunale della funzione pubblica, nella valutazione della ragionevolezza del termine entro il quale è stato proposto ricorso di annullamento da dipendenti della BEI nei confronti di un atto emanante da quest’ultima, non è obbligato a tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale dell’Unione europea, sulla base di un ragionamento a contrario, abbia formulato un’interpretazione coerente con la giurisprudenza secondo la quale la ragionevolezza di un termine non fissato dal diritto primario o derivato dell’Unione deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa (v., in particolare, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punti 187 e 192, nonché del 7 aprile 2011, Grecia/Commissione, C‑321/09 P, punti 33 e 34).

16      In secondo luogo, occorre determinare se, collegando un effetto preclusivo al superamento di un termine, non fissato dal diritto primario o derivato dell’Unione, per la proposizione di un ricorso, l’interpretazione del Tribunale dell’Unione europea non sia tale da pregiudicare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

17      Qualora in esito alle constatazioni effettuate risultasse che la citata sentenza Arango Jaramillo e a./BEI è viziata da un errore di diritto, occorrerà valutare se e, eventualmente, in quale misura detta sentenza pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

Per questi motivi, la Corte (Sezione speciale prevista dall’articolo 123 ter del regolamento di procedura) così decide:

1)      Si deve procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P).

2)      Il riesame verterà sulle questioni se la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P) pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione in quanto detto Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, ha interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso d’annullamento da parte di dipendenti della Banca europea per gli investimenti avverso un atto da essa emanante che li danneggia, come un termine il cui superamento comporta la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione sia obbligato a tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, e se tale interpretazione della nozione di «termine ragionevole» sia tale da pregiudicare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)      I soggetti interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono invitate a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea le loro osservazioni scritte in merito a dette questioni, entro un mese dalla notifica della presente decisione.

Firme