CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 21 maggio 2014 ( 1 )

Causa C‑575/12

AS Air Baltic Corporation

contro

Valsts robežsardze

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’administratīvā apgabaltiesa (Lettonia)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Controllo di frontiera, asilo e immigrazione — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Articolo 5, paragrafo 1 — Attraversamento della frontiera — Obbligo di un visto valido contenuto in un documento di viaggio valido — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Incidenza dell’annullamento del documento di viaggio sulla validità del visto che esso contiene»

1. 

Se un cittadino di un paese terzo, soggetto all’obbligo di visto, possa essere ammesso a entrare nel territorio dell’Unione europea qualora egli si presenti alla frontiera esterna in possesso di un visto valido, inserito in un documento di viaggio non valido e di un documento di viaggio valido, ma privo di visto: questo è l’interesse in gioco del presente rinvio pregiudiziale.

I – Il contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

1. Il codice frontiere Schengen

2.

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( 2 ), ha per oggetto, ai sensi del suo articolo 1, di stabilire «le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea».

3.

L’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen elenca, come segue, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi:

«Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)

essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto (…)

(...)».

4.

L’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del codice frontiere Schengen prevede quanto segue:

«[i]n deroga al paragrafo 1,

(…)

b)

i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera (…)

(…)

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento

(…)».

5.

L’articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen così dispone:

«All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite.

a)

La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

i)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;

ii)

la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

(…)».

6.

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del codice frontiere Schengen stabilisce che «[s]ui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita (…) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro».

7.

L’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dispone che «[s]ono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1».

2. Il codice dei visti

8.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( 3 ), ha per oggetto, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, di fissare «le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri».

9.

L’articolo 12 del codice dei visti, dedicato al documento di viaggio, è così formulato:

«Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:

a)

la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. (…)

b)

contiene almeno due pagine bianche;

c)

è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti».

10.

L’articolo 21, paragrafo 3, del codice dei visti precisa che, «[n]el determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso, il consolato verifica (…) che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato».

11.

L’articolo 34 del codice dei visti è formulato come segue:

«1.   Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio (…). Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento.

2.   Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

(…)

5.   In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro “ANNULLATO” o “REVOCATO” (…).

6.   La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.

7.   Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso (…)».

B – Il diritto lettone

12.

L’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 2, della legge sull’immigrazione (Imigrācijas likums) è del seguente tenore:

«(1)   . Uno straniero ha il diritto di entrare e di soggiornare nel territorio della Repubblica di Lettonia se dispone simultaneamente:

1)

di un documento di viaggio in corso di validità (…)

2)

di un visto in corso di validità apposto su un documento di viaggio in corso di validità (…)» ( 4 ).

13.

L’articolo 21, paragrafo 1, della legge sull’immigrazione impone al vettore l’obbligo di accertarsi che lo straniero che esso trasporta disponga dei documenti necessari per l’ingresso nel territorio della Repubblica di Lettonia. La sanzione per la violazione di tale obbligo consiste nell’irrogazione di una sanzione amministrativa.

II – Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

14.

In occasione di un volo tra Mosca (Russia) e Riga (Lettonia) effettuato l’8 ottobre 2010, la compagnia aerea AS Air Baltic Corporation (in prosieguo: l’«Air Baltic Corporation») ha trasportato un cittadino indiano che, al momento del controllo di frontiera eseguito all’arrivo, ha esibito un passaporto indiano valido privo del visto Schengen nonché un passaporto indiano annullato recante un visto Schengen per ingressi multipli di tipo «C», rilasciato dalla Repubblica italiana e valido dal 25 maggio 2009 al 25 maggio 2014. Il passaporto annullato riportava l’indicazione «Passaporto annullato. I visti validi nel passaporto non sono stati annullati».

15.

Le autorità lettoni incaricate di controllare che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni d’ingresso nel territorio dell’Unione hanno proceduto al respingimento del cittadino indiano con la motivazione che egli non disponeva di un visto valido inserito in un documento di viaggio valido.

16.

Inoltre, le guardie di frontiera lettoni hanno ritenuto che la compagnia aerea avesse violato la normativa nazionale in materia d’immigrazione, per aver trasportato verso la Lettonia un viaggiatore privo dei documenti necessari per il suo ingresso nel territorio lettone. Pertanto, con decisione del 14 ottobre 2010, esse hanno inflitto a detta compagnia una sanzione amministrativa di importo pari a 2000 lats lettoni (LVL).

17.

L’Air Baltic Corporation ha proposto reclamo dinanzi al caposervizio delle guardie di frontiera nazionali, il quale, con decisione del 9 dicembre 2010, ha confermato la sanzione. L’Air Baltic Corporation ha quindi proposto un primo ricorso giurisdizionale, respinto il 12 agosto 2011.

18.

In seguito, l’Air Baltic Corporation ha interposto appello dinanzi all’administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) chiedendo l’annullamento della decisione che ha inflitto la sanzione amministrativa di cui trattasi.

19.

Orbene, secondo il giudice del rinvio, mentre il diritto lettone impone la presentazione alle frontiere di un visto valido apposto su un documento di viaggio valido, dal diritto dell’Unione non emergerebbe chiaramente che esso imponga ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto ( 5 ), all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione, il possesso di un visto valido inserito in un documento di viaggio anch’esso valido, né che l’annullamento del documento di viaggio contenente il visto abbia una qualsiasi incidenza sulla validità di quest’ultimo. Detto giudice si chiede, dunque, se il cittadino indiano potesse effettivamente essere considerato, dalle guardie di frontiera, sprovvisto dei documenti di viaggio necessari per l’attraversamento delle frontiere. Esso osserva, infine, come evidenziato dalle parti del procedimento dinanzi allo stesso, che le amministrazioni degli Stati membri seguono prassi diverse nei casi in cui cittadini di paesi terzi si presentano alle frontiere esterne in possesso tanto di un visto valido contenuto in un documento di viaggio non valido quanto di un documento di viaggio valido distinto, ma privo di visto.

20.

Posto così di fronte a una difficoltà connessa all’interpretazione del diritto dell’Unione, l’administratīvā apgabaltiesa ha quindi deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta presso la cancelleria della Corte il 7 dicembre 2012, di sottoporre a quest’ultima, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le tre seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 5 del [codice frontiere Schengen] debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un visto valido contenuto in un documento di viaggio valido costituisce un requisito preliminare obbligatorio per l’ingresso dei cittadini di paesi terzi.

2)

Se, conformemente alle disposizioni del [codice dei visti], l’annullamento del documento di viaggio sul quale è apposto un visto adesivo comporti anche l’invalidità del visto rilasciato.

3)

Se siano compatibili con le disposizioni del [codice frontiere Schengen] e del [codice dei visti] norme nazionali che impongono, come requisito preliminare obbligatorio per l’ingresso dei cittadini di paesi terzi, l’esistenza di un visto valido apposto su un documento di viaggio valido».

III – Il procedimento dinanzi alla Corte

21.

L’Air Baltic Corporation, i governi lettone, italiano e finlandese, la Confederazione svizzera ( 6 ) nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

22.

All’udienza svoltasi il 19 marzo 2014, l’Air Baltic Corporation, i governi lettone e finlandese nonché la Commissione hanno formulato osservazioni orali.

IV – Analisi giuridica

23.

Se l’invalidità del documento di viaggio sul quale è stato apposto il visto inficiasse la validità del visto stesso, la questione relativa alla possibilità, per un cittadino di un paese terzo, di essere autorizzato a entrare nel territorio dell’Unione laddove egli sia in possesso di un documento di viaggio non valido contenente il visto e di un documento di viaggio valido non si porrebbe.

24.

Devo quindi riorganizzare in una certa misura le questioni poste dal giudice del rinvio per iniziare dall’analisi della seconda questione. Esaminerò in seguito la questione se il codice frontiere Schengen imponga che il visto valido sia contenuto in un documento di viaggio valido all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna dell’Unione. Infine, e in caso di risposta negativa, dovrò stabilire se, nell’ambito del codice frontiere Schengen e del codice dei visti, gli Stati membri siano legittimati ad imporre una condizione d’ingresso supplementare rispetto a quelle previste da detti codici.

A – Sull’eventuale incidenza della perdita di validità del documento di viaggio sul quale il visto è stato apposto sulla validità del visto stesso

25.

Osservo anzitutto che l’articolo 34 del codice dei visti disciplina le condizioni alle quali il visto è annullato o revocato. A tale riguardo, il visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio ( 7 ) o è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte ( 8 ).

26.

In entrambi i casi, il codice dei visti precisa che spetta alle autorità competenti che hanno rilasciato il visto ovvero alle autorità competenti di un altro Stato membro disporre l’annullamento o la revoca ( 9 ). La competenza a decidere sulla validità del visto spetta quindi esclusivamente alle autorità degli Stati membri.

27.

La revoca o l’annullamento sono segnalati mediante l’apposizione di una dicitura sul visto stesso ( 10 ). La decisione di annullare o di revocare il visto nonché la sua motivazione devono essere ulteriormente portate a conoscenza del titolare del visto mediante la notifica di un modulo uniforme ( 11 ).

28.

Emerge da tale modulo che la perdita di validità del documento di viaggio presentato al momento della domanda di visto non fa parte dei motivi che possono giustificare l’annullamento o la revoca del visto. Secondo quanto risulta dal modulo, l’unico motivo che concerne direttamente il documento di viaggio riguarda il carattere «falso, contraffatto o alterato» del documento di viaggio presentato.

29.

Essendo pacifico che il cittadino indiano in questione nell’ambito del procedimento principale soddisfaceva le condizioni di rilascio del visto al momento della domanda formulata per ottenere quest’ultimo, la questione che si pone è se la perdita di validità del passaporto contenente il visto avrebbe potuto comportare la revoca del visto medesimo.

30.

Orbene, certamente, al momento di presentare la domanda di visto, la persona interessata è tenuta a esibire un documento di viaggio valido. Emerge tuttavia dal combinato disposto dell’articolo 34 e dell’allegato VI del codice dei visti che la perdita di validità di tale documento, dopo che il visto è stato rilasciato, non comporta che sia rimesso in discussione il rispetto delle condizioni di rilascio del visto, quantomeno a patto che la predetta persona sia in grado di esibire un nuovo documento di viaggio valido.

31.

Occorre altresì sottolineare che il codice dei visti garantisce un diritto di ricorso alle persone il cui visto sia stato revocato. Tale ricorso è diretto nei confronti dello Stato membro che ha deciso la revoca e a tali persone devono essere fornite informazioni sulla procedura esistente cui attenersi in caso di ricorso. Infine, la revoca deve essere segnalata e registrata nel sistema di informazione visti (VIS) ( 12 ). Tale diritto di informazione e di ricorso non potrebbe essere garantito nel caso in cui si facesse dipendere la validità del visto Schengen da una decisione delle autorità di un paese terzo.

32.

Il regime giuridico dell’annullamento e della revoca, come stabilito dal codice dei visti, appare dunque fondato sul presupposto secondo il quale sono le autorità degli Stati membri a disporre l’annullamento o la revoca. In tal senso, è rispettato un certo parallelismo di forme, posto che sono sempre queste autorità a rilasciare i visti ( 13 ).

33.

Infatti, il visto rilasciato produce i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati membri. È necessario che la competenza per il rilascio o il diniego di tale rilascio non sia aggirata per effetto di decisioni adottate dalle autorità di paesi terzi. In altre parole, il principio di reciproco riconoscimento deve prevalere fino a quando, se del caso, le guardie di frontiera dell’Unione constatino un’evoluzione significativa nella situazione del cittadino di un paese terzo interessato, evoluzione che può giustificare che la valutazione compiuta dall’autorità che rilascia il visto sia rimessa in discussione.

34.

Non posso quindi condividere la posizione espressa in udienza dal governo lettone, secondo il quale, una volta che il passaporto sul quale è stato apposto il visto perda di validità, il passaporto nella sua interezza – ossia ivi compreso il visto Schengen che esso contiene – ha solo il valore di un semplice foglio di carta.

35.

Per tutte le ragioni che precedono, occorre rilevare che la decisione che dichiara l’invalidità del visto Schengen può essere adottata solo alle condizioni descritte dall’articolo 34 del codice dei visti e, in ogni caso, è di esclusiva competenza delle autorità degli Stati membri. Pertanto, la perdita di validità del documento di viaggio sul quale è stato apposto il visto Schengen non può, di per sé sola, incidere sulla validità del visto stesso, com’è stato d’altronde riconosciuto dalle autorità che hanno rilasciato il passaporto interessato allorché hanno apposto la dicitura secondo la quale, sebbene il passaporto fosse stato annullato, i visti validi che esso conteneva non lo erano stati.

B – Sull’asserita esistenza di un obbligo di presentare un visto valido contenuto in un documento di viaggio valido

36.

Se l’ingresso del cittadino indiano nel territorio dell’Unione non poteva essere negato con la sola motivazione che il passaporto che conteneva il visto Schengen era stato annullato, posto che l’invalidità del passaporto, di per sé, non incide sulla validità del visto, resta ancora da stabilire se il codice frontiere Schengen imponga, come condizione per l’ingresso, il possesso di un visto valido contenuto in un documento di viaggio valido.

37.

A tal fine, inizierò dimostrando l’insufficienza dell’interpretazione letterale, in ragione di divergenze linguistiche, e la necessità di ricorrere all’analisi sistematica. Verificherò poi che l’interpretazione teleologica confermi le conclusioni tratte da tale ultima analisi, prima di formulare alcune osservazioni conclusive.

1. Insufficienza dell’interpretazione letterale e divergenze linguistiche

38.

L’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen enumera le condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per essere ammessi nel territorio dell’Unione. Esso elenca cinque condizioni cumulative. La lettera a) impone al cittadino di un paese terzo di essere «in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera» e la lettera b) indica, dal canto suo, che detto cittadino deve essere «in possesso di un visto valido», se richiesto.

39.

Già da un’interpretazione letterale restrittiva di tale articolo 5, paragrafo 1, emerge che, da un lato, la condizione riguardante il possesso di un documento di viaggio valido è stata distinta da quella relativa alla detenzione di un visto e, dall’altro, che il legislatore non ha fornito alcuna precisazione in ordine alle condizioni di presentazione «fisica» di questi due documenti.

40.

Sono tuttavia del parere, alla luce di ciò che ha rilevato il governo finlandese, che l’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, pur non comportando un obbligo espresso di presentare, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione, un visto valido inserito in un documento di viaggio valido, non possa essere considerato in modo isolato, tenuto conto del sistema nel quale esso si inserisce. L’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen deve quindi essere letto non solo congiuntamente alle altre disposizioni del codice frontiere Schengen, ma anche in combinato disposto con le norme pertinenti del codice dei visti, con il quale il codice frontiere Schengen mantiene una stretta relazione ( 14 ).

41.

Si propone quindi, in modo del tutto classico, di completare l’analisi letterale con un’analisi sistematica e teleologica. Ciò è ancora più necessario giacché le parti interessate intervenute nel corso del presente procedimento hanno fatto riferimento all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), i), del codice frontiere Schengen per discutere la questione relativa alla necessità o meno – tanto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detto codice, quanto ai sensi del codice dei visti – che il visto valido sia contenuto in un documento di viaggio valido. Secondo il governo finlandese, l’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), i), del codice frontiere Schengen, disponendo che il documento di viaggio sia «provvisto» del visto valido, starebbe ad indicare che alle frontiere può essere presentato solo un documento di viaggio valido contenente il visto.

42.

La ricorrente nel procedimento principale, a tal riguardo, osserva che, mentre la versione lettone dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), i), del codice frontiere Schengen dispone esplicitamente che nel documento di viaggio valido vi debba essere il visto, lo stesso non avverrebbe nelle altre versioni linguistiche. Le versioni danese, inglese, francese e svedese si accontenterebbero di esigere che il documento di viaggio sia «provvisto» del visto, il che non implicherebbe necessariamente un inserimento fisico del visto nel documento di viaggio valido.

43.

Sebbene la questione sottoposta riguardi l’interpretazione dell’articolo 5 del codice frontiere Schengen, rispetto al quale non è stata menzionata alcuna divergenza nelle versioni linguistiche, bisogna riconoscere che l’articolo 7 del medesimo codice costituisce una disposizione fondamentale per la gestione comune delle frontiere esterne dell’Unione e può essere utile per chiarire il modo in cui debba essere interpretato il citato articolo 5.

44.

Si deve a tal proposito ricordare che l’esigenza che un atto dell’Unione sia applicato e interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le versioni linguistiche ( 15 ). La formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, poiché tale modo di procedere si rivelerebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione ( 16 ).

45.

Tanto la necessità di confermare la prima conclusione tratta dall’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen quanto quella di superare la difficoltà interpretativa connessa alle diverse versioni linguistiche dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), i), di detto codice impongono di completare il ragionamento con un’analisi sistematica e teleologica.

2. Analisi sistematica

46.

Poiché il rilascio del visto avviene prima del controllo eseguito alle frontiere esterne dell’Unione, inizierò con l’analisi del codice dei visti.

47.

A tale riguardo, in sostanza, il cittadino di paese terzo deve presentare la sua domanda di visto presso il consolato competente entro i tre mesi che precedono l’inizio del viaggio ( 17 ). Egli deve in particolare presentare un modulo di domanda armonizzato ( 18 ) e un documento di viaggio ( 19 ) la cui validità è superiore di almeno tre mesi alla data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri ( 20 ), documento che deve contenere almeno due pagine bianche ed essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti ( 21 ). Le caselle da 12 a 16 del modulo di domanda armonizzato devono indicare, inoltre, il tipo di documento di viaggio presentato dal richiedente, il suo numero, le sue date di rilascio e di scadenza nonché l’autorità che lo ha rilasciato.

48.

Una volta che la domanda di visto è stata completata e presentata all’autorità competente, quest’ultima deve accertare «se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen» ( 22 ) e, in particolare, che «il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato» ( 23 ). In caso di visto per ingressi multipli, come quello rilasciato nell’ambito del procedimento principale, il periodo di validità di detto visto è compreso tra sei mesi e cinque anni ( 24 ).

49.

Il visto adesivo viene in seguito compilato secondo le modalità stabilite dall’articolo 27 e dall’allegato VII del codice dei visti. Esso contiene le informazioni relative al periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno previsto e al numero del documento di viaggio sul quale il visto adesivo è apposto, a meno che il visto sia stato apposto su un foglio separato ( 25 ). Esso viene successivamente apposto conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 29 e all’allegato VIII del codice dei visti. Tale apposizione deve, in linea di principio, eseguirsi «sulla prima pagina del documento di viaggio che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni» ( 26 ), a meno che il visto sia stato apposto su un foglio separato ( 27 ).

50.

Il rilascio del visto non avviene simultaneamente all’atto dell’attraversamento della frontiera esterna dell’Unione ( 28 ), e ciò tanto più che il visto per ingressi multipli, come si è osservato, può avere una validità da sei mesi a cinque anni. Orbene, il codice dei visti si limita ad esigere che la validità del documento di viaggio presentato al momento della domanda di visto sia superiore di almeno tre mesi all’ultima data prevista per la partenza del richiedente dal territorio dell’Unione ( 29 ). In ogni caso, ribadisco che tale precisazione riguarda unicamente le condizioni che devono sussistere al momento della domanda di visto, posto che le autorità consolari non hanno, ad ogni modo, controllo su ciò che può accadere al documento di viaggio tra il momento in cui la domanda di visto è presentata e il momento effettivo dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione.

51.

Pertanto, una volta rilasciato il visto dopo che le autorità consolari hanno verificato, segnatamente, la validità del documento di viaggio presentato, il controllo di frontiera costituisce un’altra fase ( 30 ).

52.

Per quanto riguarda il codice frontiere Schengen, noto anzitutto che esso ha per oggetto di stabilire «le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri» ( 31 ). Pare fondamentale che tali norme siano applicate in modo uniforme e condivido, a tal riguardo, le preoccupazioni espresse dalla ricorrente nel procedimento principale quando ha menzionato prassi divergenti a livello nazionale.

53.

Com’è già stato ricordato, le condizioni d’ingresso stabilite all’articolo 5 del codice frontiere Schengen fanno riferimento, in particolare, ad un obbligo di essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e ad un obbligo di essere in possesso di un visto valido, se richiesto. Si deve rilevare che non è inclusa, in questo elenco delle condizioni d’ingresso, quella relativa all’obbligo di presentare il documento di viaggio valido contenente il visto valido.

54.

Il cittadino di un paese terzo è sottoposto, all’atto del suo attraversamento della frontiera, a verifiche approfondite che consistono nella verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e in un esame dettagliato volto ad accertare che il cittadino di un paese terzo interessato sia in possesso di un documento di viaggio «non scaduto valido» e che questo documento sia «provvisto» del visto richiesto ( 32 ). I timbri d’ingresso e di uscita «sul documento di viaggio» sono parimenti esaminati al fine di accertare, raffrontando le date, che detto cittadino non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nell’Unione.

55.

In sede di verifica approfondita di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, è opportuno distinguere due fasi, ossia l’accertamento, in un primo momento, del semplice possesso – se il cittadino di un paese terzo sia in possesso di un documento di viaggio valido e se il cittadino di un paese terzo sia in possesso di un visto –, seguito, in un secondo momento, dell’esame vero e proprio, ossia da una verifica più sostanziale – accertamento della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, raffronto delle date d’ingresso e di uscita, accertamento della disponibilità di mezzi sufficienti per il ritorno, ecc. ( 33 ).

56.

L’indipendenza dell’obbligo di presentare un documento di viaggio valido da quello di presentare un visto valido, che si presumeva dalla lettura dell’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, trova così conferma.

57.

A seguito dell’esecuzione di tali verifiche, è possibile che l’ingresso venga autorizzato. In questo caso, le autorità appongono sistematicamente un timbro sui documenti di viaggio, presentati dai cittadini di paesi terzi al momento dell’ingresso e dell’uscita ( 34 ), che «consentono [ai cittadini di paesi terzi] di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità» ( 35 ). La condizione di validità è menzionata solo con riferimento al visto, e non al documento di viaggio.

58.

Oppure, in caso contrario, se il cittadino di paese terzo non soddisfa tutte le condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, viene respinto con un provvedimento motivato notificato a mezzo di un modello uniforme ( 36 ). Tra i motivi di respingimento figurano, su tale modello, da un lato, il fatto che la persona interessata non sia in possesso di documenti di viaggio validi ( 37 ) e, dall’altro, il fatto che non sia in possesso di un visto valido ( 38 ).

59.

Dall’analisi che precede emerge che il legislatore non ha sancito l’obbligo esplicito di far figurare il visto valido in un documento di viaggio valido. Queste due condizioni d’ingresso non solo sono previste in modo distinto dall’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ma una siffatta distinzione emerge anche dalla struttura delle altre disposizioni ( 39 ).

60.

Pertanto, da un punto di vista tanto letterale quanto sistematico, nulla osta a un’interpretazione di tale articolo 5 nel senso che, al fine di autorizzare il suo ingresso nel territorio dell’Unione, non si richiede a un cittadino di un paese terzo, soggetto all’obbligo di visto, di essere in possesso di un visto valido contenuto in un documento di viaggio valido.

61.

Resta tuttavia da verificare che un’interpretazione siffatta non metta in pericolo gli obiettivi perseguiti dal codice dei visti e dal codice frontiere Schengen.

3. Interpretazione teleologica

62.

Il codice frontiere Schengen istituisce un sistema di sorveglianza delle frontiere che si prefigge di impedire l’attraversamento non autorizzato di dette frontiere, di lottare contro la criminalità transfrontaliera nonché di adottare misure contro le persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera e di fermarle ( 40 ). Inoltre, il considerando 6 del codice frontiere Schengen dispone che il controllo di frontiera «è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno» e che esso deve contribuire «alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri» ( 41 ).

63.

Secondo la Corte, il codice frontiere Schengen «s’inserisce nel contesto più generale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui è assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima. (…) Il meccanismo attuato dall’accordo di Schengen si basa conseguentemente sul rispetto delle norme armonizzate di controllo alle frontiere esterne e, eventualmente, sul rigoroso rispetto delle condizioni d’ingresso dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati aderenti a detto accordo, sancite dal [codice frontiere Schengen]. Infatti, ogni Stato membro il cui territorio è compreso nello spazio Schengen deve poter contare sull’efficacia e sul rigore dei controlli effettuati da qualunque altro Stato di tale spazio» ( 42 ). Sempre secondo la Corte, «le verifiche di frontiera hanno lo scopo, da un lato, di accertare che le persone possano essere autorizzate ad entrare nel territorio dello Stato membro o autorizzate a lasciarlo, e, d’altro lato, di evitare che le persone eludano tali verifiche» ( 43 ).

64.

Quanto al codice dei visti, la sua adozione si inserisce parimenti nell’obiettivo generale di attuare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il codice dei visti stesso persegue il duplice obiettivo di creare un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto ( 44 ). Nell’interpretare il codice dei visti, la Corte si assicura pertanto che né l’obiettivo della facilitazione dei viaggi né l’obiettivo di impedire un trattamento diverso dei richiedenti il visto siano compromessi ( 45 ).

65.

Il governo finlandese sostiene che la realizzazione degli obiettivi di sicurezza, di fluidità dell’attraversamento delle frontiere, di prevenzione dalle minacce per l’ordine, la sicurezza o la sanità pubblica, di lotta contro la criminalità transfrontaliera, contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani risulta agevolata quando il visto valido è apposto su un documento di viaggio anch’esso valido.

66.

Questo giudizio non deve essere sopravvalutato e, ad ogni modo, non ha efficacia dirimente.

67.

Quando ho descritto, in precedenza, il sistema istituito dal combinato disposto del codice frontiere Schengen e del codice dei visti, ho messo in luce un certo numero di elementi i quali, garantendo l’efficacia del controllo di frontiera, non permettono di dare seguito alla tesi del governo finlandese. Alle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne sono stati presentati, nell’ambito della controversia principale, sia il documento di viaggio sulla base del quale il visto è stato rilasciato sia il «nuovo» documento di viaggio. Esse hanno potuto così sincerarsi della «corrispondenza» tra il documento fornito al momento della domanda di visto – ed effettivamente esaminato dalle autorità consolari competenti – e quello contenente il visto valido, presentato all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. La presentazione del documento di viaggio valido permetteva loro, inoltre, di confermare l’identità del cittadino di un paese terzo interessato e di verificare il rispetto della prima delle condizioni d’ingresso. Infine, la contemporanea presentazione dei due documenti di viaggio che si succedevano nel tempo ha potuto permettere un controllo sufficiente dei timbri d’ingresso e di uscita sulla base dei quali le autorità verificano che la durata massima di soggiorno autorizzata non sia stata oltrepassata.

68.

Pur riconoscendo l’importanza fondamentale, per gli Stati membri interessati, di un controllo effettivo ed efficace alle frontiere esterne dell’Unione e pur ammettendo che la presentazione di due documenti di viaggio distinti, uno valido, l’altro non valido, complica – forse – in parte il compito delle autorità preposte al controllo di frontiera ( 46 ), non è stato tuttavia dimostrato che il caso di specie che ci viene sottoposto oggi avrebbe messo o metterebbe in particolare pericolo l’obiettivo di sicurezza perseguito dal codice frontiere Schengen.

69.

A tal riguardo, rilevo una notevole differenza tra il caso di cui ci occupiamo oggi e le ricorrenti difficoltà pratiche, menzionate dal governo finlandese, al controllo di frontiera e connesse al fatto che alcuni cittadini di paesi terzi si presentano alle frontiere provvisti di ben più di due documenti di viaggio, validi e non validi.

4. Considerazioni conclusive

70.

Autorizzare l’ingresso di un cittadino di un paese terzo che esibisce, al controllo alle frontiere esterne dell’Unione, un documento di viaggio non valido contenente il visto necessario per il suo ingresso nel territorio dell’Unione nonché un documento di viaggio valido risulta, infine, essere in linea con gli standard internazionali. L’Air Baltic Corporation e il governo lettone hanno essi stessi rilevato, senza essere contraddetti, che il punto 3.53 dell’allegato 9 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, raccomanda, nell’ipotesi in cui un documento di viaggio sia scaduto pur contenendo il visto valido, di continuare a considerare il visto valido fino alla sua scadenza se esso è accompagnato da un documento di viaggio valido.

71.

Il governo lettone dubita, tuttavia, che ciò si attagli al contesto del codice frontiere Schengen, posto che detta convenzione raccomanda una prassi siffatta in un contesto in cui il visto permette l’ingresso del cittadino di un paese terzo solamente nel territorio del paese che lo ha rilasciato. Occorre tuttavia rilevare che, sebbene l’Unione non sia parte di detta convenzione, essa, in un certo modo, ha già in parte fatto proprio questo standard internazionale, poiché una modifica del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati ( 47 ), avvenuta con la decisione di esecuzione della Commissione C(2011) 5501 definitivo, del 4 agosto 2011, ha inserito un nuovo paragrafo al punto 4.1.1, ai sensi del quale «[d]i norma occorre viaggiare con un visto valido apposto su un documento di viaggio valido. Tuttavia, quando tutte le pagine bianche del documento di viaggio del titolare di un visto Schengen sono state usate per l’apposizione di visti o di timbri di ingresso/uscita, l’interessato può spostarsi con il documento di viaggio “pieno” ma annullato, e contenente il visto valido, e un nuovo documento di viaggio» ( 48 ).

72.

In questo modo, la Commissione ha dunque ritenuto che la presentazione di due documenti di viaggio distinti, l’uno annullato ma contenente il visto valido e l’altro valido ma privo di visto, non comprometta l’efficacia dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione. Dal canto suo, il governo lettone ha precisato, in udienza, di avere attuato tale raccomandazione in occasione di una riforma legislativa nazionale.

73.

È pur vero che il punto 4.1.1 del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati considera il solo caso specifico in cui il documento contenente il visto sia annullato a causa dell’indisponibilità di pagine bianche e, inoltre, ha mero valore di raccomandazione. Tuttavia, è necessario garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi del codice dei visti, ivi incluso quello di impedire il «visa shopping» e un trattamento diverso fra i richiedenti il visto ( 49 ).

74.

A tal riguardo, la divergenza tra le prassi nazionali, sottolineata dal giudice del rinvio, dalla ricorrente nel procedimento principale nonché dal governo lettone, è motivo di preoccupazione, poiché essa ha come conseguenza di rendere più o meno permeabili le frontiere esterne dell’Unione. Esiste dunque un rischio reale, rilevato dall’Air Baltic Corporation, che la discrezionalità delle autorità nazionali nell’autorizzare, o nel respingere, l’ingresso nel territorio dell’Unione nell’ipotesi in cui siano presentati due documenti di viaggio, uno non valido contenente il visto e l’altro valido ma privo di visto, diventi un criterio di selezione dello Stato membro attraverso il quale il cittadino di paese terzo intende accedere al territorio dell’Unione. Pare dunque necessario armonizzare la prassi delle guardie di frontiera al di là del solo caso in cui il documento di viaggio sia privo di pagine bianche disponibili.

75.

Inoltre, le ragioni che hanno indotto l’autorità del paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio ad annullarlo sfuggono, il più delle volte, alle autorità degli Stati membri preposte al controllo alle frontiere esterne. Nell’ambito della controversia principale, tali ragioni restano sconosciute. Tuttavia, a condizione che l’invalidità sia «sanata» mediante la presentazione di un documento di viaggio il cui periodo di validità copre la durata massima di soggiorno autorizzata nell’Unione, e dopo che si sia proceduto alle verifiche necessarie in ordine all’autenticità del nuovo documento presentato, non vi è motivo, a mio avviso, di limitare l’ingresso del cittadino di un paese terzo che presenta un documento di viaggio non valido e un documento di viaggio valido alla sola ipotesi nella quale l’invalidità sia determinata dalla mancanza di disponibilità di pagine bianche.

76.

Ad ogni modo, se, in quest’ultimo caso, la Commissione e gli Stati membri che hanno seguito la sua raccomandazione non hanno ritenuto che il controllo della durata del soggiorno fosse reso più difficile dalla presentazione di documenti di viaggio distinti, trovo difficile comprendere perché ciò dovrebbe esserlo nella presente fattispecie. In effetti, e come ho già sottolineato, la continuità cronologica garantita tra i due documenti di viaggio presentati dal cittadino indiano permetteva alle guardie di frontiera di assicurarsi che il numero di giorni di presenza autorizzati sul territorio dell’Unione non fosse stato oltrepassato. Infine, preciso che una siffatta possibilità non pregiudica l’applicazione dell’articolo 11 del codice frontiere Schengen, il quale prevede che, «[s]e il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione», posto che tale presunzione è iuris tantum.

77.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che il visto valido, richiesto al cittadino di un paese terzo soggetto a un siffatto obbligo all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione, non debba necessariamente essere contenuto in un documento di viaggio valido e che le condizioni d’ingresso previste all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto codice possano essere considerate separatamente, purché detto cittadino presenti, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne, un documento di viaggio autentico il cui periodo di validità copra la durata massima di soggiorno autorizzata dal visto Schengen, esso stesso contenuto in un documento di viaggio non più valido.

C – Sulla terza questione pregiudiziale

78.

Nell’ipotesi in cui il codice frontiere Schengen e il codice dei visti non impongano al cittadino di un paese terzo, soggetto all’obbligo di visto, di presentare quest’ultimo in un documento di viaggio valido, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli Stati membri siano legittimati ad aggiungere nuove condizioni d’ingresso a quelle già contenute nei due codici summenzionati.

79.

Anche se le condizioni d’ingresso sono elencate all’articolo 5 del codice frontiere Schengen, tale articolo deve necessariamente essere letto in combinato disposto con l’articolo 13 di detto codice, che attiene ai casi di respingimento.

80.

A tale riguardo, sono «respinti i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1». Il provvedimento di respingimento è portato a conoscenza del cittadino di un paese terzo a mezzo di un modello uniforme ( 50 ). Detto modello prevede nove motivi di respingimento. Otto di questi riecheggiano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen ( 51 ).

81.

Solo un motivo di respingimento non si trova in rapporto diretto con il citato articolo 5, ossia quello che riguarda il superamento della durata massima di soggiorno autorizzata.

82.

In ogni caso, il modello uniforme non prevede la possibilità, per le guardie di frontiera, di aggiungere un altro motivo di respingimento all’elenco in esso contenuto.

83.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte, con riferimento all’articolo 32 del codice dei visti, nella sentenza Koushkaki ( 52 ), il fatto che l’articolo 13 del codice frontiere Schengen stabilisca, tramite un rinvio all’articolo 5 del medesimo codice, un elenco di motivi sulla base dei quali un respingimento sarà disposto, prevedendo al contempo che il motivo di tale decisione dovrà specificatamente essere notificato al richiedente mediante il modello di cui all’allegato V del codice frontiere Schengen, «milita a favore dell’interpretazione secondo la quale l’elenco dei motivi di rifiuto (...) è esaustivo».

84.

L’obiettivo, poi, di facilitare i viaggi legittimi, perseguito dal codice dei visti e richiamato dalla Corte al punto 52 della citata sentenza Koushkaki, sarebbe compromesso se le autorità di uno Stato membro potessero respingere un cittadino di un paese terzo qualora lo stesso soddisfi tutte le condizioni d’ingresso elencate dall’articolo 5 del codice frontiere Schengen e non abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata.

85.

Inoltre, la lotta contro il «visa shopping» impone di garantire un’applicazione uniforme delle condizioni d’ingresso nonché il suo corollario, ossia un’applicazione armonizzata dei motivi di respingimento ( 53 ).

86.

Aggiungo ancora che, a differenza della citata causa Koushkaki, la condizione supplementare che il legislatore nazionale ha introdotto non può essere paragonata alle valutazioni complesse di situazioni individuali che possono rientrare nel margine discrezionale che il legislatore dell’Unione, secondo la Corte, ha intenzionalmente lasciato agli Stati membri con riferimento alla valutazione in concreto di determinati motivi di rifiuto di rilascio di visti ( 54 ).

87.

Come la Commissione ha correttamente evidenziato in udienza, il margine discrezionale riconosciuto nella citata sentenza Koushkaki non può essere trasposto alle due prime condizioni d’ingresso, di natura piuttosto tecnica, elencate dall’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Pertanto, non solo il legislatore nazionale non è legittimato ad aggiungere una condizione supplementare alle suddette condizioni, ma non si può neppure sostenere che, nel caso di specie, detto legislatore si sia avvalso del suo margine discrezionale per interpretare le due prime condizioni come interconnesse a tal punto che la prima non potrebbe essere soddisfatta se non contemporaneamente all’altra.

88.

Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, letto in combinato disposto con l’articolo 13 di detto codice, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono imporre ai cittadini di paesi terzi condizioni supplementari al fine di autorizzare il loro ingresso nel territorio dell’Unione.

V – Conclusione

89.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dall’administratīvā apgabaltiesa, come da me riorganizzate, nel seguente modo:

1)

La decisione che accerta l’invalidità del visto Schengen può essere adottata solo alle condizioni descritte dall’articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), e, in ogni caso, rientra nella sola competenza delle autorità degli Stati membri. Pertanto, la perdita di validità del documento di viaggio sul quale sia stato apposto il visto Schengen non può, di per sé sola, inficiare la validità del visto stesso.

2)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo soggetto all’obbligo di visto, che si presenta alle frontiere esterne dell’Unione europea provvisto di un documento di viaggio non valido ma contenente il visto valido e di un documento di viaggio valido privo di visto, soddisfa le condizioni d’ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detto codice, purché il periodo di validità del nuovo documento di viaggio copra effettivamente la durata massima di soggiorno autorizzata dal visto Schengen.

3)

L’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, letto in combinato disposto con l’articolo 13 di detto codice, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono imporre ai cittadini di paesi terzi condizioni supplementari al fine di autorizzare il loro ingresso nel territorio dell’Unione europea.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 105, pag. 1.

( 3 ) GU L 243, pag. 1.

( 4 ) Tale disposizione deve essere intesa nel senso che, per essere autorizzato all’ingresso, il cittadino di un paese terzo soggetto all’obbligo di visto deve presentare un documento di viaggio valido nel quale sia inserito un visto valido.

( 5 ) V. regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1), e i suoi diversi atti modificativi.

( 6 ) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU 2008, L 53, pag. 52).

( 7 ) Articolo 34, paragrafo 1, del codice dei visti. V., altresì, punto 2 della parte A dell’allegato V del codice frontiere Schengen.

( 8 ) Articolo 34, paragrafo 2, del codice dei visti.

( 9 ) Sull’ipotesi nella quale le autorità competenti di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio possono disporre l’annullamento del visto, v. sentenza Vo (C‑83/12 PPU, EU:C:2012:202, punto 39). Qualora le autorità di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il visto lo annullino o lo revochino, tali autorità sono tenute a informarne le autorità dello Stato membro di rilascio (v. articolo 34, paragrafi 1 e 2, in fine, del codice dei visti).

( 10 ) Articolo 34, paragrafo 5, del codice dei visti.

( 11 ) Articolo 34, paragrafo 6, e allegato VI del codice dei visti.

( 12 ) Articolo 34, paragrafi da 6 a 8, del codice dei visti.

( 13 ) Si potrebbe altresì considerare che la ricorrente nel procedimento principale non poteva prevedere, sulla sola base dell’invalidità del passaporto presentato, la sorte che sarebbe stata riservata al visto dalle guardie di frontiera dell’Unione e che essa non poteva rifiutare il passeggero interessato già al momento dell’imbarco a Mosca, tenuto conto del fatto che, in primo luogo, il passaporto indicava esplicitamente che i visti ivi contenuti continuavano ad essere validi e, in secondo luogo, che il codice dei visti riserva, in ogni caso, alle autorità competenti degli Stati membri il potere di revocare il visto. Se la compagnia avesse agito diversamente, considerando il visto non valido solo in ragione della perdita di validità del passaporto e, di conseguenza, negando l’imbarco a Mosca, le garanzie previste all’articolo 34 del codice dei visti sarebbero state private di effetto utile.

( 14 ) V., per esempio, articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti.

( 15 ) V. sentenza Zurita García e Choque Cabrera (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) V. sentenza Zurita García e Choque Cabrera (EU:C:2009:648, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) Articolo 9, paragrafo 1, del codice dei visti.

( 18 ) Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e allegato I del codice dei visti.

( 19 ) V. articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del codice dei visti.

( 20 ) Nel caso di viaggi multipli, ossia quello in esame nell’ambito del procedimento principale, v. articolo 12, lettera a), del codice dei visti.

( 21 ) Rispettivamente, articolo 12, lettere b) e c), del codice dei visti.

( 22 ) Articolo 21 del codice dei visti.

( 23 ) Articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del codice dei visti.

( 24 ) Articolo 24, paragrafo 2, del codice dei visti.

( 25 ) V. punto 6 dell’allegato VII del codice dei visti.

( 26 ) Punto 1 dell’allegato VIII del codice dei visti.

( 27 ) V. articolo 29, paragrafi 2, 3 e 5, del codice dei visti.

( 28 ) Salvo eccezioni, v. capo VI del codice dei visti.

( 29 ) Articolo 12, lettera a), del codice dei visti.

( 30 ) Il codice dei visti specifica, all’articolo 30, che il possesso di un visto non conferisce un diritto automatico d’ingresso.

( 31 ) Articolo 1 del codice frontiere Schengen.

( 32 ) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a), i), del codice frontiere Schengen (il corsivo è mio).

( 33 ) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a), da ii) a vi) del codice frontiere Schengen. All’uscita del cittadino di un paese terzo dal territorio nazionale, il testo del codice frontiere Schengen opera nuovamente una certa distinzione prevedendo che la verifica approfondita all’uscita comporti l’accertamento che detto cittadino sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera [articolo 7, paragrafo 3, lettera b), i) del codice frontiere Schengen] e «può inoltre comportare (…) l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto» [articolo 7, paragrafo 3, lettera c), i) del suddetto codice].

( 34 ) Articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen.

( 35 ) Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen. (Il corsivo è mio).

( 36 ) V. articolo 13, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen.

( 37 ) V. punto A del modello allegato nella parte B dell’allegato V del codice frontiere Schengen.

( 38 ) V. punto C del modello allegato nella parte B dell’allegato V del codice frontiere Schengen.

( 39 ) Questa conclusione risulta, peraltro, corroborata dal punto 6.1 del manuale pratico per le guardie di frontiera (manuale Schengen) elaborato dalla Commissione [C(2006) 5186 definitivo, del 6 novembre 2006].

( 40 ) Articolo 12, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e sentenza Parlamento/Consiglio (C‑355/10, EU:C:2012:516, punto 70).

( 41 ) Sentenze Parlamento/Consiglio (EU:C:2012:516, punto 70) e ANAFE (C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 24).

( 42 ) Sentenza ANAFE (EU:C:2012:348, punti 25 e 26).

( 43 ) Sentenza Adil (C‑278/12 PPU, EU:C:2012:508, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

( 44 ) V. considerando 3 del codice dei visti nonché sentenza Vo (EU:C:2012:202 punti 34 e 35).

( 45 ) Sentenza Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862, punti 52 e 54).

( 46 ) In ogni caso, il compito non è reso più arduo in confronto all’ipotesi eccezionale prevista dall’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del codice frontiere Schengen, ai sensi del quale è possibile rinunciare, su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato, all’apposizione del timbro d’ingresso o di uscita, nel qual caso l’ingresso o l’uscita sono allora registrati su un foglio separato recante diverse menzioni e consegnato al suddetto cittadino. In tale ipotesi, per controllare il rispetto della durata massima del soggiorno autorizzato, le autorità devono anche verificare il contenuto di almeno due documenti distinti, ossia il foglio separato, da un lato, e il documento di viaggio che contiene, se del caso, il visto valido, dall’altro. Il visto adesivo, in determinate condizioni, può anche essere apposto su un foglio separato (v. articolo 29, paragrafi 2, 3 e 5, del codice dei visti).

( 47 ) Decisione C(2010) 1620 definitivo, del 19 marzo 2010.

( 48 ) Il manuale Schengen indicava già che la mancanza di pagine bianche in un passaporto non era di per sé un motivo valido e sufficiente per il respingimento di una persona (v. punto 4.5 del suddetto manuale, in precedenza citato).

( 49 ) V. considerando 18 del codice dei visti. Orbene, secondo le osservazioni del governo lettone, il cittadino indiano all’origine del procedimento principale sembra essere stato autorizzato a entrare nel territorio dell’Unione quando si è presentato, nelle stesse condizioni, alle frontiere di Stati membri diversi dalla Repubblica di Lettonia.

( 50 ) V. parte B dell’allegato V del codice frontiere Schengen.

( 51 ) I motivi di respingimento A e B si riferiscono all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen. I motivi di respingimento C e D fanno riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detto codice. I motivi di respingimento E e G sono tratti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di detto codice. Il motivo di respingimento H fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), del medesimo codice, mentre il motivo di respingimento I attiene parimenti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), di detto codice.

( 52 ) EU:C:2013:862, punto 38.

( 53 ) V., per analogia, sentenza Koushkaki (EU:C:2013:862, punto 53).

( 54 ) V. punti 56 e ss. della sentenza Koushkaki (EU:C:2013:862).