CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 22 gennaio 2013 ( 1 )

Causa C-239/12 P

Abdulbasit Abdulrahim

contro

Consiglio dell’Unione europea,

Commissione europea

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Interesse ad agire — Non luogo a statuire»

1. 

Il Tribunale dell’Unione europea ha recentemente adottato un certo numero di ordinanze di non luogo a statuire a motivo della cancellazione dei nomi dei ricorrenti dagli elenchi che impongono misure restrittive ( 2 ).

2. 

La presente impugnazione è diretta contro l’ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T-127/09; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che non vi era più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Abdulrahim contro il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan ( 3 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008 ( 4 ), o contro quest’ultimo regolamento.

3. 

La problematica centrale della presente impugnazione è quella della persistenza o meno di un interesse ad agire dei ricorrenti nel caso in cui la misura restrittiva alla quale essi sono stati assoggettati sia stata abrogata in corso di causa ( 5 ).

4. 

Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per le quali ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto là dove ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Abdulrahim, a motivo del venir meno, in capo a costui, di un interesse ad agire.

I – Contesto normativo e fatti all’origine della controversia

5.

Il 21 ottobre 2008, il nome del sig. Abdulrahim è stato aggiunto all’elenco stilato dal Comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 1999, sulla situazione in Afghanistan.

6.

Con il regolamento n. 1330/2008, il nome del sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto all’elenco delle persone ed entità i cui fondi ed altre risorse economiche devono essere congelati in base al regolamento n. 881/2002 (in prosieguo: l’«elenco controverso»).

7.

Con atto introduttivo il cui originale firmato è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2009, il sig. Abdulrahim ha proposto un ricorso contro il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, avente sostanzialmente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento n. 881/2002 oppure del regolamento n. 1330/2008, nella parte in cui tali atti lo riguardano, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da questi atti. Detto ricorso è stato registrato con il numero T-127/09.

8.

Il 22 dicembre 2010, il Comitato per le sanzioni ha deciso di cancellare dal proprio elenco il nome del sig. Abdulrahim.

9.

Il 6 gennaio 2011, gli avvocati del sig. Abdulrahim hanno scritto alla Commissione per chiedere la cancellazione del suo nome dall’elenco controverso.

10.

Con il regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento n. 881/2002 ( 6 ), il nome del sig. Abdulrahim è stato cancellato dall’elenco controverso.

11.

Con lettera pervenuta presso la cancelleria il 27 luglio 2011, la Commissione ha trasmesso al Tribunale una copia del regolamento n. 36/2011.

12.

Con lettera della cancelleria del 17 novembre 2011, le parti sono state invitate a pronunciarsi per iscritto sulle conseguenze da trarre, con particolare riguardo all’oggetto del ricorso, dall’adozione del regolamento n. 36/2011.

13.

Nelle loro osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria il 6 dicembre 2011, il Consiglio e la Commissione hanno chiesto al Tribunale di dichiarare che la domanda di annullamento era divenuta priva di oggetto e che non vi era più luogo a statuire al riguardo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni e alle spese, le parti hanno mantenuto le proprie precedenti conclusioni.

14.

Il sig. Abdulrahim si è opposto alla domanda di non luogo a statuire sulla domanda di annullamento. Basandosi, in particolare, sulla sentenza del Tribunale del 3 aprile 2008, PKK/Consiglio ( 7 ), egli ha fatto valere gli argomenti riassunti al punto 19 dell’ordinanza impugnata, ai quali il Tribunale ha risposto nella medesima ordinanza.

II – L’ordinanza impugnata

15.

L’ordinanza impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del quale quest’ultimo può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire ( 8 ). Il Tribunale si è ritenuto sufficientemente edotto dagli atti di causa per statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

16.

Al punto 22 di detta ordinanza, esso ha anzitutto ricordato la giurisprudenza secondo cui l’interesse ad agire di un ricorrente deve, alla luce dell’oggetto del ricorso, sussistere al momento della proposizione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto ( 9 ).

17.

Al punto 24 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha inoltre ricordato la giurisprudenza secondo cui la revoca ex tunc, o in alcune circostanze l’abrogazione, dell’atto impugnato da parte dell’istituzione convenuta fa venir meno l’oggetto del ricorso di annullamento, dato che conduce, per il ricorrente, al risultato voluto e gli dà piena soddisfazione ( 10 ).

18.

Al punto 27 di tale ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che, mediante il regolamento n. 36/2011, la Commissione ha proceduto alla cancellazione del nome del sig. Abdulrahim dall’elenco controverso, mentre l’iscrizione dello stesso risultava dal regolamento n. 1330/2008. Detta cancellazione comporta l’abrogazione di quest’ultimo regolamento, nella parte in cui tale atto riguardava il sig. Abdulrahim. Al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la suddetta abrogazione conduce al risultato voluto dal sig. Abdulrahim e gli dà piena soddisfazione, dato che, a seguito dell’adozione del regolamento n. 36/2011, egli non è più assoggettato alle misure restrittive che gli arrecavano pregiudizio.

19.

Ai punti 29 e 30 di detta ordinanza, il Tribunale ha ricordato che, invero, nell’ambito di un ricorso d’annullamento, la parte ricorrente può conservare un interesse all’annullamento di un atto abrogato in corso di causa, ove l’annullamento di tale atto sia di per sé stesso idoneo a produrre conseguenze giuridiche ( 11 ). Infatti, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta, a norma dell’articolo 266 TFUE, ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. Tali provvedimenti non attengono alla scomparsa dell’atto in quanto tale dall’ordinamento giuridico dell’Unione, poiché questa è una naturale conseguenza dell’annullamento dell’atto da parte del giudice. Essi riguardano invece l’eliminazione delle illegittimità accertate nella sentenza di annullamento. L’istituzione interessata può essere indotta, ad esempio, ad effettuare un’adeguata rimessione in pristino stato della situazione del ricorrente o ad evitare l’adozione di un atto identico ( 12 ).

20.

Al punto 31 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, nella fattispecie, né dagli atti di causa né dagli argomenti del ricorrente risulta che, in seguito all’adozione del regolamento n. 36/2011, il ricorso di annullamento sarebbe idoneo a procurare un beneficio al ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 22 della medesima ordinanza, tale per cui egli manterrebbe un interesse ad agire.

21.

In particolare, per quanto riguarda, in primo luogo, la circostanza che l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione non equivale ad un riconoscimento della sua illegittimità e produce effetti ex nunc, a differenza di una sentenza di annullamento in virtù della quale l’atto annullato viene eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito ( 13 ), il Tribunale ha rilevato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che tale circostanza non è idonea a fondare un interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del regolamento impugnato.

22.

Al punto 33 di detta ordinanza il Tribunale ha dichiarato che, da un lato, infatti, nelle circostanze del caso di specie, nessun elemento indica che la rimozione ex tunc di tale atto procurerebbe un qualsivoglia beneficio al ricorrente. In particolare, nulla consentirebbe di dimostrare che, in caso di sentenza di annullamento, la Commissione sarebbe spinta ad adottare, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, provvedimenti volti ad eliminare l’illegittimità accertata.

23.

Al punto 34 dell’ordinanza impugnata detto giudice ha osservato che, dall’altro lato, per quanto concerne il riconoscimento stesso dell’asserita illegittimità, esso può certamente costituire una delle forme di riparazione perseguite mediante un ricorso per risarcimento danni ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. Per contro, detto riconoscimento non può essere sufficiente a giustificare la persistenza dell’interesse ad agire nell’ambito del contenzioso oggettivo riguardante l’annullamento degli atti delle istituzioni contemplato dagli articoli 263 TFUE e 264 TFUE. In caso contrario, il ricorrente manterrebbe sempre un interesse a chiedere l’annullamento di un atto nonostante la revoca ex tunc o l’abrogazione dello stesso, il che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza citata ai punti 24 e 29 di detta ordinanza.

24.

Per quanto riguarda la giurisprudenza secondo cui il ricorrente può mantenere un interesse ad ottenere l’annullamento di una decisione che impone misure restrittive abrogata e sostituita ( 14 ), il Tribunale ha rilevato, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che tale giurisprudenza è stata elaborata in un contesto particolare e diverso da quello del caso di specie. Infatti, a differenza del regolamento n. 1330/2008, gli atti in discussione in quelle cause erano stati non solo abrogati, ma anche sostituiti con nuovi atti e le misure restrittive concernenti le entità interessate erano state mantenute. Pertanto, gli effetti iniziali degli atti abrogati perduravano, nei confronti di tali entità, in virtù degli atti che li avevano sostituiti. Orbene, nella fattispecie, il regolamento n. 36/2011 procederebbe semplicemente alla cancellazione del nome del ricorrente dall’elenco controverso, abrogando così il regolamento n. 1330/2008 nella parte riguardante il ricorrente stesso, senza sostituire tale regolamento. Perciò, gli effetti prodotti da quest’ultimo non perdurerebbero. Inoltre, detta giurisprudenza sarebbe basata sulla differenza tra gli effetti dell’abrogazione e quelli dell’annullamento di un atto, circostanza questa che, come risulterebbe dal punto 32 dell’ordinanza impugnata, non sarebbe pertinente nel caso di specie.

25.

Al punto 36 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che tale distinzione è suffragata dalla sentenza della Corte del 3 dicembre 2009, Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione ( 15 ). Da un lato, infatti, anziché concludere automaticamente per la persistenza dell’interesse dei ricorrenti ad agire nelle cause in questione, la Corte avrebbe sollevato d’ufficio, al punto 57 di tale sentenza, la questione se, considerata la revoca del regolamento controverso e la sua sostituzione retroattiva con un altro atto, fosse ancora necessario statuire su tali cause. Dall’altro lato, ai punti 59-63 di detta sentenza, la Corte avrebbe rilevato un certo numero di particolarità del caso ad essa sottoposto, che le hanno consentito di concludere, ai punti 64 e 65 della medesima sentenza, che, «[i]n considerazione di tali condizioni particolari», e a differenza di quanto deciso nell’ordinanza della Corte dell’8 marzo 1993, Lezzi Pietro/Commissione ( 16 ), l’adozione del nuovo atto (e la concomitante abrogazione del regolamento controverso) non poteva essere considerata equivalente ad un annullamento puro e semplice del regolamento controverso. Orbene, tali particolarità non sussisterebbero nella presente causa. Più specificamente, nella fattispecie, il regolamento n. 36/2011 sarebbe definitivo in quanto non sarebbe più impugnabile con un ricorso di annullamento. Pertanto, si potrebbe escludere che il regolamento n. 1330/2008 torni in vigore nella parte in cui riguarda il ricorrente, a differenza di quanto rilevato dalla Corte al punto 63 della sua sentenza Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione, citata.

26.

Per quanto concerne, in secondo luogo, il fatto che il ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si ripeta in futuro ( 17 ), il Tribunale ha ricordato, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che un tale interesse ad agire, derivante dall’articolo 266, primo comma, TFUE, può esistere solo se l’illegittimità fatta valere può ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che hanno dato luogo al ricorso ( 18 ). Orbene, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo indicherebbe che siffatta eventualità possa verificarsi. Al contrario, poiché il regolamento n. 36/2011 è stato adottato tenendo conto della situazione specifica del ricorrente nonché, apparentemente, dell’evoluzione della situazione in Libia, il Tribunale ha ritenuto poco probabile che l’asserita illegittimità possa ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze che hanno dato luogo al ricorso.

27.

Per quanto attiene, in terzo luogo, all’argomento secondo cui esisterebbe un interesse pubblico superiore a sanzionare l’asserita violazione di una norma imperativa del diritto internazionale, il Tribunale ha considerato, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che, senza riconoscere al riguardo alcuna impunità alla Commissione, tale argomento non era sufficiente a fondare l’interesse personale del ricorrente alla prosecuzione del ricorso. Anche se, come osserva il ricorrente, la Commissione è tenuta a rispettare le norme imperative del diritto internazionale e non può adottare una decisione basata su elementi estorti sotto tortura, il ricorrente non sarebbe legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e potrebbe far valere solo un interesse proprio e censure a lui personali ( 19 ).

28.

Per quanto concerne, in quarto luogo, le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’asserita illegittimità del regolamento n. 1330/2008, il Tribunale ha rilevato, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, che la domanda di non luogo a statuire presentata dalle istituzioni convenute riguardava unicamente la domanda di annullamento. Il sig. Abdulrahim restava quindi legittimato, secondo il Tribunale, a chiedere la riparazione del danno asseritamente subito, nell’ambito della sua domanda risarcitoria fondata sugli articoli 268 TFUE e 340, secondo e terzo comma,TFUE ( 20 ).

29.

Per quanto riguarda infine, in quinto luogo, l’argomento relativo alla necessità di ottenere una decisione sulla fondatezza del ricorso ai fini del recupero delle spese sostenute dal ricorrente, il Tribunale ha rinviato ai punti 69-71 dell’ordinanza impugnata.

30.

Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha concluso, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

31.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, il Tribunale ha considerato che essa appariva manifestamente infondata in diritto, se non manifestamente irricevibile, alla luce degli atti processuali, delle informazioni contenute nel fascicolo e delle spiegazioni fornite dalle parti nelle loro memorie.

32.

Dopo avere ricordato, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, le condizioni cui è subordinata la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea per comportamento illecito dei suoi organi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 48 della citata ordinanza, che il danno non era né quantificato né dimostrato.

33.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 52 dell’ordinanza impugnata, che il nesso di causalità non era dimostrato, in quanto il danno materiale asseritamente subito dal sig. Abdulrahim, risultante dall’indisponibilità dei suoi fondi, beni finanziari e altre risorse economiche, e consistente nella privazione del loro godimento, trovava la propria causa diretta e immediata non già nell’adozione degli atti comunitari in discussione nel caso di specie, bensì nell’adozione di decisioni anteriori, vale a dire, in data 21 ottobre 2008, da un lato, la decisione del Comitato per le sanzioni di aggiungere il nome del sig. Abdulrahim al proprio elenco e, dall’altro, la decisione delle autorità britanniche di adottare misure restrittive nei suoi confronti.

III – L’impugnazione

34.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012;

dichiarare che il ricorso di annullamento non è privo di oggetto;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento;

condannare la Commissione a sopportare le spese della presente impugnazione nonché le spese sostenute dinanzi al Tribunale, incluse quelle derivanti dalla presentazione di osservazioni su richiesta del Tribunale.

35.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente solleva due motivi.

36.

Con il primo motivo, che è suddiviso in tre parti, il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di sollecitare la presentazione di conclusioni da parte dell’avvocato generale, e/o di invitare il ricorrente a presentare osservazioni in merito all’eventuale apertura della fase orale del procedimento, e/o di aprire tale fase con riguardo alla questione se il ricorso di annullamento fosse divenuto privo di oggetto.

37.

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il ricorso fosse divenuto privo di oggetto.

IV – Valutazione

A – Sul primo motivo

1. Prima parte: errore di diritto per non avere sollecitato la presentazione di conclusioni da parte dell’avvocato generale

38.

Il ricorrente sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato l’articolo 114, paragrafo 4, del proprio regolamento di procedura, norma richiamata dall’articolo 113 del medesimo regolamento, sulla base del quale è stata adottata l’ordinanza impugnata.

39.

A tale proposito è sufficiente ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui l’obbligo del Tribunale di sentire l’avvocato generale prima di statuire deve essere interpretato alla luce degli articoli 2, paragrafo 2, 18 e 19 del regolamento di procedura del Tribunale, dai quali risulta, da una parte, che la designazione di un giudice del Tribunale come avvocato generale è facoltativa quando il Tribunale siede in sezione e, dall’altra, che i riferimenti all’avvocato generale contenuti in detto regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato effettivamente designato come avvocato generale ( 21 ). Poiché non è stato designato alcun avvocato generale per assistere la Seconda Sezione del Tribunale nella causa T-127/09, non sussisteva l’obbligo di sentire un avvocato generale prima di dichiarare che non vi era più luogo a statuire. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto a tale riguardo.

40.

Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

2. Seconda parte: errore di diritto per non avere invitato la parte ricorrente a presentare osservazioni in merito all’eventuale apertura della fase orale del procedimento

41.

Il ricorrente si basa su un confronto tra il regolamento di procedura della Corte, nella versione vigente al momento della proposizione della presente impugnazione, ed il regolamento di procedura del Tribunale, nonché sull’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per affermare che il Tribunale non poteva omettere la fase orale del procedimento senza prima invitarlo a presentare le proprie osservazioni al riguardo.

42.

A tale proposito è sufficiente osservare che il tenore letterale degli articoli 113 e 114, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale non impone tale consultazione delle parti. Come giustamente rilevato dal Consiglio, chiedendo alle parti di esprimere per iscritto il loro punto di vista sulle conseguenze che occorreva trarre dall’adozione del regolamento n. 36/2011, in particolare alla luce dell’oggetto del ricorso, il Tribunale ha agito conformemente all’articolo 113 del proprio regolamento di procedura. Dopo aver sentito le parti, il Tribunale ha proceduto in conformità dell’articolo 114, paragrafo 3, di tale regolamento decidendo che non era necessario aprire la fase orale prima di statuire. A tal riguardo, non può essergli addebitato alcun errore di diritto.

43.

La seconda parte del primo motivo va quindi respinta in quanto infondata.

3. Terza parte: errore di diritto per non avere aperto la fase orale del procedimento

44.

Il ricorrente afferma che solo in via eccezionale il Tribunale ha facoltà di omettere la fase orale del procedimento, di cui egli sottolinea l’importanza costituzionale. A suo parere, tale fase potrebbe essere omessa solo in casi che non sollevino alcuna questione cruciale in diritto e/o in fatto. Osserva che, dopo la risposta da egli fornita al Tribunale riguardo al mantenimento del proprio interesse ad agire e le brevi osservazioni della Commissione e del Consiglio, il Tribunale ha statuito direttamente.

45.

Il ricorrente sostiene che la quasi totalità del ragionamento del Tribunale verte su questioni e su una giurisprudenza che non sono state oggetto di discussione e sulle quali egli non ha avuto modo di esprimersi, né per iscritto né oralmente. A prescindere dalla giurisprudenza citata, il Tribunale avrebbe in particolare addotto elementi di fatto relativi alla situazione in Libia e la circostanza che sarebbe asseritamente improbabile che la violazione lamentata si ripeta in futuro.

46.

È sufficiente rammentare, come ha fatto la Commissione, che il Tribunale, a norma degli articoli 113 e 114, paragrafo 3, del proprio regolamento di procedura, poteva adottare l’ordinanza impugnata senza aprire la fase orale del procedimento, in quanto si considerava sufficientemente edotto ed il ricorrente aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte sulla questione ( 22 ). Peraltro, come rileva il Consiglio, il ricorrente non indica concretamente quali elementi nuovi, rispetto alle osservazioni scritte che aveva presentato, avrebbe potuto fornire al Tribunale nel corso di un’udienza.

47.

Alla luce di tali elementi, ritengo che la terza parte del primo motivo debba essere respinta in quanto infondata.

48.

Poiché nessuna delle tre parti del primo motivo merita accoglimento, detto motivo deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

B – Sul secondo motivo

49.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il suo ricorso fosse divenuto privo di oggetto e che non vi fosse più luogo a statuire sulla sua domanda di annullamento. In generale, egli critica la valutazione restrittiva del Tribunale secondo cui la prosecuzione del procedimento non avrebbe potuto condurre ad un risultato tale da procurare un beneficio al ricorrente.

50.

In particolare, dall’argomentazione svolta dal ricorrente dinanzi alla Corte risulta che egli nega che la cancellazione del suo nome dall’elenco controverso, la quale implica l’abrogazione del regolamento n. 1330/2208, sia atta a dargli «piena soddisfazione», contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 28 dell’ordinanza impugnata. Così facendo, il ricorrente contesta in realtà la valutazione negativa operata dal Tribunale in ordine alla persistenza del suo interesse ad agire.

51.

Per avere un interesse ad agire, il ricorrente deve poter dimostrare l’effetto utile che gli deriverebbe dall’annullamento dell’atto impugnato ( 23 ). L’esigenza di un interesse ad agire sussiste sia in materia di ricorso di annullamento che in materia di impugnazione ( 24 ). Tale interesse dev’essere non solo personale, ma anche attuale.

52.

La dimensione personale dell’interesse ad agire è caratterizzata dal fatto che l’atto impugnato deve ledere la sfera di interesse del ricorrente, nel senso che occorre che tale atto gli arrechi un pregiudizio ( 25 ). In altre parole, l’atto in questione deve «incidere negativamente» sulla posizione del ricorrente ( 26 ), e tale incidenza deve tradursi nell’esistenza di una lesione ( 27 ). Pertanto, sebbene tale regola presenti varie sfumature ( 28 ), nessuno, in linea di massima, ha interesse a contestare la legittimità di una decisione a lui favorevole ( 29 ).

53.

L’annullamento dell’atto impugnato deve procurare un vantaggio, essere di beneficio al ricorrente. Come indicato dall’avvocato generale Lenz, affinché sussista la dimensione personale dell’interesse ad agire occorre che la «posizione giuridica del ricorrente migliori» ( 30 ) a seguito dell’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il ricorrente deve poter trarre profitto dall’annullamento, nel senso che quest’ultimo eliminerà gli effetti sfavorevoli dell’atto di cui trattasi sulla sua posizione giuridica ( 31 ). Espressa in questi termini, la condizione che esige che l’interesse sia personale riflette l’idea secondo cui un ricorrente non può agire nell’interesse della legge ( 32 ).

54.

Inoltre, l’interesse ad agire presuppone che il ricorrente dimostri che l’atto contestato incide in modo sufficientemente diretto e certo sulla sua situazione giuridica o materiale, di modo che la sentenza sia atta a procurargli un’effettiva soddisfazione, quand’anche puramente morale ( 33 ). Ciò che conta, nell’esame della condizione relativa all’interesse personale, è che l’atto arrechi effettivamente un danno al ricorrente. Pertanto, non è sufficiente che l’atto impugnato sia, in sé stesso, idoneo ad arrecare pregiudizio. In altre parole, la valutazione dell’interesse ad agire dev’essere effettuata non in astratto, bensì alla luce della situazione personale del ricorrente ( 34 ).

55.

Spetta al ricorrente fornire la prova dell’incidenza sulla sua situazione materiale o giuridica, anche se, in realtà, tale prova può risultare dall’oggetto stesso del ricorso. Per tale motivo, la circostanza che il ricorrente sia il destinatario di una decisione per lui sfavorevole è stata talvolta considerata sufficiente a conferirgli un interesse ad agire ( 35 ).

56.

Quanto alla dimensione temporale dell’interesse ad agire, essa implica che tale interesse deve esistere al momento della proposizione del ricorso e persistere nel corso del procedimento. Come ha affermato il Tribunale al punto 22 dell’ordinanza impugnata, l’oggetto della controversia deve perdurare, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa con il suo esito procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. In particolare, come parimenti ricordato dal Tribunale al punto 29 della medesima ordinanza, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la parte ricorrente può conservare un interesse all’annullamento di un atto abrogato in corso di causa, ove l’annullamento di tale atto sia di per sé stesso idoneo a produrre conseguenze giuridiche.

57.

Come il Tribunale ha avuto modo di precisare in un’altra causa, nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia esso deve avere la possibilità di constatare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora il ricorrente, che inizialmente aveva interesse ad agire, abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del ricorso stesso ( 36 ).

58.

Ritengo tuttavia che nell’ordinanza impugnata il Tribunale abbia effettuato una valutazione eccessivamente restrittiva riguardo alla persistenza di un interesse ad agire in capo al ricorrente. Al pari di quest’ultimo, ritengo che il ragionamento del Tribunale sia criticabile sotto vari aspetti.

59.

A mio parere infatti, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 32 dell’ordinanza impugnata, la circostanza che l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione non equivalga ad un riconoscimento della sua illegittimità e produca soltanto effetti ex nunc – a differenza di una sentenza di annullamento in forza della quale l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito ( 37 ) – è idonea, nel contesto della presente causa, a fondare un interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere l’annullamento del regolamento n. 1330/2008. A tal riguardo, è a mio avviso erroneo affermare, come ha fatto il Tribunale al punto 33 dell’ordinanza impugnata, che, «nelle circostanze del caso di specie, nessun elemento indica che la rimozione ex tunc di tale atto procurerebbe un qualsivoglia beneficio al sig. Abdulrahim».

60.

Infatti, il ricorrente ha un interesse personale – che permane nonostante l’abrogazione in corso di causa dell’atto impugnato – a perseguire la rimozione retroattiva della sua iscrizione nell’elenco controverso nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ciò che costituisce l’essenza stessa dell’annullamento di un atto dell’Unione da parte del giudice. A tal riguardo, contrariamente a quanto il Tribunale sembra considerare decisivo al punto 33 dell’ordinanza impugnata, poco importa che, in caso di sentenza di annullamento, la Commissione e/o il Consiglio non sarebbero spinti ad adottare, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, ulteriori provvedimenti per eliminare le illegittimità constatate nella sentenza di annullamento.

61.

Nel contesto delle misure di congelamento dei beni in discussione nel caso di specie, le quali arrecano incontestabilmente pregiudizio agli interessati non solo limitando l’esercizio del loro diritto di proprietà, ma anche indicandoli pubblicamente come soggetti associati ad un’organizzazione terroristica ( 38 ), è a mio parere evidente che un ricorrente vanta un interesse continuativo, nonostante l’abrogazione dell’atto dell’Unione di cui trattasi, a che il giudice dell’Unione riconosca che egli non avrebbe mai dovuto essere iscritto nell’elenco controverso, o che non avrebbe dovuto esserlo secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell’Unione. Dal punto di vista del ricorrente e della soddisfazione da egli ricercata proponendo un ricorso di annullamento contro la sua iscrizione nell’elenco, tale riconoscimento dell’illegittimità formale e/o sostanziale dell’atto impugnato non è equivalente alla cancellazione per l’avvenire della sua iscrizione. Al riguardo, occorre tenere a mente che tale cancellazione per l’avvenire non è idonea a dirimere i dubbi circa la fondatezza o meno dell’iscrizione e/o la legittimità della procedura che ha condotto a tale iscrizione nell’ambito dell’Unione.

62.

La persistenza dell’interesse ad agire che il ricorrente può far valere, nelle circostanze del caso di specie, risiede più precisamente nei seguenti elementi.

63.

In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si ripeta in futuro ( 39 ). Secondo un’altra formulazione, l’interesse ad agire permane quando l’annullamento dell’atto impugnato sia di per sé stesso idoneo a produrre conseguenze giuridiche, evitando in particolare il ripetersi di una prassi irregolare da parte delle istituzioni dell’Unione ( 40 ). Un tale interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta ( 41 ).

64.

È vero che la Corte ha precisato che questo interesse ad agire può esistere solo qualora l’illegittimità fatta valere possa ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che hanno dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente. Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, tale presupposto risulta soddisfatto nell’ambito del ricorso di annullamento proposto dal ricorrente. Infatti, tale ricorso è volto segnatamente a contestare la compatibilità del regolamento impugnato con il diritto dell’Unione sotto il profilo procedurale, con particolare riguardo al diritto di essere sentiti e al diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo. Il ricorrente mantiene quindi un interesse ad ottenere una pronuncia in merito alla legittimità del procedimento conclusosi con la sua iscrizione nell’elenco controverso nell’ambito dell’Unione, affinché l’illegittimità lamentata non si ripeta in futuro nell’ambito di un analogo procedimento che venisse avviato a suo carico ( 42 ). Una sentenza del giudice dell’Unione potrebbe eventualmente indurre le istituzioni dell’Unione ad apportare in futuro le opportune modifiche al regime di iscrizione negli elenchi ( 43 ).

65.

In secondo luogo, il ricorrente può legittimamente invocare il fatto che il riconoscimento dell’illegittimità fatta valere sarebbe idoneo a riabilitarlo, ristabilendo la sua reputazione. Ritengo pertanto che il ricorrente vanti quanto meno un interesse morale a che il giudice dell’Unione dichiari che egli non avrebbe mai dovuto essere iscritto nell’elenco controverso o che non avrebbe dovuto esserlo secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell’Unione ( 44 ). Rilevo peraltro che il ricorrente deduce nel suo ricorso di annullamento una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in particolare sotto il profilo del danno arrecato alla sua reputazione ( 45 ). Pertanto, indipendentemente dall’azione risarcitoria, una sentenza di annullamento può costituire una forma di riparazione del danno morale subito dal ricorrente.

66.

Sono quindi in disaccordo con la Commissione e il Consiglio là dove tali istituzioni sostengono che una sentenza di annullamento basata su motivi procedurali non potrebbe contribuire a ristabilire la reputazione del ricorrente. Tale tesi, infatti, mi sembra negare il fatto che forma e sostanza sono intimamente connesse, di modo che un’irregolarità procedurale può influire sul contenuto dell’atto impugnato ( 46 ). Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il ricorrente lamenti una violazione del suo diritto di essere sentito, la quale gli abbia impedito di dimostrare che egli non era associato in alcun modo ad un’organizzazione terroristica e che pertanto non avrebbe dovuto essere iscritto nell’elenco controverso.

67.

In terzo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo cui il ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto che gli arreca pregiudizio anche nel caso in cui una dichiarazione di illegittimità da parte del giudice dell’Unione possa servirgli da fondamento per un’eventuale azione di risarcimento intesa a riparare in modo adeguato il danno causatogli dall’atto impugnato ( 47 ).

68.

Tali elementi dimostrano, a mio parere, che il ricorrente non ha ottenuto «piena» soddisfazione con l’abrogazione in corso di causa dell’atto impugnato. È vero che egli ha parzialmente raggiunto il suo scopo, vale a dire la cancellazione del suo nome dall’elenco controverso e l’eliminazione degli effetti che ne derivano. Tuttavia, gli eventuali vizi che hanno accompagnato la sua iscrizione in detto elenco non sono stati sanati. Pertanto, in capo al ricorrente non è venuto meno qualsiasi interesse personale ad agire.

69.

Preciso inoltre che, pur potendosi ammettere, come rilevato dal Tribunale ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, che esiste una differenza tra le cause nelle quali erano in discussione misure restrittive abrogate e sostituite, con mantenimento degli interessati nell’elenco controverso ( 48 ), e la presente causa, in cui il nome del ricorrente è stato semplicemente espunto dall’elenco controverso, tale differenza non implica affatto, per i motivi precedentemente esposti, che l’interesse ad agire dei ricorrenti debba considerarsi venuto meno nella seconda situazione.

70.

Per tutti questi motivi, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto là dove ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento in quanto il ricorrente non aveva mantenuto un interesse ad agire. Ne consegue che il secondo motivo è fondato e che l’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata. Suggerisco inoltre alla Corte di rinviare la presente causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento proposta dal sig. Abdulrahim, e di riservare la decisione sulle spese.

V – Conclusione

71.

Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T-127/09), nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento;

rinviare la presente causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sulla domanda di annullamento proposta dal sig. Abdulrahim, e riservare la decisione sulle spese.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Ordinanze del Tribunale del 6 luglio 2011, SIR/Consiglio (T-142/11), e Petroci/Consiglio (T-160/11); del 7 dicembre 2011, Fellah/Consiglio (T-255/11); del 15 dicembre 2011, Gooré/Consiglio (T-285/11); del 17 gennaio 2012, Afriqiyah Airways/Consiglio (T-436/11); del 31 gennaio 2012, Ayadi/Commissione (T-527/09); del 17 febbraio 2012, Dagher/Consiglio (T-218/11); del 24 aprile 2012, El Fatmi/Consiglio (T-76/07, T-362/07 e T-409/08); del 4 giugno 2012, Attey e a./Consiglio (T-118/11, T-123/11 e T-124/11), ed Ezzedine e a./Consiglio (T-131/11, T-132/11, T-137/11, da T-139/11 a T-141/11, da T-144/11 a T-148/11 e T-182/11), nonché del 3 luglio 2012, Ghreiwati/Consiglio (T-543/11).

( 3 ) GU L 139, pag. 9.

( 4 ) GU L 345, pag. 60.

( 5 ) Altre cause pendenti dinanzi alla Corte, come la causa Ayadi/Commissione (C-183/12 P), sollevano un problema analogo. Inoltre, nell’ambito delle cause riunite Commissione e a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P), ancora pendenti dinanzi alla Corte, il sig. Kadi è stato cancellato dall’elenco controverso in corso di causa, al pari della sig.ra Danièle Boni-Claverie nella causa Boni-Claverie/Consiglio (C-480/11 P), pendente dinanzi alla Corte. V. anche sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba (C-417/11 P), in cui la Corte, in sede di impugnazione, non ha tratto alcuna conseguenza, quanto all’interesse ad agire della sig.ra Bamba, dal fatto che quest’ultima, all’esito di un riesame periodico degli elenchi delle persone assoggettate alle misure restrittive in questione intervenuto in corso di causa, avesse cessato di essere iscritta in tali elenchi (punto 88).

( 6 ) GU L 14, pag. 12, e, per rettifica, GU 2011, L 36, p. 12.

( 7 ) T-229/02, punti 46-51.

( 8 ) Tale disposizione precisa che la decisione viene adottata alla condizioni di cui all’articolo 114, paragrafi 3 («[s]alvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente») e 4 («[i]l Tribunale, sentito l’avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito»), del citato regolamento.

( 9 ) A tal riguardo, il Tribunale ha richiamato le sentenze della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C-362/05 P, Racc. pag. I-4333, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del Tribunale del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione (da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, Racc. pag. II-5723, punti 42 e 43).

( 10 ) In proposito, il Tribunale ha richiamato le proprie ordinanze del 28 marzo 2006, Mediocurso/Commissione (T-451/04, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata); SIR/Consiglio, cit. (punto 18), e Petroci/Consiglio, cit. (punto 15).

( 11 ) Esso ha fatto riferimento, in proposito, alle proprie ordinanze del 14 marzo 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione (T-25/96, Racc. pag. II-363, punto 16), nonché del 10 marzo 2005, IMS Health/Commissione (T-184/01, Racc. pag. II-817, punto 38).

( 12 ) Il Tribunale ha richiamato, al riguardo, l’ordinanza Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, cit. (punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) Il Tribunale cita, in tal senso, la propria sentenza del 13 dicembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione (T-481/93 e T-484/93, Racc. pag. II-2941, punto 46).

( 14 ) V., in tal senso, oltre alla sentenza PKK/Consiglio, cit. (punti 46-51), sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (T-228/02, Racc. pag. II-4665, punto 35); dell’11 luglio 2007, Al-Aqsa/Consiglio (T-327/03, punto 39), e del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (T-256/07, Racc. pag. II-3019, punto 48).

( 15 ) C-399/06 P e C-403/06 P, Racc. pag. I-11393.

( 16 ) C-123/92, Racc. pag. I-809.

( 17 ) Riguardo a tale ipotesi, il Tribunale ha richiamato la sentenza Wunenburger/Commissione, cit. (punto 50).

( 18 ) Ibidem (punti 51 e 52).

( 19 ) Il Tribunale cita, in tal senso, la sentenza della Corte del 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio (85/82, Racc. pag. 2105, punto 14).

( 20 ) Tale domanda è stata esaminata ai punti 42 e segg. dell’ordinanza impugnata.

( 21 ) Ordinanze del 25 giugno 2009, Srinivasan/Mediatore (C-580/08 P, punto 35), e del 22 ottobre 2010, Seacid/Parlamento e Consiglio (C-266/10 P, punto 11), nonché sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI (C-426/10 P, Racc. pag. I-8849, punto 28).

( 22 ) V., in particolare, sentenza del 19 gennaio 2006, AIT/Commissione (C-547/03 P, Racc. pag. I-845, punto 35), nonché ordinanza dell’8 dicembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Consiglio e Commissione (C-368/05 P, punto 46).

( 23 ) V. il paragrafo 19 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Tesauro nella causa decisa dalla sentenza del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione (C-19/93 P, Racc. pag. I-3319).

( 24 ) V., in particolare, in materia di impugnazioni, sentenze Rendo e a./Commissione, cit. (punto 13); Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione, cit. (punto 58), nonché del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran (C-27/09 P, Racc. pag. I-13427, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) Cassia, P., «L’accès des personnes physiques ou morales au juge de la légalité des actes communautaires», Dalloz, 2002, pag. 464.

( 26 ) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Cityflyer Express/Commissione (T-16/96, Racc. pag. II-757, punto 34).

( 27 ) Cassia, P., op. cit., pag. 464.

( 28 ) Sul punto v. Rideau, J., Jurisclasseur Europe, fascicolo 330, punto 88.

( 29 ) V., in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale del 15 marzo 1995, Cantine dei colli Berici/Commissione (T-6/95 R, Racc. pag. II-647, punto 29).

( 30 ) V. paragrafo 9 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Lenz nella causa decisa dalla sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (C-309/89, Racc. pag. I-1853).

( 31 ) Wathelet, M., «Contentieux européen», Larcier, 2010, pag. 186.

( 32 ) Van Raepenbusch, S., L’intérêt à agir dans le contentieux communautaire, «Mélanges en hommage à Georges Vandersanden», Bruylant, 2008, pag. 384.

( 33 ) Ibidem, pag. 385.

( 34 ) Ibidem, pagg. 389 e 390. L’autore cita le sentenze della Corte del 12 dicembre 1967, Bauer/Commissione (15/67, Racc. pag. 467), e del Tribunale del 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commissione (T-285/02 e T-395/02, Racc. PI pagg. I-A-333 e II-1527, punto 25), nonché l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 maggio 2006, Schmit/Commissione (F-3/05, Racc. PI pagg. I-A-1-9 e II-A-1-33, punto 40).

( 35 ) V., a proposito di decisioni che dichiarano una concentrazione incompatibile con il mercato comune, sentenze del Tribunale del 25 marzo 1999, Gencor/Commissione (T-102/96, Racc. pag. II-753, punto 42), e del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione (T-22/97, Racc. pag. II-3775, punto 57).

( 36 ) Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2005, First Data e a./Commissione (T-28/02, Racc. pag. II-4119, punto 36).

( 37 ) Su tale distinzione v., in particolare, sentenze Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, cit. (punto 46), nonché Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, cit. (punto 35).

( 38 ) La Corte ha infatti riconosciuto che le misure restrittive hanno una rilevante incidenza sui diritti e sulle libertà delle persone interessate. V., in particolare, sentenza Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione, cit. (punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C-229/05 P, Racc. pag. I-439, punto 110).

( 39 ) Sentenza Wunenburger/Commissione, cit. (punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

( 40 ) V., in particolare, sentenza della Corte del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione (53/85, Racc. pag. 1965, punto 21); sentenze del Tribunale del 9 novembre 1994, Scottish Football/Commissione (T-46/92, Racc. pag. II-1039, punto 14), e dell’11 maggio 2010, PC-Ware Information Technologies/Commissione (T-121/08, Racc. pag. II-1541, punti 39 e 40). V. anche, nell’ambito di un’impugnazione, sentenza del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio (C-535/06 P, Racc. pag. I-7051, punto 25).

( 41 ) Sentenza Wunenburger/Commissione, cit. (punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

( 42 ) V., per analogia, sentenza Wunenburger/Commissione, cit. (punti 52-59), nonché sentenza del Tribunale del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio (T-299/05, Racc. pag. II-565, punti 48-52).

( 43 ) V., in tal senso, sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione (92/78, Racc. pag. 777, punto 32).

( 44 ) Per quanto riguarda l’interesse morale di un ricorrente alla soluzione di una controversia, v., segnatamente, sentenze della Corte del 10 giugno 1980, M./Commissione (155/78, Racc. pag. 1797, punto 6), e del 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione (C-198/07 P, Racc. pag. I-10701, punti 42-45), nonché paragrafi 49-53 delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza. V. anche sentenza del Tribunale del 21 marzo 2002, Shaw e Falla/Commissione (T-131/99, Racc. pag. II-2023, punto 36).

( 45 ) V. punto 99 del ricorso introduttivo nella causa T-127/09.

( 46 ) È per questo che, nella misura in cui un vizio di procedura può aver inciso sulla legittimità del regolamento impugnato, il ricorrente vanta un legittimo interesse a far valere l’eventuale inosservanza di forme sostanziali (v. sentenza del 7 maggio 1991, Oliveira/Commissione, C-304/89, Racc. pag. I-2283, punto 17).

( 47 ) V., in particolare, sentenze del 5 marzo 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione (76/79, Racc. pag. 665, punto 9); del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione (C-68/94 e C-30/95, Racc. pag. I-1375, punto 74); del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard (C-174/99 P, Racc. pag. I-6189, punti 33 e 34), nonché del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C-59/06 P, punto 32). V. anche ordinanza del Tribunale del 29 maggio 1997, Contargyris/Consiglio (T-6/96, Racc. PI pagg. I-A-119 e II-357, punto 32), nonché sentenza Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, cit. (punto 53).

( 48 ) V., in particolare, sentenze citate alla nota a piè di pagina n. 14 delle presenti conclusioni, nonché sentenza Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione, cit.