CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 16 maggio 2013 ( 1 )

Causa C‑157/12

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

contro

SC Laminorul SA

[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro — Motivi di diniego dell’esecuzione — Decisione precedente dello stesso Stato membro in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e tra le stesse parti — Decisioni contrastanti»

1. 

Ci si chiede se un giudice di uno Stato membro debba negare l’esecutività di una decisione emessa in un altro Stato membro se essa è in contrasto con una decisione emessa in quest’ultimo Stato membro. Questa nuova questione riassume, in sostanza, il dilemma in cui si trova il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania).

I – Contesto normativo

2.

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento»), il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso contro la decisione di esecutività di una decisione emessa in un altro Stato membro «rigetta o revoca» la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi elencati negli articoli 34 e 35. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame del merito.

3.

L’articolo 34, per quanto qui rileva, così dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(…)

3)

se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4)

se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

4.

A partire dal 10 gennaio 2015, l’articolo 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento verrà sostituito dall’articolo 45, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1215/2012 ( 3 ). La formulazione di queste nuove disposizioni non si discosta significativamente dalla formulazione delle disposizioni attualmente in vigore.

II – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

5.

La SC Laminorul SA (in prosieguo: la «Laminorul»), una società con sede in Romania, ha proposto, contro la Salzgitter Mannesmann Handel GmbH (in prosieguo: la «Salzgitter»), dinanzi al Tribunalul Brăila (Tribunale di primo grado di Brăila, Romania), una domanda diretta a ottenere il pagamento per la consegna di prodotti in acciaio.

6.

Con sentenza del 31 gennaio 2008 (in prosieguo: la «prima sentenza») il Tribunalul Brăila ha respinto la domanda, in quanto essa non era diretta avverso la controparte contrattuale pertinente, la Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH (già Salzgitter Stahlhandel GmbH). Tale sentenza è passata in giudicato.

7.

La Laminorul ha avviato un nuovo procedimento avverso la Salzgitter dinanzi al medesimo giudice, vertente sullo stesso oggetto. Il ricorso veniva notificato al precedente rappresentate legale rumeno della Salzgitter, la cui procura ad agire per detta società, secondo quanto sostenuto dalla Salzgitter, era limitata al primo procedimento. Per questo motivo, nessuno è comparso per conto della Salzgitter all’udienza fissata dal giudice rumeno, che ha pronunciato una sentenza in contumacia contro la Salzgitter in data 6 marzo 2008, condannandola al pagamento di EUR 188 330 alla Laminorul (in prosieguo: la «seconda sentenza»).

8.

La Salzgitter ha chiesto l’annullamento della seconda sentenza, eccependo che, nell’ambito del secondo procedimento, essa non era stata citata secondo le norme di legge applicabili. Il Tribunalul Brăila ha respinto tale ricorso con sentenza dell’8 maggio 2008, in quanto la Salzgitter non aveva depositato le necessarie marche da bollo.

9.

La seconda sentenza è stata dichiarata esecutiva dal Landgericht Düsseldorf (Corte regionale di Düsseldorf, Germania) con ordinanza del 21 novembre 2008. La Salzgitter ha impugnato detta ordinanza.

10.

Alla fine del 2008 la Salzgitter ha inoltre interposto appello in Romania per ottenere l’annullamento della seconda sentenza, eccependo nuovamente la mancata citazione in udienza. L’appello è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 19 febbraio 2009.

11.

La Salzgitter ha quindi interposto un nuovo appello diretto all’annullamento della seconda sentenza, per via dell’autorità di cosa giudicata della prima. La Curtea de Apel Galaţi (Corte d’appello di Galati, Romania) ha respinto tale appello con sentenza dell’8 maggio 2009, in quanto proposto tardivamente, decisione in seguito confermata dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte di cassazione rumena) con sentenza del 13 novembre 2009.

12.

Alla luce del fatto che le possibilità di ricorso in Romania erano esaurite, il procedimento avviato in Germania volto a ottenere una dichiarazione di esecutività – che era stato sospeso allo stadio dell’appello – è stato riassunto. L’appello della Salzgitter avverso la dichiarazione di esecutività è stato respinto in quanto infondato, con ordinanza del 28 giugno 2010, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello regionale di Düsseldorf, Germania).

13.

La Salzgitter ha allora proposto ricorso per cassazione avverso l’esecutività della seconda sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof.

14.

Nutrendo dubbi in merito all’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento n. 44/2001, il Bundesgerichtshof ha disposto la sospensione del procedimento, chiedendo alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione:

«Se l’articolo 34, punto 4, del [regolamento n. 44/2001] riguardi anche il caso di decisioni fra loro contrastanti pronunciate in uno stesso Stato membro (lo Stato di condanna)».

15.

Sono state presentate osservazioni scritte dalla Salzgitter, dai governi tedesco, spagnolo, italiano e rumeno, e dalla Commissione europea. All’udienza del 14 marzo 2013 la Salzgitter e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.

III – Osservazioni del giudice del rinvio e delle parti dinanzi alla Corte di giustizia

16.

Il giudice del rinvio considera che il motivo di diniego di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento non sia applicabile nella fattispecie, in quanto la Salzgitter aveva l’opportunità di presentare le proprie difese. Esso esclude parimenti l’applicabilità dei motivi di diniego di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, nonché di quelli di cui all’articolo 35. Di conseguenza, a giudizio del giudice del rinvio, l’esito del procedimento dipende dall’interpretazione del motivo di diniego di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento. In virtù dell’articolo 45, paragrafo 1, detta disposizione si applica al ricorso proposto avverso una dichiarazione di esecutività.

17.

Secondo il giudice del rinvio, la prima sentenza, che ha respinto la domanda di pagamento della Laminorul, e la seconda sentenza, che ha accolto detta domanda, sono contrastanti. Il giudice del rinvio osserva, inoltre, che la prima sentenza può essere riconosciuta in Germania.

18.

Per questi motivi, il Bundesgerichtshof sottopone alla Corte due diverse interpretazioni della portata dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento. Secondo la prima tesi, corroborata dal tenore letterale della norma, l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento presuppone un rapporto tra tre Stati. Si ha un’eccezione solo quando lo Stato membro richiesto si trova a confronto con due decisioni contrastanti emesse in due diversi Stati membri, o in uno Stato membro e in un paese terzo. Questa interpretazione è sostenuta dai governi spagnolo, italiano e rumeno, nonché dalla Commissione.

19.

Seguendo la seconda tesi, i motivi di diniego si applicano anche a situazioni nelle quali due decisioni contrastanti siano state pronunciate nello stesso Stato membro (un «conflitto interno»). Questa interpretazione si fonda, anzitutto, sul sistema e sulla finalità dell’articolo 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento. Sotto questo profilo, l’articolo 34, paragrafo 3, contemplerebbe i casi che implicano un conflitto bilaterale di decisioni tra lo Stato membro richiesto e un altro Stato membro, mentre l’articolo 34, paragrafo 4, comprenderebbe tutti i restanti casi in cui sorge un conflitto tra decisioni straniere. Questa tesi è sostenuta dalla Salzgitter.

20.

Il governo tedesco sostiene che il regolamento non è idoneo a risolvere conflitti tra decisioni che possono essere risolti in forza del diritto nazionale. Detto governo afferma tuttavia che, in casi eccezionali, come quello sottoposto al giudice del rinvio, in cui tale conflitto non può essere risolto in forza del diritto dello Stato membro di origine, l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento deve essere applicato al fine di colmare il vuoto legislativo. Anche questa possibilità, sostenuta dalla Salzgitter in via subordinata, viene menzionata dal giudice del rinvio.

IV – Analisi

A – Osservazioni generali

21.

Come per la normativa che lo precede, la Convenzione di Bruxelles ( 4 ), l’obiettivo del regolamento è quello di «ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra tali Stati e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie» ( 5 ).

22.

Le norme che disciplinano, da un lato, la competenza, e, dall’altro, il riconoscimento e la susseguente esecuzione, costituiscono i due pilastri necessari per conseguire la libera circolazione delle decisioni giurisdizionali, a cui aspira il regolamento ( 6 ).

23.

Anzitutto, le norme sulla competenza internazionale, che comprendono la giurisdizione speciale ed esclusiva, sono contenute nel Capo II del regolamento, al fine di facilitare il contenzioso transfrontaliero.

24.

Tuttavia, se considerate di per sé, le norme sulla competenza non sarebbero idonee a evitare che il funzionamento armonioso della giustizia nell’Unione europea sia turbato dalla promozione di procedimenti paralleli dinanzi a giudici diversi, aventi il medesimo oggetto. Ciò sarebbe contrario ad un altro obiettivo del regolamento, ossia quello di evitare che «vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili» ( 7 ).

25.

Pertanto, al fine di impedire procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati membri ed evitare conflitti tra le decisioni, le norme sulla competenza, di cui al Capo II del regolamento, sono integrate dalle norme sulla litispendenza di cui alla Sezione 9. Dette norme, a loro volta, sono intese ad evitare sin dall’inizio la possibilità che venga emessa una decisione contrastante ( 8 ).

26.

In secondo luogo, le procedure di riconoscimento e di esecuzione consentono a una decisione giurisdizionale di produrre nello Stato membro richiesto gli effetti che avrebbe avuto nello Sato membro d’origine ( 9 ). La procedure di esecuzione è specificamente prevista alla Sezione 2 del Capo III del regolamento.

27.

La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia nell’Unione europea implica altresì che «il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido» ( 10 ). Di conseguenza, una volta che una decisione viene emessa in uno Stato membro, essa è eseguita in un altro Stato membro «dopo essere stata ivi dichiarata esecutiva su istanza della parte interessata» ( 11 ). Ai sensi dell’articolo 41, «[l]a decisione e' dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53», ossia dopo la produzione di una copia della decisione «che presenti tutte le condizioni di autenticità» e di un modulo standard, contenuto nell’allegato V del regolamento, compilato dal giudice di origine. L’articolo 45, paragrafo 2, vieta al giudice richiesto di rivedere nel merito la decisione straniera nel corso di detta procedura.

28.

Nonostante le disposizioni di cui sopra sulla litispendenza, le decisioni contrastanti sono inevitabili – ad esempio ove il giudice adito non sia consapevole del procedimento parallelo promosso in una data precedente dinanzi a un altro giudice. Pertanto, l’articolo 34 del regolamento prevede anche norme per disciplinare la risoluzione di siffatti conflitti dopo la pronuncia di una decisione.

29.

Il primo motivo di diniego di riconoscimento ed esecuzione verte su considerazioni di ordine pubblico ( 12 ). Il secondo motivo di diniego, previsto dall’articolo 34, paragrafo 2, concerne essenzialmente vizi procedurali idonei a determinare violazioni dei diritti della difesa. Infine, le eccezioni di cui all’articolo 34, paragrafi 3 e 4, vertono entrambe su decisioni contrastanti. Mentre, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, la decisione straniera emessa per prima prevale, ai sensi del principio prior tempore, potior jure, l’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento consente che decisioni dello Stato membro richiesto prevalgano su decisioni di un altro Stato membro, senza riguardo alle date di adozione delle medesime ( 13 ).

30.

Riguardo a tali eccezioni, la Corte ha affermato, in primo luogo, che, al fine di assicurare la libera circolazione delle decisioni giurisdizionali, esse devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento ( 14 ). In secondo luogo, tali eccezioni hanno carattere tassativo ( 15 ). In terzo luogo, l’articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento costituiscono una lex specialis rispetto all’articolo 34, paragrafo 1, che ha portata generale. Pertanto, l’articolo 34, paragrafo 1, non può essere applicato laddove le considerazioni di ordine pubblico pertinenti rientrino nelle altre eccezioni ( 16 ).

31.

Le norme summenzionate non armonizzano o influenzano le norme procedurali degli Stati membri ( 17 ). Segnatamente, esse non creano mezzi di ricorso supplementari avverso decisioni nazionali che siano divenute definitive, ma si limitano a disciplinare gli effetti di decisioni contrastanti provenienti da organi giurisdizionali diversi.

32.

Infatti, come osservato dal giudice del rinvio, disposizioni simili a quelle previste dal regolamento esistono nei sistemi processuali nazionali. Disposizioni di questo tipo non solo sono atte a prevenire l’insorgere di conflitti nazionali quando diverse azioni sono proposte dinanzi a giudici diversi nello stesso Stato membro (si tratta in tal caso di norme nazionali sulla litispendenza), ma possono anche prevedere diversi mezzi di ricorso avverso decisioni giurisdizionali nazionali ( 18 ).

33.

Per ovvi motivi, contro una decisione emessa in uno Stato membro si può ricorrere soltanto mediante un meccanismo disponibile nel medesimo Stato membro, e non mediante ordinamenti giuridici di altri Stati membri. Ne consegue che il regolamento mira solo a fornire uno strumento per rimediare a turbative dell’ordinamento giuridico che non possono essere risolte al livello del diritto processuale nazionale. Infatti, un conflitto derivante da decisioni contrastanti all’interno dello stesso ordinamento giuridico può essere risolto dalle parti. Posto che esistono già rimedi nazionali, il regolamento non mira a garantire ad un giudice di un altro Stato membro, ossia lo Stato membro richiesto, la facoltà di disattendere – e dunque, di fatto, annullare – una decisione dello Stato membro d’origine. Siffatto potere non può neppure esistere nell’ordinamento giuridico dello Stato membro d’origine nei casi in cui entrambe le decisioni siano divenute definitive.

34.

Nel trattare il tema dell’esecuzione di decisioni straniere, occorre anche distinguere tra la procedura di exequatur – ovvero la procedura per dichiarare esecutiva una decisione straniera – e l’effettiva conseguente esecuzione della decisione straniera. La prima procedura mira ad includere la decisione straniera nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto ed è interamente disciplinata dal regolamento. L’esecuzione vera e propria, d’altro canto, è disciplinata dal diritto nazionale di detto Stato membro, nei limiti in cui la legislazione dell’Unione non armonizza questa materia. Una parte può dunque contestare l’effettiva esecuzione con le modalità previste dalle norme nazionali per una decisione emessa dallo Stato membro richiesto ( 19 ).

35.

In sintesi, per quanto concerne il contenzioso internazionale in materia civile e commerciale, il regolamento stabilisce un sistema globale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. In primo luogo, esso designa il giudice competente. In secondo luogo, evita che giudici anch’essi competenti conoscano della stessa causa trattata dal primo giudice adito. In terzo luogo, consente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere come se fossero state pronunciate nello Stato membro richiesto. In quarto luogo, fornisce rimedi in caso di decisioni contrastanti qualora il conflitto non possa essere risolto su istanza di una parte.

36.

Occorre rispondere alla questione sollevata sulla base di queste osservazioni generali.

B – Se l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento sia applicabile ad una situazione come quella in esame dinanzi al giudice del rinvio

37.

Senza mettere esplicitamente in discussione la ricevibilità del rinvio pregiudiziale, i governi spagnolo e rumeno, alla stregua della Commissione, esprimono dubbi sulla questione se la prima e la seconda sentenza siano in contrasto tra loro.

38.

A questo riguardo, desidero sottolineare che, nell’ordinanza di rinvio, il Bundesgerichtshof dichiara che, a suo giudizio, le decisioni in esame sono contrastanti e che la prima sentenza è idonea a essere riconosciuta in Germania. Nel procedimento di rinvio pregiudiziale non spetta alla Corte mettere in dubbio la raccolta e la valutazione dei fatti operate dal giudice del rinvio, perché ciò rientra nella competenza del giudice nazionale ( 20 ). La Corte deve dunque rispondere alla questione sottopostale sulla base delle informazioni fornite dal giudice nazionale, senza riguardo ai dubbi espressi. Ciononostante, se la Corte accogliesse la tesi sostenuta dai governi summenzionati e dalla Commissione, mi sembra sussistere il rischio che la questione presentata possa essere considerata puramente ipotetica.

39.

Tuttavia, alla luce delle osservazioni presentate in udienza, devo sottolineare che non si può affermare che le decisioni di cui trattasi sono incompatibili solo perché la prima, che respinge il ricorso, non è esecutiva. I motivi di diniego del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento, a cui si riferisce l’articolo 45, paragrafo 1, non esigono che entrambe le sentenze siano esecutive, purché comportino effetti giuridici che si escludono reciprocamente ( 21 ).

40.

Riguardo al problema sollevato nella questione pregiudiziale, la Corte non ha ancora avuto l’opportunità di interpretare l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento, né ha interpretato la norma corrispondente di cui all’articolo 27, paragrafo 5, della Convenzione di Bruxelles. Nonostante ciò, mi appare chiaro che un giudice non può rifiutare di dare esecuzione a una decisione di un altro Stato membro per il fatto che detta decisione è incompatibile con una decisione proveniente dal medesimo Stato membro.

41.

A mio parere, ciò si evince da una corretta interpretazione dei termini dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento.

42.

Ai sensi della definizione generale fornita all’articolo 32 del regolamento, la nozione di «decisione» deve essere intesa come «qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro» diverso dallo Sato membro in questione. Alla luce di questa definizione, la formulazione dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento può essere estesa nel senso che «non è riconosciuta [una] decisione [emessa da un giudice di uno Stato membro] (…) se è in contrasto con una decisione precedentemente emessa in un altro Stato membro o in un paese terzo». Concordo pertanto con il governo spagnolo e con la Commissione sul fatto che detta norma debba essere intesa come un riferimento a una relazione tra tre Stati. Di conseguenza, la chiave di lettura alternativa suggerita dalla Salzgitter e dal governo tedesco, ai sensi della quale l’espressione «un altro Stato membro», di cui all’articolo 34, paragrafo 4, può essere letta in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 3, come riferita a uno Stato membro diverso dallo «Stato membro richiesto», non è sostenibile.

43.

Ciò che importa sottolineare, comunque, è che dal sistema stesso predisposto dal regolamento consegue – come sopra osservato – che l’articolo 34, paragrafo 4, non è applicabile ad un «conflitto nazionale».

44.

Il regolamento non interferisce con l’autonomia processuale degli Stati membri, compreso il principio del giudicato. Esso non deve essere interpretato nel senso che un giudice dello Stato membro richiesto possa negare l’esecuzione di una decisione straniera che sia, in ogni caso, impugnabile ai sensi del diritto nazionale in quanto asseritamente incompatibile con una decisione precedentemente emessa nello stesso Stato membro. Pertanto, l’articolo 34, paragrafo 4, deve essere applicato solo allorché le parti non possono impugnare una decisione sulla base della sua incompatibilità con un’altra decisione – a causa del coinvolgimento di vari organi giurisdizionali di Stati membri diversi. Come riconosciuto dall’avvocato della Salzgitter in risposta alla mia domanda in udienza, la Salzgitter aveva un’ampia possibilità di impugnare la seconda sentenza in Romania. Interpretare l’articolo 34, paragrafo 4, in modo da includervi i «conflitti nazionali» offrirebbe alla Salzgitter un’altra possibilità di riformare la seconda sentenza, eludendo il diritto processuale nazionale. Inoltre, ciò produrrebbe lo stesso effetto dell’accertamento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, di una violazione del diritto della Salzgitter di provvedere alla sua difesa, ipotesi che è stata – correttamente – respinta dal giudice del rinvio.

45.

Inoltre, non possono concordare con la Salzgitter sul punto che escludere i «conflitti nazionali» dalla portata dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento sarebbe problematico in quanto si dovrebbe far prevalere una decisione su un’altra. Infatti, l’approccio che propongo implica che il Bundesgerichtshof debba far prevalere la seconda sentenza semplicemente perché è quella di cui è stata chiesta l’esecuzione nel presente procedimento. Se la Corte accogliesse la mia interpretazione, la decisione di rigetto dell’impugnazione della Salzgitter che deve adottare il Bundesgerichtshof nel presente procedimento costituirebbe una «decisione» ai sensi dell’articolo 32 del regolamento. Detta decisione prevarrebbe dunque sulla prima sentenza in virtù dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento, in quanto implicherebbe una controversia tra le medesime parti, indipendentemente dalla data della pronuncia. Pertanto, proprio il sistema predisposto dal regolamento esigerebbe che, nella fattispecie in esame, venga fatta prevalere la seconda sentenza.

46.

Desidero aggiungere che, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, atti normativi di diritto derivato analoghi sembrano confermare la mia opinione secondo la quale il motivo di diniego di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento presuppone una relazione tra tre Stati.

47.

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 ( 22 ), l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 ( 23 ), nonché l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 ( 24 ) prevedono tutti che l’esecuzione può essere rifiutata se è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in qualsiasi Stato membro. Tuttavia, tali motivi di diniego sono tutti soggetti alla condizione che l’incompatibilità non sia stata eccepita, né avrebbe potuto essere eccepita nel procedimento svoltosi dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro d’origine. Pertanto, sembra chiaro che i motivi di diniego ai sensi di queste disposizioni non si applicano a situazioni nelle quali l’incompatibilità avrebbe potuto essere risolta all’interno dello Stato membro d’origine, come nella fattispecie in esame dinanzi al giudice del rinvio.

48.

Inoltre, le norme di altri atti pertinenti ( 25 ) fanno riferimento, come il regolamento, a «un altro Stato membro» o a un’espressione equivalente. Queste disposizioni pertanto non suggeriscono un approccio diverso da quello delineato supra.

49.

Per concludere, non posso concordare con la tesi difesa dal governo tedesco e dalla Salzgitter, secondo la quale l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento potrebbe ciononostante essere applicato per analogia (cui il governo tedesco si riferisce con l’espressione «circostanze eccezionali»). L’applicazione di una norma giuridica per analogia presuppone un vuoto normativo ( 26 ). Per i motivi menzionati nella parte iniziale della mia valutazione, sembrerebbe che la questione in esame sia interamente disciplinata dal regolamento, mentre è lasciato agli Stati membri il compito di risolvere situazioni di «conflitti nazionali». Non posso dunque ravvisare nessuna lacuna nel regolamento in questo senso.

50.

Per i motivi spiegati supra, ritengo che l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento non si applichi nel caso in cui due sentenze contrastanti siano state emesse nello stesso Stato membro.

V – Conclusione

51.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dal Bundesgerichtshof nei seguenti termini:

L’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non contempla il diniego di rilasciare o di revocare una dichiarazione di esecutività relativa a una decisione emessa in un altro Stato membro che sia incompatibile con una decisione precedente, avente lo stesso oggetto e le medesime parti, emessa nello stesso Stato membro della decisione oggetto di una domanda di dichiarazione di esecutività.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351, pag. 1).

( 4 ) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione.

( 5 ) Sentenza del 15 marzo 2012, G (C‑292/10, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

( 6 ) V. considerando 6 e 10 del regolamento.

( 7 ) V. considerando 15 del regolamento.

( 8 ) V., in merito all’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, la sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser (C-116/02, Racc. pag. I-14693, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) Sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C-139/10, Racc. pag. I-9511, punto 31)

( 10 ) V. considerando 17 del regolamento.

( 11 ) V. articolo 38, paragrafo 1, del regolamento.

( 12 ) V. articolo 34, paragrafo 1, del regolamento. In virtù dell’articolo 45, i motivi di diniego di cui all’articolo 34 si applicano anche ai procedimenti avviati contro la dichiarazione di esecutività.

( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann (145/86, Racc. pag. 645).

( 14 ) V., sull’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento, la sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10 e la giurisprudenza ivi citata).

( 15 ) V. sentenza Prism Investments, cit. (punti 33 e 43).

( 16 ) V. riguardo all’articolo 27, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles, la sentenza Hoffmann, cit. (punto 21), e, riguardo all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Trade Agency, cit. (paragrafo 68). V. anche il rapporto Jenard sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1), pag. 45.

( 17 ) V, in questo senso, la sentenza G, cit. (punto 44, e la giurisprudenza ivi citata).

( 18 ) A questo riguardo il Bundesgerichtshof rinvia all’articolo 580, paragrafo 7, lettera a), del codice di procedura civile tedesco, che prevede un ricorso avverso decisioni contrastanti (nel rispetto del termine di cui all’articolo 586, paragrafo 1), e alla norma corrispondente di cui all’articolo 322, paragrafo 1, punto 7, del codice di procedura civile rumeno, alla quale si applica un termine analogo in virtù dell’articolo 324, paragrafo 1.

( 19 ) V. sentenza Prim Investments, cit. (punto 40).

( 20 ) V., segnatamente, sentenza dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a. (C-11/07, Racc. pag. I-6845, punti 27 e 32).

( 21 ) A titolo di esempio, cito la sentenza del 6 giugno 2002, Italian Leather (C-80/00, Racc. pag. I-4995). In questa causa non era esecutiva nemmeno la sentenza del 17 novembre 1998 del Landgericht Koblenz (Tribunale regionale di Coblenza, Germania), che respingeva una domanda di misure provvisorie, diversamente dall’ordinanza del 28 dicembre 1998 del Tribunale di Bari, che accoglieva siffatta domanda.

( 22 ) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).

( 23 ) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

( 24 ) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199, pag. 1).

( 25 ) In questo contesto mi riferisco a:

(i)

articoli 22, lettera d), e 23, lettera f), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1);

(ii)

articolo 24, lettera d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1);

(iii)

articolo 40, lettera d), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107);

(iv)

articolo 45, paragrafo 1, lettere c) e d) , del regolamento n. 1215/2012;

(v)

articolo 34, paragrafo 4, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU L 339, pag. 3) (la convenzione usa l’espressione «un altro Stato vincolato dalla presente convenzione»); e

(vi)

articolo 9, lettera g), della Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (la convenzione usa il termine «un altro Stato», v.: http://www.hcch.net/).

( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1985, Krohn/BALM (165/84, Racc. pag. 3997, punti 13 e 14).