CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 aprile 2013 ( 1 )

Causa C‑49/12

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

Sunico ApS,

M & B Holding ApSe

Sunil Kumar Harwani

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Østre Landsret, (Danimarca)]

«Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articolo 6 dell’accordo — Legittimazione dei giudici danesi al rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di materia civile e commerciale — Ricorso presentato da un’autorità — Risarcimento danni per concorso in evasione fiscale da parte di un terzo che non sia di per sé soggetto d’imposta»

I – Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si concentra sulla nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») e verte precisamente sulla questione se un ricorso presentato da un’autorità statale contro persone fisiche ovvero imprese private per il risarcimento dei danni derivanti dalla partecipazione di tali persone e imprese ad una frode fiscale riguardi una «materia civile e commerciale». Tale questione si pone al fine di esaminare se la sentenza conseguente ad un siffatto ricorso emanata nel Regno Unito debba essere riconosciuta in Danimarca.

2.

La causa è caratterizzata dalla particolarità che il regolamento Bruxelles I non è direttamente applicabile alla Danimarca ( 3 ), ma è parte integrante di un accordo parallelo internazionale concluso tra l’Unione europea e la Danimarca ( 4 ). La domanda di pronuncia pregiudiziale sottopone pertanto tale accordo parallelo all’interpretazione della Corte (per la prima volta), sollevandosi anzitutto la questione della legittimazione dei giudici danesi al rinvio pregiudiziale a tal riguardo.

II – Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3.

Il contesto di diritto dell’Unione è costituito dall’accordo parallelo ( 5 ) concluso con la Danimarca ai fini dell’applicazione del regolamento Bruxelles I, incluso lo stesso regolamento come sua parte integrante.

1. L’accordo parallelo

4.

Lo scopo dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 6 ), a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, è «applicare le disposizioni del regolamento Bruxelles I, e le sue misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo».

5.

L’articolo 2 concerne la «competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» e recita come segue:

«1.   Le disposizioni del regolamento Bruxelles I, allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, e – per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo – attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, si applicano, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2.   Tuttavia, ai fini del presente accordo, l’applicazione delle disposizioni del regolamento è modificata come segue:

a)

non si applica l’articolo 1, paragrafo 3;

(…)».

6.

L’articolo 6 dell’accordo reca la rubrica «Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all’interpretazione dell’accordo» e dispone:

«1.   Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione di questo accordo in una causa pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest’ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Bruxelles I e delle misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

(…)

6.   In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Bruxelles I, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da quest’ultima.

In tal caso, il presente accordo viene considerato risolto. La risoluzione ha effetto 3 mesi dopo la notifica.

(…)».

2. Il regolamento Bruxelles I

7.

Il regolamento Bruxelles I, ai sensi del suo considerando 2, ha lo scopo «di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

8.

I suoi considerando 6 e 7 recitano come segue:

«(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(7)

Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

9.

Il considerando 19 si riferisce al rapporto con la Convenzione di Bruxelles ( 7 ) e recita:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee (…)».

10.

L’articolo 1 definisce nel modo seguente l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

(…)

3.   Nel presente regolamento per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca».

La normativa danese

11.

L’articolo 634 del Lov om rettens pleje, (legge danese sull’amministrazione della giustizia; in prosieguo: il «Retsplejelov») così recita per estratto:

«1.   Entro un termine di una settimana a decorrere dal sequestro conservativo, il creditore avvia un procedimento relativo al credito a garanzia del quale il sequestro è stato disposto, salvo se il debitore rinuncia al procedimento durante o dopo il sequestro. Nell’ambito di detto procedimento il creditore chiede inoltre, a parte, che sia convalidato il sequestro conservativo.

(…)

5.   Se un procedimento relativo al credito di cui trattasi è pendente dinanzi a un giudice straniero la cui decisione può produrre effetti vincolanti nel territorio nazionale, si sospende la decisione in qualsiasi procedura pendente ai sensi del paragrafo 1, fintantoché una decisione definitiva sia stata emessa nel procedimento all’estero. Il Tribunale può tuttavia statuire immediatamente sulla questione se il sequestro possa essere convalidato».

III – Fatti e questione pregiudiziale

12.

La ricorrente nel procedimento dinanzi all’Østre Landsret ( 8 ) (giudice del rinvio) è The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (in prosieguo: la «HMRC»), l’amministrazione finanziaria del Regno Unito. Con il suo ricorso essa si rivolge, inter alia, contro le società Sunico ApS, Sunico Holdings ApS e M&B Holding ApS ( 9 ), aventi sede in Danimarca, nonché contro due persone fisiche domiciliate in Danimarca.

13.

Oggetto del procedimento è un’azione di risarcimento danni (in inglese: «claim for damages») per un importo di GBP 40 391 100,01, in quanto i resistenti avrebbero stretto un patto illecito con scopo di frode – ai sensi del diritto inglese – (in inglese: «tortious conspiracy to defraud») non versando l’IVA nel Regno Unito in 719 casi, nei quali i beni sono stati venduti a seguito di una catena di operazioni cui hanno partecipato società stabilite nel Regno Unito e nell’ambito delle quali le società britanniche non hanno versato alla ricorrente l’IVA dovuta a valle ( 10 ).

14.

Pertanto in data 17 maggio 2010, la HMRC presentava anzitutto dinanzi alla High Court of Justice un ricorso per il risarcimento del danno subito. Resistenti in detto procedimento sono le parti summenzionate ( 11 ) nessuna delle quali è soggetta all’IVA nel Regno Unito. La ricorrente non ha agito contro le società coinvolte nella catena di operazioni che avevano esportato beni al di fuori del Regno Unito ed avevano ottenuto rimborsi dell’IVA. Il diritto fatto valere si basa sulla parte della normativa inglese relativa alla responsabilità extracontrattuale (in inglese: «tort»), che riguarda il patto che si avvale di mezzi illeciti (in inglese: «unlawful means conspiracy»). Il procedimento dinanzi alla High Court of Justice era ancora pendente alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale. È pacifica tra le parti la competenza internazionale della High Court of Justice relativamente a detto procedimento.

15.

Prima della presentazione del ricorso in Danimarca, la HMRC invitava le autorità tributarie danesi a comunicarle informazioni sui resistenti, invito cui le autorità tributarie danesi ottemperavano conformemente al regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, concernente la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto ( 12 ).

16.

Successivamente, la ricorrente chiedeva al Fogedret i København ( 13 ) di disporre un sequestro conservativo sui beni dei resistenti a titolo di garanzia del credito per il risarcimento danni da essa fatto valere. Detto sequestro veniva disposto il 18 maggio 2010 e convalidato dall’Østre Landsret il 2 luglio 2010, a seguito di appello interposto dai resistenti.

17.

Ai sensi dell’articolo 634, paragrafo 1, del Retsplejelov, la HMRC presentava quindi, il 25 maggio 2010, dinanzi al Københavns Byret ( 14 ) un ricorso relativo al credito da garantire nel prescritto termine di una settimana, chiedendo nuovamente la condanna dei resistenti al versamento di un importo di GBP 40 391 100,01. Con ordinanza dell’8 settembre 2010, il Københavns Byret rinviava il procedimento all’Østre Landsret che si trova ora a dover decidere sulla richiesta di pagamento e sulla legittimità del sequestro.

18.

Pertanto, alla data in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale perveniva presso la cancelleria della Corte di giustizia, erano pendenti due procedimenti relativi all’azione di risarcimento danni: uno dinanzi alla High Court of Justice nel Regno Unito e uno dinanzi all’Østre Landsret in Danimarca.

19.

Tale situazione è disciplinata dall’articolo 634, paragrafo 5, del Retsplejelov, secondo cui la decisione si sospende in qualsiasi procedimento pendente ai sensi dell’articolo 634, paragrafo 1, nel caso di specie il procedimento dinanzi all’Østre Landsret, qualora un procedimento relativo al credito di cui trattasi sia pendente dinanzi a un giudice straniero la cui decisione può produrre effetti vincolanti nel territorio nazionale.

20.

L’Østre Landsret decideva pertanto di pronunciarsi, in primo luogo, sulla questione se, conformemente all’articolo 634, paragrafo 5, occorresse sospendere il procedimento pendente dinanzi ad esso fino alla decisione definitiva da parte della High Court of Justice. Questo sarebbe il caso qualora la decisione della High Court of Justice potesse produrre effetti vincolanti in Danimarca. Si dovrebbe rispondere affermativamente se il procedimento in corso nel Regno Unito rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I. In base all’autonoma normativa danese, non sembra venire in considerazione un riconoscimento della sentenza della High Court of Justice.

21.

Con ordinanza del 18 gennaio 2012, pervenuta alla Corte di giustizia in data 2 febbraio 2012, l’Østre Landsret ha dunque sospeso il procedimento e sottoposto ala Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che nella sua sfera di applicazione ricade un’azione con cui le autorità di uno Stato membro chiedono un risarcimento danni a imprese e a persone fisiche domiciliate in un altro Stato membro in base ad una allegazione – ai sensi del diritto del primo Stato membro – relativa ad un patto illecito costituito a scopo di frode consistente nella partecipazione ad una evasione dell’IVA dovuta nel primo Stato membro.

22.

Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali la Sunico ApS, il governo britannico e la Commissione. Il governo della Confederazione svizzera ha partecipato solo alla fase scritta.

IV – Valutazione giuridica

Sulla legittimazione al rinvio pregiudiziale

23.

Dato che il regolamento Bruxelles I è applicabile nei confronti della Danimarca solo in quanto parte integrante di un accordo parallelo internazionale ( 15 ), potrebbero emergere dubbi in ordine alla legittimazione dell’Østre Landsret al rinvio pregiudiziale. È pur vero che l’accordo, in quanto trattato concluso dalla Comunità, è parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e può pertanto costituire oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 16 ). Tuttavia, in ragione della posizione particolare della Danimarca ( 17 ) con riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui fa parte la cooperazione giudiziaria pertinente nel caso di specie ( 18 ), per quanto riguarda la legittimazione dei giudici danesi al rinvio pregiudiziale in merito a questioni concernenti l’accordo parallelo occorre tener conto dell’articolo 6 del medesimo.

24.

L’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo parallelo dispone che qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione di questo accordo in un procedimento pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest’ultimo richiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito «nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Bruxelles I (...)».

25.

Ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE sono tenuti al rinvio pregiudiziale solo gli organi giurisdizionali degli Stati membri avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale. Per le questioni di interpretazione dell’accordo sussiste pertanto ad ogni modo un obbligo di rinvio pregiudiziale ( 19 ) e dunque, naturalmente, una legittimazione dei giudici danesi di ultima istanza a detto rinvio.

26.

In risposta ad un quesito posto dalla Corte, l’Østre Landsret ha precisato di non essere giudice di ultima istanza nell’ambito dell’azione per la convalida (Justifikationssag) ( 20 ), in quanto è possibile presentare un’impugnazione dinanzi allo Højesteret. Tale risposta non è tuttavia pertinente nel caso di specie. Ai fini della qualificazione come giudice di ultima istanza, occorre infatti riferirsi alla concreta vicenda procedimentale ( 21 ). Pertanto, non risulta decisivo se sia impugnabile la decisione dell’Østre Landsret nell’ambito dell’azione per la convalida, cioè della decisione sulla stessa azione di risarcimento danni; ciò che rileva è piuttosto se sia possibile proporre impugnazioni avverso la decisione di sospensione del procedimento di cui all’articolo 634, paragrafo 5, del Retsplejelov fino all’emanazione di una sentenza definitiva da parte della High Court of Justice.

27.

Vero è che un giudice non assume la veste di giudice di ultima istanza, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in relazione ad ogni misura processuale che esso dispone con ordinanza non impugnabile. Piuttosto occorre che la sua decisione interlocutoria non impugnabile concluda un procedimento autonomo o una fase separata di un procedimento, e che la questione pregiudiziale concerna proprio quel procedimento o quella specifica fase ( 22 ). Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie.

28.

La decisione sulla sospensione conclude una fase specifica di un procedimento. Inoltre, detta decisione comporta eventualmente che non si giunga affatto ad una decisione di merito dell’Østre Landsret nell’ambito dell’azione per la convalida. La decisione sulla sospensione dipende anche dalla soluzione della questione pregiudiziale da parte della Corte. Infine, detta interpretazione corrisponde anche all’obiettivo del regolamento, in quanto si oppone a decisioni incompatibili provenienti da diversi Stati membri. Ai fini della valutazione della qualità di giudice di ultima istanza occorre pertanto fare riferimento alla decisione sulla sospensione emanata dall’Østre Landsret ( 23 ).

29.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Corte non è possibile concludere che l’Østre Landsret si pronunci su tale sospensione attraverso un’ordinanza inimpugnabile e dunque in ultima istanza. Nella misura in cui la normativa processuale danese possa costituire oggetto di valutazione nel caso di specie, appare possibile, ai sensi dell’articolo 392, paragrafo 2, del Retsplejelov, presentare un’impugnazione (Kœre) dinanzi allo Højesteret avverso la decisione di sospensione dell’Østre Landsret solo a seguito di ammissione dell’impugnazione da parte del Processbevilningsævnet (comitato per le autorizzazioni processuali). In ordine alla questione della qualità di giudice di ultima istanza diviene dunque decisivo, nel caso di specie, se il Processbevilningsævnet, da parte sua, possa essere considerato o meno come organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 24 ). Nel presente caso non è possibile valutare detto aspetto in mancanza di sufficienti informazioni al riguardo.

30.

Anche se l’Østre Landsret non decidesse però in ultima istanza, l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo parallelo non osterebbe alla sua legittimazione al rinvio pregiudiziale, come risulta dal contesto della disposizione, nonché dalla finalità dell’accordo.

31.

Il contesto di riferimento dell’articolo 6, paragrafo 1, era rappresentato dalla normativa applicabile alla data dell’entrata in vigore dell’accordo ( 25 ). L’articolo 68 CE contemplava un regime speciale della competenza decisionale della Corte di giustizia in relazione a domande di pronuncia pregiudiziale concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e le misure adottate ai sensi di tale titolo, tra cui anche il regolamento Bruxelles I. Quindi, in deroga all’articolo 234 CE, erano legittimati al rinvio pregiudiziale soltanto giurisdizioni di ultima istanza. Al fine di equiparare le domande di pronuncia pregiudiziale concernenti l’interpretazione dell’accordo parallelo a quelle presentate da altri Stati membri concernenti l’interpretazione del regolamento Bruxelles I, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, dell’accordo dovrebbe attribuire alla Corte competenze nella medesima misura del precedente articolo 68 CE ( 26 ). Dunque, in quel momento, per i giudici danesi non di ultima istanza non sussisteva una legittimazione al rinvio pregiudiziale per questioni concernenti l’interpretazione dell’accordo parallelo.

32.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’articolo 68 CE è stato abrogato senza essere sostituito, cosicché ora anche i giudici non di ultima istanza sono legittimati a sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Tale modifica si applica, come giustamente sostengono la HMRC nel procedimento dinanzi all’Østre Landsret e la Commissione dinanzi alla Corte, anche per l’accordo parallelo.

33.

In linea di principio, vero è che il venir meno dell’articolo 68 CE non ha ipso iure conseguenze sull’accordo parallelo, poiché quest’ultimo, in quanto trattato internazionale, può essere modificato solo dalle parti contraenti ( 27 ); tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 6, dell’accordo dispone che le modifiche delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Bruxelles I si applicano anche alla Danimarca, laddove essa non abbia notificato alla Commissione la decisione di non applicare tali modifiche entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

34.

La Danimarca non ha effettuato alla Commissione alcuna notifica siffatta ( 28 ). Di conseguenza, il venir meno dell’articolo 68 CE è rilevante anche per la legittimazione dei giudici danesi al rinvio pregiudiziale e comporta che l’estensione di tale legittimazione a giudici non di ultima istanza si applichi anche alle domande di pronuncia pregiudiziale poste dai giudici danesi in merito all’interpretazione dell’accordo parallelo.

35.

Sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo, in base al suo tenore letterale, disciplini esclusivamente il parallelismo tra l’obbligo di rinvio pregiudiziale degli organi giudiziari danesi e quello di altri Stati membri (v. articolo 6, paragrafo 1, in fine «vi sarebbe obbligato»), tuttavia, la clausola di revisione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, deve comprendere, in base alla sua ratio, non solo modifiche relative all’obbligo di rinvio pregiudiziale degli organi giudiziari di altri Stati membri, ma anche l’estensione della legittimazione al rinvio a giudici non di ultima istanza per effetto del trattato di Lisbona. Infatti, l’accordo avrebbe lo scopo di attribuire competenze alla Corte nei confronti della Danimarca nella medesima misura che nei confronti degli altri Stati membri, nonché di assicurare un’applicazione e un’interpretazione uniformi del regolamento Bruxelles I in tutti gli Stati membri. Tale necessità di parallelismo risulta anche dal preambolo dell’accordo parallelo ( 29 ).

36.

Fino all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, ciò implicava solo una disciplina dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici danesi. Una disciplina della legittimazione al rinvio pregiudiziale non era necessaria in quel momento, in quanto neanche il trattato CE contemplava una legittimazione dei giudici non di ultima istanza. Come osservato giustamente dalla Commissione, a partire dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, anche i giudici danesi non di ultima istanza sono pertanto legittimati a sottoporre alla Corte questioni concernenti l’interpretazione dell’accordo parallelo attraverso un procedimento di rinvio pregiudiziale.

37.

Il rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret è dunque ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

38.

Con la sua questione pregiudiziale l’Østre Landsret chiede se il procedimento pendente dinanzi alla High Court of Justice costituisca una materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I e se il regolamento, in quanto parte dell’accordo parallelo, sia quindi applicabile al presente caso.

39.

Ciò risulta problematico perché il procedimento origina da un ricorso presentato da un’autorità nei confronti di persone fisiche ovvero società private con il quale si mira al risarcimento di danni subiti dallo Stato inglese per effetto di una frode fiscale. Tuttavia, nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento Bruxelles I non sono espressamente contemplate la materia fiscale e le controversie di diritto pubblico.

40.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia civile e commerciale» deve essere interpretata autonomamente sul piano del diritto dell’Unione, per cui occorre far riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico del regolamento Bruxelles I e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali ( 30 ). Invero, tale giurisprudenza si riferiva in parte ancora all’interpretazione della Convenzione ( 31 ); dato che, però, nelle relazioni tra gli Stati membri il regolamento Bruxelles I sostituisce detta convenzione ( 32 ), l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione da parte della Corte vale anche per le disposizioni del regolamento Bruxelles I, qualora le disposizioni di volta in volta interpretate possano essere qualificate come equivalenti ( 33 ). Ciò avviene nel caso dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I in quanto la norma si colloca allo stesso posto e soddisfa la stessa funzione dell’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione. In più, queste due disposizioni sono formulate in termini identici ( 34 ). Infine dal considerando 19 del regolamento emerge altresì che dev’essere garantita la continuità interpretativa tra la Convenzione di Bruxelles e il regolamento ( 35 ). È dunque possibile far ricorso alla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione.

41.

In base a tale giurisprudenza le decisioni giudiziarie possono essere escluse dal campo di applicazione del regolamento Bruxelles I, in ragione degli elementi che caratterizzano sia la natura dei rapporti giuridici fra le parti, sia l’oggetto della lite ( 36 ). Al fine di stabilire se un procedimento costituisca una materia civile e commerciale, occorre pertanto individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti ed esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata ( 37 ). Ciò comporta nel presente caso l’applicabilità del regolamento Bruxelles I, in quanto sia la natura dei rapporti giuridici tra le parti sia l’oggetto della lite sono di tipo privatistico.

1. Natura dei rapporti giuridici

42.

Vero è che una pubblica amministrazione prende parte alla controversia dinanzi alla High Court of Justice. Tale unico aspetto non esclude però di per sé l’applicazione del regolamento Bruxelles I. In linea di principio, infatti, possono rientrare nella sfera di applicazione del regolamento anche le cause fra la pubblica amministrazione ed un soggetto di diritto privato ( 38 ). Piuttosto è decisivo se la pubblica amministrazione agisca specificamente nell’esercizio della sua potestà d’imperio ( 39 ), circostanza che non si verifica nel caso del procedimento dinanzi alla High Court of Justice.

43.

In primis, controparte processuale della pubblica amministrazione non è il soggetto d’imposta, ma un terzo. Inoltre, la Sunico ApS e gli altri resistenti hanno tutti la loro sede ovvero il loro domicilio in Danimarca e non sono soggetti all’IVA nel Regno Unito, cosicché tra loro e la HMRC non sussiste direttamente alcun rapporto giuridico di sovranità.

44.

La Commissione e il Regno Unito sostengono inoltre che la HMRC non esercita nella specifica controversia poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati ( 40 ). Piuttosto, la HMRC e i resistenti si contrappongono in giudizio come due privati. Si applicano le stesse regole procedurali come per qualsiasi altro soggetto e il procedimento è disciplinato dal diritto processuale civile. In particolare, la HMRC, diversamente da quanto di consueto accade negli atti d’imperio e specialmente nel diritto tributario, non può rendere il diritto motu proprio un titolo esecutivo e procedere alla sua esecuzione, bensì deve avviare un procedimento ordinario per il suo ottenimento.

45.

Potrebbe però risultare problematico il fatto che la HMRC, prima di presentare l’istanza di sequestro conservativo in Danimarca, abbia chiesto alle autorità danesi informazioni sui resistenti ai sensi del regolamento n. 1798/2003 ( 41 ). La richiesta di informazioni è uno strumento non accessibile ad un ricorrente di diritto privato. Dalle informazioni a disposizione della Corte non è tuttavia evidente se e, in caso affermativo, in che misura tale richiesta fosse rilevante anche ai fini del procedimento dinanzi alla High Court of Justice. Ad ogni modo, qualora fosse lecito sul piano della normativa processuale nazionale l’impiego, da parte della HMRC, di dette informazioni e prove raccolte in virtù dei suoi poteri d’imperio nel processo dinanzi alla High Court of Justice, la HMRC non si troverebbe nei confronti dei resistenti nella veste di un privato. Il giudice del rinvio deve esaminare se e, in caso affermativo, in che misura ciò si verifichi.

2. Oggetto della lite

46.

Anche l’oggetto della lite non esclude l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I. Per la valutazione dell’oggetto della lite risulta decisiva la situazione di fatto sottostante al rispettivo diritto, cui ha già fatto riferimento la Corte nelle cause Rüffer e Lechouritou ( 42 ). Solo se il diritto fatto valere trova la sua origine nell’esercizio di poteri d’imperio non si tratta di una materia civile e commerciale ( 43 ). A tal proposito non è però sufficiente una qualsiasi azione nell’esercizio della potestà d’imperio. Piuttosto, come risulta dalla giurisprudenza della Corte ( 44 ), è decisivo che l’atto specifico alla base del diritto costituisca una manifestazione di poteri d’imperio.

47.

Nella causa Rüffer il diritto fatto valere era diretto ad ottenere il rimborso delle spese occorse nell’adempimento di un obbligo amministrativo ( 45 ), nel caso Lechouritou i danni erano provocati direttamente da un atto d’imperio di uno Stato ( 46 ). In entrambi i casi la Corte ha negato l’esistenza di una controversia di diritto privato in quanto l’atto alla base del diritto era caratterizzato, nell’uno e nell’altro caso, dalla manifestazione di prerogative di pubblici poteri.

48.

Nel caso in esame la situazione è però diversa. La situazione di fatto sottostante è il comportamento asseritamente fraudolento dei resistenti, che determina un diritto dello Stato al risarcimento dei danni cagionati da un illecito. Per lo Stato tale diritto non sorge affatto in ragione del suo ruolo di pubblica autorità, ma deriva piuttosto da un presunto illecito commesso dai resistenti e dunque da un atto di cui chiunque, in linea di principio, può essere vittima. Infatti, il subire un illecito non costituisce affatto un atto tipico della pubblica autorità.

49.

Una connessione con funzioni sovrane potrebbe tuttavia risultare dal fatto che alla base del danno causato si trova, in ultima analisi, una pretesa tributaria e dunque un rapporto di sovranità, decisivo per l’ammontare del diritto fatto valere. Il diritto al risarcimento del danno corrisponde, infatti, all’importo dell’IVA evasa. Per stabilire se si tratti di una materia civile e commerciale, è però determinante solo lo specifico oggetto della lite ( 47 ) e non il suo contesto.

50.

Ciò vale ancor più in quanto, nel caso di specie, la connessione tra i due diritti è di natura solo fattuale e sussiste esclusivamente in ordine all’ammontare dei danni. In risposta ad un quesito posto nel corso dell’udienza, il governo del Regno Unito ha infatti precisato che il credito tributario nei confronti del soggetto d’imposta non viene messo in discussione da un’eventuale corresponsione del risarcimento danni da parte dei resistenti. La pretesa tributaria si conserverebbe anzi anche nel caso della corresponsione e potrebbe essere ancora fatta valere. Ne risulta che l’azione intentata non è diretta a sostituire l’importo tributario evaso ma piuttosto è finalizzata a rimuovere le conseguenze di un illecito.

51.

Pertanto non si può neanche ritenere esistente un rapporto di accessorietà tra la pretesa tributaria e il diritto al risarcimento del danno, analogo al rapporto tra una garanzia e il credito garantito presente invece nella causa TIARD ( 48 ). Persino in questo caso di accessorietà giuridica la Corte ha tuttavia qualificato come privatistica l’azione contro il fideiussore, sebbene il credito principale fosse di natura pubblicistica ( 49 ). Ma se ciò vale addirittura nei casi di accessorietà giuridica del diritto fatto valere rispetto ad un diritto di tipo pubblicistico, allora la conclusione deve applicarsi a maggior ragione in un caso come quello di specie.

52.

Per la HMRC non si applicano allora, né con riguardo al fondamento giuridico del diritto, né con riguardo alle modalità dell’azione, regole diverse rispetto ai privati ( 50 ), pertanto nel procedimento dinanzi alla High Court of Justice non si tratta di un’azione nell’esercizio della potestà d’imperio, ma di una materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.

V – Conclusione

53.

Propongo, pertanto, alla Corte di rispondere come segue alla domanda di pronuncia pregiudiziale:

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che nella sua sfera di applicazione ricade un’azione con cui le autorità di uno Stato membro chiedono, in via generale e accessibile anche ai privati, un risarcimento danni a imprese e a persone fisiche domiciliate in un altro Stato membro in base ad una allegazione – ai sensi del diritto del primo Stato membro – relativa ad un patto illecito costituito a scopo di frode consistente nella partecipazione ad una evasione dell’IVA dovuta nel primo Stato membro.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 2001, L 12, pag. 1.

( 3 ) V. articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, nonché gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 del TFUE sulla posizione della Danimarca, GU 2010, C 83, pag. 299.

( 4 ) Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 2005, L 299, pag. 62 (in prosieguo: l’«accordo parallelo»). L’accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2007, GU 2007, L 94, pag. 70.

( 5 ) Cit. alla nota 4.

( 6 ) Cit. alla nota 4.

( 7 ) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione»).

( 8 ) Tribunale est.

( 9 ) In precedenza: Sunico A/S, Sunico Holdings A/S e M&B Holding A/S.

( 10 ) Una spiegazione dettagliata della cosiddetta frode a carosello si trova nelle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro del 16 febbraio 2005, Optigen e a. (C-354/03, Racc. pag. I-483, paragrafo 7), cui rinvia il governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte.

( 11 ) V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, GU L 264, pag. 1.

( 13 ) Giudice dell’esecuzione di Copenaghen.

( 14 ) Tribunale distrettuale di Copenaghen.

( 15 ) V. l’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo parallelo, cit. supra, nota 4, a termini del quale il regolamento Bruxelles I forma parte integrante dell’accordo e si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca. V. pure supra, nota 3.

( 16 ) Sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, Racc. pag. I-4107, punto 60, nonché giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) V. a tal proposito anche il preambolo dell’accordo parallelo: «facendo riferimento alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee (…) di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato [CE], compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca (…)».

( 18 ) V. articolo 2 del protocollo n. 22, cit. supra, nota 3, che rinvia alla parte terza del titolo V del TFUE.

( 19 ) Ciò risulta già dall’uso dell’espressione «ebenfalls» (del pari) nella versione tedesca e della formulazione presente nella versione inglese: «(…) that court or tribunal shall request the Court of Justice to give a ruling thereon whenever under the same circumstances a court or tribunal of another Member State of the European Union would be required to do so…» (il corsivo è mio).

( 20 ) Con ciò si intende l’azione ai sensi dell’articolo 634, paragrafo 1, del Retsplejelov, dunque l’azione nella quale si decide sulla domanda di risarcimento danni.

( 21 ) V. già le mie conclusioni presentate il 2 settembre 2010, nella causa Weryński (C-283/09, Racc. pag. I-601, paragrafi 15 e segg.) e il 18 luglio 2007, nella causa Tedesco (C-175/06, Racc. pag. I-7929, paragrafi 21 e seg., nonché la giurisprudenza ivi citata).

( 22 ) V. le mie conclusioni presentate nella causa Tedesco (cit. supra, nota 21, paragrafo 26).

( 23 ) V., ancora, le mie conclusioni presentate nella causa Weryński (cit. supra, nota 21, paragrafi 15 e segg.).

( 24 ) V. al riguardo la sentenza del 4 giugno 2002, Lyckeskog (C-99/00, Racc. pag. I-4839, punti 16 e 17), in cui la Corte doveva pronunciarsi sulla qualità di giurisdizione di ultima istanza di un giudice svedese le cui sentenze erano parimenti impugnabili solo a seguito di ammissione dell’impugnazione, accertando se l’autorità che si pronuncia sull’ammissione dell’impugnazione sia un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

( 25 ) L’accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2007, v. supra, nota 4.

( 26 ) V. il preambolo dell’accordo parallelo: «ritenendo che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione», nonché Jayme/Kohler, IPrax 2005, Europäisches Kollisionsrecht 2005, pagg. 485 e segg., 486.

( 27 ) V. analogamente, per la questione della risoluzione dell’accordo, il suo articolo 11, paragrafo 2.

( 28 ) Altrimenti l’accordo sarebbe risolto a termini del suo articolo 6, paragrafo 6, terza frase.

( 29 ) V. già supra, nota 26.

( 30 ) V. sentenze del 14 ottobre 1976, LTU (29/76, Racc. pag. 1541, punto 3), del 16 dicembre 1980, Rüffer (814/79, Racc. pag. 3807, punto 7), del 21 aprile 1993, Sonntag (C-172/91, Racc. pag. I-1963, punto 18), del 14 novembre 2002, Baten (C-271/00, Racc. pag. I-10489, punto 28), del 15 maggio 2003, Préservatrice Foncière TIARD (C-266/01, Racc. pag. I-4867, in prosieguo: «TIARD», punto 20), del 15 gennaio 2004, Blijdenstein (C-433/01, Racc. pag. I-981, punto 24), del 15 febbraio 2007, Lechouritou (C-292/05, Racc. pag. I-1519, punto 29) e del 29 aprile 2009, Apostolides (C-420/07, Racc. pag. I-3571, punto 41).

( 31 ) Cit. supra, nota 7.

( 32 ) V. articolo 68, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.

( 33 ) Sentenze del 23 aprile 2009, Draka NK Cables e a. (C-167/08, Racc. pag. I-3477, punto 20), del 2 luglio 2009, SCT Industri (C-111/08, Racc. pag. I-5655, punto 22), del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Racc. pag. I-8421, punto 27) e del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland BV (C-406/09, Racc. pag. I-9773, punto 38).

( 34 ) V. in tal senso, in relazione all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la sentenza SCT Industri (cit. supra, nota 33, punto 23).

( 35 ) V. sentenze Draka NK Cables e a. (cit. supra, nota 33, punto 20), SCT Industri (cit. supra, nota 33, punto 22), German Graphics Graphische Maschinen (cit. supra, nota 33, punto 27) e Realchemie Nederland BV (cit. supra, nota 33, punto 38).

( 36 ) V. sentenze LTU (cit. supra, nota 30, punto 4), Baten (cit. supra, nota 30, punto 29), TIARD (cit. supra, nota 30, punto 21), Lechouritou, (cit. supra, nota 30, punto 30), Apostolides (cit. supra, nota 30, punto 42) e Realchemie Nederland BV (cit. supra, nota 33, punto 39).

( 37 ) Sentenze Baten (cit. supra, nota 30, punto 31), TIARD (cit. supra, nota 30, punto 23) e sentenza del 5 febbraio 2004, Frahuil (C-265/02, Racc. pag. I-1543, punto 20).

( 38 ) Sentenze LTU (cit. supra, nota 30, punto 4), Rüffer (cit. supra, nota 30, punto 8) e Baten (cit. supra, nota 30, punto 30)

( 39 ) Sentenze LTU (cit. supra, nota 30, punto 4), Rüffer (cit. supra, nota 30, punto 8), Baten (cit. supra, nota 30, punto 30), TIARD (cit. supra, nota 30, punto 22) e Lechouritou (cit. supra, nota 30, punto 31).

( 40 ) V., in tal senso, sentenze LTU (cit. supra, nota 30, punto 4), Sonntag (cit. supra, nota 30, punto 22), TIARD (cit. supra, nota 30, punto 30), Lechouritou (cit. supra, nota 30, punto 34) e Apostolides (cit. supra, nota 30, punto 44).

( 41 ) Cit. supra, nota 12.

( 42 ) Entrambe cit. supra, nota 30.

( 43 ) Sentenze Rüffer (cit. supra, nota 30, punto 15) e Lechouritou (cit. supra, nota 30, punto 41).

( 44 ) V. le sentenze LTU (cit. supra, nota 30, punto 4), Rüffer (cit. supra, nota 30, punto 15) e Lechouritou (cit. supra, nota 30, punto 41).

( 45 ) Più precisamente derivanti dalla rimozione di un relitto da una via di acqua pubblica.

( 46 ) Dalle azioni delle forze armate nell’ambito di un intervento militare.

( 47 ) V. la sentenza TIARD (cit. supra, nota 30, punto 42).

( 48 ) Cit. supra, nota 30. In tal caso si tratterebbe di una fideiussione di diritto privato assunta per garantire un debito doganale.

( 49 ) V. ancora la sentenza TIARD (cit. supra, nota 32, punto 36). Il fatto che una fideiussione costituisca un’obbligazione volontariamente assunta nulla cambia nell’analisi della presente situazione di fatto. Anzi, anche gli illeciti ricadono nel regolamento Bruxelles I, v. solo l’articolo 5, paragrafo 3. Non è dunque decisiva la volontarietà nell’assunzione di un’obbligazione né la presenza di una manifestazione di volontà. Tale criterio è stato indicato dalla Corte nella causa TIARD solo in funzione delimitativa rispetto alla fissazione unilaterale del contenuto contrattuale da parte dello Stato dei Paesi Bassi, il che avrebbe rappresentato un atto di sovranità.

( 50 ) V. sentenza TIARD (cit. supra, nota 30, punto 23).