CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 30 maggio 2013 ( 1 )
Causa C‑40/12 P
Gascogne Sack Deutschland GmbH, già Sachsa Verpackung GmbH
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Settore dei sacchi di plastica industriali — Ammende — Violazione da parte del Tribunale del diritto fondamentale ad un equo processo entro un termine ragionevole»
Prefazione
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1. |
Il 16 novembre 2011 il Tribunale ha pronunciato tre diverse sentenze ( 2 ) in cui ha respinto ricorsi distinti diretti all’annullamento della decisione della Commissione nel caso COMP/38354 ‑ Sacchi industriali ( 3 ). In tale decisione la Commissione accertava l’esistenza di una violazione, grave e di lunga durata, di quello che era allora l’articolo 81 CE (ora articolo 101 TFUE), e irrogava ammende elevate ad una serie di società controllate e alle loro rispettive controllanti. Questa è una delle impugnazioni proposte contro tali sentenze del Tribunale ( 4 ). |
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2. |
Oltre a sollevare questioni nuove di diritto della concorrenza, le suddette impugnazioni contengono censure relative al fatto che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi entro un termine ragionevole nei ricorsi dinanzi ad esso proposti. Per questo motivo, è chiaro che la Corte ha il compito di cercare di occuparsi speditamente delle impugnazioni. Per conciliare tale esigenza con la necessità di lasciare un tempo adeguato per la traduzione, ho suddiviso le questioni delle quali mi occuperò fra le tre conclusioni nel modo che mi accingo ad esporre. |
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3. |
Le disposizioni normative fondamentali, assieme ad una descrizione dell’intesa, del procedimento che ha portato alla decisione della Commissione e delle ammende irrogate si trovano ai paragrafi da 6 a 32 delle presenti conclusioni. Poiché in ogni impugnazione vengono sollevati problemi leggermente diversi riguardo alle circostanze in cui le società controllanti sono, o non sono, responsabili per le attività delle loro controllate al 100%, tale questione viene discussa in tutte e tre le conclusioni. L’analisi dei problemi derivanti dalla censura secondo la quale il Tribunale non si è pronunciato entro un termine ragionevole (in particolare, i criteri per stabilire se vi sia stato un ritardo eccessivo e i possibili rimedi che si possono accordare in tal caso) è contenuta nelle mie conclusioni relative alla causa Groupe Gascogne, paragrafi da 70 a 150 ( 5 ). Un esame degli argomenti specifici dedotti da ciascun ricorrente in relazione (per esempio) all’adeguatezza della motivazione nelle sentenze del Tribunale si trova, naturalmente, nelle rispettive conclusioni relative a ciascuna impugnazione ( 6 ). |
Introduzione
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4. |
Il presente caso solleva due importanti problemi. Il primo riguarda il modo in cui vanno determinate le ammende qualora una controllata al 100% violi le norme in materia di concorrenza e tale violazione venga imputata alla sua società controllante sulla base di una responsabilità solidale. |
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5. |
Il secondo problema riguarda il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, come garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (in prosieguo: la «CEDU») ( 7 ). Nel presente caso le questioni fondamentali sono cosa si intenda per «termine ragionevole» ai sensi dell’articolo 47 della Carta e cosa costituisca un mezzo di ricorso effettivo nel caso in cui il Tribunale non statuisca entro tale termine. |
Normativa
La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo
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6. |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale. L’articolo 13 dispone che dovrebbe essere concesso un ricorso effettivo in caso di violazione di uno dei diritti garantiti dalla CEDU. In casi in cui la Corte europea dei diritti dell’Uomo (in prosieguo: la «Corte di Strasburgo») dichiari, in un procedimento dinanzi ad essa, che vi è stata violazione della CEDU, l’articolo 41 dispone che la Corte di Strasburgo può accordare un’equa soddisfazione alla parte lesa (non esiste una disposizione equivalente riguardo alla Corte). |
I diritti fondamentali
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7. |
Ai sensi dell’articolo 41 della Carta ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell’Unione. |
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8. |
L’articolo 47 della Carta è intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale». Esso dispone, in particolare, quanto segue: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (…)». |
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9. |
L’articolo 48 della Carta garantisce la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Una garanzia analoga si trova nell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. |
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10. |
L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta così recita: «Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati». |
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11. |
L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dispone che l’interpretazione dei diritti garantiti dalla Carta è uguale a quella dei corrispondenti diritti conferiti dalla CEDU. |
Disposizioni del Trattato
Trattato UE
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12. |
L’articolo 19, paragrafo 1, TUE impone alla Corte di giustizia in quanto istituzione (comprensiva quindi della Corte, del Tribunale e dei tribunali specializzati) un dovere generale di «assicura[re] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati». Pertanto, gli Stati membri «stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». |
Trattato FUE
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13. |
L’articolo 101 TFUE (già articolo 81 CE) vieta alle imprese di prendere parte ad accordi, decisioni e pratiche concordate che impediscano, restringano o falsino il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. |
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14. |
L’art. 261 TFUE recita: «I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi». |
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15. |
Più in generale, l’articolo 263 TFUE affida alla Corte il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni, compresa la Commissione, «per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere». |
Le ammende nel diritto della concorrenza
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16. |
I considerando 29, 33 e 37 del regolamento n. 1/2003 ( 8 ) prevedono quanto segue:
(…)
(…)
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17. |
L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ( 9 ) dispone che, in caso di violazione dell’articolo 101 TFUE da parte di un’impresa: «La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese (…) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente» (in prosieguo: il «massimale del 10%»). |
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18. |
Tale disposizione è stata interpretata in un modo particolare dai giudici dell’Unione. L’espressione «fatturato totale» contenuta nell’articolo 23, paragrafo 2 allude al fatturato complessivo di un gruppo di società che viene considerato un’«impresa» ai sensi di tale disposizione, vale a dire tutte le parti che la costituiscono considerate complessivamente ( 10 ). L’espressione «esercizio sociale precedente» viene intesa come riferita all’esercizio precedente alla decisione della Commissione ( 11 ). Di conseguenza, tale anno costituisce il punto di riferimento per il calcolo del massimale del 10%. |
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19. |
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, «[p]er determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». |
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20. |
L’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 così dispone: «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». |
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21. |
All’epoca dei fatti erano applicabili anche gli orientamenti della Commissione del 1998 ( 12 ). Il preambolo di tali orientamenti enunciava, tra l’altro, quanto segue: «I principi indicati negli orientamenti riportati in appresso dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza. La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti». |
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22. |
Il punto 1 degli orientamenti della Commissione del 1998 specificava che l’importo di base sarebbe stato determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, i soli criteri indicati all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. |
La decisione
L’intesa
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23. |
La decisione era indirizzata a 25 imprese, tra cui la Groupe Gascogne e la sua controllata Gascogne Sack Deutschland (nota come Sachsa Verpackung GmbH all’epoca della decisione; in prosieguo: la «GSD» ovvero la «Gascogne Sack Deutschland») e la Kendrion ( 13 ). |
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24. |
La Gascogne Deutschland GmbH, una società holding, possiede il 90% della GDS. Il rimanente 10% è detenuto dalla Groupe Gascogne la quale possiede il 100% del capitale azionario della Gascogne Deutschland GmbH. La GSD produce sacchi di carta (che non sono oggetto della decisione) e sacchi di plastica. |
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25. |
Nel novembre 2011, il gruppo British Polythene Industries PLC (in prosieguo: la «BPI») ha informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei sacchi industriali e si è detta desiderosa di cooperare con la Commissione ai sensi della comunicazione del 1996 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( 14 ). La BPI ha fornito alla Commissione le prove che hanno consentito di eseguire controlli nel giugno 2002. |
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26. |
L’intesa funzionava su due livelli. Ad un livello globale, essa operava sotto l’ombrello della Valveplast, un’associazione commerciale aperta all’adesione di fabbricanti avente una sede sociale e impianti di produzione nel mercato interno. I membri pagavano una quota di iscrizione annua. |
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27. |
Una serie di sottogruppi, compresi gruppi regionali, operavano sotto l’egida della Valveplast o al di fuori di essa: i sottogruppi Belgio, Benelux, Germania, Francia e il sottogruppo Teppema (o sottogruppo Paesi Bassi). |
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28. |
I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continua dell’articolo 101 TFUE, che riguardava il Benelux, la Francia, la Germania e la Spagna, con la quale hanno deciso di fissare i prezzi dei sacchi industriali, di stabilire modalità comuni per il calcolo di tali prezzi, di assegnare parti e quote di mercato, di attribuire clienti e affari, di presentare offerte concordate alle gare di appalto e di scambiarsi informazioni individualizzate. La Commissione ha accertato che le imprese interessate erano impegnate in queste pratiche anticoncorrenziali per un periodo compreso fra 3 e 20 anni. |
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29. |
La Commissione ha considerato che l’interesse della Groupe Gascogne per la sua controllata non era di tipo semplicemente finanziario. Con la nomina di dirigenti del gruppo nel consiglio di vigilanza della GSD (il Beirat), la Groupe Gascogne intendeva esercitare una supervisione regolare sulla gestione della sua controllata. La Commissione ha pertanto deciso che la Groupe Gascogne doveva essere considerata responsabile in solido per l’infrazione commessa dalla GSD dal momento in cui aveva acquisito la controllata (1o gennaio 1994) fino alla fine delle pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi (26 giugno 2002). |
Le ammende
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30. |
L’importo di base delle ammende era stato determinato secondo la gravità e la durata dell’infrazione ( 15 ). |
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31. |
La Commissione aveva classificato la gravità dell’infrazione come molto grave ( 16 ). |
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32. |
Secondo la Commissione era opportuno trattare diversamente le imprese coinvolte nell’intesa a seconda della loro importanza relativa sul mercato nell’anno 1996. Essa ha conseguentemente suddiviso le imprese in sei categorie. I produttori maggiori sono stati inquadrati nella prima categoria. La GSD era stata collocata nella sesta categoria. Su tale base la Commissione ha fissato l’importo iniziale dell’ammenda alla GSD in EUR 5,5 milioni. |
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33. |
La Commissione ha poi preso in considerazione la durata dell’infrazione. Per la GSD si trattava di un periodo di 14 anni e 4 mesi. La Commissione ha quindi applicato un aumento del 140% all’importo di partenza dell’ammenda giungendo ad una cifra di EUR 7,7 milioni. Aggiungendo tale cifra all’importo di EUR 5,5 milioni, si arriva all’ammenda finale di EUR 13,2 milioni. |
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34. |
Pertanto, in forza dell’articolo 2, punto i), della decisione, alla GSD è stata inflitta un’ammenda di EUR 13,2 milioni. La Groupe Gascogne è responsabile su detto importo per EUR 9,9 milioni ( 17 ). Questa somma rispecchia il periodo di otto anni e 5 mesi durante i quali la GSD era controllata al 100% dalla Groupe Gascogne. Pertanto, la GSD è responsabile soltanto per EUR 3,3 milioni. |
Sintesi della sentenza impugnata
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35. |
In primo grado la GSD ( 18 ) ha chiesto al Tribunale:
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36. |
A sostegno della sua prima conclusione, la GSD ha fatto valere tre motivi: in primo luogo, la Commissione era incorsa in errore considerando che la GSD aveva avuto un ruolo attivo nell’intesa; in secondo luogo, la motivazione della decisione era carente in quanto la Commissione non aveva motivato adeguatamente in diritto la sua affermazione secondo la quale la GSD aveva partecipato al sottogruppo «Germania» all’interno dell’intesa; in terzo luogo, la Commissione aveva violato l’articolo 15 del regolamento n. 17 ritenendo erroneamente che la GSD non fosse un’impresa autonoma e decidendo di conseguenza, sempre erroneamente, che la Groupe Gascogne, in quanto sua controllante, dovesse essere considerata responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda. Inoltre, secondo la GSD la Commissione aveva sbagliato nel determinare la frazione dell’ammenda imputabile alla GSD per il periodo in cui essa aveva partecipato all’infrazione, che superava il massimale del 10%. |
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37. |
In subordine, la GSD ha sostenuto che l’ammenda doveva essere ridotta. A suo parere, la Commissione non aveva valutato correttamente l’importo dell’ammenda comminata; aveva violato il principio di proporzionalità avendo frainteso la gravità e la durata dell’infrazione; inoltre, non aveva tenuto debitamente conto delle circostanze attenuanti e della cooperazione della GSD ai sensi della comunicazione sulla cooperazione ( 19 ). |
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38. |
All’udienza in primo grado la GSD ha sostenuto che i suoi diritti della difesa erano stati violati a causa dell’applicazione della presunzione dell’influenza determinante, invocando l’articolo 6 della CEDU e l’articolo 48 della Carta. Il Tribunale ha dichiarato che gli argomenti della GSD costituivano un motivo nuovo, non essendo stati inclusi nel ricorso iniziale. Facendo riferimento all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha pertanto dichiarato tale motivo irricevibile. |
Motivi dell’impugnazione
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39. |
La GSD fa valere quattro motivi di impugnazione. |
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40. |
In primo luogo, la GSD osserva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non traendo la conseguenza che l’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del Trattato UE e, segnatamente, del suo articolo 6, che conferisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati, costituiva una elemento di diritto emerso nel corso del procedimento ( 20 ). |
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41. |
In secondo luogo, la GSD afferma che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sua decisione quanto all’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 17. |
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42. |
In terzo luogo, la GSD osserva che il Tribunale non ha esercitato il controllo giurisdizionale e non ha controllato in misura sufficiente la motivazione e l’argomentazione svolte dalla Commissione per quanto riguarda l’impatto dell’infrazione sul mercato. |
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43. |
Con il quarto motivo, dedotto in subordine, la GSD afferma che il Tribunale ha violato il principio del diritto a un equo processo entro un termine ragionevole sancito dall’articolo 6 della CEDU e del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Di conseguenza, essa chiede l’annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda per tenere conto delle conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole. |
Il primo motivo di impugnazione: l’elevazione della Carta allo status del Trattato a seguito (dell’entrata in vigore) del Trattato di Lisbona
Sintesi degli argomenti
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44. |
La GSD sostiene che il cambiamento del valore giuridico della Carta ha conseguenze dirette sul procedimento dinanzi al Tribunale. In base al combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, una parte non può dedurre motivi nuovi di diritto o di fatto in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. La GSD ha depositato una domanda di riapertura della fase scritta del procedimento il 20 ottobre 2010 e, all’udienza, ha chiesto il permesso di presentare osservazioni riguardo ad una presunta violazione degli articoli 48 e 52, paragrafo 1, della Carta. |
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45. |
La Commissione sostiene, in primo luogo, che il presente motivo di impugnazione è troppo generico e impreciso e, in secondo luogo, che la Corte ha già dichiarato che la presunzione dell’influenza determinante è coerente con la presunzione di innocenza. Di conseguenza, secondo la Commissione, il primo motivo di impugnazione è infondato. |
Valutazione
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46. |
Dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che il motivo della GSD relativo all’articolo 48 della Carta, interpretato alla luce dell’articolo 6 della CEDU, poteva essere ricevibile solo se si fosse basato basino su elementi di fatto o di diritto emersi durante il procedimento. |
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47. |
Dalla richiesta della GSD di riaprire la fase scritta del procedimento risulta evidente che secondo la GSD questo motivo non è stato fatto valere nel suo ricorso iniziale. |
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48. |
Un esame di tale documento conferma che le cose stanno così. |
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49. |
Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che il motivo della GSD non costituisce un’estensione delle osservazioni scritte presentate nel ricorso della GSD e che non era strettamente connesso con tali osservazioni. Concordo con entrambe queste valutazioni. |
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50. |
Dai punti da 85 a 95 della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha comunque esaminato l’argomento sostanziale della GSD relativo alla presunzione dell’influenza determinante e ai diritti garantiti dall’articolo 48 della Carta. |
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51. |
Nulla impediva alla GSD di invocare i diritti tutelati dall’articolo 48 della Carta, interpretato alla luce dell’articolo 6 della CEDU, nel corso della procedura scritta. In primo luogo, tali diritti costituivano già parte dei principi generali del diritto dell’Unione. In secondo luogo, anche se la Carta non era ancora giuridicamente vincolante, la Corte si era spesso ispirata alle sue disposizioni nel pronunciarsi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6 TUE ( 21 ). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il Trattato di Lisbona non fa che codificare la Carta ( 22 ). |
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52. |
Dal punto 91 al punto 95 della sentenza impugnata il Tribunale ha interpretato l’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. Dal punto 92 emerge chiaramente che esso ha considerato che la GSD aveva sollevato questioni nuove in udienza. Al punto 93 il Tribunale ha dichiarato che il cambiamento di status della Carta non dava origine ad una nuova questione di diritto, in quanto la presunzione di innocenza era già garantita come principio generale del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto l’argomento della GSD. |
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53. |
Aggiungo che, in ogni caso, la Corte ha già recentemente esaminato e respinto argomenti secondo cui la presunzione di influenza determinante è sostanzialmente una presunzione di colpevolezza, pertanto incompatibile con l’articolo 48 della Carta ( 23 ). Concordo con tale decisione. A mio parere, la presunzione di influenza determinante non è una presunzione di colpevolezza. È una presunzione che – nel bene o nel male – la società controllante tiene le redini ed è pertanto responsabile per il comportamento della sua controllata al 100%. |
Il secondo motivo di impugnazione: mancata motivazione con riferimento all’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003
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54. |
Il secondo motivo di impugnazione della GSD si compone di due parti. |
Insufficiente motivazione del rigetto del motivo secondo cui la Groupe Gascogne non aveva esercitato un’influenza determinante sulla GSD
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55. |
La prima parte del secondo motivo di impugnazione verte in sostanza sul significato del termine «impresa», in quanto nella decisione la Commissione ha imputato le pratiche anticoncorrenziali della GSD alla Groupe Gascogne. La GSD sostiene che la sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente sul perché la Groupe Gascogne è stata considerata responsabile in solido per un’ammenda imposta alla GSD in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Secondo la GSD il Tribunale non ha valutato se la GSD fosse riuscita a confutare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della Groupe Gascogne sulla politica commerciale della GSD. |
I passaggi rilevanti della sentenza impugnata
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56. |
La GSD fa leva sui seguenti paragrafi della sentenza impugnata:
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Sintesi degli argomenti
– L’impugnazione della GSD
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57. |
La GSD considera che il Tribunale non ha indicato in maniera chiara e inequivoca i motivi sui quali si basa la sua decisione. Il Tribunale si è limitato a dichiarare, al punto 90 della sentenza impugnata, che gli elementi di fatto forniti dalla GSD in risposta ad una richiesta di informazioni per sapere se essa agisse in modo autonomo dalla Groupe Gascogne non hanno confutato la presunzione dell’influenza determinante. Di conseguenza, il Tribunale ha omesso di valutare i fatti nuovi dedotti dalla GSD. Esso si è limitato ad affermare un principio, senza indicare in modo chiaro e inequivoco cosa lo aveva indotto a tale conclusione. |
– La risposta della Commissione
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58. |
La Commissione conclude per il rigetto della prima parte del secondo motivo. Essa sostiene che il Tribunale non è obbligato a rispondere in modo dettagliato a ciascun argomento fatto valere dinanzi ad esso, in particolare nel caso in cui tali punti non sono presentati in maniera sufficientemente chiara e precisa. La GSD non ha fatto valere elementi di prova nuovi per rovesciare la presunzione relativa all’influenza determinante. In effetti, i suoi argomenti sono stati presentati in un contesto diverso, ossia quando è stata contestata l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, con riferimento al massimale del 10%. |
Valutazione
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59. |
Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale (ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea), non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un’impugnazione ( 25 ). |
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60. |
In primo luogo, è evidente che, ai punti da 78 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto gli argomenti della GSD relativi al significato del termine «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE. |
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61. |
In secondo luogo, ai punti da 85 a 87, il Tribunale ha indicato i principi giuridici sui quali ha fondato la sua valutazione riguardo a i) se la GSD e la Groupe Gascogne costituissero un’impresa, ii) se si applicasse la presunzione dell’influenza determinante e iii) se la GSD avesse confutato la presunzione secondo cui la Groupe Gascogne aveva effettivamente esercitato tale influenza determinante sulla sua politica commerciale. |
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62. |
In terzo luogo, dai punti 88 e 89 della sentenza impugnata emerge che, nella sua valutazione, il Tribunale i) ha tenuto conto del fatto che la GSD era controllata al 100% dalla Groupe Gascogne, ii) ha considerato che la GSD non aveva confutato la presunzione dell’influenza determinante dimostrando di avere, in realtà, agito in modo autonomo nella determinazione della propria politica commerciale e iii) ha respinto l’argomento della GSD secondo cui spettava alla Commissione dimostrare che essa era priva di tale autonomia. |
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63. |
Vero è che il Tribunale non ha detto espressamente che l’onere della prova nel rovesciare la presunzione incombeva alla GSD. Tuttavia, è evidente che questo costituiva il fondamento del modo in cui sono stati motivati i punti 89 e 90 della sentenza impugnata. |
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64. |
Poiché i suddetti punti della sentenza impugnata consentono alla GSD di conoscere le ragioni su cui il Tribunale ha fondato la sua motivazione ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per svolgere il suo controllo nell’ambito dell’impugnazione, detta sentenza non è viziata da difetto di motivazione, contrariamente a quanto sostiene la GSD. |
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65. |
Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo di impugnazione della GSD dev’essere respinta. |
Inosservanza del limite massimo dell’ammenda per il periodo precedente l’acquisizione della GSD da parte della Groupe Gascogne
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66. |
La seconda parte del secondo motivo viene presentata in subordine. Essa verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ai sensi del quale l’ammenda inflitta a ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente la decisione della Commissione. |
Sintesi degli argomenti
– L’impugnazione della GSD
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67. |
La GSD contesta la base utilizzata dalla Commissione per calcolare l’ammenda per il periodo precedente la sua acquisizione da parte della Groupe Gascogne. L’ammenda complessiva ammonta a EUR 13,2 milioni e la Groupe Gascogne è stata ritenuta responsabile in solido per EUR 9,9 milioni su tale importo. Dinanzi al Tribunale la Groupe Gascogne ha sostenuto che EUR 3,3 milioni (la differenza tra EUR 13,2 milioni e EUR 9,9 milioni) corrisponde al periodo compreso tra il 9 febbraio 1988 e il 31 dicembre 1993, prima che la Groupe Gascogne la acquisisse. Tale somma è superiore al massimale (del 10% del fatturato della GSD) indicato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. |
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68. |
La GSD si basa sull’approccio adottato dalla Commissione nella decisione 2005/349/CE (in prosieguo: la decisione «Perossidi organici») ( 26 ) a sostegno del suo argomento secondo il quale nel caso in cui il periodo di tempo durante il quale è stata commessa l’infrazione venga distinto tra i) il periodo per il quale soltanto la controllata è responsabile per l’infrazione e ii) il periodo per il quale la controllata e la sua controllante sono considerate responsabili in solido, la Commissione, nell’applicare il massimale del 10%, dovrebbe tener conto soltanto del fatturato della controllata per il primo periodo. Secondo la GSD, dalla sentenza Elf Aquitaine/Commissione ( 27 ) deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che la Commissione poteva mutare la propria prassi e decidere di non applicare la decisione Perossidi organici senza dare motivazioni. È solo in relazione al secondo periodo che la Commissione può prendere in considerazione il fatturato complessivo del gruppo nel calcolare il massimale del 10%. Tale principio però non è stato applicato dalla Commissione nel presente caso. Con l’importo di EUR 3,3 milioni, l’ammenda è stata stabilita ad un livello superiore rispetto al 10% del fatturato realizzato dalla GSD (EUR 20 078 400) nell’esercizio sociale precedente la decisione. |
– La risposta della Commissione
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69. |
La Commissione sostiene che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione è inoperante. Essa rileva, in primo luogo, che la GSD non ha affermato che essa o il Tribunale hanno commesso un errore nell’applicare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. La sentenza del Tribunale pertanto è definitiva su questo punto. In secondo luogo, la decisione Perossidi organici di per sé non è una prova della «prassi della Commissione» applicata nel determinare il massimale del 10% in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In terzo luogo, l’approccio seguito nella decisione Perossidi organici è errato in diritto. Inoltre, la questione in esame è diversa da quella della sentenza Elf Aquitaine ( 28 ). |
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70. |
Il Tribunale non ha seguito l’approccio della decisione Perossidi organici. Al punto 108 della sentenza impugnata il Tribunale ha precisato quanto segue: «Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da quanto precede risulta che, nel caso in cui si proceda a una distinzione tra un primo periodo, per il quale la controllata è considerata unica responsabile per l’infrazione, e un secondo periodo per il quale la controllante è considerata responsabile dell’infrazione in solido con la sua controllata, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non impone alla Commissione di verificare se la quota dell’ammenda per il cui pagamento la società controllante non è considerata responsabile in solido ecceda il 10% del fatturato della sola controllata. Il massimale previsto da tale disposizione mira unicamente a prevenire l’irrogazione di un’ammenda eccessiva rispetto alla dimensione complessiva che il soggetto economico possiede alla data di adozione della decisione. Il fatturato della società unica responsabile dell’infrazione, come registrato nel momento in cui l’infrazione viene commessa o l’ammenda viene inflitta, ha un’importanza limitata a questo riguardo» ( 29 ). |
Valutazione
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71. |
Come si dovrebbe interpretare il termine «impresa» di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nel caso in cui tale soggetto non rimanga lo stesso nel corso dell’infrazione? Nello stabilire il massimale del 10% per il periodo in cui solo la controllata è considerata responsabile, bisogna tener conto del fatturato complessivo del gruppo o far riferimento soltanto al fatturato realizzato dalla controllata nell’esercizio sociale precedente la decisione della Commissione? |
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72. |
Nell’esaminare le suddette questioni occorre ricordare che non esiste disaccordo riguardo al periodo dell’infrazione per la quale la GSD è la sola responsabile e al periodo successivo per il quale essa è responsabile in solido con la Groupe Gascogne. |
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73. |
Mancando una giurisprudenza della Corte, la GSD fa riferimento alla decisione Perossidi organici della Commissione. In tale decisione la Commissione ha suddiviso la responsabilità per l’ammenda comminata alla società controllante e alla controllata tenendo conto del periodo precedente l’acquisizione della controllata PC da parte della società controllante Laporte, periodo durante il quale solo la PC era responsabile per l’infrazione. Di conseguenza, nel fissare il massimale del 10% la Commissione ha fatto riferimento al fatturato realizzato dalla PC nell’esercizio sociale precedente la decisione Perossidi organici, anziché al fatturato complessivo della Laporte. |
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74. |
Quanto all’argomento della GSD relativo alla prassi decisionale della Commissione, secondo una costante giurisprudenza questa non serve da quadro giuridico per la fissazione dell’importo delle ammende in materia di concorrenza, atteso che la Commissione dispone in tale dominio di un ampio potere discrezionale nell’esercizio del quale essa non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni ( 30 ). La Commissione pertanto non era tenuta a seguire l’approccio adottato nella decisione Perossidi organici. Inoltre, concordo con la Commissione che questa sola decisione non costituisce una prassi. |
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75. |
Da ciò non consegue, tuttavia, che l’approccio della Commissione nella questione in esame fosse compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. |
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76. |
All’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha dichiarato che, alla luce di due sentenze del Tribunale, Tokai Carbon e a./Commissione ( 31 ) e YKK e a./Commissione ( 32 ), essa considera sbagliato l’approccio seguito nella decisione Perossidi organici e ritiene preferibile quello adottato nel presente caso. |
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77. |
A mio avviso, la sentenza Tokai verteva su una situazione diversa. Nel caso Tokai la società controllante e la controllata erano parte della stessa impresa nel momento dell’infrazione, ma il rapporto tra esse era cambiato nel punto di riferimento per il calcolo del massimale del 10% ( 33 ). A quel momento, la società controllante non era più responsabile della propria controllata: esse erano consociate. Le due società sono state considerate responsabili in solido per il periodo dell’infrazione, ma la decisione era stata inviata separatamente alla ex controllata e alla sua ex controllante e il massimale del 10% era stato applicato a ciascuna delle destinatarie ( 34 ). |
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78. |
La sentenza YKK ( 35 ) riguardava una società controllante (in prosieguo: la «YKK») e una controllata al 100% (in prosieguo: la «YKK Stockco») che erano state considerate come un’unica impresa alla data di adozione della decisione della Commissione. In forza di tale decisione, la YKK era stata ritenuta responsabile in solido per l’infrazione commessa dalla YKK Stockco. L’infrazione era stata perpetrata per un periodo di 10 anni. Era stato accertato che la YKK Stockco aveva partecipato alle pratiche anticoncorrenziali per un periodo di sei anni prima della sua acquisizione da parte della YKK. Il comportamento anticoncorrenziale era continuato per un ulteriore periodo di quattro anni dopo che la controllata era divenuta parte del gruppo YKK. La Commissione ha considerato la YKK responsabile in solido per l’ammenda inflitta alla YKK Stockco per il periodo a partire dal quale essa era divenuta l’unica proprietaria della controllata. |
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79. |
La YKK Stockco aveva sostenuto che nel determinare il massimale del 10% la Commissione avrebbe dovuto tener conto solo del suo fatturato per il periodo (sei anni) dell’infrazione per la quale essa sola era totalmente responsabile. Pertanto, il fatturato complessivo del gruppo non avrebbe dovuto costituire la base su cui era stato calcolato il massimale del 10% per quella quota dell’ammenda. Il Tribunale non è stato dello stesso avviso. Esso ha dichiarato che la YKK Stockco e la YKK erano responsabili in solido al punto di riferimento per il calcolo del massimale del 10% e che la Commissione pertanto aveva correttamente assunto il fatturato complessivo come riferimento per il calcolo del massimale del 10% per l’intero periodo dell’infrazione. |
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80. |
In sostanza la Commissione sostiene che la Corte dovrebbe tener conto delle finanze dell’impresa al momento della decisione contestata, come misura di tutela contro ammende eccessive stabilite con riferimento alla posizione finanziaria di un’impresa nel momento in cui viene commessa l’infrazione ( 36 ). |
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81. |
Ritengo che l’approccio seguito nella decisione Perossidi organici sia più coerente con la lettera e gli obiettivi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 rispetto all’approccio adottato nel presente caso. |
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82. |
Non mi risultano pronunce in cui la Corte abbia interpretato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 in circostanze analoghe a quelle presenti. Affronterò la questione nel modo che mi accingo ad illustrare. |
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83. |
In primo luogo, il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone che «[p]er ciascuna impresa (…) partecipant[e] all’infrazione (…) l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente». Il Tribunale non ha compiuto direttamente un accertamento, ma ha implicitamente accettato quello effettuato dalla Commissione nella decisione contestata, secondo il quale la GSD era totalmente responsabile dell’infrazione nel periodo precedente la sua acquisizione da parte della Groupe Gascogne ( 37 ). Poiché la GSD era l’impresa partecipante all’infrazione nel periodo compreso tra il 9 febbraio 1988 e il 1o gennaio 1994, essa soltanto risultava essere l’«impresa» rientrante nell’ambito dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 in relazione all’infrazione commessa durante il suddetto periodo. |
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84. |
Per il periodo successivo, compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 26 giugno 2002, l’«impresa» partecipante all’infrazione era la Groupe Gascogne (in forza della presunzione dell’influenza determinante) così come la GSD (di fatto). Di conseguenza, entrambe le società sono responsabili in solido per tale periodo. |
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85. |
In secondo luogo, se l’identità dell’autore cambia nel corso di un’infrazione perché la controllata viene successivamente acquisita al 100% da una società controllante, il termine «impresa» di cui al secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è sufficientemente ampio da ricomprendere una simile «geometria variabile». |
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86. |
In terzo luogo, anche se l’ammenda riguarda le condotte passate della società controllata, nel determinare il massimale del 10% l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 impone di fissare il punto di riferimento al momento della decisione della Commissione. A tal riguardo, la posizione di una società controllata non è diversa da quella di qualsiasi altra impresa, in quanto il massimale del 10% viene stabilito con riferimento al fatturato dell’anno commerciale precedente la decisione della Commissione per un’infrazione storica. Di conseguenza, è importante tenere distinto il fatturato della controllata da quello della sua controllante; e il massimale del 10% applicato alla controllata rispetto ad un’ammenda inflitta per un periodo precedente la sua acquisizione da parte della controllante dovrebbe essere stabilito con riferimento unicamente al suo fatturato. |
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87. |
In quarto luogo, tale interpretazione mi sembra maggiormente coerente con gli obiettivi dell’articolo 23, paragrafo 2, rispetto all’approccio seguito dalla Commissione. Lo scopo del massimale del 10% è di è di tutelare un’impresa da ammende eccessive che potrebbero distruggerla sotto il profilo commerciale ( 38 ). Nel caso in cui una società controllata venga sanzionata per un’infrazione della quale è totalmente responsabile, fatto salvo un limite massimo calcolato sulla base del fatturato complessivo dell’intero gruppo, è più probabile che ciò produca una cifra più elevata (in quanto il 10% del fatturato complessivo di un gruppo di società è di norma più elevato del 10% di una singola controllata). Pertanto, tale metodo di calcolo porterà all’imposizione di un’ammenda più elevata che non se il massimale del 10% fosse determinato con riferimento al fatturato della sola controllata. |
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88. |
A mio parere, pertanto, l’approccio della Commissione non garantisce – nel senso in cui ciò è inteso dalla legislazione – che non vengano inflitte ammende eccessive. |
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89. |
Infine, sembra ragionevole presumere che, in circostanze come quelle della presente fattispecie, la Commissione suddivida la responsabilità tra il periodo precedente e quello successivo all’acquisizione da parte della società controllante per rispecchiare il principio della responsabilità personale ( 39 ). Poiché il comportamento anticoncorrenziale della controllata durante il periodo precedente era stato posto in essere prima che la controllata e la controllante formassero un’unica impresa, la società controllante non viene considerata responsabile in solido dell’infrazione per quel periodo. Per analogia, tuttavia, mi sembra molto difficile giustificare che si sia tenuto conto del fatturato complessivo del gruppo per stabilire il massimale del 10% in relazione ad un’ammenda dovuta soltanto dalla società controllata, inflitta con riguardo ad un’infrazione che la società controllante non ha commesso essa stessa e che non è imputata ad essa per il periodo di cui trattasi. |
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90. |
A mio avviso, il Tribunale pertanto ha errato nella sua interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e la sentenza impugnata sotto questo profilo è viziata. Di conseguenza, ritengo che l’ammenda inflitta alla GSD con riguardo al periodo compreso tra il 9 febbraio 1988 e il 1o gennaio 1994 dovrebbe essere limitata a EUR 2 078 400 (ossia al 10% del suo fatturato nell’esercizio sociale precedente la decisione). |
Il terzo motivo d’impugnazione: l’impatto dell’infrazione sul mercato
Insufficienza dei motivi dedotti dal Tribunale nel confermare che l’infrazione doveva essere qualificata come molto grave
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91. |
Con il terzo motivo di impugnazione la GSD contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha confermato che la Commissione ha qualificato correttamente l’infrazione come molto grave. |
Sintesi degli argomenti
– L’impugnazione della GSD
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92. |
La GSD sostiene che il Tribunale non ha motivato in maniera adeguata e coerente l’esame del ragionamento seguito nella decisione riguardo all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. Essa afferma di non poter stabilire, sulla base di tale decisione, se l’impatto dell’intesa sul mercato sia dimostrato dai criteri fatti valere dalla Commissione, o se la posizione della Commissione sia che l’impatto dell’intesa non è misurabile. La GSD pertanto sostiene di essere stata ostacolata nel presentare le proprie difese a causa della poca chiarezza del caso che deve affrontare. Il Tribunale è incorso in errore confermando la motivazione dedotta dalla Commissione nella decisione, in quanto ha dichiarato che l’impatto dell’intesa sul mercato non era misurabile, affermando però che l’infrazione era stata correttamente qualificata come molto grave. |
– La risposta della Commissione
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93. |
La Commissione considera, in primo luogo, che l’argomento della GSD è irricevibile, poiché quest’ultima in primo grado non ha affermato di aver incontrato difficoltà nel comprendere la decisione; in secondo luogo, essa sostiene che la motivazione contenuta nella decisione è sufficientemente chiara; in terzo luogo, che l’infrazione ha avuto un impatto concreto sul mercato, ma che non è possibile misurare questi effetti; e, in quarto luogo, che secondo una costante giurisprudenza, nel determinare l’ammontare di una sanzione la questione dell’impatto concreto sul mercato è un elemento che può essere tenuto in considerazione ma non un requisito necessario. |
Valutazione
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94. |
Concordo con la Commissione nel considerare l’argomento secondo cui la decisione non era adeguatamente motivata irricevibile perché non sollevato in primo grado. Tuttavia, può essere utile per la Corte una mia breve analisi degli elementi sostanziali dell’argomento dedotto dalla GSD. |
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95. |
Nel riconoscere che l’infrazione costituiva una violazione molto grave dell’articolo 101 TFUE e nell’approvare la decisione della Commissione di fissare l’importo di partenza dell’ammenda senza alcuna prova dell’impatto concreto sul mercato, il Tribunale ha omesso di esaminare la motivazione della decisione? E la motivazione della sentenza impugnata è coerente e adeguata sotto questo profilo? |
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96. |
La GSD non ha individuato i punti specifici di tale sentenza sui quali si basa il suo argomento attinente alla carenza di motivazione. |
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97. |
A mio avviso, il Tribunale non è incorso in errore nell’esercizio del suo potere di controllo. |
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98. |
In linea generale, è vero che l’impatto concreto sul mercato di un’infrazione è uno dei criteri di cui tener conto nel determinare la gravità dell’infrazione. Inoltre, tale elemento è rilevante nel valutare la gravità di una prassi anticoncorrenziale solo se sia effettivamente misurabile l’«impatto concreto sul mercato» ( 40 ). |
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99. |
Per determinare l’importo di base di un’ammenda, si deve tenere conto della durata dell’infrazione e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della sua gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo giocato da ciascuna di esse nella determinazione dell’intesa, il profitto che esse hanno potuto trarre dalle pratiche anticoncorrenziali, le loro dimensioni, il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano per la Comunità europea ( 41 ). |
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100. |
Ne consegue che l’effetto sul mercato di una pratica anticoncorrenziale non è, di per sé, un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’importo di base dell’ammenda. In particolare, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi ai detti effetti, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi ( 42 ). |
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101. |
Il Tribunale ha considerato la questione della gravità dell’infrazione a tappe, valutando prima l’impatto concreto che essa aveva avuto sul mercato e quindi se la Commissione avesse applicato un trattamento diverso ai partecipanti all’intesa nel suo metodo per stabilire le ammende. Quest’ultimo punto non forma oggetto del presente ricorso. |
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102. |
Per quanto riguarda l’impatto concreto sul mercato, la GSD aveva presentato dinanzi al Tribunale i seguenti argomenti. In primo luogo, essa ha sostenuto che, stabilendo che non era necessario misurare l’impatto dell’infrazione sul mercato, la Commissione non aveva applicato i suoi orientamenti del 1998. In secondo luogo, la GSD si era basata su una precedente sentenza, Degussa/Commissione ( 43 ), in cui il Tribunale aveva dichiarato che, se gli effetti di un’infrazione sul mercato sono stati dimostrati solo in parte, l’ammenda inflitta dalla Commissione dev’essere ridotta. In terzo luogo, la GSD ha affermato che, nel considerare la gravità dell’infrazione, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la GSD stessa non era implicata in talune pratiche anticoncorrenziali. |
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103. |
Il Tribunale ha preso in esame ognuno degli argomenti dedotti dalla GSD. Al punto 117 esso ha affermato quanto segue ( 44 ): «(…) l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato viene preso in considerazione, per valutare la gravità dell’infrazione, solo quando è misurabile». |
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104. |
Al punto 118 il Tribunale così ha dichiarato: «Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo il quale, in sostanza, il Tribunale dovrebbe ridurre l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione quando l’impatto dell’infrazione sul mercato non è misurabile, non può essere accolto». |
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105. |
Il Tribunale ha poi esaminato il caso Degussa ed ha concluso che presentava delle differenze ( 45 ): «Nella suddetta sentenza, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda in quanto era stato accertato che la Commissione non aveva tenuto conto di una serie di elementi da cui risultava che l’intesa, in realtà, non aveva alcun effetto durante un certo periodo (…) Inoltre, ai punti 241 e 242 della stessa sentenza, è stato dichiarato che, durante lo stesso periodo, non era stato possibile dimostrare la conclusione di un accordo sui prezzi né che era stato messo in atto un accordo sui prezzi precedente». |
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106. |
Per contro, il Tribunale ha accertato quanto segue ( 46 ): «Nel presente caso, la Commissione non sostiene di poter misurare l’impatto dell’infrazione sul mercato né la ricorrente ha presentato argomenti o ha prodotto elementi diretti a dimostrare che l’intesa non aveva in realtà prodotto alcun effetto e che, di conseguenza, non aveva avuto alcun impatto sul mercato». |
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107. |
Il Tribunale ha proceduto ad una serie di accertamenti di fatto ulteriori riguardo alla partecipazione della GSD all’intesa. Difatti, esso ha constatato che comportamenti della GSD come la sua partecipazione a sistemi di scambi di informazione ( 47 ), ripartizione dei mercati ( 48 ) e fissazione dei prezzi ( 49 ), costituivano di per sé violazioni gravi delle norme in materia di concorrenza. |
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108. |
Vero è che il Tribunale non ha dichiarato esplicitamente che l’attuazione di pratiche anticoncorrenziali non è, di per sé solo, un criterio decisivo per valutare l’importo di base di un’ammenda. Tuttavia, dalla sua complessiva valutazione della gravità dell’infrazione emerge che i suoi accertamenti non erano basati esclusivamente sull’impatto generale del comportamento anticoncorrenziale sul mercato. Esso ha respinto gli argomenti della GSD diretti ad una riduzione dell’importo di base dell’ammenda. Inoltre, ha dichiarato che il comportamento della GSD costituiva un elemento rilevante nella valutazione della gravità della violazione delle regole di concorrenza. |
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109. |
Di conseguenza, dal momento che il Tribunale ha valutato la decisione alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte ( 50 ), la motivazione che esso ha esposto nella sentenza impugnata era sufficiente. |
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110. |
Ne deriva che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è infondata. |
Errore di diritto riguardo all’«impatto concreto sul mercato» dell’infrazione
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111. |
Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, dedotta in subordine, la GSD contesta il metodo applicato dalla Commissione per determinare l’importo di base dell’ammenda. |
Sintesi degli argomenti
– L’impugnazione della GSD
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112. |
La GSD sostiene che la se la Commissione stabilisce di tener conto dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, deve presentare criteri specifici, credibili e adeguati tramite cui valutare quale possa essere stato l’impatto concreto dell’infrazione su tale mercato. Nel presente caso, la Commissione non ha fatto valere nessuno dei suddetti criteri, ma si è limitata a desumere, dal fatto che l’intesa era stata messa in atto, che essa aveva avuto un impatto concreto sul mercato. La GSD sostiene che siffatta posizione è in contrasto con la giurisprudenza della Corte e che la motivazione del Tribunale al riguardo era inadeguata. |
– La risposta della Commissione
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113. |
La Commissione considera la seconda parte del terzo motivo irricevibile e inoperante per una serie di motivi. In primo luogo, la GSD non ha negato che l’infrazione aveva effettivamente avuto un impatto sul mercato. In secondo luogo, essa non ha individuato un punto specifico della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe, a suo dire, commesso un errore di diritto. In terzo luogo, questa parte del terzo motivo di impugnazione è inoperante in quanto, dal considerando 765 della decisione emerge che il livello dell’ammenda non era stato determinato con riferimento all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. In quarto luogo, l’importo di base dell’ammenda era stato stabilito sulla base di elementi diversi dall’impatto dell’intesa sul mercato; esso era stato fondato sulle pratiche collusive dell’intesa, sull’attuazione di tali pratiche e sulle dimensioni dell’area geografica interessata. |
Valutazione
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114. |
Nel suo controllo della decisione della Commissione che definisce l’importo di base dell’ammenda, il Tribunale ha motivato in maniera sufficiente la sua decisione di non ridurre detto importo, considerato che la Commissione non aveva misurato l’impatto dell’intesa sul mercato, avendolo ritenuto non misurabile? |
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115. |
A mio avviso, nella sentenza impugnata il Tribunale ha motivato in modo sufficientemente chiaro da consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la sentenza impugnata ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 51 ). |
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116. |
Il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la Commissione non si era basata sulla dimostrazione che l’intesa aveva avuto un impatto concreto sul mercato ( 52 ). Inoltre, esso ha considerato altri elementi, come la natura della partecipazione della GSD all’infrazione, la specie di pratiche anticoncorrenziali e le dimensioni dell’area geografica interessata ( 53 ). |
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117. |
Al punto 117 della sentenza impugnata il Tribunale fa riferimento agli orientamenti della Commissione del 1998 e così facendo non è incorso in un errore di diritto. Al punto 118 della sentenza impugnata esso ha dichiarato che l’applicazione del criterio dell’«impatto concreto sul mercato» è facoltativa ( 54 ). Quanto alla definizione dell’importo dell’ammenda, esso ha affermato che tale criterio non era misurabile. Di conseguenza, esso ha concluso che la Commissione non era tenuta a presentare elementi supplementari per dimostrare che vi era stato un impatto concreto. |
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118. |
Pertanto, la gravità dell’infrazione nel presente caso è stata valutata con riferimento ad elementi tra i quali il comportamento della GSD e le dimensioni del mercato geografico interessato. Ciò è del tutto coerente con il punto 1 A degli orientamenti della Commissione del 1998 e con la giurisprudenza della Corte ( 55 ). |
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119. |
La seconda parte del terzo motivo è quindi inoperante. |
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120. |
Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua totalità. |
Incapacità di pagare l’ammenda inflitta
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121. |
All’udienza dinanzi alla Corte, la GSD ha fatto valere argomenti riguardanti la sua attuale situazione finanziaria, sostenendo di non essere in grado di pagare l’ammenda comminata con la decisione. In primo grado non erano stati dedotti argomenti analoghi. |
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122. |
Il fondamento giuridico di tali argomenti non è chiaro, non essendo state citate a sostegno degli stessi disposizioni del Trattato, dello Statuto della Corte o del suo regolamento di procedura. |
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123. |
A mio avviso, gli argomenti della GSD relativi alla sua incapacità di pagare sono irricevibili per tre motivi. |
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124. |
In primo luogo, le impugnazioni dinanzi alla Corte sono limitate ai motivi di diritto. Una valutazione riguardo all’impossibilità della GSD di pagare implica questioni di fatto su cui la Corte non ha competenza in sede di impugnazione. In secondo luogo, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione ( 56 ). In terzo luogo, in base ad una costante giurisprudenza ( 57 ), la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione economica dell’impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato ( 58 ). |
Superamento del termine ragionevole
Sintesi degli argomenti
L’impugnazione della GSD
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125. |
La GSD sostiene di aver versato, all’atto di depositare il suo ricorso dinanzi al Tribunale contro la sentenza impugnata e l’ammenda con la stessa inflitta, una garanzia bancaria a copertura del pagamento dell’ammenda e degli eventuali interessi, in attesa dell’esito del procedimento in primo grado. La GSD sostiene che la durata di tale procedimento (5 anni e 10 mesi) è stata eccessiva ( 59 ). |
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126. |
Secondo la GSD il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta non avendo statuito entro un termine ragionevole. Di conseguenza, la GSD chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, o in subordine di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta tenendo conto dell’onere economico da essa sostenuto a seguito della violazione del suo diritto fondamentale. |
La risposta della Commissione
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127. |
La Commissione sostiene, in primo luogo, che il motivo della GSD è irricevibile, non avendo essa fatto valere la questione del superamento del termine ragionevole all’udienza dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, la sentenza impugnata non va annullata interamente, in quanto la GSD non ha dichiarato che i suoi diritti della difesa sono stati violati a causa del fatto che il Tribunale non ha statuito sul caso della GSD entro un termine ragionevole. In terzo luogo, anche se la Corte dichiarasse che il procedimento dinanzi al Tribunale è durato troppo a lungo, la GSD non aveva subito danni materiali a causa dell’eccessiva durata del procedimento. In quarto luogo, il rimedio appropriato in simili circostanze per la GSD è il deposito di un ricorso separato per risarcimento danni. In quinto luogo, in subordine, qualora la Corte accordasse un risarcimento in sede di impugnazione, qualsiasi risarcimento del genere sarebbe simbolico. |
Valutazione
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128. |
Come sottolineato dalla Commissione, la GSD non ha fatto valere il problema della mancata statuizione del Tribunale entro un termine ragionevole durante il procedimento in primo grado. Ciò non è sorprendente. Anche se un ricorrente (come la Kendrion) può aver deciso di sollevare la questione già all’udienza dinanzi al Tribunale, la durata complessiva del procedimento in primo grado non è nota fino a che il Tribunale non si pronuncia. Un ricorrente potrebbe (per esempio) sostenere che il Tribunale ha impiegato troppo tempo dopo l’udienza per pronunciarsi e che, di conseguenza, detto periodo costituisce un elemento ulteriore da prendere in considerazione ( 60 ). |
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129. |
Di conseguenza, può accadere che un ricorrente voglia fare il punto sulla sua situazione solo una volta completato il procedimento in primo grado. A mio parere la GSD ha seguito tale approccio nel presente caso. Se i ricorrenti non fossero in grado di farlo perché obbligati a far valere la questione in primo grado (per evitare di non poterlo fare in sede di impugnazione), non avrebbero giocoforza a disposizione tutte le informazioni per poter prendere tale decisione. Questo può pregiudicare i loro diritti della difesa. Pertanto, un ricorrente dovrebbe poter scegliere se far valere tale argomento in primo grado o se dedurlo per la prima volta in sede di impugnazione. |
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130. |
Di conseguenza, considero che nulla osti a che la GSD sollevi per la prima volta in sede di impugnazione dinanzi alla Corte il problema del superamento del termine ragionevole da parte del Tribunale ( 61 ). |
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131. |
Nella sentenza Baustahlgewebe ( 62 ) la Corte ha dichiarato che bisogna valutare caso per caso cosa costituisca un termine ragionevole. Essa ha applicato i seguenti criteri tratti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: i) la rilevanza della lite per l’interessato, ii) la complessità della causa, iii) il comportamento del ricorrente e iv) quello delle autorità competenti (in prosieguo: i criteri Baustahlgewebe) ( 63 ). |
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132. |
Nelle mie conclusioni relative alla causa Groupe Gascogne, nelle quali ho esaminato approfonditamente la questione, ho suggerito la necessità di ridefinire i criteri Baustahlgewebe. In particolare, ho suggerito che, per stabilire se il caso sia stato deciso entro un termine ragionevole, è più logico valutare se vi sia stato un periodo di inattività dinanzi al Tribunale ( 64 ) anziché concentrarsi sulla durata complessiva del procedimento tra la data di deposito del ricorso e la pronuncia della sentenza. |
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133. |
La GSD ha depositato la sua domanda di annullamento il 23 febbraio 2006. La fase scritta si è conclusa il 23 febbraio 2007. Il 23 settembre 2010, dopo un periodo di apparente inattività di circa tre anni e sette mesi, la cancelleria del Tribunale ha comunicato alle parti che la causa era stata assegnata alla Quarta Sezione. Il 20 ottobre 2010 la GSD ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase scritta del procedimento ( 65 ). Il 14 dicembre 2010 la GSD è stata informata che era stata fissata la data dell’udienza. L’udienza dinanzi al Tribunale si è svolta il 2 febbraio 2011 e la sentenza è stata pronunciata il 16 novembre dello stesso anno. La durata complessiva del procedimento in primo grado è stata di cinque anni e dieci mesi, ed è trascorso un periodo di circa quattro anni tra la chiusura della fase scritta del procedimento e l’udienza. |
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134. |
Applicando i quattro criteri Baustahlgewebe è evidente l’importanza che il caso riveste per la GSD, essendo quest’ultima assoggettata ad un’ammenda cospicua in forza della decisione. È altresì evidente che il ricorso di primo grado sollevava problemi complessi. Non ritengo che l’irragionevole durata del procedimento possa essere imputata al comportamento della GSD. È vero che il 20 ottobre 2010 la GSD ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase scritta del procedimento al fine di far valere argomenti sul nuovo status post‑Lisbona della Carta (v. supra, paragrafi da 46 a 53). Tuttavia, il fatto che il 14 dicembre 2010 sia stata notificata alla GSD la data di fissazione dell’udienza rende evidente che l’incidente procedurale aveva inciso in misura trascurabile o inesistente sulla durata complessiva del procedimento. Alla Corte non sono pervenute informazioni che spieghino o giustifichino il periodo di inattività di tre anni e otto mesi trascorso tra la chiusura della fase scritta e la richiesta della GSD di riaprirla. In mancanza di simili prove, è per me evidente che il presente caso non è stato concluso entro un termine ragionevole. Come ho segnalato, nelle mie conclusioni nella causa Groupe Gascogne ( 66 ), ho ritenuto che, in senso ampio, tale fase del procedimento poteva durare due anni senza che tale periodo potesse essere considerato eccessivo per un caso del genere. Di conseguenza, arrotondando, il caso è durato in primo grado dinanzi al Tribunale circa un anno e otto mesi più di quello che avrebbe dovuto. |
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135. |
Pertanto, ritengo che il diritto fondamentale della GSD a che il Tribunale statuisse entro un termine ragionevole sia stato violato. |
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136. |
Dalle mie conclusioni nella causa Groupe Gascogne ( 67 ) risulta che, in caso di accertamento di una violazione dell’articolo 47 della Carta, tale accertamento non implica di per sé l’annullamento della sentenza impugnata. |
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137. |
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, la GSD non ha lamentato una violazione dei suoi diritti a causa di tale irregolarità procedurale. |
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138. |
Pertanto, non ritengo che la sentenza impugnata debba essere annullata. |
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139. |
L’argomento dedotto dalla GSD in subordine per chiedere una riduzione dell’ammenda mi sembra fondato sull’approccio adottato dalla Corte nella sentenza Baustahlgewebe ( 68 ) e non dedotto come richiesta separata di risarcimento di danni materiali e/o morali. |
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140. |
Alla luce di tale argomento, ritengo che, in assenza di una richiesta di risarcimento di danni materiali e/o morali, una dichiarazione contenuta nella sentenza stessa nel senso che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta costituisca un equo risarcimento ( 69 ). |
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141. |
Pertanto concludo che, poiché la GSD ritiene di aver subito un danno a causa del fatto che il Tribunale non ha statuito entro un termine ragionevole, un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale costituisce un rimedio più adeguato ed efficace ai sensi dell’articolo 47 della Carta, come interpretato alla luce degli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU, rispetto ad una qualche riduzione del livello dell’ammenda ( 70 ). Suggerisco pertanto che la Corte, da un lato, dichiari che si è verificato un ritardo eccessivo nel procedimento riguardante il ricorso della GSD dinanzi al Tribunale e, dall’altro, chiarisca che ciò consente alla GSD di proporre un ricorso ulteriore per risarcimento, qualora lo desideri. |
Sulle spese
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142. |
Nel caso in cui la Corte concordi con le mie valutazioni riguardo all’impugnazione, conformemente al combinato disposto degli articoli 137, 138, 140 e 184 del regolamento di procedura, la GSD, rimasta soccombente su tutti i motivi dell’impugnazione fatta eccezione per la seconda parte del secondo motivo ( 71 ), dovrebbe essere condannata a pagare le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dalla Commissione. |
Conclusione
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143. |
Pertanto chiedo alla Corte di pronunciarsi nel seguente modo:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Sentenze del 16 novembre 2011, Kendrion/Commissione (T‑54/06), Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06) e Sachsa Verpackung GmbH/Commissione (T‑79/06). Una sintesi delle tre sentenze impugnate è pubblicata in italiano. Il testo integrale è disponibile in francese sul sito web della Corte. Per la sentenza Kendrion è disponibile una versione integrale anche in olandese.
( 3 ) Decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (Caso COMP/38354 – Sacchi industriali) (in prosieguo: la «decisione»). Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella GU 2007, L 282, pag. 41.
( 4 ) Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, il presente caso), Kendrion/Commissione (C‑50/12 P) e Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P). Per una panoramica completa dei ricorsi proposti nei confronti della decisione dinanzi al Tribunale e delle successive impugnazioni dinanzi alla Corte, v. le mie conclusioni nella causa Groupe Gascogne, paragrafo 102.
( 5 ) Cit. supra, nota 4.
( 6 ) Le conclusioni relative a tutte e tre le impugnazioni vengono pronunciate il 30 maggio 2013.
( 7 ) GU 2010, C 83, pag. 2.
( 8 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1). Disposizioni equivalenti a quelle contenute nei considerando 29 e 33 del regolamento n. 1/2003 si trovavano nel decimo e dodicesimo considerando del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, 13, pag. 204) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»).
( 9 ) Il regolamento n. 17 è stato abrogato in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Nella parte 6 della decisione la Commissione ha citato entrambi i regolamenti come fondamento giuridico delle ammende inflitte. Le disposizioni rilevanti del regolamento n. 17 sono l’articolo 15, paragrafo 2 e l’articolo 17. Essi sono rispecchiati nell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, e nell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Nelle presenti conclusioni farò riferimento alle disposizioni del regolamento n. 1/2003 che va interpretato nel senso che copre gli articoli 15, paragrafo 2 e 17 del regolamento n. 17, non essendo essi mutati materialmente per quel che riguarda le questioni sollevate nell’impugnazione in esame.
( 10 ) Sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C-413/08 P, Racc. pag. I-5361, punto 102). Anche gli orientamenti della Commissione del 1998, per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) (in prosieguo: gli «orientamenti della Commissione del 1998») menzionano il fatturato totale nel riferirsi al massimale del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Pertanto, nelle presenti conclusioni utilizzerò l’espressione «fatturato totale» per riferirmi al fatturato dell’intero gruppo di società.
( 11 ) Sentenza del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione (C-291/98 P, Racc. pag. I-9991, punto 85) (in prosieguo: la sentemza «Sarrió»).
( 12 ) Cit. supra, nota 10.
( 13 ) V. alle note 2 e 4, supra, per queste imprese, i rispettivi ricorsi contro la decisione dinanzi al Tribunale e le successive impugnazioni dinanzi alla Corte.
( 14 ) GU 1996, C 207, pag. 4.
( 15 ) V. Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
( 16 ) Considerando da 755 a 757 della decisione.
( 17 ) V. considerando 783 della decisione.
( 18 ) Sentenza Sachsa Verpackung, cit. alla nota 2 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 19 ) La comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) si applicava dal 14 febbraio 2002. Tale comunicazione ha abrogato la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).
( 20 ) Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
( 21 ) Sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C-402/05 P e C-415/05 P, Racc. pag. I-6351, punto 335).
( 22 ) Sentenza del 3 maggio 2012, Legris Industries/Commissione (C‑289/11 P, punto 36).
( 23 ) Sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, punti 46, 47, 108 e 113) (in prosieguo: la sentenza «Alliance One»).
( 24 ) La traduzione è mia.
( 25 ) Sentenza Alliance One, cit. alla nota 23 (punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) C(2003) 4570 def. e corrigendum in C(2004) 4 (Caso COMP/E-2/37.857 ‑ Perossidi organici). Una sintesi è pubblicata in GU 2005, L 110, pag. 44.
( 27 ) Sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C-521/09 P, Racc. pag. II-8947) (in prosieguo: la sentenza «Elf Aquitaine»).
( 28 ) V. supra, nota 27.
( 29 ) La traduzione è mia.
( 30 ) Sentenza del 3 settembre 2009, Prym and Prym Consumer/Commissione (C-534/07 P, Racc. pag. I-7415, punto 98) (in prosieguo: la sentenza «Prym»).
( 31 ) Sentenza del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione (T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Racc. pag. II-10) (in prosieguo: la sentenza «Tokai»). È pubblicata una sintesi della sentenza. La versione integrale è disponibile in tedesco, inglese e francese sul sito web della Corte.
( 32 ) Sentenza del 27 giugno 2012, YKK e a./Commissione (T‑448/07) (in prosieguo: la sentenza «YKK»).
( 33 ) Cfr. il punto 18 supra.
( 34 ) V. sentenza Tokai, cit. alla nota 31 (punti da 389 a 391).
( 35 ) La sentenza YKK è attualmente oggetto di impugnazione (C‑408/12 P) e questo punto è uno dei motivi di ricorso presentati dinanzi alla Corte.
( 36 ) V. sentenza Sarrió, cit. alla nota 11 (punto 85).
( 37 ) V. le parole iniziali al punto 108 della sentenza impugnata, cit. al paragrafo 70.
( 38 ) Sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C—189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punti 280 e 281).
( 39 ) Per una spiegazione della responsabilità personale nel senso dell’imputabilità di un’infrazione commessa da una controllata alla sua controllante, v. sentenza Alliance One, cit. alla nota 23 (punto 42). V. anche le mie conclusioni relative alla sentenza Kendrion, cit. alla nota 4.
( 40 ) Sentenza Prym, cit. alla nota 30 (punto 96).
( 41 ) Sentenza del 12 novembre 2009, Carbone‑Lorraine/Commissione (C-554/08 P, Racc. pag. I-189, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la sentenza «Carbone‑Lorraine»).
( 42 ) Sentenza Carbone‑Lorraine, cit. alla nota 41 (punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
( 43 ) Sentenza del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione (T-279/02, Racc. pag. II-897) (in prosieguo: la sentenza «Degussa»).
( 44 ) Punti da 117 a 120 della sentenza impugnata.
( 45 ) Punto 118 della sentenza impugnata.
( 46 ) Punto 119 della sentenza impugnata.
( 47 ) Punto 144 della sentenza impugnata.
( 48 ) Punto 154 della sentenza impugnata.
( 49 ) Punto 162 della sentenza impugnata.
( 50 ) V. supra, paragrafi 97 e 98.
( 51 ) Sentenza Alliance One, cit. alla nota 23 (punto 64).
( 52 ) V. considerando 757 della decisione.
( 53 ) Cfr. il paragrafo 107 supra.
( 54 ) V. sentenza Carbone‑Lorraine, cit. alla nota 41 (punto 44).
( 55 ) V. sentenza Carbone‑Lorraine, cit. alla nota 41 (punti 44 e 45).
( 56 ) Sentenza del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione (C-328/05 P, Racc. pag. I-3921, punto 98, e la giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la sentenza «SGL Carbon»).
( 57 ) A parte, naturalmente, l’applicazione del massimale del 10% sulla base del fatturato dell’esercizio sociale precedente.
( 58 ) Sentenza SGL Carbon, cit. alla nota 56 (punto 100).
( 59 ) Il ricorso di annullamento è stato depositato il 23 febbraio 2006 e la sentenza è stata pronunciata il 16 novembre 2011.
( 60 ) V. sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C-185/95, Racc. pag. I-8417, punto 45) (in prosieguo: la sentenza «Baustahlgewebe»), in cui la Corte ha tenuto conto del fatto che erano trascorsi 22 mesi tra l’udienza e la pronuncia della sentenza in primo grado.
( 61 ) V. la sentenza Kendrion, cit. alla nota 4 (punti da 108 a 133). In detta causa il problema del superamento del termine ragionevole era stato fatto valere dinanzi al Tribunale in udienza.
( 62 ) Cit. alla nota 60 (punto 29).
( 63 ) Un’analisi completa di cosa costituisca superamento del termine ragionevole e sui rimedi da applicare è esposta ai paragrafi da 70 a 150 delle mie conclusioni nella causa Groupe Gascogne.
( 64 ) V. paragrafi da 98 a 112 delle mie conclusioni nella causa Groupe Gascogne.
( 65 ) V. supra, paragrafi da 44 a 54.
( 66 ) V. paragrafi da 91 a 94 delle mie conclusioni in quella causa.
( 67 ) Cit. alla nota 4.
( 68 ) Nella sentenza Baustahlgewebe, cit. alla nota 60, per ragioni di economia procedurale e per garantire la disponibilità di un rimedio immediato ed effettivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata in relazione all’importo dell’ammenda che era stato stabilito, confermando la sentenza sotto tutti gli altri profili.
( 69 ) V. paragrafo 148 delle mie conclusioni nella causa Groupe Gascogne.
( 70 ) Il presente argomento della GSD diretto ad una riduzione dell’ammenda mi sembra fondato totalmente sulla sentenza Baustahlgewebe: non è stato presentato come richiesta separata di risarcimento di danni materiali e/o morali, e la Corte non avrebbe la competenza per esaminare tale argomento.
( 71 ) V. supra, paragrafi da 66 a 90.