16.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/2


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea

(Causa C-248/12 P) (1)

((Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Ricevibilità del ricorso di annullamento - Situazione del ricorrente sulla quale la decisione impugnata non incide direttamente))

2014/C 184/02

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (rappresentante: K. Brown, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Donnelly e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione, del 6 marzo 2012, T-453/10, con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2010/399/EU [notificata con il numero C (2010) 4894], del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 184, pag. 6)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development è condannato a sopportare le spese relative alla presente impugnazione.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012.