10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti

(Causa C-583/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1383/2003 - Misure dirette ad impedire l’immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative - Articolo 13, paragrafo 1 - Competenza delle autorità doganali ai fini dell’accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale))

2014/C 175/10

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: Sintax Trading OÜ

Resistente: Maksu- ja Tolliameti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 nonché dei considerando primo, secondo e terzo del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Misure volte ad impedire l’immissione sul mercato di merci contraffatte e di merci pirata — Procedura volta ad accertare la violazione del diritto di proprietà intellettuale — Competenza delle autorità doganali in materia di accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto delle autorità doganali di avviare d’ufficio la procedura volta all’accertamento di violazioni del diritto di proprietà intellettuale senza necessità di avvio di tale procedimento da parte del titolare dei diritti di cui trattasi

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità doganali, in assenza di qualsiasi iniziativa da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, avviino esse stesse e diano corso al procedimento previsto da detta disposizione, subordinatamente alla condizione che le decisioni prese in materia da dette autorità possano costituire oggetto di azioni giurisdizionali che garantiscano la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal regolamento medesimo.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.