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22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/20 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Bridport and West Dorset Golf Club Limited
(Causa C-495/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) - Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport - Accesso ad un campo da golf - Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green («green fee») - Esclusione dall’esenzione - Articolo 133, primo comma, lettera d) - Articolo 134, lettera b) - Entrate supplementari)
2014/C 52/34
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Convenuto: Bridport and West Dorset Golf Club Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito — Interpretazione degli articoli 132, paragrafo 1, lettera m), 133, lettera d) e 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Vendita, da parte di un ente senza scopo di lucro, di diritti di utilizzare un campo da golf durante un determinato periodo per praticarvi l’attività del golf
Dispositivo
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1) |
L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo. |
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2) |
L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo. |