15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

(Causa C-493/12) (1)

(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3 - Condizioni di rilascio di tale certificato - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri - Testo delle rivendicazioni del brevetto di base - Precisione e specificità - Definizione funzionale di un principio attivo - Definizione strutturale di un principio attivo - Convenzione sul brevetto europeo)

2014/C 45/24

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Eli Lilly and Company Ltd

Convenuto: Human Genome Sciences Inc

Oggetto

Interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag.1) — Condizioni per il rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri di valutazione — Applicazione dei criteri ai prodotti non costituiti da una combinazione di medicinali e dispositivi medici

Dispositivo

L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un principio attivo sia «protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi di tale disposizione, non è necessario che il principio attivo sia menzionato nelle rivendicazioni di tale brevetto mediante una formula strutturale. Qualora tale principio attivo sia coperto da una formula funzionale contenuta nelle rivendicazioni di un brevetto rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti, tale articolo 3, lettera a), non osta, in linea di principio, al rilascio di un certificato protettivo complementare per tale principio attivo, a condizione però che, sulla base di tali rivendicazioni, interpretate in particolare alla luce della descrizione dell’invenzione, come prevedono l’articolo 69 della convenzione sulla concessione di brevetti europei e il protocollo relativo all’interpretazione di tale articolo, sia possibile concludere che tali rivendicazioni si riferivano, implicitamente ma necessariamente, e in maniera specifica, al principio attivo di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.